AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.93
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00093
Rinvio TF
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.94.01303
(già 957) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con
petizione 27 luglio 1990 da
rappr. dall’avv. __________
contro
……..
……..
49. __________
tutti rappr. dallo studio legale __________
-
rappr. dall’avv. __________
…………
-
con cui l'attrice ha chiesto l'iscrizione in via definitiva di
un'ipoteca legale degli artigiani
di complessivi fr. 598’931.30 oltre interessi a carico delle quote
di comproprietà dei fondi n. __________e __________RT di __________, di
spettanza dei convenuti, somma ridotta a fr. 572’531.30 in sede conclusionale;
domande avversate da tutti i convenuti -tranne dai convenuti 21-22,
28, 47-49, 57-69 e 75, preclusi- che hanno postulato la reiezione della
petizione, mentre il convenuto 1 in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell’attrice al pagamento di fr. 780’000.- oltre interessi;
domanda riconvenzionale cui l’attrice si è opposta;
preso atto della disgiunzione, decretata l’8 luglio 1996, delle
cause -petizione e domanda riconvenzionale- che concernevano la convenuta 1,
nel frattempo fallita, e della loro defintiva evasione con sentenza pretorile
19 agosto 1999;
preso pure atto che nel corso della procedura le cause promosse nei
confronti dei convenuti 76 e 77 sono divenute prive d’oggetto, mentre quelle
nei confronti dei convenuti 70-75 sono state abbandonate;
atteso che con sentenza 16 dicembre 1998 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione nei confronti dei convenuti 2-69, ordinando a favore
dell’attrice l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale di fr.
113’318.70 oltre interessi sulla part. __________RFD di _________ e di fr.
204’913.65 oltre interessi sulla part. __________RFD del medesimo Comune,
ripartite sulle quote di comproprietà dei predetti convenuti secondo il
criterio adottato in sede di iscrizione provvisoria;
appellanti i convenuti 2-39, 41-48 con atto di appello 21 gennaio
1999 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che la
petizione sia integralmente respinta nei loro confronti, con protesta di spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
appellanti adesivamente i convenuti 40, 49, 52-54 con atti ricorsuali
datati 17 marzo 1999, con cui a loro volta, aderendo alle richieste di cui al
gravame, hanno chiesto che la petizione nei loro confronti fosse respinta, i
convenuti 40 e 49 chiedendo inoltre in via subordinata che l’importo da
iscrivere sulla loro quota fosse ulteriormente ridotto; il tutto, con protesta
di spese e ripetibili delle due sedi;
mentre l’attrice, con osservazioni 18 marzo 1999, ha postulato la
reiezione dell’appello principale, protestando spese e ripetibili;
preso infine atto che con sentenza 18 febbraio 2000 la Seconda Corte
civile del Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 30 luglio
1999 dalla scrivente Camera, rinviando ai giudici cantonali la causa per una
nuova decisione ai sensi dei considerandi;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto
- All’inizio
degli anni ‘80 la ditta __________ venne incaricata dalla ditta ,
appaltatrice generale, dell’esecuzione delle opere da sanitario, riscaldamento,
piscina e ventilazione nel complesso edilizio denominato “ ” a
__________, comprendente 9 rustici ed un appart-hotel.
In quel
periodo nel Comune era in atto la procedura RT.
-
Rilevato
come parte delle fatture da lei emesse fossero rimaste scoperte, il 22/23 settembre
1982 la __________ chiese ed ottenne l’annotazione in via superprovvisoria di
un’ipoteca legale degli artigiani per complessivi fr. 636’141.- oltre interessi
a carico delle part. __________, __________e __________RT di __________,
segnatamente per fr. 370’000.- sulla prima (appart-hotel) e per fr. 133’070.50
ciascuno sulle altre due (rustici). In quell’occasione erano state convenute le
società ____________________e __________, che in base agli estratti censuari
rilasciati dal geometra assuntore risultavano essere le proprietarie dei fondi,
la prima della part. __________RT, la seconda delle part. __________e
__________RT.
-
Nell’ambito
della procedura di annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale, che per
ordine del Pretore si è svolta in procedura accelerata, il 9 febbraio 1983 la
__________ ha chiesto che l’ipoteca legale fosse ripartita per fr. 370’000.-
sulla part. __________RT e per fr. 266’141.- sulla part. __________ RT, se
necessario sulle rispettive quote di comproprietà: la modifica del petitum
rispetto a quello dell’istanza superprovvisionale era dovuta al fatto che nel
frattempo, con rogito di accertamento e rettifica di confini iscritto a RF il
20 dicembre 1982, i confini delle part. __________e __________RT erano stati
ridefiniti per far sì che i rustici risultassero unicamente su quest’ultima;
nel contempo, inoltre, le part. __________ e __________RT, costituite in
comproprietà, erano state intestate a nome dei comproprietari qui convenuti,
motivo per cui il 9 febbraio 1983 vennero convenuti proprio questi ultimi.
