AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.87
Data decisione, Autorità:
11.10.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00087
Lugano
11 ottobre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no.
OA.1997.00177 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con
petizione 10 marzo 1997 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 21'000.-
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 4 aprile 2000 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 10 maggio 2000, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 7 giugno 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
28 novembre 1990 __________ prelevava fr. 20'030.-- dal conto deposito n.
254-1277-3 che la moglie __________ deteneva presso la __________.
L'operazione
avveniva senza presentazione del libretto.
B. Nell'ottobre
1993 prima e nel marzo 1996 poi __________, la quale nel marzo 1992 si era
separata dal marito, chiedeva alla banca di riaccreditarle tale somma,
comprensiva degli interessi, asserendo che quel prelevamento era avvenuto senza
la sua autorizzazione; al che l'istituto di credito decideva di dar seguito
alla richiesta, ciò che ha portato al versamento a suo favore di complessivi
fr. 21'000.--.
Nel
contempo esso comunicava a __________ che
il suo conto deposito n. __________, con un saldo attivo a quel momento di fr.
17'594.80, era da ritenersi bloccato a parziale compensazione di quanto essa
aveva dovuto versare alla moglie; ulteriori fr. 3'405.20, pervenuti
successivamente su quel conto, sono stati pure oggetti del blocco.
C. Con
la petizione in rassegna __________ ha
chiesto la condanna della __________ al
pagamento dei fr. 21'000.-- complessivamente bloccati, nonché il rigetto
dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano.
Egli
ritiene innanzitutto che la convenuta non era legittimata ad operare una compensazione
con le somme depositate sul suo conto deposito, il contratto di deposito
irregolare in essere tra le parti escludendo tale facoltà, mentre le condizioni
generali, che pure sembravano permetterla, erano in concreto inapplicabili,
egli non avendone preso conoscenza e il loro contenuto essendo comunque inabituale.
Ad ogni modo la pretesa compensatoria era del tutto infondata, la convenuta a
suo tempo non essendo tenuta a rimborsare alcunché a sua moglie.
D. La
convenuta si è opposta alla petizione, ribadendo la legittimità della compensazione:
la facoltà di compensare risultava dal fatto che il contratto tra le parti costituiva
un mutuo e inoltre da una particolare clausola inserita nelle condizioni generali,
regolarmente sottoscritte dall'attore e per nulla inusuali; quanto alla pretesa
compensatoria, la stessa era perfettamente fondata, la giurisprudenza del
Tribunale federale facendo obbligo al debitore di pagare nuovamente il
creditore nel caso in cui il precedente pagamento fosse stato effettuato, senza
presentazione del titolo di credito, a una persona il cui potere di rappresentanza
era stato internamente revocato.
E. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto la petizione.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che, indipendentemente dalla qualifica
giuridica attribuibile al contratto tra le parti, la facoltà per la convenuta
di compensare eventuali suoi crediti nei confronti dell'attore fosse stata
concordata nelle condizioni generali, regolarmente sottoscritte da quest'ultimo,
allestite nella forma corretta e per nulla inusuali. Pacifico il principio
giurisprudenziale secondo cui il debitore era tenuto a pagare nuovamente il
creditore nel caso in cui una persona non più autorizzata ai sensi dell'art. 34
cpv. 3 CO avesse ottenuto il pagamento del debito senza la presentazione della
carta valore, in concreto il primo giudice è giunto alla conclusione, in
particolare sulla base delle risultanze dell'interrogatorio formale
dell'attore, che questi avesse agito quale rappresentante della moglie, dal che
l'inesistenza della pretesa compensatoria della convenuta e il buon fondamento
della petizione.
F. Con
l'appello la convenuta chiede che in riforma del primo giudizio la petizione
sia integralmente respinta.
A
suo parere, era decisamente a torto che il primo giudice aveva risolto la questione
dell'esistenza di un potere di rappresentanza dell'attore al momento del
prelevamento dei fr. 20'030.-- sulla base del solo interrogatorio formale dello
stesso: secondo la giurisprudenza ciò costituiva tutt'al più un indizio, che
tuttavia non aveva trovato alcuna conferma agli atti, tutta una serie di prove
confermando semmai la tesi opposta.
G. Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in
diritto:
- Come
accennato, la convenuta qui appellante ritiene che al momento del prelevamento
del 28 novembre 1990 l'attore non abbia agito in qualità di rappresentante
della moglie.
