AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.78
Data decisione, Autorità:
15.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00078
Lugano
15 novembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sul ricorso (recte: appello) 26
aprile 2000 presentato da
Massa fallimentare __________
Avv. __________
contro
la sentenza della Corte delle Assise criminali di
Lugano del 21 febbraio 2000, emessa nell’ambito dell’incarto No. 72.1999.00253,
che vedeva coinvolti in qualità di imputati
Avv. __________
Avv. __________
e, accanto all'appellante, in qualità di parti civili
(487 parti civili)
come pure, nella sua qualità di detentore di alcuni beni
sequestrati,
con cui si
chiede la riforma del dispositivo N. 4 (da 4.1 a 4.453) nel senso di respingere
tutte le pretese civili fatte valere singolarmente dalle parti civili ivi
elencate; del dispositivo N. 7 nel senso di respingere la domanda di
restituzione alla parte civile __________ della somma di US $ 300'000.--
depositata sul conto 898__________5 dell'appellante presso il broker
__________; dei dispositivi N. 8, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 nel senso di ordinare la
restituzione all'appellante e non alle parti civili del saldo attivo del
predetto conto __________, dei conti __________, __________ e __________
dell'appellante presso il broker __________ nonché dei conti n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________ aperti
dal Ministero pubblico presso la __________; dei dispositivi N. 9, 9.1, 9.2,
9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 nel senso di mantenere il sequestro
conservativo a garanzia dei diritti dell'appellante e non delle parti civili
sui saldi attivi del conto __________ presso la __________, della rubrica
franchi del conto __________ intestato a __________ presso il __________, del
conto __________ intestato a __________ presso il broker __________, del conto
__________ intestato a __________ presso la , del conto __________ intestato
a __________ presso l', del conto __________ intestato a __________
presso la __________, della particella no. __________ RFD di __________ intestata
a __________, come pure di due conti omessi nel giudizio penale, il conto
__________ intestato a __________ presso il __________ e il conto __________
intestato a __________ e a __________ presso il __________; dei dispositivi N.
10 e 10.1 nel senso di respingere la richiesta di assegnazione alla parte
__________ delle particelle __________ e __________ RFD di __________; dei dispositivi
N. 12, 12.1 e 12.2 nel senso di respingere l'istanza di dissequestro __________
di __________ e pertanto di mantenere il sequestro conservativo sulle
particelle __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________; il
tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
viste le
osservazioni 17 maggio 2000 di __________, __________, 22 maggio 2000 delle
parti civili rappresentate dall'avv. __________, 23 maggio 2000 di __________,
26 maggio 2000 di __________, 29 maggio 2000 di __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, 30 maggio 2000 di __________,
__________, __________ e __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________ e __________, 5
giugno 2000 di __________ con cui si postula la reiezione del gravame
rispettivamente quelle datate 26 maggio 2000 di __________ e 29 maggio 2000 di
__________ con cui è postulato il suo parziale accoglimento del senso di
respingere le richieste di cui al dispositivo N. 4 (da 4.1 a 4.453) e quelle
datate 29 maggio 2000 di __________ che per contro postula l'accoglimento della
richiesta relativa al dispositivo N. 12;
viste pure
le osservazioni 22 maggio 2000 di __________, __________, __________ e 23
maggio 2000 di __________, che postulano la reiezione della censura ricorsuale
relativa al dispositivo N. 4 e che per il resto si rimettono al giudizio di
questa Camera, mentre __________ con osservazioni 30 maggio 2000 a sua volta si
rimette al giudizio della Camera, tranne che per i dispositivi N. 4, 8 e 9;
visto
infine lo scritto 29 maggio 2000 di __________, __________, __________ e
__________, che hanno rinunciato a formulare osservazioni e quello di data 23
maggio 2000 di __________ e __________ che si sono interamente rimessi al
giudizio della scrivente Camera;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti.
