AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2001.122
Data decisione, Autorità:
27.11.2001, IICCA
Incarto n.
12.2001.00122
Lugano
27 novembre
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.95.01643 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con
petizione 11 dicembre 1995 da
entrambi rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi rappr. dall’avv. __________
con cui gli attori hanno chiesto la condanna dei
convenuti in solido al pagamento di fr. 29’165.- oltre interessi a titolo di
risarcimento per il minor valore, o in subordine la riparazione gratuita
dell’opera, come pure il versamento di altri fr. 2’374.- per spese di
patrocinio preprocessuale e peritali, di fr. 3’119.30 quale restituzione di
contributi di miglioria e per lo svincolo di 26 mq. dal fondo base nonché di
fr. 500.- per torto morale;
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 28 giugno 2001 ha
accolto limitatamente a fr. 26'528.-;
appellanti i convenuti con atto di appello 23 agosto
2001 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, il
convenuto __________ avendo altresì postulato la concessione dell'assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale;
mentre gli attori con osservazioni 27 settembre 2001
hanno chiesto di respingere il gravame, compresa la richiesta di assistenza
giudiziaria, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. In
data 27 ottobre 1988 __________ e __________ hanno venduto ad __________ e __________ il foglio di PPP N. __________,
costituito da una quota di comproprietà di 104/1000 della particella N.
RFD di __________ con diritto
esclusivo sull’appartamento n. 12 al quarto piano dell’immobile denominato
“ ”, nonché una quota di 1/3 sul foglio di PPP N. __________, quota
di comproprietà di 20/1000 del medesimo fondo base con diritto esclusivo
sull’autorimessa n. 13 al piano seminterrato. Atteso che lo stabile non era
ancora ultimato, a quel momento i venditori si sono impegnati a portare a
termine i lavori.
B. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, __________ e __________, evidenziando in particolare la
presenza di difetti alle facciate del condominio, hanno chiesto la condanna in
solido di __________ e __________ al
pagamento di fr. 29’165.- oltre interessi a titolo di risarcimento per il minor
valore, o in subordine la riparazione gratuita dell’opera, chiedendo nel contempo
il versamento di ulteriori importi per spese di patrocinio preprocessuale e
peritali (fr. 2’374.-), per torto morale (fr. 500.-) e quale restituzione di
contributi di miglioria, a loro dire, dovuti dai venditori nonché per
l'avvenuto svincolo dal fondo base di una superficie di 26 mq (fr. 3’119.30).
C. Il
Pretore, con il giudizio qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione
limitatamente a fr. 26'528.- oltre interessi.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che il contratto concluso tra
le parti era di natura mista, fermo restando che per quanto riguardava la
garanzia dei difetti andavano applicate le norme relative al contratto di
appalto. Ciò posto, ritenuto che gli attori avevano notificato tempestivamente
solo i difetti alle facciate e preso atto che il costo per rimediare a questi
ultimi ammontava a complessivi fr. 227'000.-, egli, sulla base dei millesimi di
proprietà degli attori, ha quantificato in fr. 25'120.- il minor valore da
riconoscere a loro favore; a tale somma andavano aggiunti altri fr. 708.- quale
risarcimento per l'allestimento di una perizia privata e fr. 700.- per parte
delle spese legali preprocessuali.
D. Con
l'appello che qui ci occupa, cui gli attori si sono opposti, i convenuti
chiedono nuovamente di respingere la petizione, sollevando tutta una serie di
censure: a loro dire, innanzitutto, nel caso concreto risultavano applicabili
le disposizioni relative al contratto di compravendita; i difetti alle facciate
non erano inoltre stati notificati tempestivamente; le pretese attoree erano comunque
prescritte; l'accertamento peritale in merito ai costi di riparazione delle
facciate era inutilizzabile, il perito avendo conteggiato anche il rincaro nel
frattempo intervenuto; nemmeno era stato preso in considerazione il
coinvolgimento della ditta __________ da parte dei condomini; infondato era
infine il giudizio che ammetteva il risarcimento a favore degli attori delle
spese da loro anticipate per l'allestimento di una perizia privata e degli
onorari del patrocinio preprocessuale, come infondato era il riconoscimento di
una responsabilità solidale tra i due convenuti.