Poiché
la questione concerne in definitiva l'esistenza della pretesa compensatoria,
l'onere della prova incombe alla convenuta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 25 ad art. 183).
1.1 Essa
contesta innanzitutto il valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate
dall'attore nel corso del suo interrogatorio formale, rilevando inoltre come le
stesse fossero confuse e incomplete.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'appellante, le dichiarazioni dell'attore in realtà non
danno adito a confusione né sono incomplete: nel suo interrogatorio egli ha
dapprima dichiarato che con il denaro prelevato voleva acquistare azioni della
_________ -__________ per inciso è il gerente della convenuta- precisando in
seguito che si trattava di obbligazioni di cassa (ad 1), il che conferma in
sostanza che egli intendeva acquistare obbligazioni di cassa della convenuta
(teste __________); che egli non ricordasse a chi fosse intestata la cassetta
di sicurezza dove erano state depositate tali obbligazioni è invece
irrilevante, avendo comunque specificato che si trattava di quella coniugale e
che la relativa chiave era in casa e poteva essere utilizzata da entrambi i
coniugi (ad 3).
Quanto
al valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'interrogatorio
formale, l'art. 276 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice valuta l'interrogatorio
secondo il proprio convincimento. La giurisprudenza ha in parte attenuato tale
principio, stabilendo, segnatamente con riferimento alle dichiarazioni che una
parte fa in suo favore, che le stesse costituiscono semplici indizi, che
risultano dunque rilevanti se e nella misura in cui hanno trovato conferma in
altre circostanze agli atti (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 764 ad art. 276).
Nel
caso di specie la questione a sapere se alle dichiarazioni dell'attore possa
essere attribuito un valore probatorio può in definitiva rimanere irrisolta: in
effetti se anche non fosse il caso, ciò non gioverebbe in alcun modo alla
convenuta, che in tale evenienza non avrebbe comunque adempiuto l'onere
probatorio che -come detto- le incombeva.
1.2 Secondo l'appellante, l'inesistenza di un potere di rappresentanza
a favore dell'attore sarebbe provata da quanto dichiarato dalla moglie
dell'attore nelle lettere di cui ai doc. 9 e P; dal doc. O si evincerebbe
invece la sua mancata conoscenza del prelevamento. A torto.
1.2.1 Effettivamente
nei doc. 9 e P __________ ha dichiarato che l'attore non era autorizzato ad
effettuare il prelevamento del 28 novembre 1990. Ciò non prova tuttavia ancora
-nonostante la convenuta a suo tempo vi abbia fatto pieno affidamento, tanto da
riaccreditarle la somma in questione- che ciò corrisponda al vero.
L'esperienza
insegna che bisogna dubitare delle dichiarazioni che una persona fa allo scopo
di puntellare una richiesta di risarcimento, tanto più che nell'occasione
_________ aveva addirittura negato l'esistenza di una precedente procura tacita
(doc. P), quando la stessa era invece ampiamente provata dai numerosi
versamenti e prelevamenti da parte del marito avvenuti in precedenza (cfr.
teste __________, plico doc. N) ed ammessa dalla convenuta stessa (risposta p.
6 e 7, doc. E2); a maggior ragione, se -come nella fattispecie- tali dichiarazioni,
che erano tali da danneggiare la posizione del marito, erano avvenute dopo la
loro separazione, cioè, come risulta dalla convenzione sulle conseguenze
accessorie della separazione da essi sottoscritta, dopo un'insuperabile
turbativa delle loro relazioni personali (doc. O).
1.2.2 L'appellante
ritiene che la circostanza che __________ non
fosse a conoscenza di quel prelevamento risulterebbe anche dal fatto che l'importo
qui in discussione non era stato menzionato nella convenzione sulle conseguenze
accessorie della separazione (doc. O).
L'istruttoria
di causa non ha permesso di chiarire per quale motivo tale somma non sia stata
menzionata nella convenzione: vero è che, accanto all'ipotesi formulata
dall'appellante, ve ne sono altre, tra cui quella che la particolare questione
non è stata regolata siccome le parti non la ritenevano litigiosa o meritevole
di regolazione, così che in definitiva si deve concludere, come del resto
auspicato a suo tempo dalla stessa convenuta (risposta p. 7 e conclusioni p.
