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Numero d'incarto:
12.2000.83
Data decisione, Autorità:
26.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00083
Lugano
26 giugno
2000/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa in procedura in materia di
locazione inc. DI.1999.327 della Pretura di Locarno-Città, promossa con istanza
23 dicembre 1999 con richiesta di assistenza giudiziaria da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
(tutte rappr. dall'avv. __________)
con cui l’istante ha chiesto la condanna delle convenute al
pagamento di fr. 131'687.90 oltre interessi;
E ora sulle decisioni 13 aprile 2000 del Pretore, con cui egli da
una parte ha parzialmente accolto l'istanza di assistenza giudiziaria del
procedente, limitatamente al valore di causa di fr. 50'000.--, e d'altra parte
ha ammesso l'istanza dei convenuti di cauzione processuale per il valore di
causa eccedente detti fr. 50'000.--, imponendo al procedente la prestazione di
una cauzione processuale di fr. 3'580.--;
Appellante __________, che con atto di appello con richiesta di
effetto sospensivo e assistenza giudiziaria del 27 aprile 2000 chiede la
riforma delle querelate decisioni nel senso di ammettere integralmente la sua
istanza di assistenza giudiziaria e di respingere integralmente l'avversaria
richiesta di cauzione processuale;
Mentre le convenute con osservazioni e istanza di cauzione del 10
maggio 2000 postulano la reiezione del gravame e l'imposizione di una cauzione
per la procedura di appello ammontante a fr. 2'240.--;
Richiamata la decisione 2 maggio 2000 del Pretore che ha conferito
al gravame il richiesto effetto sospensivo;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
1.-
se deve essere accolto l’appello
-
se deve essere accolta l'istanza di cauzione processuale
-
se deve essere accolta l'istanza di assistenza giudiziaria
Ritenuto
in fatto: A. Con
istanza 23 dicembre 1999 __________ ha chiesto la condanna delle convenute al
pagamento di fr. 131'687.90 oltre interessi in risarcimento delle spese di manutenzione
e delle opere di miglioria che egli avrebbe effettuato durante i 14 anni in cui
ha condotto l'immobile "__________", di proprietà delle convenute, da
lui adibito a garni.
Stante
la propria asserita indigenza, egli ha postulato la concessione dell'assistenza
giudiziaria.
B. Le
convenute, che avversano integralmente l'istanza, in data 7 febbraio e 31 marzo
2000 hanno instato per l’imposizione al procedente della prestazione di una
cauzione processuale per il motivo della sua insolvenza, risultante da un
attestato di carenza beni.
C. Il
Pretore, decidendo della domanda di assistenza giudiziaria, ha rilevato di
essersi già occupato in modo abbastanza approfondito del tema in oggetto
nell'ambito della causa DI.99.127 pendente a suo tempo fra le stese parti, così
da maturare il convincimento che per buona parte della pretesa non vi sarebbero
possibilità di esito favorevole, e da doversi ammettere la richiesta di
gratuito patrocinio e dell'esenzione dalle tasse e spese di giustizia limitatamente
al valore litigioso di fr. 50'000.--.
Per
il maggiore importo sarebbe perciò da proteggere la richiesta delle convenute
di prestazione di una cauzione processuale, stante l'incontestata insolvenza
del procedente.
D. Con
l’appello __________ critica la decisione del Pretore di negare a priori il fondamento
della di lui pretesa, non potendo la fattispecie essere decisa sulla sola base
dei documenti in atti.
Di
conseguenza, in attesa di migliori riscontri istruttori, non sarebbe possibile
alcun giudizio anticipato, e ci si dovrebbe limitare alla considerazione del
fatto che la lite non è temeraria, ed ha perciò parvenza di buon fondamento ai
sensi dell'art. 157 CPC.
E. Delle
argomentazioni delle resistenti, e della loro richiesta di cauzione per la procedura
di appello si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L'art.
157 CPC stabilisce che l'assistenza giudiziaria deve essere rifiutata se la causa
non presenta probabilità di esito favorevole, circostanza che secondo la giurisprudenza
si verifica quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue da non
poter più essere considerate serie, così che una persona ragionevole e di condizione
agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese alle quali si
esporrebbe (I CCTF 12 febbraio 1995 in re F./G.; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 157, m. 1 e nota 591 a pag. 491). La valutazione delle
probabilità di esito favorevole va effettuata alle condizioni esistenti al
momento della presentazione dell'istanza di assistenza giudiziaria; essa non
deve costituire l'anticipazione di un giudizio di merito, ma semplicemente un
sommario esame della causa, laddove è lecito che il giudice giunga ad un
giudizio di anche solo parziale ammissione dell'esistenza del requisito, con la
conseguenza di limitare la concessione del beneficio a quella parte dell'azione
che ha possibilità di buon esito (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art.