E. Pedissequamente
all'appello, il convenuto __________ ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale, richiesta avversata
dalla controparte.
considerando
in diritto:
- Giustamente
il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie, in cui i convenuti avevano
provveduto a vendere agli attori una proprietà immobiliare di cui essi stavano
ancora curando l'edificazione, ci si trovasse di fronte a una forma
contrattuale di carattere misto ove convivevano elementi sia della
compravendita sia del contratto di appalto (Gauch, Der Werkvertrag, 4.
ed., Zurigo 1996, n. 347 e 2319; Keller/Siehr, Kaufrecht, 3. ed., Zurigo
1995, p. 125; IICCA 11 agosto 1993 in re G./P.), fermo restando che per
quanto riguardava la garanzia per difetti facevano in ogni caso stato le
disposizioni relative a quest'ultimo contratto (Gauch, op. cit., n. 349
e 2319; Honsell, Basler Kommentar, 2. ed., N. 5 ad art. 205 CO; DTF
118 II 144; ICCTF 1° aprile 1997 in re G./B.; sentenza IICCA
citata).
Ad
ogni buon conto l'esito della lite non sarebbe stato diverso nemmeno se fossero
state applicabili le norme relative alla compravendita, atteso che il diritto
al risarcimento del minor valore e i termini di prescrizione sono del tutto
analoghi - ne sono del resto coscienti anche gli appellanti (appello p. 4) - in
entrambi i contratti.
- Gli
appellanti contestano in primo luogo che gli attori abbiano notificato
tempestivamente i difetti alle facciate. La censura è ampiamente infondata.
Secondo
l'art. 367 cpv. 1 CO, seguita la consegna dell'opera il committente, appena lo
consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne
all'appaltatore i difetti. La mancata verifica e il mancato avviso
all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera
consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore della sua
responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria
verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente
dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i
diritti accordati al committente dall'art. 368 CO, ivi compreso quello di
ottenere il risarcimento del danno causato dai difetti dell'opera (DTF
64 II 257 e segg. Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si
manifestino più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti,
altrimenti l'opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi. L'onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell'art. 8 CC (DTF 107 II 176; ZR 1975 p. 231; Gauch,
op. cit., n. 2164 e segg.), committente che deve inoltre dimostrare quando il
difetto gli è divenuto riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato
l'esistenza, ritenuto che se è assodata proceduralmente l'intempestività il
giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso che
l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (Gauch, op. cit., n. 2174).
Nel
caso di specie i convenuti non possono in buona fede rimproverare agli attori
un ritardo nella notifica dei difetti.
Già
si è detto che al momento della sottoscrizione del rogito di compravendita
(doc. FFF), il 27 ottobre 1988, la costruzione non era ancora ultimata e che
proprio per questo motivo i convenuti a quel momento si erano assunti l'obbligo
di terminarla (clausola 3 del rogito "obbligandosi i venditori a
terminare la costruzione"). Ora, a fronte di tale impegno dei
convenuti, gli attori potevano senz'altro ritenere che questi ultimi si
sarebbero attivati per terminare la costruzione, ritenuto che in tale concetto
rientravano non solo l'ultimazione vera e propria degli interventi edificatori
ma anche l'effettuazione delle necessarie riparazioni, senza le quali l'opera
non poteva ragionevolmente essere considerata terminata: se ne deve in
definitiva concludere che, nelle particolari circostanze, una notifica dei
difetti alle facciate da parte degli attori nemmeno era necessaria, tanto più
che i convenuti erano perfettamente coscienti del difetto in questione, del
tutto palese, ritenuto oltretutto che tra il maggio ed il luglio di quell'anno
tra i vari artigiani intervenuti nel cantiere vi era già stato in proposito un
nutrito scambio di corrispondenza (doc. N; cfr. conclusioni di parte convenuta
p. 3 e appello p. 5). A prescindere da quanto precede, atteso che gli attori,
che non sono esperti del ramo né erano nell'occasione rappresentati da
professionisti - il che giustifica oltretutto un minor rigore formale (Gauch,
op. cit., n. 2175) - sono entrati in possesso dei beni acquistati al più presto
il 1° novembre 1988 (clausola 4 del rogito), la loro notifica dei difetti alle
facciate avvenuta il 17 novembre 1988 (doc. C) deve tutto sommato essere
considerata tempestiva (cfr. Gauch, op. cit., n. 2181), tanto più che,
come detto, il difetto era già ampiamente noto alla controparte, la quale non
aveva dunque subito alcun pregiudizio dalla circostanza (ICCTF 10
dicembre 1997 in re C./P. con rif.); i convenuti non possono in ogni caso
vantare alcun diritto dal fatto che gli attori fossero eventualmente a
conoscenza del difetto alle facciate già al momento della sottoscrizione del
rogito, l'art. 200 cpv. 1 CO non essendo applicabile per analogia (Gauch,
op. cit., n. 2320; Keller/Siehr, op. cit., ibidem; DTF 117 II
263). Non va d'altro canto dimenticato che, in epoca successiva, i convenuti
hanno comunque garantito ai condomini il rifacimento delle facciate a perfetta
regola d'arte (doc. M; cfr. pure doc. H).