Con
decreto 28 gennaio 1986 il Pretore, preso atto da un lato che a seguito della
menzionata rettifica dei confini i rustici si trovavano ora solo sulla part.
__________RT e dall’altro che le parti avevano concordato una riduzione
dell’importo delle ipoteche legali, ha modificato l’annotazione superprovvisoria
a RF, riducendola a complessivi fr. 571’563.-, ripartiti sulla part. __________
RT per fr. 332’439.35 e sulla part. __________RT per fr. 239’123.65.
Con sentenza
23 marzo 1990 egli ha quindi ammesso l’annotazione provvisoria in tale misura,
ripartendo tuttavia tali importi sulle quote di comproprietà dei convenuti 1,
6-9, 21, 29-31 e 50 per quanto riguardava la part. __________ RT e su quelle di
tutti gli altri convenuti per quanto concerneva la part. __________RT.
- Con
la petizione in rassegna la __________ ha chiesto l’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale sulle due particelle per complessivi fr. 598’931.30, da
ripartirsi sulle singole quote di comproprietà dei convenuti, somma ridotta a
fr. 572’531.30 in sede conclusionale.
All’iniziativa
dell’attrice i convenuti hanno reagito in maniera differenziata: i convenuti
1-19, 23-27, 29-46, 50-56 e 70-74 si sono opposti alla petizione contestando
unicamente il credito di cui all’ipoteca legale; il convenuto 20 ha invece
contestato sia il diritto dell’attrice ad iscrivere l’ipoteca legale,
segnatamente per la tardività dell’iscrizione sulle singole quote di
comproprietà e per il fatto che l’ipoteca legale era stata annotata sul fondo
base quando le singole quote di comproprietà erano già gravate da ipoteche
convenzionali (art. 648 cpv. 3 CC), sia il valore delle opere da lei eseguite
come pure la ripartizione dell’ipoteca sulle due particelle; gli altri convenuti
non si sono per contro pronunciati sulla petizione e sono rimasti preclusi.
- Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione nei
confronti dei convenuti 2-69 per complessivi fr. 113’316.70 sulla part.
__________RFD (corrispondente alla part. __________RT) e per fr. 204’913.65
sulla part. __________RFD (corrispondente alla part. __________RT) -la causa
nei confronti del convenuto 1, disgiunta, è stata nel frattempo evasa con
separato giudizio, mentre quelle inerenti i convenuti 70-77 sono state
stralciate dai ruoli- ridistribuendo tali importi sulle rispettive quote di
comproprietà, secondo il criterio adottato in sede di iscrizione provvisoria.
Dopo aver
escluso, sulla base della sentenza ICCA 29 agosto 1989 in re I.C. SA/ C.
SA e llcc., che l’iscrizione provvisoria sulle singole quote di comproprietà
fosse tardiva rispettivamente che nel caso concreto vi fosse una violazione dell’art.
648 cpv. 3 CC, il giudice di prime cure ha dapprima ribadito la correttezza
della ripartizione dell’ipoteca tra le due particelle così come era stata
decretata nel gennaio 1986, atteso come quest’ultima fosse stata concordata a
suo tempo tra tutte le parti in causa; preso atto che il saldo a favore
dell’attrice per le sue prestazioni sui due fondi era di fr. 535’157.-, egli ha
quindi suddiviso tale importo sulle due particelle in base a quella
proporzione, così che l’ipoteca sulla part. __________ RFD risultava essere al
massimo di fr. 220’920.65 mentre quella sulla part. __________RFD di fr.
314’236.35; egli ha quindi ripartito tali somme sulle singole quote di
comproprietà delle parti oggetto del giudizio, per cui l’ipoteca è stata per
l’appunto inscritta in via definitiva per fr. 113’316.70 sulla part. __________
RFD rispettivamente per fr. 204’913.65 sulla part. __________RFD.
