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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2001.17
Data decisione, Autorità:
13.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00017
Lugano
13 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1997.00097 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con
petizione 10 febbraio 1997 da
ora massa fallimentare __________
e per essa, ex art. 260 LEF, __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'382.90
oltre interessi nonché l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale
degli imprenditori e degli artigiani sulla part. N. __________RFD di
__________;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 21 dicembre 2000 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 22 gennaio 2001, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 26 febbraio 2001 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Nel
corso del 1995 i coniugi __________ e
__________ hanno commissionato alla __________ l'esecuzione dei lavori di
ristrutturazione della villa di cui mappale N. __________RFD di Montagnola, di
proprietà di __________.
B. Con
la petizione in rassegna, inoltrata dopo che in precedenza a carico di quel
mappale era stata annotata in via provvisoria un'ipoteca legale
dell'imprenditore per la somma di fr. 27'382.90 oltre interessi, __________ -
alla quale, ora fallita, è in seguito subentrata, ex art. 260 LEF, la
__________ - ha chiesto la condanna di __________ al pagamento di quella somma
e l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale. Essa ritiene in sostanza
che i lavori, compresi alcuni interventi supplementari, sarebbero stati portati
a termine senza contestazione di sorta, ma la convenuta non avrebbe provveduto
all'integrale pagamento della liquidazione finale, di fr. 99'382.90, per la
quale erano stati versati acconti in ragione di fr. 72'000.-.
C. La
convenuta si è opposta alla petizione, eccependo innanzitutto l'inammissibilità
della petizione, nella quale non risultava in effetti convenuto il marito
__________. Nel merito essa evidenzia che le parti si erano successivamente
accordate di ridurre a fr. 92'000.- l'importo di cui alla liquidazione finale,
somma che, a fronte del versamento di acconti per fr. 91'500.- e in
considerazione dei danni causati dagli operai dell'attrice nella sua proprietà,
per almeno fr. 500.-, era da considerarsi integralmente estinta.
D. Il
Pretore, con il giudizio qui impugnato, ha accolto la petizione.
Il
giudice di prime cure, richiamata una precedente decisione che evadeva
l'eccezione di carente litisconsorzio necessario passivo, ha innanzitutto
osservato che l'ammontare complessivo della mercede dell'attrice non era stato
contestato in causa. Esclusa l'esistenza di danni alla proprietà della
convenuta e non ritenendo sufficientemente esaustiva la dichiarazione della
teste __________ che aveva riferito in
merito all'avvenuta riduzione a fr. 92'000.- dell'importo di liquidazione, egli
ha pertanto concluso per il benfondato delle pretese attoree, salvo per quanto
riguardava la misura e la decorrenza degli interessi di mora.
E. Con
l'appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione.
Essa
evidenzia innanzitutto di aver espressamente contestato negli allegati
preliminari l'ammontare della mercede, che l'attrice era pertanto tenuta a
comprovare. Quanto alla dichiarazione della teste __________, che confermava la
riduzione a fr. 92'000.- dell'importo di liquidazione, la stessa era
perfettamente chiara e convincente e non vi era quindi alcun motivo per
dipartirsene.
F. Delle
osservazioni con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, in
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
-
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, negli allegati preliminari essa non ha
assolutamente contestato l'ammontare della mercede fatturata dall'attrice,
concludente per un importo complessivo a suo favore di fr. 99'382.90 (cfr. doc.
1, a cui andavano aggiunti altri fr. 21'300.- già fatturati separatamente), per
cui la controparte non era assolutamente tenuta a comprovarlo in sede di
istruttoria (art. 184 cpv. 2 CPC).
-
Nel
corso della causa le parti si erano date atto di essersi accordate a fine
maggio 1996 di ridurre a fr. 92'000.- la somma di fr. 99'382.90 oggetto della
liquidazione finale (cfr. replica p. 2 e appello p. 11). In questa sede si
tratta dunque unicamente di stabilire se - come asserito dall'attrice e
contestato dalla convenuta - la riduzione concordata nell'occasione doveva
essere considerata uno sconto e non un semplice ribasso.
La
dottrina e la giurisprudenza conoscono due tipi di sconti contrattuali: vi è
innanzitutto lo "sconto" vero e proprio ("Skonto") che
consiste in una riduzione percentuale della retribuzione che l'appaltatore
concede al committente per incentivarlo ad un rapido pagamento della mercede e
vi è il cosiddetto "ribasso" ("Rabatt") che al contrario è
una semplice riduzione della mercede non connessa ad un pagamento immediato o
comunque a breve termine della mercede (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,
Zurigo 1996, N. 1233 e 1244; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 8. ed.,
Düsseldorf 1996, N. 1277). La differenziazione tra i due istituti è importante
poiché il mancato pagamento nel termine concordato fa perdere al committente il
diritto allo sconto (Gauch, op. cit., N. 1237; DTF 118 II 64; IICCA
3 gennaio 1994 in re R. Snc/B. SA, 23 febbraio 1994 in re P./B., 27 gennaio
1995 in re O. SA/T.), ma non quello al ribasso (Rep. 1998 p. 246; IICCA
6 ottobre 1998 in re G./M.).