- Gli
appellanti eccepiscono anche in questa sede l'avvenuta prescrizione delle
pretese attoree, evidenziando come i precetti esecutivi, inoltrati dalla
controparte nel 1993 (doc. EE e FF) allo scopo di interrompere la prescrizione
(art. 135 cifra 2 CO), in concreto quinquennale (cfr. art. 371 cpv. 2 CO che
rimanda all'art. 219 cpv. 3 CO), non avrebbero raggiunto lo scopo prefissato,
essendo nulli: a loro dire, non era in effetti possibile, non trattandosi in
concreto di un credito comune o solidale, che i condomini, tra cui gli attori,
promuovessero una singola esecuzione contro ciascun convenuto, tanto più che
tra di essi era stata indicata una comunione ereditaria (CE fu __________). Il
rilievo è infondato.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, non è innanzitutto vero che l'eccezione di
prescrizione sia stata sollevata dai convenuti in maniera proceduralmente
irrita. Se anche si volesse ammettere con il primo giudice che la frase
utilizzata dai convenuti al punto 7 della risposta secondo cui "tardive
sono poi tutte le iniziative della controparte finalizzate ad interrompere la
decorrenza dei termini di prescrizione rispettivamente di perenzione"
fosse eccessivamente vaga e generica, con ciò non sufficiente per ritenere
validamente sollevata l'eccezione di prescrizione, non può in effetti essere
sottaciuto che solo poche righe prima la parte convenuta, specificando che
"tutte le pretese fatte valere dalla controparte sono poi
irrimediabilmente prescritte rispettivamente perente", aveva chiaramente
eccepito l'avvenuta prescrizione.
Ammessa
con ciò l'ammissibilità in ordine dell'eccezione, si tratta ora di esaminare se
il fatto che i condomini, tra cui gli attori, abbiano fatto spiccare un unico
precetto esecutivo contro ciascun convenuto, pur non trattandosi in concreto di
un credito comune o solidale, abbia o meno effetto interruttivo della
prescrizione. Pur essendo indubbio che dal punto di vista del diritto esecutivo
il modo di procedere adottato dai condomini, che in realtà facevano valere
pretese individuali, non era corretto (Kofmel Ehrenzeller, Basler
Kommentar, N. 19 ad art. 67 LEF; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N. 25 ad art. 67 LEF; Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §
9 N. 46; DTF 71 III 164, 76 III 90), il Tribunale federale, dopo aver
lasciato inizialmente indecisa la questione (DTF 71 III 164, in
particolare 167), l'ha risolta per l'affermativa, rilevando che con ciò
l'escusso era venuto a conoscenza della procedura esecutiva nei suoi confronti,
per quale importo e per quale motivo (DTF 74 II 193 consid. 1; Gauch/Aepli/Casanova,
OR - Allgemeiner Teil, Rechtsprechung des Bundesgerichts, 4. ed., Zurigo 1996,
p. 294).
Nemmeno
il fatto che nei precetti esecutivi, tra i condomini creditori, risultasse
anche una comunione ereditaria (CE fu __________), senza che fossero tuttavia
indicate per nome tutte le persone che ne facevano parte, osta al riconoscimento
dell'effetto interruttivo della prescrizione per le pretese vantate dagli
attori, l'eventuale nullità del precetto per quel motivo concernendo semmai
quell'unica parte, ma non invece le altre parti creditrici (art. 20 cpv. 2 CO).