ritenuto
in fatto:
che
con sentenza 21 febbraio 2000 la Corte delle Assise criminali di Lugano ha riconosciuto
__________ e __________ coautori colpevoli di truffa per mestiere, commessa
nella loro qualità di organi della __________ -presidente del consiglio d'amministrazione
il primo e membro del consiglio d'amministrazione il secondo-, in danno di
numerosi investitori loro clienti (che versarono complessivamente almeno
l'equivalente di US $ 13'604'644.--) con un pregiudizio finale complessivo di
almeno US $ 12'009'236.--; di ripetuta falsità in documenti in relazione
all'uso di contratti fiduciari, rinnovi di contratti fiduciari e mandati di
gestione relativi ai clienti-pool nonché di estratti conto e situazioni
patrimoniali destinati ai clienti in conto-pool e parzialmente ai clienti
__________ che ne fecero richiesta, tutti attestanti una consistenza dei
capitali investiti e degli utili conseguiti contraria al vero; di cattiva gestione,
per avere nella loro qualità di organi della __________, esercitando la loro professione
nei modi criminosi descritti ai punti che precedono, nonché omettendo di tenere
una contabilità e di allestire dei bilanci dai quali si potesse desumere il
reale stato della società, cagionato ed aggravato l'insolvenza della stessa,
dichiarata fallita con decreto del 14.6.1999 del Pretore di Lugano (dispositivi
N. 1, 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 e 1.3);
che,
di conseguenza, __________ e __________ sono stati condannati alla pena di 3
anni e 10 mesi di reclusione, nella quale era computato il carcere preventivo
sofferto (dispositivi N. 3, 3.1 e 3.2) ed al pagamento delle spese giudiziarie
(dispositivo N. 6);
che
al punto 4 del dispositivo essi sono stati condannati a pagare in solido tutta
una serie di importi alle 453 parti civili sopra indicate (da 4.1 a 4.453),
mentre le rimanenti parti civili -tra cui la massa fallimentare di __________
in liquidazione fallimentare- come pure quelle suelencate per eventuali
ulteriori pretese di maggior danno sono state rinviate al foro civile (dispositivo
N. 5);
che
al dispositivo N. 7 è stata ordinata la restituzione alla parte civile
__________ della somma di US $ 300'000.-- depositata sul conto __________ che
__________ in liquidazione fallimentare deteneva presso il broker __________,
mentre nei dispositivi N. 8, 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 è stata ordinata la
restituzione alle parti civili del saldo attivo della rimanenza del predetto
conto 89845, dei conti __________, __________ e __________ da lei detenuti
presso quel broker nonché dei conti n. __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ aperti dal Ministero pubblico
presso la __________;
che
con i dispositivi N. 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 la Corte d'assise, a
garanzia dei diritti delle parti civili, ha ordinato il mantenimento del
sequestro conservativo sui saldi attivi del conto __________ presso la
__________, della rubrica franchi del conto __________ intestato a __________
presso il __________, del conto __________ intestato a __________ presso il
broker __________, del conto __________ intestato a __________ presso la
, del conto __________ intestato a __________ presso l',
del conto __________ intestato a __________ presso la __________ nonché della
particella no. __________ RFD di __________ intestata a __________;
che
al dispositivo N. 10 e 10.1 è stata ordinata la confisca con assegnazione alla
parte civile __________ delle particelle __________ e __________ RFD di
__________, mentre ai dispositivi N. 12, 12.1 e 12.2 in parziale accoglimento
dell'istanza 15.2.2000 di __________ è stato ordinato il dissequestro delle
particelle __________ RFD di __________ e __________ RFD di __________;
che
con il ricorso in rassegna (recte: appello) la massa fallimentare di __________
in liquidazione fallimentare chiede la riforma del giudizio d'assise nel senso
di respingere tutte le pretese civili fatte valere singolarmente dalle parti
civili, di respingere la domanda di restituzione formulata dalla parte civile
__________, di ordinare la restituzione a suo favore dei valori patrimoniali
sopra indicati e di mantenere a garanzia dei suoi diritti il sequestro
conservativo sui conti e immobili di cui sopra, compresi i conti
-inspiegabilmente omessi nel dispositivo penale- __________ intestato a
__________ presso il __________ e __________ intestato a __________ e a __________
presso il __________, inoltre di respingere la domanda di assegnazione
formulata dalla parte civile __________ e infine di respingere l'istanza di
dissequestro 15.2.2000 di __________; il tutto, protestando spese e ripetibili
di primo e secondo grado;
che
l'appellante evidenzia in sostanza come la Corte d'Assise abbia del tutto ignorato
l'esistenza del suo fallimento, decretato ancor prima del processo penale: a
suo giudizio, in tali circostanze lei sola e non i singoli creditori era
legittimata a costituirsi parte civile rispettivamente a far valere eventuali
azioni contro gli amministratori della società ex art. 754 e segg. CO, tanto
più che la pronuncia di primo grado violava il principio dell'universalità del
fallimento con la creazione di un'unica massa e sanciva di fatto una disparità
di trattamento tra i creditori creando una classe di creditori, quella delle
parti civili le cui pretese erano state in tutto o in parte riconosciute, privilegiata;
di qui, a suo dire, la necessità di respingere le richieste di risarcimento formulate
singolarmente dalle parti civili e di negar loro le restituzioni -segnatamente
quella pretesa da __________, che in ogni caso non poteva vantare alcun diritto
di proprietà- e le assegnazioni -segnatamente quella a __________, analogamente
ingiustificata- ordinate dall'autorità penale; errato era infine anche il
giudizio che ordinava il dissequestro di alcuni beni intestati a __________;
che
delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nei successivi
considerandi.
