AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.97
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00097
Lugano
7 novembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc.
OA.98.15 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 28 gennaio
1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 94’265.-- oltre accessori a titolo di risarcimento del danno
contrattuale, domanda ridotta a fr. 66'765.-- oltre interessi in corso di
causa;
Domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr.
2'552.95 oltre interessi;
Il Pretore con sentenza 28 aprile 2000 ha integralmente ammesso la riconvenzionale
e ha accolto l'azione principale limitatamente a fr. 14'865.-- oltre interessi;
Appellante l’attrice, che con gravame del 22 maggio 2000 chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr.
44'865.-- oltre interessi;
Mentre il convenuto con osservazioni e appello adesivo del 26 giugno
2000 postula la reiezione dell’appello avversario e l'accoglimento del proprio
gravame, con cui chiede la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione
della petizione;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- se deve essere accolto l’appello adesivo
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto narrato in petizione, l'attrice nel 1993 avrebbe
incaricato il convenuto di occuparsi del ripristino del tetto della sua casa di
__________, andato distrutto in un incendio. Le sue gravi inadempienze
avrebbero però causato un notevole danno, consistente, tra l'altro in multe,
spese legali e di giustizia, risarcimenti pagati ad un confinante, aggravi
fiscali e mancati introiti per locazione, il tutto per fr. 94'265.-- oltre
interessi, importo oggetto della causa.
Il
convenuto si è opposto alla petizione contestando qualsivoglia inadempienza da
parte sua così come l'esistenza e l'entità delle asserite poste del danno.
In
corso di causa l'attrice ha ridotto la propria richiesta a fr. 66'765.-- oltre
interessi.
Della
domanda riconvenzionale del convenuto di fr. 2'552.95 oltre interessi non vi è
ragione di riferire in questa sede, avendo le parti accettato il giudizio del
Pretore che l'ha integralmente ammessa.
B. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti,
ha ammesso l’esistenza tra le parti di un contratto d'architetto cui sarebbero
applicabili gli art. 394 e segg. CO ed in particolare, quo alle asserite
inadempienze del mandatario, l'art. 398 CO.
Ciò
premesso, il Pretore ha addebitato al convenuto una carente sorveglianza del
cantiere, a seguito della quale il carpentiere avrebbe eseguito il tetto in
violazione del vigente diritto pianificatorio. Ne sarebbe derivato un danno
risarcibile di complessivi fr. 26'865.--, di cui fr. 5'500.-- per spese e
onorari dell'avv. __________, fr. 20'000.-- per la multa pagata al municipio a
seguito delle violazioni edilizie e fr. 1'365.-- di IVA corrisposta sulle
prestazioni di un artigiano, laddove l'assoggettamento all'imposta, appena
entrata in vigore, si sarebbe verificato a seguito di un ritardo ascrivibile al
convenuto nel compimento di quei lavori.
Dal
danno di fr. 26'685.-- andrebbe però dedotto il beneficio conseguito
dall'attrice, consistente nel maggior valore della casa per effetto
dell'indebita sopraelevazione del tetto, quantificato in fr. 12'000.--, ragione
per cui la petizione è stata accolta limitatamente alla differenza di fr.
14'865.-- oltre interessi.
C. Con l’appello l’attrice postula la riforma del giudizio impugnato al
riguardo di due ben distinte voci di danno: da un lato il Pretore avrebbe
ingiustificatamente dedotto dal suo credito fr. 12'000.-- a titolo di asserito
vantaggio conseguente alla violazione edilizia, d'altro canto egli avrebbe
ingiustificatamente disatteso la pretesa di fr. 18'000.-- quale mancato
provento della locazione a terzi dell'immobile in questione.
D. Con l'appello adesivo il convenuto sostiene invece la sua assenza di
responsabilità -dal che la richiesta di riforma del giudizio impugnato nel
senso della reiezione della petizione- adducendo di avere ricevuto un
"incarico limitato" e di avere proceduto nell'unico modo possibile,
confidando nelle maggiori conoscenze della ditta __________.
In
subordine egli contesta la voce di danno costituita dai costi legali e
procedurali e chiede l'aumento a fr. 17'000.-- della valutazione del beneficio
tratto dall'attrice dall'illecita sopraelevazione del tetto
E. Delle osservazioni del convenuto all’appello di controparte,
concludenti per la sua reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
L'attrice,
per sua parte, non ha presentato osservazioni al gravame adesivo del convenuto.
Considerato
in fatto:
- In base all’art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella
fattispecie controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo
diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO).