- Contrariamente
a quanto ritenuto dagli appellanti, non è affatto vero che il perito
giudiziario avrebbe implicitamente considerato nelle spese di riparazione delle
facciate, poi riprese per determinare il minor valore dell'opera, anche il
rincaro intervenuto tra il 1988 ed il 1999, data di allestimento della perizia,
ciò che la renderebbe del tutto inutilizzabile.
Il
fatto che le spese per il ripristino a regola d'arte delle facciate, indicate a
p. 10 della perizia giudiziaria, siano più elevate rispetto ai costi della realizzazione
dell'opera nel 1988, esposti a p. 3 del complemento peritale, non è dovuto al
rincaro nel frattempo intervenuto, bensì semplicemente al fatto che gli
interventi per rimediare ai difetti comprendevano ovviamente anche le spese per
la rimozione rispettivamente demolizione della soluzione difettosa: il perito
ha in particolare evidenziato (perizia p. 9) che il maggior costo per la
posizione "basamento facciate" era dovuto alla necessità di eseguire
uno scavo nella zona di contatto con il terreno, con l'asportazione
dell'intonaco poroso e la sostituzione con una fascia di intonaco impermeabile
nonché nuova tinteggiatura; il maggior importo per la posizione
"condensazione" era invece dovuto all'applicazione in corrispondenza
delle finestre di una lastra isolante dello spessore di 1 cm e al ripristino
con una pittura ad elevata elasticità; per ovviare al difetto del "vano
scale" la soluzione di ripristino proposta dal perito, leggermente più
onerosa rispetto alla realizzazione originaria, consisteva, oltre nel
rettificare e sigillare con silicone le fessure verticali interne, a lato del
finestrone, anche nell'asportare l'intonaco in corrispondenza delle solette al
2° e 3° piano, con la successiva posa di una leggera rete di armatura, il
rifacimento dell'intonaco a filo e nuova tinteggiatura; per i "pavimenti e
piastrelle", in particolare per lo stacco dei battiscopa e di varie
piastrelle come pure di altre piccole imperfezioni, si trattava invece di far
intervenire gli artigiani per l'eliminazione dei vari difetti riscontrati;
infine il "pianerottolo esterno" in marmo andava rimosso e rifatto,
previa correzione del difetto di pendenza. In ogni caso, è senz'altro a ragione
che il Pretore ha rilevato come in pratica tra il 1988 e il 1999 l'indice dei
prezzi di costruzione in varie città svizzere fosse rimasto pressoché
invariato, escludendo con ciò che la differenza tra gli importi indicati nella
perizia e nel complemento peritale potesse lasciarsi ricondurre al rincaro.
- Gli
appellanti pretendono di trarre beneficio dal fatto che in epoca successiva i
condomini avrebbero incaricato la ditta __________ di ovviare ai difetti alle
facciate. Il rilievo è infondato.
L'istruttoria
di causa ha in effetti permesso di stabilire che l'impresa di pittura __________,
il cui intervento tuttavia non riuscì ad eliminare gli inconvenienti alle
facciate, non venne interpellata dai condomini bensì proprio dai convenuti
(teste _________ p. 2; cfr. doc. DD e 12) o comunque dalla __________ (doc. 5,
perizia p. 18). Ne discende, già per questo motivo, che eventuali carenze
imputabili all'impresa di pittura, devono essere poste a carico della parte
convenuta, di cui quella ditta era semplice ausiliaria (art. 101 CO).
- Pure
censurato è il giudizio con cui il primo giudice ha condannato gli appellanti a
risarcire agli attori le spese relative a una perizia privata e parte delle
spese legali preprocessuali. Gli appellanti rilevano in sostanza che le stesse
non erano giustificate o necessarie, ritenuto inoltre che la resistenza in
causa da parte loro non era abusiva o in mala fede. A torto.
La
dottrina e la giurisprudenza riconoscono il principio secondo il quale le spese
connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura di un processo civile
e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - e analoghe
considerazioni valgono anche per le eventuali perizie di parte (IICCA 29
dicembre 1994 in re W./G., 26 febbraio 1996 in re A. SA/B., 14 maggio 1997 in
re G. & Co/C.) - costituiscono un elemento di danno. Occorre tuttavia che
sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione
personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve
essere necessario, utile e appropriato (DTF 97 II 261; Rep. 1989
p. 492 e 512; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C., 29 settembre 1998 in re
M./F. SA).