7), che il documento in questione era in realtà irrilevante per l'esito della
presente vertenza.
Se
anche per ipotesi la moglie non fosse stata a conoscenza del prelevamento da
parte del marito -come preteso dall'appellante- la circostanza non potrebbe in
ogni caso giovare alla convenuta, ciò non escludendo che lo stesso possa essere
avvenuto in forza di una procura tacita.
1.3 Ben
più convincenti sono gli argomenti a favore dell'esistenza di un'autorizzazione
tacita a favore dell'attore.
L'istruttoria
di causa ha in effetti provato che già in precedenti occasioni l'attore aveva
prelevato dal conto della moglie senza presentare il libretto (teste
__________): nulla agli atti, nemmeno le lettere della moglie -che censurano il
solo prelevamento del 28 novembre 1990- permette di ritenere che in quelle occasioni
esso non fosse stato autorizzato, perché se così fosse stato essa non avrebbe
certo lasciato cadere la possibilità di farsi rimborsare anche gli importi
prelevati in quelle occasioni. L'istruttoria ha parimenti provato che l'attore
successivamente al 28 novembre 1990 ha effettuato un ulteriore prelevamento, il
23 maggio 1991 (doc. N), prelevamento che anche in questo caso nessuno ha contestato
come non autorizzato.
Ora,
se i prelevamenti precedenti, anche quelli effettuati senza presentazione del
libretto, non sono stati contestati siccome non autorizzati, se ne deve
senz'altro concludere, non essendo noti o evocati -né provati- particolari
difficoltà o problemi tra i coniugi intervenuti nel frattempo (teste
__________, risposta p. 7), che anche il prelevamento del 28 novembre 1990 era
stato tacitamente autorizzato. D'altro canto, ritenuto che neppure è stato
contestato come non autorizzato il prelevamento avvenuto in epoca successiva,
il 23 maggio 1991, e che la convenuta anche in questo caso non ha evocato né
provato particolari circostanze per cui la procura tacita, a suo dire revocata
con riferimento al prelevamento del 28 novembre 1990, sarebbe in seguito stata
ripristinata, se ne deve gioco forza concludere che anche quest'ultimo
prelevamento era in realtà autorizzato.
- A
prescindere da quanto precede, il gravame deve comunque essere respinto per un
altro motivo essenziale.
Il
principio giurisprudenziale (DTF 117 II 166), secondo cui il debitore è
tenuto a pagare nuovamente al creditore se in precedenza ha effettuato il
pagamento di un debito incorporato in una carta valore a una persona il cui
potere di rappresentanza era stato internamente revocato (art. 34 cpv. 3 CO)
senza la presentazione della carta valore medesima, si applica unicamente nel
caso in cui il creditore si rivolge al debitore presentando il titolo
incorporante il debito, non però se il titolo presentato non incorpora più quel
debito e ciò per il fatto che per legge il debitore è tenuto a rifiutare il
pagamento solo fino a che non gli viene presentato il titolo (cfr. art. 966
cpv. 2 CO; Furter, Basler
Kommentar, N. 3 ad art. 966 CO; Jäggi,
Zürcher Kommentar, N. 102 ad art. 966 CO), il quale ovviamente deve incorporare
il debito. Detto altrimenti, il creditore, nonostante il pagamento da parte del
debitore ad un suo rappresentante non più autorizzato nel rapporto interno, non
può pretendere alcunché, se gli presenta una carta valore che non incorpora più
il debito.
Nel
caso di specie, come già accennato, l'istruttoria di causa ha provato che il 23
maggio 1991 (doc. N) l'attore aveva effettuato un ulteriore prelevamento sul
conto deposito della moglie, questa volta dietro presentazione del libretto, e
che già in precedenza il 27 febbraio 1991 (cfr. duplica p. 3, conclusioni di
parte convenuta p. 6, doc. P), la convenuta aveva provveduto a registrare sul
titolo anche il prelevamento di fr. 20'030.- del 28 novembre 1990, sanando così
la sua precedente mancanza: poiché da quel momento la carta valore non
incorporava più quest'ultimo debito la moglie in realtà non poteva più
pretendere dalla convenuta il pagamento di quella somma, dal che l'inesistenza
della pretesa compensatoria.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 10 maggio 2000 della _________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 800.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'200.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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