Untimely appeal against procedural orders in tenancy case

12.2001.109Altro tribunale26 set 2001Inadmissible

Sintesi

In a tenancy matter concerning release of CHF 9,750 deposited with the conciliation office, the appellant challenged two procedural letters of the first-instance judge: one returning written submissions and setting a 15-day deadline to cure formal defects, the other returning another filing as inadmissible. The Court of Appeal held that the appeal filed on 23 July 2001 was clearly late under the 10-day period of Art. 411(2) CPC, which is not suspended by judicial holidays. It further held that the challenged measures were mere procedural orders under Arts. 94 and 95 CPC and therefore not appealable. The appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay the appellate costs.

Regest

Art. 411 cpv. 2 CPC, 412 CPC; art. 94-95 CPC; an appeal in special tenancy proceedings is subject to a 10-day time limit not suspended by judicial holidays. Procedural measures regulating the conduct of proceedings, including the setting of time limits for curing formal defects and the admissibility or inadmissibility of written submissions, are mere orders and not appealable judgments. A decision altering such an order retains the character of an order. An appeal filed out of time and directed against non-appealable procedural orders is inadmissible; costs follow the outcome under Art. 148 CPC.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2001.109

Data decisione, Autorità: 26.09.2001, IICCA

Incarto n. 12.2001.00109

Lugano 26 settembre 2001/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice Rusca, assente)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura speciale in materia di locazione - inc. no. DI.2001.00032 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con ricorso (recte: istanza) 21 febbraio 2001 da


rappr. dall'amministratore unico avv. __________

contro



entrambi rappr. dall'avv. __________

con cui l’istante ha chiesto che l'importo di fr. 9'750.-- depositato presso l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di _________ fosse liberato a suo favore, domanda avversata dai convenuti;

ed ora sul ricorso 23 luglio 2001 con cui l'istante ha impugnato due lettere 28 giugno 2001 con cui il Pretore gli assegnava un termine per rimediare ad alcuni difetti rispettivamente gli retrocedeva siccome inammissibile un allegato scritto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con ricorso (recte: istanza) 21 febbraio 2001 la __________ ha impugnato avanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città la decisione 25 gennaio 2001 con cui l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ aveva liberato a favore di __________ e __________ la somma di fr. 9'750.-- relativa alle pigioni dal 16 novembre 2000 al 15 febbraio 2001 della __________;

che __________ e __________ si sono opposti all'istanza;

che il 28 giugno 2001 il Pretore ha indirizzato 2 missive alla parte istante: con la prima, in applicazione dell'art. 142 cpv. 3 CPC, le ha ritornato uno scritto 26 giugno 2001 ("complemento alla querela") e uno scritto 27 giugno 2001 ("Antwort"), assegnandole nel contempo un termine perentorio di 15 giorni per rimediare ad alcune carenze formali; con la seconda (atto di procedura n. XIV), le retrocedeva siccome irricevibile un allegato 18 maggio 2001 ("risposta"), per altro già ritornato in precedenza con ordinanza 22 maggio 2001;

che l'istante, con ricorso (recte: appello) 23 luglio 2001, ha censurato entrambi gli scritti, ritenendoli ingiustificati e illegali;

che giusta l'art. 411 cpv. 2 CPC nella procedura speciale in materia di locazione il termine per la presentazione dei mezzi di impugnazione è di 10 giorni, termine non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 412 CPC);

che il gravame che ci occupa risulta pertanto ampiamente tardivo e deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile;

che, a prescindere da quanto precede, le decisioni che l'istante ha contestato in questa sede nemmeno possono essere oggetto di un appello, trattandosi di semplici ordinanze (art. 95 CPC);

che tali sono in effetti tutti i provvedimenti disciplinanti il procedimento (art. 94 CPC; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 2 ad art. 94), tra cui quello con cui il giudice assegna alla parte un termine per l'effettuazione di un atto processuale (cfr. IICCA 15 ottobre 1998 in re H./M. Ltd, 22 ottobre 1998 in re Z./B., concernente un termine per il versamento di una cauzione processuale e di un anticipo spese) rispettivamente dichiara ammissibile o inammissibile un allegato scritto di una parte (IICCA 24 settembre 1998 in re V. SA/Z. SA), ritenuto infine che anche l'eventuale giudizio sulla modifica di un'ordinanza costituisce a sua volta un'ordinanza (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 94; IICCA 3 giugno 1996 in re B. e T./G., 15 ottobre 1998 in re H./M. Ltd);

che di conseguenza il gravame deve essere dichiarato irricevibile nel suo complesso, per cui non può assolutamente essere vagliato nel merito;

che la tassa di giustizia, le spese di questa sede vanno poste a carico dell'istante qui appellante, integralmente soccombente (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non ha presentato osservazioni;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. Il ricorso 23 luglio 2001 di __________ è irricevibile.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 280.--

b) spese fr. 20.--

Totale fr. 300.--

da anticiparsi dall’istante, restano a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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