Considerando
in diritto:
che se in un procedimento penale vengono formulate dalla parte lesa
pretese di diritto civile, le stesse possono essere decise dalla Corte d'assise
nella sentenza di condanna (art. 266 CPP);
che
l’art. 268 cpv. 1 CPP stabilisce che contro i dispositivi di una sentenza
penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il
condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme
stabiliti dal Codice di procedura civile;
che
scopo dell’appellazione, secondo i termini e le modalità previste da tale
norma, è quello di mettere le parti nelle condizioni di impugnare presso
un’istanza superiore quel dispositivo del giudizio penale che considera
integralmente o parzialmente degna di tutela un’eventuale pretesa pecuniaria
presentata dalla parte lesa nell’ambito del procedimento penale: si tratta in
sostanza di un’impugnativa che deve essere diretta contro il merito della
sentenza di primo grado, relativamente ai dispositivi di natura civile, alla
stessa stregua dell’impugnazione di una decisione pretorile (IICCA 6
marzo 1985 in re V./D., 4 aprile 1996 in re H./M. Ltd.; Rep. 1988 p. 421 e seg.);
che
con l'appello che qui ci occupa l'appellante si aggrava sostanzialmente contro
due generi di dispositivi della sentenza penale: da un lato, contestando il
dispositivo N. 4, censura la decisione di risarcimento alle altre parti civili;
dall’altro, impugnando i dispositivi N. 7, 8, 9, 10 e 12, insorge contro
decisioni con cui veniva ordinata la restituzione di determinati oggetti o
importi alle parti civili ai sensi dell'art. 59 n. 1 cpv. 1 CPS (dispositivo N.
7 e 8, cfr. sentenza penale p. 68), la confisca di determinati beni e la loro
assegnazione alle parti civili in virtù dell’art. 59 n. 1 cpv. 2 CPS (dispositivo
- 10, cfr. sentenza penale p. 70-72) rispettivamente il mantenimento (dispositivo
- 9, cfr. sentenza penale p. 69 e 70) o il non mantenimento (dispositivo N.
12, cfr. sentenza penale p. 70) del sequestro conservativo su beni patrimoniali
giusta l'art. 59 n. 2 cpv. 3 CPS;
che
ai fini dell'appellabilità è determinante che la decisione rispettivamente un dispositivo
comporti un regolamento dei rapporti giuridici delle parti così che lo stesso
tocchi in qualche modo i diritti delle parti o pregiudichi qualcuna delle loro
ragioni (Cocchi/Trezzini,
CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307): è dunque di principio legittimata ad
appellare la parte che vede respinte, parzialmente o integralmente nel
dispositivo, le proprie domande (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 6 ad art. 307), mentre terze persone sono legittimate a farlo
unicamente nei confronti di quei giudicati che li coinvolgono direttamente e
che possono pregiudicare rispettivamente violare i loro diritti (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 307);
che,
stanti queste premesse, ci si potrebbe innanzitutto chiedere se l'appellante
sia o meno legittimata a contestare il dispositivo N. 4 (da 4.1 a 4.453),
mediante il quale altre parti civili sono state riconosciute creditrici di
determinati importi nei confronti di __________ e __________ a titolo di
risarcimento;
che
sulla base delle considerazioni giurisprudenziali appena esposte ciò dovrebbe
senz'altro essere il caso;
che
la questione non necessita tuttavia di essere risolta in modo definitivo,
atteso che nel merito non vi è comunque ragione per riformare quel dispositivo;
che
la dottrina e la giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere che,
indipendentemente da una loro eventuale responsabilità ex art. 754 e segg. CO,
gli amministratori di una società anonima possono essere resi personalmente
responsabili nei confronti di un creditore danneggiato anche in virtù delle
norme che regolano l’atto l’illecito, sempre che, evidentemente, le premesse
per l’applicazione dell’art. 41 CO siano adempiute (Gross, Analyse der haftpflichtrechtlichen Situation des
Verwaltungsrates, Zurigo 1990, p. 276 con rif.; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2.