In
generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni
cumulative (per tante: II CCA 17 aprile 1998 in re F./A., 8 luglio 1996
in re F.C. SA/F.):
-
il
mandante ha subito un danno;
-
il
mandatario ha violato un dovere contrattuale;
-
esiste un nesso di
causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal
mandante;
-
il
mandatario ha commesso una colpa.
Il
mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione
contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in
base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna
colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).
- Per stabilire se vi sia stata da parte del convenuto una violazione
di un dovere contrattuale, occorre necessariamente essere in chiaro sul
contenuto e la portata degli obblighi posti a suo carico dal contratto
medesimo.
Il
convenuto afferma in proposito di essere stato investito di un "incarico
limitato" (appello adesivo, pag. 5), nel cui contesto egli ammette almeno
di avere funto da "coordinatore dei lavori" (ibidem).
Le
sue inconcludenti adduzioni su questo tema lasciano tuttavia del tutto inimpugnato
l'accertamento del Pretore, fondato sulle note onorari del convenuto medesimo
(doc. 5-7), secondo cui il resistente è in realtà stato incaricato anche della
direzione dei lavori (consid. 1, pag. 5), e con essa, -necessariamente- di
sorvegliare che gli artigiani incaricati (ed in particolare la ditta __________,
preposta al rifacimento del tetto) si attenessero ad una corretta
progettazione, evitando in particolare di innalzare il tetto, visto che egli
aveva fornito assicurazioni in tal senso all'autorità comunale (cfr. consid. 6,
pag. 7 del giudizio impugnato).
Anche
tutte le altre argomentazioni difensive del convenuto risultano affatto
sterili: atteso che egli (pag. 5) ammette pacificamente di non avere verificato
i piani del tetto allestiti dalla ditta __________ e di essere unicamente
"transitato sul cantiere per verificare che il lavoro venisse
eseguito", appare manifesta la poca diligenza profusa nella fatturata
prestazione di direttore dei lavori, sicché inoppugnabile appare l'accertamento
di una violazione contrattuale da parte sua, mentre che infondate o non
comprovate risultano le affermazioni per cui la committente avrebbe sempre
saputo (e approvato) dell'innalzamento del tetto oppure quella per cui egli non
sarebbe responsabile, avendo minori conoscenze tecniche rispetto alla ditta
__________, il che è sicuramente falso per quanto attiene almeno alla verifica
delle quote di costruzione. Merita perciò piena conferma l'accertamento
pretorile dell'esistenza di una colpevole violazione contrattuale da parte del
convenuto.
- Ciò
premesso, entrambe le parti si dolgono dell'accertamento del Pretore (che ha
fatto proprie le risultanze di una perizia fatta allestire dal municipio di
__________), secondo cui l'aumento di altezza dello stabile comporterebbe un
maggior valore di fr. 12'000.--.
Il
primo rilievo che si impone è quello per cui le parti a giusta ragione si
astengono dalla formulazione di esplicite critiche alla fedefacenza della
perizia 6 ottobre 1994 dell'arch. __________: ancorché allestito su incarico
del comune di __________, e non del Pretore, detto referto risulta comunque
allestito nel pieno rispetto della neutralità per rapporto alle parti ed al
litigio in questione, mentre che sulla validità degli accertamenti eseguiti dal
perito nulla può essere eccepito, avendo egli reso, con piena cognizione di
causa, un parere esaustivo quanto competente.
3.1 Del tutto infondate appaiono perciò in primo luogo le doglianze
dell'attrice, che senza alcuna motivazione oggettiva vorrebbe ridurre ai fini
del giudizio l'accertato ammontare del maggior valore dell'immobile addirittura
a zero, od in subordine a fr. 6'000.--. Si tratta in effetti dell'espressione
di un mero desiderio soggettivo della parte, espresso ai soli fini della
propria causa, ovvero dell'arbitrario intento di sostituire il proprio
apprezzamento a quello del Pretore, senza che al giudice possa tuttavia essere
imputato alcunché in proposito. Irrilevante è per contro l'argomentazione
secondo cui essa non avrebbe desiderato l'innalzamento del locale mansardato,
disattendendo l'attrice che le viene qui computato un vantaggio da lei
conseguito in analogica applicazione delle norme sull'indebito arricchimento, atteso
che il beneficio da lei conseguito con la violazione contrattuale del convenuto
sussiste a prescindere dall'esistenza di un contratto sul tema, e che sarebbe
perciò del tutto iniquo attribuirle (del tutto o in parte) il beneficio tratto
da violazioni di norme edilizie per le cui conseguenze negative si è
(giustamente) reso responsabile il convenuto.