- Con
l’appello e con gli appelli adesivi i convenuti 2-49 e 52-54 chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.
Essi
eccepiscono innanzitutto la tardività dell’annotazione dell’ipoteca legale
sulle singole quote di comproprietà e affermano che l’annotazione dell’ipoteca
legale sul fondo base allorché le singole quote di comproprietà erano già
gravate da ipoteche convenzionali fosse contraria all’art. 648 cpv. 3 CC; in
via subordinata contestano le modalità di ripartizione dell’ipoteca sulle due
particelle, postulando una ripartizione in parti uguali (fr. 267’578.50 per
ogni particella), ritenendo inoltre che sulla part. __________RFD si poteva
tutt’al più ammettere un’ipoteca legale di fr. 133’070.50, importo di cui
all’annotazione superprovvisoria; essi evidenziano inoltre l’erroneità della
ripartizione tra i vari comproprietari effettuata dal Pretore, che porterebbe
ad un aggravio delle particelle dei convenuti superiore a 1000 millesimi;
contestata è infine l’assegnazione in via solidale ai convenuti di tassa di
giustizia, spese e ripetibili.
-
Con
le osservazioni l’attrice postula la reiezione dell’appello principale dei
convenuti 2-39, 41-48 con argomentazioni che verranno riprese, se necessario,
nei successivi considerandi.
-
Come
già accennato in precedenza, con pronuncia del 18 febbraio 2000, il Tribunale
federale ha annullato la sentenza 30 luglio 1999 della scrivente Camera,
rinviando gli atti ai giudici cantonali per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
L'Alta
Corte, adita dai convenuti 2-49, ha in sostanza ritenuto che al momento (23
settembre 1982) in cui era stata annotata provvisoriamente l'ipoteca legale
degli artigiani, non era più possibile, in forza dell'art. 648 cpv. 3 CC,
gravare il fondo base, ciò che imponeva senz'altro la reiezione della domanda
principale dell'attrice nei confronti dei ricorrenti (consid. 4e). Poiché dalla
sentenza impugnata tuttavia non risultavano né le quote di comproprietà né la
ripartizione degli importi dell'ipoteca legale sulle quote dei singoli
comproprietari, la causa è stata rinviata all'autorità cantonale affinché
provvedesse a ridurre gli importi complessivi concernenti le part. N.
__________e __________RFD di __________, da mettere a carico delle singole
quote di comproprietà dei convenuti che non avevano ricorso nella sede federale
nonché a ripartire, almeno in parte, in modo diverso le spese processuali e le
ripetibili della sede cantonale (consid. 5).
- Per
le parti che non hanno ricorso avanti al Tribunale federale, in particolare i
convenuti 50-69, il precedente giudizio di questa Camera che confermava
l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva sulle loro quote di comproprietà
nella misura accertata dal Pretore riconoscendo tra l'altro la legittimità
dell'assegnazione in via solidale alle parti soccombenti delle spese e delle
ripetibili (art. 148 cpv. 2 e 4 CPC) è oramai cresciuto in giudicato.
Ne
discende che -fatto salvo quanto riguarda la convenuta 1 __________, le cui
quote sono già state gravate in via definitiva con il separato giudizio di cui
già si è detto- a carico della part. N. __________ RFD di _________ può essere
iscritta un'ipoteca legale definitiva di complessivi fr. 12'449.80, mentre a
carico della part. __________RFD l'importo complessivo da iscrivere sarà di fr.
61'089.95, il tutto secondo la seguente ripartizione:
mapp.
no. __________RFD __________
fr. 12'449.80 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
mapp.
no. __________RFD __________
fr. 2'586.65 quota di 6.8/1000 di proprietà __________
fr. 2'586.65 quota di 6.8/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________
fr. 1'863.90 quota di 4.9/1000 di proprietà __________
fr. 1'407.45 quota di 3.7/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 3'366.40 quota di 8.85/1000 di proprietà __________
fr. 3'366.40 quota di 8.85/1000 di proprietà __________
fr. 2'434.50 quota di 6.4/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________
fr. 2'624.70 quota di 6.9/1000 di proprietà __________
fr. 2'624.70 quota di 6.9/1000 di proprietà __________
fr. 5'325.40 quota di 14/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 6'732.80 quota di 17.7/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________.
Le
altre ipoteche legali iscritte sui due fondi in via provvisoria a favore
dell'attrice devono per contro essere cancellate.
