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Numero d'incarto:
12.2001.143
Data decisione, Autorità:
26.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00143
Lugano
26 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa n. CL.2001.13 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 26 gennaio
2001 da
rappr. dal __________
contro
patr. dall'avv. __________
chiedente, la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'536.- oltre interessi quale
indennità per licenziamento abusivo;
domanda,
contestata da __________, che il pretore -con sentenza 3 settembre 2001- ha
respinto;
appellante
l'istante che, in riforma della sentenza impugnata, ne chiede l'integrale
accoglimento;
lette le osservazioni all'appello della parte
convenuta;
considera
in fatto e in diritto:
-
L'istante è stato assunto dalla convenuta a far tempo dal mese di
aprile 2000 come muratore, retribuito con un salario orario di fr. 23.-,
adeguato a far tempo dal 1° luglio alle nuove tariffe di categoria, ossia a fr.
23.55. Nel corso del mese di settembre, per mezzo del sindacato che lo
rappresenta anche in questa sede, egli ha sostenuto nei confronti della datrice
di lavoro di aver avuto diritto fin dall'inizio del contratto al salario della
classe A (lavoratore edile qualificato senza certificato professionale, ma
riconosciuto come qualificato dal datore di lavoro, oppure al beneficio di un
attestato di frequenza a corsi riconosciuti dalla Commissione paritetica) a
dipendenza della sua esperienza nel settore edile sia come muratore, sia come
capo cantiere per numerosi anni (doc. B). A fronte dell'opposizione della
datrice di lavoro che sosteneva di aver assunto l'istante come "muratore
B" (lavoratore con conoscenze professionali senza certificato
professionale) poiché necessitava di un dipendente non più qualificato di così,
la Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile le
comunicava di condividere per filo e per segno le tesi formulate
____________________,invitando ____________________ ad adeguare il salario
dell'istante, a pagargli gli arretrati e a trasmetterle prova di tutto ciò
(doc. H). Pur procedendo a saldare le pretese salariali del lavoratore (cfr.
istanza, ad 6), la convenuta -in data 18 settembre 2000- procedeva al
licenziamento di quest'ultimo per il successivo 31 ottobre a causa di
ristrutturazione dell'impresa (doc. F). Con contemporaneo scritto al
__________, la convenuta ribadiva la sua tesi, ossia che il lavoratore non
aveva le qualifiche attribuitegli dalla ditta precedente e, che era costretta
a rivedere l'organico, non avendo la necessità di un muratore A (doc. E).
-
Dopo
aver contestato il provvedimento con scritto 26 settembre 2000 (doc. G), con
allegato 26 gennaio 2001 l'istante avviava la causa in oggetto, fondata sul
carattere abusivo della disdetta e intesa a ottenere la condanna di controparte
al pagamento di un'indennità per tale motivo (art. 336 cpv. 1 lett. d ed art.
336a CO). In sostanza considerava dato il nesso richiesto fra le pretese del
lavoratore e il suo licenziamento.
-
Con
la decisione impugnata il pretore ha respinto l'istanza, ponendo alla base
della sua decisione il fatto che le parti hanno introdotto la domanda di
permesso di lavoro alla Sezione degli stranieri, indicandovi il salario di fr.
23.- e non di fr. 23.70 (come corretto in seguito), ovvero a dimostrazione che
il contratto era stato esplicitamente stipulato con riferimento alla classe B.
D'altra parte il primo giudice ha osservato che l'istante, presentatosi in
cerca di lavoro alla convenuta, non aveva specificato quale tipo di lavoro
volesse svolgere, mentre la datrice di lavoro gli aveva esposto il genere di
manodopera che desiderava assumere. Comunque, ricevendo mensilmente il
conteggio del salario con la chiara indicazione della classe "B", il
lavoratore non aveva mai reagito. Conclude pertanto che questi non ha
dimostrato l'abusività del licenziamento e che la datrice di lavoro ha
legittimamente disdetto il rapporto di lavoro dopo aver preso atto che il
contratto era fondato su presupposti di fatto diversi da quelli che vi erano
stati posti alla base (sentenza, pag. 4 in fine).
