Appeal on provisional tenancy measure became moot

12.2001.170Altro tribunale4 dic 2001Dismissed

Sintesi

The appellant sought an interim order requiring the respondent to keep a family apartment available after the lease expiry, pending resolution of a nullity action concerning the notice and lease. The first-instance court rejected the request. On appeal, the Second Civil Chamber held that, because the related eviction appeal had already rendered the respondent’s ownership basis and all acts derived from it moot, there was no reason to decide the provisional request on the merits. The appeal was therefore disposed of according to the reasons, with no court costs and compensated party costs.

Regest

Art. 169 CC, Art. 602 CC; where the legal basis for a provisional tenancy measure disappears because the underlying ownership and derivative landlord acts become moot, the appeal against refusal of interim relief need not be decided on the merits. Co-heirs may dispose of inherited immovable property only jointly until a valid partition; acts premised on an invalid partition are deprived of effect. Under the circumstances, the appellate court may waive court costs and order compensation of party costs pursuant to Art. 148 cpv. 2 CPC.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2001.170

Data decisione, Autorità: 04.12.2001, IICCA

Incarto n. 12.2001.00170

Lugano 4 dicembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella procedura cautelare in materia di locazione -inc. LA.2001.58 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4- promossa con istanza 12 giugno 2001 da


rappr. dall'avv. __________

contro


rappr. dall'avv. __________

chiedente che fosse fatto ordine alla convenuta di mettere a disposizione dell'istante, anche dopo il 30 giugno 2001, l'appartamento sito al piano terreno dell'abitazione di sua proprietà, part. no. __________ RFD di __________, alle attuali condizioni e fino alla pronuncia dell'Ufficio di conciliazione di Massagno;

domanda cui la convenuta si è opposta, così come alla discussione 2 agosto 2001 e che il pretore ha respinto con sentenza 27 settembre 2001;

appellante la parte istante che, in riforma della decisione impugnata, postula l'accoglimento della domanda, modificata nel senso che la decisione provvisionale sia estesa nel tempo fino alla crescita in giudicato della decisione relativa all'azione introdotta dall'istante l'8 agosto 2001 presso la Pretura di Lugano, sezione 4;

lette le osservazioni della convenuta con cui chiede la reiezione dell'appello;

preso atto dei documenti di causa e richiamata la decisione odierna di questa Camera, avente per oggetto la domanda di sfratto 13 luglio 2001 di __________ (inc. SF.2001.173);

considerato

in fatto e in diritto:

che con l'istanza in esame __________ intende garantire ai suoi figli e a sé stessa la possibilità di occupare l'appartamento familiare di __________, almeno a titolo provvisorio, oltre la data del 30 giugno 2001, ossia oltre la fine del contratto di locazione 7 dicembre 2000 e fino alla decisione giudiziale sulla pretesa nullità di una disdetta 19 giugno 2000 intimatale dalla convenuta e dell'accennato contratto di locazione (inc. LA.2001.77 della stessa Pretura, sezione 4);

che scopo di tale istanza è quello di accertare la validità di un contratto di locazione di durata indeterminata, precedentemente e verbalmente stipulato fra le parti e avente per oggetto lo stesso appartamento familiare;

che, discussa la domanda provvisionale contemporaneamente all'istanza di sfratto proposta da __________, il primo giudice l'ha respinta, rinviando ai motivi in base ai quali ha accolto lo sfratto e osservando come l'istante, dopo la mancata conciliazione davanti al competente ufficio, nulla avrebbe più intrapreso a tutela dei propri interessi;

che con il presente appello l'istante rimprovera al Pretore di aver dimenticato la presentazione da parte sua, chiusa la procedura di conciliazione, della già menzionata azione di nullità (inc. LA.2001.77), tuttora pendente e anzi sospesa dal Pretore in attesa della decisione definitiva sullo sfratto;

che inoltre l'appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto semmai dapprima decidere la pretesa nullità e solo in un secondo tempo lo sfratto;

che comunque, la contemporanea decisione dell'appello contro lo sfratto (inc. 12.2001.169 di questa Camera) conclude alla nullità della relativa istanza di __________ a dipendenza della nullità dell'atto di divisione in base al quale la stessa parte era divenuta proprietaria esclusiva dell'appartamento familiare;

che pertanto diviene privo d'oggetto non soltanto il contenzioso evaso con quella decisione, ma ogni atto compiuto da __________ in veste di asserita locatrice sulla base di quel contratto di divisione: quindi anche la disdetta 19 giugno 2000 (senza con ciò affermarne la rilevanza) e il contratto di locazione 7 dicembre 2000;

che, infatti, vale la pena di ribadire che, fintanto che non fosse avvenuta una valida divisione (con particolare riferimento all'art. 169 CC), i coeredi -in concreto __________ e i figli __________ e __________ - avrebbero potuto disporre del bene immobile solo congiuntamente (Tuor/ Picenoni, in Comm. di Berna, 1966, art. 602 CC, N. 28 e segg.);

che, stando così le cose, non v'è motivo per tenere aperto un contenzioso le cui premesse sono nel frattempo venute a mancare, dovendosi prescindere da ogni decisione di merito in questa sede, tanto più che la pronuncia impugnata esclude l'adozione di qualsiasi misura attiva;

che si giustifica pertanto, vista la particolarità della fattispecie, di prescindere dalla tassazione della presente decisione e dall'attribuzione di ripetibili a una delle parti.

Motivi per i quali;

richiamato per le spese e le ripetibili l'art. 148 cpv. 2 CPC

pronuncia:

  1. L'appello 8 ottobre 2001 di __________ è evaso nel senso dei considerandi.

  2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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