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12.2001.167 ΓÇó Appeal against order on written proceedings inadmissible
12.2001.167Altro tribunale10 ott 2001Inadmissible
In an eviction proceeding, the defendant sought precautionary appellate review against a first-instance refusal to open written proceedings. The Court of Appeal held that the contested ruling was a procedural order under Art. 94 CPC and therefore not appealable under Art. 95(1) CPC. The appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay CHF 100 in court fees and expenses.
Art. 94 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC; procedural orders regulating the conduct of proceedings are not appealable. A first-instance ruling that merely decides on the manner in which the case is to be processed qualifies as an order (ordinanza) and is therefore inadmissible as the object of an appeal, irrespective of any question whether a premature appeal filed before the decision exists may be treated.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2001.167
Data decisione, Autorità: 10.10.2001, IICCA
Incarto n. 12.2001.00167
Lugano 10 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa, Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. DI.2001.00148 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di sfratto 20 agosto 2001 da
entrambi rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall'amministratore avv. __________
Ed ora sul ricorso cautelativo 9 ottobre 2001 della convenuta nei confronti di un'eventuale decisione negativa del Pretore al riguardo della domanda di aprire un procedimento scritto nell'ambito della trattazione dell'istanza di sfratto;
ritenuto che il Pretore, con ordinanza 10 ottobre 2001, ha respinto la domanda di "aprire un procedimento scritto";
considerato che, indipendentemente a sapere se è possibile trattare un ricorso presentato ancor prima dell'emanazione della decisione contro cui si ricorre, la pronuncia del Pretore, trattandosi di provvedimento disciplinante il procedimento (art. 94 CPC), riveste la forma dell'ordinanza e come tale è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC);
pronuncia
Il ricorso di __________ è inammissibile.
La tassa di giustizia e le spese, in complessivi Fr. 100.-, sono a carico della ricorrente.
Intimazione (per raccomandata e via fax) a:
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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