ed., Zurigo 1987, N. 261, 595 e segg., 616 e 619; cfr. pure IICCA 6
febbraio 1998 in re C./S.), così che la legittimazione attiva delle parti
civili oggetto del dispositivo qui impugnato e la legittimazione passiva dei
due amministratori non possono essere messe in discussione;
che
l'appellante non ha per altro contestato -a ragione- che le premesse per far
capo a tale normativa fossero in concreto adempiute: il reato di truffa
costituisce infatti pacificamente un illecito civile (Brehm, Berner Kommentar, 1998, N.
37 ad art. 41 CO); l'agire doloso da parte degli amministratori condannati è
manifesto, mentre è incontestabile che il loro comportamento abbia comportato a
quelle parti civili un danno -il cui ammontare corrisponde in sostanza alle
somme da esse effettivamente versate, dedotti gli eventuali rimborsi e/o
prelievi per disinvestimenti (sentenza p. 66)- e che tale danno si lasci
effettivamente ricondurre all’agire delittuoso, nel senso che il loro agire è
stato adeguatamente causale per il suo insorgere;
che
in ogni caso l'eventuale accoglimento della richiesta di riforma del
dispositivo N. 4 formulata dall'appellante -comunque da negarsi per i motivi
ampiamente esposti in precedenza- si ridurrebbe ad un vuoto esercizio di forma
nella misura in cui nel contempo non fosse possibile modificare anche i
dispositivi N. 7, 8, 9, 10 e 12 della sentenza penale concernenti le
restituzioni, confische ed assegnazioni nonché i sequestri dei beni
patrimoniali rinvenuti;
che
infatti, in quanto rivolto contro questi ultimi dispositivi, l’appello è
manifestamente irricevibile, in quanto l’oggetto del contendere -ovvero la
questione circa l’applicazione dell’art. 59 CPS- non è di natura civile (come
stabilito da questa Camera, con riferimento anche all'art. 60 CPS, in IICCA
4 aprile 1996 in re H./M. Ltd., sentenza confermata dal Tribunale federale con
giudizi ICCTF del 24 giugno 1996 e ICDPTF del 8 luglio 1996; cfr.
pure IICCA 6 dicembre 1996 in re N. e llcc./P. e llcc.), per cui la
relativa contestazione non può in ogni caso essere devoluta a questa Camera;
che
già sotto l’egida del precedente diritto (art. 58 e 60 v.CPS) la giurisprudenza
cantonale aveva stabilito che eventuali contestazioni sull’applicazione di
dette norme dovevano essere dedotte davanti alla Corte di cassazione e
revisione penale e non alle istanze civili, l’appello alla Camera civile
essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano le pretese di
risarcimento (Rep. 1984 p.