Atteso
che il termine "sconto" è spesso usato dalle parti impropriamente,
l'esatta qualifica giuridica della riduzione della mercede concordata deve
essere appurata mediante interpretazione (Gauch, op. cit., N. 1244; DTF
citata; Rep. citato; IICCA 6 ottobre 1998 in re G./M.).
Nel caso
di specie le parti non si sono soffermate più di tanto sulla questione della
qualifica giuridica della relativa pattuizione.
L'istruttoria
di causa, per il resto del tutto silente sulla particolare questione, ha
unicamente permesso di accertare che la teste __________, presente quanto meno
alla parte finale dell'incontro - comunque quella determinante, in quanto è di
regola a quel momento che le parti tirano le fila dell'intero discorso - nel
quale le parti avevano concordato tale riduzione, non ha accennato al fatto che
la stessa fosse eventualmente condizionata ad un pagamento immediato o entro un
breve termine dell'intero importo di liquidazione: se le parti avessero
sollevato in sua presenza questo importante aspetto - ciò che l'attrice stessa
nemmeno pretende - essa non avrebbe certo mancato di farlo notare in sede
testimoniale. Oltretutto si osserva che l 'attrice, pur avendo evocato a
sostegno della sua tesi l'esistenza nel settore di una prassi in tal senso
(replica p. 2, conclusioni p. 2 e osservazioni p. 2), non è stata assolutamente
in grado di provarne l'effettiva esistenza. In tali circostanze questa Camera
non può che concludere per l'avvenuta pattuizione di un ribasso (IICCA
11 marzo 1998 in re R./F.), il che giustifica di ridurre l'importo di liquidazione
da fr. 99'382.90 a fr. 92'000.-.
- Ciò
posto, atteso che in questa sede la convenuta in violazione dell'art. 309 cpv.
2 lett. f CPC non ha assolutamente indicato per quali motivi di fatto e di
diritto il giudizio con cui il Pretore aveva ritenuto - ancorchè implicitamente
- che su questo credito andassero imputati gli acconti in ragione di fr.
72'000.- sarebbe errato, se ne concludere che all'attrice vanno riconosciuti
complessivi fr. 20'000.-.
- Ne
discende il parziale accoglimento dell'appello nel senso che la convenuta è
condannata a rifondere alla massa fallimentare __________, e per essa alla
cessionaria ex art. 260 LEF __________, la somma di fr. 20'000.- oltre
interessi, importo per il quale va pure iscritta in via definitiva l'ipoteca legale
dell'imprenditore. __________, nella sua veste di cessionaria ex art. 260 LEF,
potrà trattenere tale somma in pagamento del credito per cui essa è stata
iscritta in graduatoria, dopo averne dedotte le spese, fermo restando che
l'eventuale eccedenza dovrà in ogni caso essere versata alla massa.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che gli eventuali oneri
processuali posti a carico dell'attrice sono dovuti dall'__________, che si è
assunta il rischio della continuazione del processo in vece di quest'ultima (Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrecht, 3. ed., Berna 1983, § 47 n.
49 e 52; DTF 105 III 140; IICCA 26 aprile 1999 in re R. SA/L. e
lc.).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
22 gennaio 2001 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 dicembre 2000 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La petizione 10 febbraio 1997 di __________, ora
massa fallimentare __________, è parzialmente accolta.
1.1 La
parte convenuta __________, è condannata a pagare alla massa fallimentare
__________, e per essa alla __________, la somma di fr. 20'000.- oltre
interessi al 5% dal 2 luglio 1996.
1.2 È
fatto ordine all'Ufficiale del RF di Lugano di iscrivere in via definitiva
l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per l'importo di fr. 20'000.-
oltre interessi al 5% dal 2 luglio 1996 a carico della part. No. __________RFD
di __________ di proprietà di
__________, e a favore della massa fallimentare __________ o, e per essa della
__________.
- La
tassa di giustizia di fr. 1'300.- e le spese, da anticipare dalla parte
attrice, sono a carico dell'__________ per
1/4 e per la rimanenza sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'__________ fr. 500.- a titolo di indennità parziale.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza
sono poste a carico dell'__________, alla quale l'appellante rifonderà fr.
200.- a titolo di indennità parziale.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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