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12.2000.82 ΓÇó Appeal against order for document production dismissed
12.2000.82Altro tribunale26 giu 2000Dismissed
In a civil appeal concerning an order compelling production of documents in an ordinary action for payment based on an artisan's lien, the appellant third party challenged the first-instance decision allowing the respondent's request for an entire credit file. The Court of Appeal held that a third party may appeal an evidentiary order, but cannot contest the court's application of Arts. 206 and 207 CPC; it must invoke substantive objections against production. The appellant's alleged prejudice, banking secrecy, and expiry of retention periods were either untimely or irrelevant. The appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.
Art. 206, 207 et 211 CPC; Art. 321 CPC; Art. 148 CPC: a third party ordered to produce documents may object and appeal against the production order, but may not use the appeal to review the lower court’s assessment of the statutory prerequisites for edizione; it must rely on substantive grounds opposing disclosure. Objections not raised at the proper procedural stage are precluded. The expiry of the retention period under Art. 962 CO only concerns destruction of documents and does not itself bar an order for production; bank secrecy is not, per se, a ground to refuse edizione (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.82
Data decisione, Autorità: 26.06.2000, IICCA
Incarto n. 12.2000.00082
Lugano 26 giugno 2000/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.98.489 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2 luglio 1998 da
(rappr. dallo studio legale __________)
contro
(rappr. dall'avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 123'700.-- oltre accessori;
E ora in tema di edizione di documenti, in cui il Pretore con decisione 15 aprile 2000 ha ammesso l’istanza 18 marzo 1999 della convenuta, che ha chiesto l’edizione di documenti da
(rappr. dall'avv. __________)
Appellante __________, che con gravame del 27 aprile 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione;
Mentre la convenuta nelle osservazioni del 15 maggio 2000 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: che l’attrice con la petizione procede per ottenere dalla convenuta ex art. 841 CC il pagamento dell'importo dell'ipoteca legale degli artigiani per il quale essa è risultata perdente nella realizzazione del fondo n. __________ di __________, già di proprietà di __________;
che la convenuta si è opposta alla petizione;
che all’udienza preliminare del 18 marzo 1999 la convenuta ha chiesto l'edizione da __________ dell'intero incarto concernente il credito di costruzione a suo tempo concesso ad Enzo Picco;
che __________ ha avversato l'istanza con osservazioni del 27 agosto 1999, contestando in sintesi l'esistenza del requisito della comunanza ex art. 206 cifra 2 CPC;
che il Pretore ha ammesso l'istanza di edizione, ritenendo dati gli estremi dei combinati disposti degli art. 206 cifra 2 e 211 CPC;
che __________ insorge contro il pronunciato pretorile negando l'esistenza del requisito della comunanza e sostenendo l'irrilevanza della documentazione richiesta ai fini delle tesi della convenuta, documentazione che verrebbe invece acquisita in vista di una futura causa della convenuta nei confronti della stessa __________;
che la convenuta con osservazioni 15 maggio 2000 postula la reiezione del gravame;
Considerato
in diritto: che l’art. 206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la produzione di documenti in suo possesso se ne sia proprietaria o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto (cifra 1), oppure se si tratti di documenti redatti per un interesse comune alle parti o attestanti i loro reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2):
che secondo l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte;
che il terzo può opporsi alla domanda di edizione ed impugnare con appello il decreto con cui viene astretto alla produzione di documenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 211, m. 9);
che tuttavia non spetta al terzo di sindacare sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 e 207 CPC, dovendo egli piuttosto fondare la propria opposizione sui motivi sostanziali per i quali l'edizione non deve essere concessa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 211, m. 1 e 3);
che __________ dimostra di conoscere questi principi giurisprudenziali (cfr. osservazioni del 27 agosto 1999, punto 2.4, pag. 4; appello, punto 5, pag. 9), ma ciò nondimeno essa li disattende apertamente, visto che il gravame è eminentemente incentrato su di un'irrituale critica dell’applicazione da parte del Pretore dell'art. 206 CPC;
che nelle osservazioni del 27 agosto 1999 le obiezioni di natura sostanziale sono state indicate solo a guisa di "esempio" e a titolo abbondanziale (punto 2.4, pag. 4);
che __________ in quell'allegato non ha in altri termini in alcun modo preteso di affermare che essa si esponeva a pregiudizi sostanziali, indicati, esplicitamente, solo a titolo esemplificativo;
che non avendolo fatto nella sede opportuna, essa per effetto dell'art. 321 CPC non può ora dolersi di asseriti pregiudizi sostanziali che le deriverebbero dall'ossequio dell'ordine di edizione (appello, punto 5, pag. 9);
che gli stessi, ad ogni buon conto, non sussistono;
che la decorrenza del termine di cui all'art. 962 CO consente infatti unicamente l'eliminazione dei documenti, ma non di opporsi con successo a una domanda di edizione;
che nemmeno l'invocazione del segreto bancario osta di per se stessa all'accoglimento della domanda di edizione (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 211, m. 7 e 8);
che l'asserito pericolo di esporsi ad un danno divulgando documenti non di pertinenza dei richiedenti senza essersi adeguatamente difesa rimane una vuota affermazione di parte, ritenuto comunque che nella presente procedura l'appellante ha avuto ogni possibilità di difendersi adeguatamente;
che l'appello, manifestamente infondato nella limitata misura in cui è ricevibile, va perciò respinto;
che le spese di procedura e le ripetibili seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 CPC);
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 27 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 700.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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