Nel
caso di specie sia l'allestimento di una perizia di parte sia l'intervento del
legale, almeno nella misura riconosciuta dal Pretore, si sono dimostrati
necessari, utili ed appropriati. L'allestimento di una perizia di parte (doc.
SS), che oltretutto non ha comportato una spesa eccessiva, ritenuta congrua dal
perito giudiziario (perizia p. 12), è stato innanzitutto necessario per
accertare il costo degli interventi di ripristino e con ciò per poter inoltrare
con cognizione di causa una procedura giudiziaria contro i convenuti (cfr. doc.
PP): la stessa si è rivelata del tutto utile, tanto è vero che è stata
sostanzialmente confermata dal perito giudiziario (perizia p. 12; audizione perito
p. 3). L'intervento del legale si è reso a sua volta necessario per la decisa
opposizione da parte dei convenuti a dar seguito alle richieste di riparazione:
l'esito di questa causa ha chiaramente provato come tale intervento fosse utile
e idoneo allo scopo.
- Gli
appellanti contestano infine di dover rispondere nei confronti degli attori con
il vincolo di solidarietà, evidenziando come entrambi avessero sottoscritto il
contratto di compravendita in quanto comproprietari in ragione di metà ciascuno
degli immobili e non in quanto membri di una società semplice. Anche questa
censura è infondata.
È
vero che il solo fatto di sottoscrivere congiuntamente un contratto in cui
viene assunta un’obbligazione divisibile non permette ancora di presumere l’esistenza
di un vincolo di solidarietà (Rep. 1988 p. 354), che deve piuttosto
risultare dall’insieme delle circostanze ed in particolare dalla volontà comune
dei debitori di obbligarsi in solido (Rep. 1984 p. 353 e segg.; IICCA
23 agosto 1989 in re R./B., Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, Zurigo, 1974, vol. II, p.
300); è però altrettanto vero che l’esistenza di un pregresso rapporto
societario o comunitario tra chi stipula per una parte consente di concludere
con certezza per la solidarietà fra quelle parti: ciò è già stato ammesso a più
riprese da questa Camera per il caso della società semplice in applicazione
dell’art. 544 cpv. 3 CO (IICCA 1° febbraio 1995 in re F./V. e G.; 17
giugno 1993 in re J. e llcc./B. e llcc.; Von Thur/Escher, op. cit., p.
294),
Nel
caso concreto è pacifico che i convenuti erano comproprietari in ragione di
metà ciascuno dei beni oggetto della compravendita, ciò che del resto risulta
dal rogito, e che tale circostanza non è di per sé sufficiente per ammettere
una loro responsabilità solidale (DTF 116 II 712).
Non
può tuttavia essere sottaciuto che essi erano nel contempo anche membri della
società semplice "__________ - __________ ", che si occupava
pacificamente della realizzazione e della commercializzazione di vari progetti
immobiliari (interrogatorio formale _________ e __________ ad 4), tra cui
proprio il "__________" (cfr. doc. E, G, H): è evidentemente in
quest'ultima veste, e non certo nella loro qualità di semplici comproprietari,
che essi sono entrati in contatto con gli attori e hanno proposto loro la
vendita - , in sede di interrogatorio formale, ad 4, ha
esplicitamente dichiarato che era lui ad occuparsi dell'acquisizione della
clientela nell'ambito delle promozioni immobiliari - così che il contratto di
compravendita venuto in essere appariva la conseguenza delle trattative poste
in atto con quella società, ciò che nelle particolari circostanze innescava la
responsabilità solidale dei due soci (art. 544 cpv. 3 CO). Emblematico, in tal
senso, è pure il fatto che in occasione della vendita di altri appartamenti del
"" (inc. OA.95.01645, OA.95.01647 e OA.95.01648 dichiarati
congiunti per l'istruttoria) i convenuti si siano impegnati a "rendersi
solidalmente responsabili" del rispetto delle garanzie sui lavori
emesse dagli artigiani e cedute all'acquirente (doc. LLLL, VVVV e DDDDD).
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
- La
richiesta formulata dall'appellante __________ volta all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale deve a sua volta essere
respinta, in quanto l'appello da lui presentato non presentava alcuna
probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello 23 agosto 2001 di _________ e __________ è respinto.
II. L’istanza di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura
di appello è respinta.
III. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 780.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 800.–
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo di rifondere
in solido agli appellati fr. 800.- per ripetibili d’appello.
IV. Intimazione a: – __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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