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Per
definire quando una parte del contratto di lavoro ha diritto all'indennità
prevista per i casi di disdetta abusiva (art. 336a CO) la legge ha allestito un
catalogo di fattispecie in cui è definita abusiva la disdetta data perché il
destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro
(art. 336 cpv. 1 lett. d CO). Determinante è il rapporto fra le richieste di
una parte e la disdetta dell'altra parte, tale da far apparire quest'ultima
come una rappresaglia (Rachenkündigung). Inoltre, dev'essere data la
buona fede di chi fa valere pretese sulla base del contratto; trattandosi del
lavoratore (come nel caso concreto), egli deve supporre veramente di essere al
beneficio dei diritti che invoca. Il presupposto della buona fede è peraltro
presunto, mentre è irrilevante la valutazione giuridica della fattispecie, così
che la disdetta può essere giudicata abusiva anche se le pretese vantate in
buona fede non sono ammissibili (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
ed. 2, art. 336 CO, N. 5; Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 336
CO, N. 6). Proceduralmente poi, la parte che intende chiedere un'indennità deve
sollevare opposizione per scritto alla disdetta entro la scadenza del termine
di disdetta, mentre il diritto a far valere giudizialmente o per altra via
un'indennità (cfr. Brühwiler, op. cit., ibidem) decade dopo 180 giorni
dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 336b CO).
-
Nel
caso concreto, pacifico il rispetto dei termini di legge per contestare la
disdetta e per adire il giudice, il nesso fra le richieste formulate dal
lavoratore, ossia di percepire almeno il salario minimo della classe A cui
riteneva di avere diritto e la disdetta non è esplicitamente contestato dalla
datrice di lavoro. Infatti, già con la risposta essa ha esposto che, preso atto
del parere della Commissione paritetica a sostegno dei diritti vantati dal
lavoratore, ha ritenuto di porre fine al contratto; ha tuttavia giustificato
tale atteggiamento sia con il motivo di non aver bisogno di un muratore di
tale qualifica, sia ritenendo che l'istante non avesse la formazione
necessaria. Ha concluso che la disdetta in esame non può essere considerata
abusiva poiché intesa a rimediare a un (proprio) errore nella
qualifica iniziale dell'istante. Posizione confermata anche nelle
osservazioni all'appello laddove precisa che il licenziamento si è imposto in
seguito al fatto di dover adeguare il salario del lavoratore a una classe
superiore, mentre essa eseguiva lavori per i quali quella qualifica non era
necessaria. Tuttavia le necessità operative della datrice di lavoro sono un
elemento irrilevante in concreto, già perché lavoratori dell'edilizia
qualificati in una classe o nell'altra (fra le due in discussione) sono
teoricamente tutti idonei -per quanto qui dev'essere considerato pacifico- a
svolgere le attività richieste dalla datrice di lavoro: l'unica differenza sta
invece nella retribuzione. Al riguardo dev'essere precisato anzitutto (ma è
anche fuori discussione) che il diritto a una determinata classe di salari
(cfr. allegato 1 e allegato 2) dipende dall'applicazione al singolo lavoratore
dei criteri distintivi adottati dal contratto collettivo di categoria e non
dalla volontà del datore di lavoro, rispettivamente da pattuizioni di natura
individuale (Stöckli, in Comm. di Berna, 1999, art. 357 CO, N. 14).
D'altra parte, ancorché, per ogni singolo caso, la qualifica sia lasciata alla
competenza del datore di lavoro (Contratto nazionale mantello per l'edilizia
principale in Svizzera, CNM 2000, art. 43 cpv. 1), essa può essere rimessa
in discussione e verificata da parte della Commissione professionale paritetica
locale (CNM, art. 76 cpv. 3, lett. b, n. 3) ancorché in forma conciliativa, ed
eventualmente decisa dal Collegio arbitrale locale (CNM art. 77). Ma tale
competenza decisionale, rispettivamente l'adesione al parere espresso dalla
Commissione paritetica nell'ambito d'applicazione del CNM, non può comportare
il diritto della parte soccombente di rescindere il singolo contratto,
adducendo -come in concreto- motivi di organizzazione interna: infatti, anche
con riferimento alla questione in esame che è di natura normativa, il CNM -come
ogni altro contratto collettivo di lavoro- ha effetto imperativo (art. 357 cpv.