3.2 Il convenuto chiede invece che detto beneficio venga aumentato a fr.
17'000.--. L'importo non è certamente stato indicato a caso, visto che il perito
(pag. 9) ha ritenuto di rispondere al relativo quesito in maniera
differenziata, distinguendo tra "aumento valore attuale" (fr.
12'000.--), "aumento valore di reddito" (fr. 17'000.--) e
"aumento valore venale" (fr. 13'200.--), e il resistente sembra perciò
propendere per l'indicazione peritale a lui più favorevole. Si tratta però di
una mera deduzione di questa Camera, visto che le argomentazioni di cui al
gravame sono così vaghe da non raggiungere il necessario grado di motivazione
per potere ritenere l'esistenza di una reale censura al giudizio impugnato.
Infatti, a fronte di un'unica frase che afferma apoditticamente che
"l'utilità soggettiva del locale è senz'altro maggiore di fr. 12'000.-- e
più vicino a fr. 17'000.--" (pag. 6), questa Camera non può ravvisare su
questo punto gli estremi di una motivata critica al giudizio impugnato, che va
di conseguenza confermato.
-
L'attrice postula il riconoscimento di fr. 18'000.-- a titolo di
perdita di guadagno per mancata locazione, voce di danno interamente negata dal
Pretore in primo luogo per il motivo che l'attrice mai avrebbe avuto l'intento
di locare a terzi. L'argomentazione non è di per sé contestata dall'attrice:
essa non sostiene infatti di avere in precedenza locato la casa o di essere
stata intenzionata a farlo dopo la ristrutturazione, ma sostiene piuttosto che
si tratterebbe di "una possibilità del tutto normale di valorizzare un
immobile e comunque sostitutiva di un uso proprio il cui valore è analogo"
(punto 5, pag. 3). Così facendo essa non si avvede di ragionare in termini
astratti, e di postulare perciò il risarcimento di un teorico pregiudizio per
mancata locazione, al quale essa assimila il mancato uso proprio. Vero è però
che il risarcimento è dato solo per quel danno che si verifica concretamente e
che consiste in una diminuzione degli attivi o in un aumento dei passivi. In
questa nozione rientra evidentemente anche il mancato guadagno, ed è evidente
che esso potrebbe derivare anche dalla mancata conclusione di un contratto di
locazione. E' tuttavia necessario, come rettamente evidenziato dal Pretore,
alle cui argomentazioni si rinvia, che la possibilità contrattuale possa essere
ritenuta concreta, fattispecie che in concreto non si verifica, né l'attrice lo
pretende, così che il giudizio impugnato merita conferma anche su questo punto.
-
Il convenuto sostiene infine che non gli dovrebbero essere
addebitati i costi e le spese legali della procedura amministrativa,
trattandosi a mente sua di tema giuridico non chiaro in dottrina, atteso che
"indipendentemente dalla fondatezza delle motivazioni addotte da un
ricorrente nell'ambito amministrativo non è dato il risarcimento danni civile
neanche in caso di arbitrio, trattandosi di un diritto del cittadino a far
valere i propri diritti" (pag. 6, punto B).
Con
queste argomentazioni il resistente disattende manifestamente quella che è la
causale della domanda di risarcimento: i principi da lui sommariamente esposti
riguardano infatti il caso in cui il ricorrente vincente chiede all'opponente
nella procedura amministrativa il risarcimento delle proprie spese legali in
base alle norme sull'atto illecito (stante l'assenza di un contratto tra quelle
parti); del tutto diverso è il caso in esame, in cui la pretesa ha natura
contrattuale, per il che è manifesto che le spese legali conseguenti ad
inadempienze del mandatario costituiscono una pretesa risarcibile. Non
potendosi ammettere, in assenza di migliori riscontri, ratifica dell'operato
del convenuto per il solo motivo dell'obbligata firma quale proprietario della
domanda di costruzione, e non potendosi censurare l'opportuna decisione
dell'attrice di difendersi in sede amministrativa (atteso che in caso di
passività questo sarebbe stato il primo argomento difensivo del convenuto),
oppure rimettere in discussione la legalità delle decisioni rese in
quell'ambito e cresciute in giudicato (appello adesivo, pag. 7), ne deve
conseguire anche su questo punto la conferma del giudizio impugnato.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione di entrambi i gravami, del tutto
infondati.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148
CPC), atteso che all'attrice non si attribuiscono ripetibili per l'appello
adesivo, non avendo essa presentato le proprie osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
22 maggio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1'000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere al
convenuto fr. 1'200.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 26 giugno 2000 dell'arch. __________ è respinto.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante adesivamente, restano a suo carico.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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