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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.95
Data decisione, Autorità:
25.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00095
Lugano
25 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura speciale
in materia di locazione -inc. no. LA.99.00062 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 4- promossa con istanza 30 aprile 1999 da
rappr. da __________
contro
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto l'annullamento della
disdetta 27 novembre 1998 e un equo risarcimento per le opere da lui eseguite
nell'ente locato;
domande avversate dai convenuti, che si sono opposti all'istanza,
e che il Segretario assessore, con sentenza 5 maggio 2000, ha respinto,
concedendo tuttavia all'istante una protrazione del contratto fino al 31
dicembre 2000;
appellante l'istante con atto di appello 17 maggio
2000 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di riconoscere
a suo favore un risarcimento di fr. 9'159.05, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto
che in
data 27 novembre 1998 __________, da pochi mesi subentrato ex art. 263 CO a
__________ in un contratto di locazione relativo a 3 locali commerciali adibiti
a videoteca a __________, ha ricevuto dai proprietari dello stabile signori
_________ la disdetta del contratto con effetto al 30 giugno 1999, termine che
l'Ufficio di conciliazione, tempestivamente adito, ha riportato al 31 dicembre
1999;
che con
l'istanza in rassegna, cui i locatori si sono opposti, il conduttore chiede
l'annullamento della disdetta e il riconoscimento di un equo risarcimento per
le opere da lui eseguite nell'ente locato;
che il
Segretario assessore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l'istanza, ma,
d'ufficio, in applicazione dell'art. 274f cpv. 3 CO ha concesso una protrazione
del contratto di locazione fino al 31 dicembre 2000;
che con
l'appello qui in esame l'istante chiede che il primo giudizio sia riformato nel
senso che la controparte sia condannata a rifondergli fr. 9'159.05 per le spese
da lui sostenute per la sistemazione del negozio, che costituirebbero
un'importante miglioria per la proprietà;
che ai
sensi dell'art. 64a cpv. 1 lett. b CPC nelle cause proposte nella procedura per
controversie in materia di locazione di locali di abitazione e commerciali e di
affitto (art. 404 e segg. CPC) la rappresentanza processuale è riconosciuta,
oltre agli avvocati ed ai praticanti ammessi al libero esercizio della
professione nel Cantone (art. 64 CPC), anche ai rappresentanti o impiegati di
associazioni professionali o di categoria, ai fiduciari con l'autorizzazione
cantonale e agli amministratori d'immobili oggetto della lite;
che
__________, rappresentante dell'istante (doc. G), che in base al suo scopo
sociale si occupa di "ricerche di mercato, consulenza aziendale,
rappresentanze commerciali, brevetti, partecipazioni in aziende, commercio di
beni mobili", non rientra ovviamente tra coloro ai quali gli art. 64 e 64a
CPC riconoscono la rappresentanza processuale, cosicché l'appello, presentato
da una persona non legittimata alla rappresentanza, deve senz'altro essere
respinto in ordine (art. 97 e 99 CPC);
che il
gravame va comunque respinto anche per altri motivi;
che
l’art. 260a cpv. 3 CO prevede che se al termine della locazione la cosa
presenta un aumento di valore rilevante, risultante dalla miglioria o dalla
modificazione consentita dal locatore, il conduttore può pretendere
un’indennità per tale aumento di valore, riservate eventuali stipulazioni
scritte prevedenti indennità più elevate;
che, a prescindere dall’assenza di un consenso scritto
all’esecuzione dei lavori da parte dei locatori, condizione secondo parte della
dottrina imperativamente imprescindibile per la richiesta di un indennizzo (SVIT,
Schweizerisches Mietrecht, 2. ed., n. 76 ad art. 260-260a CO; contra: Lachat/Micheli,
Le nouveau droit du bail, 2. ed., p. 365, nota 11; cfr. IICCA 13
novembre 1995 in re B. SA/S. e T.), la pretesa dell’istante deve essere
respinta già solo per la mancata prova di un aumento di valore rilevante
dell’ente locato per effetto dei lavori -in parte oltretutto di semplice
manutenzione- da lui fatturati in fr. 9'159.05 (doc. D), tanto più che gli
importi di fr. 5'000.- esposti in quell'occasione a titolo di perdita di
guadagno e di non meglio precisate spese organizzative a carico dell'istante e
della sua famiglia non hanno in ogni caso comportato un aumento di valore dello
stabile;
che
ad ogni buon conto, contrariamente a quanto asserito nell'appello,
l'istruttoria ha provato che in base agli accordi tra le parti le spese in
questione dovevano rimanere a carico del conduttore (doc. C; interrogatorio
formale __________, ad 1 e 4);
che
l'appello deve pertanto essere respinto già all'esame preliminare dell'art.
313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per le sue eventuali
osservazioni;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 17 maggio 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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