424);
che
lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese fondate
sull’art. 58 v.CPS, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni profitto
di reato, e quelle fondate sull’art. 60 v.CPS, che invece regolava la pretesa
della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un parte,
infatti, la confisca pronunciata in virtù dell’art. 58 v.CPS costituiva una misura
presa nell’interesse dell’ordine pubblico e dei buoni costumi e non era perciò
finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall’altra, la pretesa
fondata sull’art. 60 v.CPS tendeva al versamento di una prestazione da parte
dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di diritto pubblico
(DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c e 3d con rif.); d'altro canto
nemmeno la restituzione ordinata ai sensi dell'art. 59 v.CPS era finalizzata al
soddisfacimento di pretese di diritto civile, ma perseguiva finalità di natura
pubblica (DTF 91 IV 166 cons. 1);
che
con l’introduzione dei nuovi art. 58 e segg. CPS, in vigore dal 1° agosto 1994
e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie, le considerazioni
appena esposte non hanno in alcun modo perso la loro validità (cfr. ICCTF
24 giugno 1996 in re H./M. Ltd. con rif.; DTF 122 IV 367 e seg.; Piotet, Les effets civils de la
confiscation pénale, Berna 1995, p. 50);
che,
anzi, il Tribunale federale, dopo aver riassunto la giurisprudenza in materia,
ha recentemente riconosciuto che la contestazione circa l’applicazione degli
art. 58 e segg. CPS non era di natura civile, ma atteneva al diritto penale
federale materiale, dal che la necessità di far capo, se del caso, al rimedio
del ricorso per cassazione (DTF 122 IV 372);
che
la dottrina considera parimenti non di natura civile, ma di natura penale (Corboz, Le pourvoi en nullité
interjeté par le lésé, in SJ 1995 p. 134 e seg. ed in particolare p. 156
con numerosi rif.) o comunque di diritto pubblico (Schmid, Kommentar Einziehung-Organisiertes
Verbrechen-Geldwäscherei, Zurigo 1998, Vol. I, N. 66 ad art. 59 CPS, riferito
in particolare all'art. 59 n. 1 cpv. 1 CPS) i dispositivi che hanno per oggetto
gli art. 58 e segg. CPS, che di conseguenza vanno semmai censurati con gravami
di natura penale (Schmid,
op. cit., N. 96 ad art. 58 CPS, N. 72 e 155 ad art. 59 CPS, N. 9 ad art. 60
CPS);
che
l’impugnativa in questione nella misura in cui è ricevibile deve pertanto
essere respinta, mentre ovviamente è irrilevante il fatto che alcune parti
appellate possano aver postulato l'accoglimento parziale del gravame;
che
la tassa di giustizia e le spese di questo giudizio sono poste a carico
dell'appellante, del tutto soccombente, con l'obbligo di rifondere alle
controparti un'indennità ripetibile (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);
che
appare tutto sommato equo assegnare congrue ripetibili (fr. 500.--) alle parti
che hanno postulato la reiezione del gravame, riconoscere ripetibili ridotte
(fr. 250.--) a quelle che hanno postulato il suo parziale accoglimento
rispettivamente la sua reiezione con riferimento solo ad alcuni dispositivi e
per il resto hanno postulato la sua reiezione oppure si sono rimessi al
giudizio di questa Camera, e non assegnare invece ripetibili alle parti che
hanno rinunciato a formulare osservazioni rispettivamente che si sono
interamente rimesse al giudizio della Camera: ovviamente, in presenza di
osservazioni allestite per più parti -in un unico o in più allegati- dal
medesimo patrocinatore, l'indennità ripetibile riconosciuta dovrà essere
suddivisa per il numero delle parti rappresentate (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. Il ricorso (recte: appello) 26 aprile 2000 della massa fallimentare
di __________ in liquidazione fallimentare nella misura in cui è ricevibile
è respinto.
II. Le spese procedurali consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 2'000.--
b)
spese fr. 1'000.--
Totale fr. 3'000.--
già
anticipate dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alle seguenti parti appellate:
-
__________ fr. 500.--
-
__________ fr. 500.--
__________ fr. 500.--
-
__________ fr. 500.--
-
__________ fr. 500.--
-
__________ fr. 165.--
-
__________ fr. 165.--
-
__________ fr. 165.--
-
__________ fr. 165.--
-
__________ fr. 165.--
-
__________ fr. 165.--
-
__________ fr. 250.--
-
__________ fr. 250.--
-
__________ fr. 125.--
-
__________ fr. 125.--
-
__________ fr. 125.--
-
__________ fr. 125.--
-
__________ fr. 500.--
fr. 500.--
-
__________ fr. 500.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 55.--
-
__________ fr. 250.--
-
__________ fr. 250.--
-
__________ fr. 250.--
-
__________ fr. 80.--
-
__________ fr. 80.--
-
__________ fr. 80.--
-
__________ fr. 250.--
-
__________ fr. 250.--
a
titolo di ripetibili d'appello.
III. Intimazione a:
Comunicazione
alla Presidente della Corte delle Assise criminali di Lugano, Giudice Agnese
Balestra-Bianchi.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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