1 CO), nel senso che pattuizioni individuali contrarie sono nulle e inefficaci
(art. 357 cpv. 2 CO; Stöckli, op. cit., ibidem, N. 10), ciò che in
particolare vale anche per la distinzione della manodopera in classi di
stipendio (Stöckli, op. cit., ibidem, N. 14). Se ne deve concludere alla
presenza di un nesso diretto fra la richiesta di riqualifica del lavoratore,
rispettivamente l'adesione della datrice di lavoro al parere espresso dalla
Commissione paritetica cantonale e la disdetta del rapporto di lavoro; né
appare sostenibile in buona fede (e anzi è al limite della temerarietà) la
giustificazione della convenuta secondo cui il fatto di porre fine al contratto
di lavoro è stato mezzo idoneo per correggere il proprio errore di qualifica
del lavoratore.
-
Come
già indicato, la buona fede del lavoratore che chiede il riconoscimento di
diritti connessi con il rapporto di lavoro è presunta. In concreto, la
convenuta non ha mai esplicitamente sostenuto che l'istante fosse in mala fede,
limitandosi a rilevare che, durante alcuni mesi, egli aveva ricevuto il foglio
paga con l'indicazione della classe "B" (cfr. plico doc. I) senza
lamentarsene formalmente. Comunque, la circostanza di aver tollerato quella
situazione per alcuni mesi non toglie al lavoratore il diritto di postulare un
salario conforme al contratto collettivo di lavoro della categoria (Stöckli,
op. cit., ibidem, N. 16); tanto meno può scardinare la presunzione della sua
buona fede.
-
Dati
i presupposti per l'applicazione delle norme sulla disdetta abusiva ed essendo
in particolare irrilevante ogni considerazione sulla retribuzione oraria
pattuita o indicata sul formulario da presentare all'autorità amministrativa,
s'impone la valutazione dell'indennità che la legge indica unicamente con
l'importo massimo aggiudicabile, tenuto conto di tutte le circostanze, pari a
sei salari mensili (art. 336a cpv. 2 CO). In concreto, l'istante chiede un
importo complessivo di fr. 8'536.-, pari a due mensilità, che la convenuta non
ha in sé contestato, nemmeno a titolo subordinato. Comunque, nell'ambito del
potere d'apprezzamento riservato al giudice (Rehbinder, op. cit., art.
336a CO, N. 4), la domanda è sicuramente conforme alle circostanze concrete, in
particolare sia alla situazione personale ed economica dell'istante che, in seguito
al licenziamento e all'età di oltre cinquant'anni, incontra ovvie difficoltà
nel mercato del lavoro (doc. L e M), sia al disinvolto ricorso alla disdetta
messo in opera dalla convenuta a fronte di impegni contrattuali tutto sommato
chiari.
-
Ne consegue l'accoglimento dell'appello con la riforma della
sentenza pretorile e l'accoglimento integrale dell'istanza. Ciò che impone di
caricare le ripetibili di prima e di seconda sede alla parte soccombente.
Motivi per i quali,
richiamati per le spese gli art. 148 e 417 lett. e
CPC, nonché la TOA
pronuncia:
I. L'appello
11 settembre 2001 di __________ __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 3 settembre 2001 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 1, è così riformata:
- L'istanza
26 gennaio 2001 è accolta.
Di
conseguenza __________ __________ __________, __________, è condannata a
versare a __________ __________, __________ la somma di fr. 8'536.- oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 2000.
- Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. La convenuta verserà a __________
__________ la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
II. Non si
prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ __________ __________
verserà all'appellante l'importo di fr. 250.- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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