- In
esito a quanto precede, si ha che l'appello principale e quello adesivo dei
convenuti 40 e 49 devono essere accolti, mentre l'appello adesivo dei convenuti
52-54 deve essere respinto.
Tassa di
giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art.
148 CPC), ritenuto che nella sede pretorile l'attrice è risultata del tutto
soccombente nei confronti dei convenuti 2-49, che vanno dunque esenti da spese
ed ai quali vanno riconosciute congrue ripetibili, mentre nei confronti dei
convenuti 50-69 essa ha ottenuto ragione in maniera pressoché integrale. In
sede di appello gli appellanti principali e gli appellanti adesivi 40 e 49 sono
del tutto vincenti e l'attrice è pertanto tenuta a versar loro un’equa
indennità per ripetibili, mentre a quest’ultima non vengono assegnate
ripetibili per la procedura di appello adesivo promossa dai convenuti 52-54,
non avendo presentato osservazioni a quel gravame.
- Le
cancellazioni e le iscrizioni a RF dipendenti dal presente giudizio potranno
essere richieste direttamente dalle parti che ne hanno interesse una volta
questa sentenza cresciuta in giudicato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 21 gennaio 1999 di __________ come pure l’appello adesivo
17 marzo 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 16 dicembre 1998 della Pretura del
distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:
-
La
petizione 27/30 luglio 1990 è parzialmente accolta.
-
§È fatto ordine all’Ufficiale del registro fondiario di Lugano
di iscrivere in via definitiva l’ipoteca legale degli artigiani a favore della
__________, per complessivi fr. 12'449.80 sul mapp. __________RFD di _________
e per complessivi fr. 61'089.95 sul mapp. __________RFD di __________, oltre
interessi al 5% dal 30 giugno 1982, importi messi a carico delle singole quote
di comproprietà secondo la seguente ripartizione:
Mapp.
no. __________RFD __________
- fr. 12'449.80 quota di 9.8/1000 di
proprietà __________
Mapp.
no. __________RFD __________
fr. 2'586.65 quota di 6.8/1000 di proprietà __________
fr. 2'586.65 quota di 6.8/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________
fr. 1'863.90 quota di 4.9/1000 di proprietà __________
fr. 1'407.45 quota di 3.7/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 3'366.40 quota di 8.85/1000 di proprietà __________
fr. 3'366.40 quota di 8.85/1000 di proprietà __________
fr. 2'434.50 quota di 6.4/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________
fr. 2'624.70 quota di 6.9/1000 di proprietà __________
fr. 2'624.70 quota di 6.9/1000 di proprietà __________
fr. 5'325.40 quota di 14/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 6'732.80 quota di 17.7/1000 di proprietà __________
fr. 3'727.75 quota di 9.8/1000 di proprietà __________
fr. 2'814.85 quota di 7.4/1000 di proprietà __________
§§
All’Ufficiale del registro fondiario di Lugano è fatto
ordine di cancellare le altre ipoteche legali iscritte in via provvisoria
sui mapp. __________e __________RFD di _________ a favore della
__________.
- La tassa di giustizia di fr. 8'000.- e le spese, comprese quelle
di perizia, da anticipare come di rito, restano a carico
dell'attrice per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dei convenuti
__________ in solido.
Questi
ultimi, in solido, rifonderanno all'attrice fr. 4'000.- per ripetibili
parziali, mentre essa a sua volta rifonderà a __________ fr. 15'000.- per il medesimo
titolo.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4’800.-
b) spese
(incluse quelle per le rogatorie) fr. 2’200.-
Totale fr.
7’000.-
già
anticipate dagli appellanti in solido, sono poste a carico dell’appellata, che
rifonderà loro fr. 7’000.- per ripetibili d’appello.
III. Le spese della procedura d’appello adesivo presentato da __________
e __________ consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
da
anticiparsi dagli appellanti adesivamente in solido, sono poste a carico della
controparte, che rifonderà loro fr. 400.- per ripetibili della procedura
d’appello adesivo.
IV. L’appello adesivo 17 marzo 1999 di __________, __________ e
__________ è respinto.
V. Le spese della procedura d’appello adesivo presentato da __________,
__________ e __________ consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr.
20.-
Totale fr.
200.-
da
anticiparsi dagli appellanti adesivamente in solido, restano a loro carico.
VI.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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