157, m. 2 e 3).
- L'istante
ha esplicitamente ammesso di essere debitore nei confronti delle convenute di
14 mensilità arretrate di pigione di fr. 2'300.-- l'una (verbale udienza 7
febbraio 2000, pag. 4), importo che le convenute hanno opposto in compensazione
per la denegata ipotesi del fondamento delle sue pretese (memoriale di risposta
7 febbraio 2000, pag. 9), ma che l'istante non ha dedotto dal proprio credito.
Ne
consegue, stante la predetta ammissione da parte del procedente, che l'istanza
è sicuramente destinata all'insuccesso per la somma di fr. 32'200.--.
- L'istante
procede per ottenere la condanna delle convenute al pagamento di fr. 131'687.90
oltre interessi, importo che per esplicita indicazione del procedente è
composto sia da spese di manutenzione che, a prima vista in misura
preponderante (doc. G, Q), dal costo di interventi volti alla modifica
dell'ente locato.
Per
quanto riguarda le spese di manutenzione, il documento contrattuale sembra
contenere pattuizioni particolarmente favorevoli al conduttore, ragione per cui
la richiesta di rimborso non appare -in assenza di un'eccezione di
prescrizione- sprovvista di ogni possibilità di successo.
Per
quel che concerne le modifiche dell'ente, l'istante sembra disattendere il
fatto che egli non ha diritto al pieno risarcimento del loro costo, come invece
pretende con la domanda di causa, ma solo ad un'indennità corrispondente
all'aumento di valore per il caso in cui gli interventi effettuati abbiano
condotto ad un aumento rilevante del valore dell'ente locato (art. 260a cpv. 3
CO). Ciò nonostante, in assenza di migliori riscontri probatori non può di
principio essere esclusa l'esistenza di siffatto aumento di valore, né lo stesso
può in questo momento essere attendibilmente stimato.
Inoltre,
in assenza dei necessari approfondimenti sulle circostanze particolari del
caso concreto, non può essere condivisa la decisione del Pretore di negare a
priori qualsiasi indennità per le opere eseguite dopo l'entrata in vigore del
nuovo diritto per il motivo che non vi sarebbe stato consenso scritto alla loro
esecuzione.
- In
definitiva, in presenza dell'esecuzione di opere che lo stesso Pretore ha
definito "di notevole portata tecnica e finanziaria" (sentenza 10
settembre 1999, pag. 6) e di un accordo in tema di costi di manutenzione
dell'ente locato apparentemente favorevole al conduttore, la possibilità di
esito favorevole a questo stadio della causa va negata unicamente per l'importo
di fr. 32'200.-- di cui l'istante si è dichiarato debitore.
La
decisione di parziale accoglimento sia dell'istanza di assistenza giudiziaria
che di quella della prestazione di una cauzione processuale va perciò
mantenuta, ritenuto però l'aumento a fr. 99'500.-- dell'importo per cui si
concede assistenza giudiziaria e la diminuzione a fr. 2'580.-- dell'ammontare
della cauzione.
- Stante
l'esito del gravame, al ricorrente può essere accordato il beneficio dell'assistenza
giudiziaria per la presente procedura con il che diviene priva di oggetto la
domanda di prestazione di cauzione.
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
27 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza i decreti 13 aprile 2000 della Pretura di Locarno-Città sono riformati
nel modo seguente:
Assistenza
giudiziaria:
- L'istanza
di assistenza giudiziaria 23 dicembre 1999 di __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza egli è dispensato dal pagamento di tasse e spese giudiziarie e gli
è concesso il gratuito patrocinio dell'avv__________ fino a concorrenza del
valore di causa di fr. 99'500.--.
- Invariato.
Cauzione
Processuale:
- L'istanza
di cauzione processuale di __________ e __________ è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è fatto ordine a __________ di prestare una cauzione processuale di
fr. 2'580.--, da versare sul conto corrente postale n. 65-247-7 della Pretura
di Locarno Città, nell'ambito della causa inc. DI.99.327 entro il termine di 15 giorni
dalla crescita in giudicato del presente decreto, con la comminatoria dello
stralcio della causa, limitatamente alla domanda eccedente il valore per cui è
stata accordata l'assistenza giudiziaria.
- Invariato.
II. Per
la procedura di appello non si prelevano tasse o spese e non si assegnano ripetibili.
III. L'istanza
27 aprile 2000 di __________ di assistenza giudiziaria per la procedura di
appello è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
IV. L'istanza
10 maggio 2000 di __________, __________ e __________ di cauzione processuale
per la procedura d’appello è priva di oggetto.
V. A
seguito dell'istanza 10 maggio 2000 di __________, __________ e __________ di
cauzione processuale per la procedura d’appello non si prelevano tasse o spese
e non si assegnano ripetibili.
VI. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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