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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.76
Data decisione, Autorità:
21.07.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00076
Lugano
21 luglio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.242
della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 6 febbraio
1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento
di fr. 11'546.65 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice, domanda
aumentata in sede di replica a fr. 93'046.65 oltre interessi;
Domanda avversata dai convenuti e che il Pretore con sentenza 12
aprile 2000 ha respinto siccome introdotta nei confronti di __________ e
ammesso per fr. 51'600.-- oltre interessi nei confronti di __________;
Appellante quest'ultima, che con atto di appello del 19 aprile 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attrice con osservazioni del 30 maggio 2000 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
-
se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice
afferma che i convenuti nel 1993 le avrebbero appaltato l'arredamento di un
centro sauna e solarium. Dalla mercede contrattuale di fr. 71'546.65 rimarrebbe
impagato un saldo di fr. 11'546.65 oltre interessi, somma oggetto della
petizione.
in risposta ha eccepito la propria legittimazione passiva, mentre __________ ha
denunciato la difettosità dell'opera.
In
replica l'attrice, oltre a confermare le precedenti richieste, ha postulato il
pagamento di ulteriori fr. 81'500.-- a valere sulla fattura del 14 settembre
1993.
In
duplica i convenuti, ribadita l'eccezione di carenza di legittimazione passiva
di __________, hanno confermato la tesi della difettosità dell'opera.
B. Il
Pretore, esclusa la responsabilità del convenuto __________, ha stabilito che
per l'opera eseguita l'attrice potrebbe pretendere da __________ (d'ora
innanzi: la convenuta, o l'appellante) una mercede di complessivi fr.
281'600.--, ivi compresa la retribuzione delle opere supplementari, dal che,
stante il versamento di acconti per fr. 230'000.--, un saldo in suo favore di
fr. 51'600.--. La perizia giudiziaria avrebbe determinato che la formazione di
muffa e l'eccessiva umidità nell'ambiente della sauna sarebbero ascrivibili
all'insufficiente isolazione dell'edificio verso l'esterno e alla mancanza di
un adeguato impianto di ventilazione con controllo dell'umidità ambientale,
mentre che il ritorno di odori dalle condotte di scarico sarebbe dovuto alla
mancanza di adeguati sifoni sulla tubazione di scarico e alla sua insufficiente
pendenza. Di questi difetti non sarebbe responsabile l'attrice, atteso che la
convenuta era assistita da uno specialista, dal che l'accoglimento della
petizione nei suoi confronti per i predetti fr. 51'600.-- oltre interessi.
C. Con
l’appello la convenuta ribadisce la tesi della responsabilità dell'attrice,
contestando di essere stata assistita da uno specialista, mentre che l'attrice
avrebbe conosciuto le causa dei difetti, e dovrebbe perciò rispondere della
mancata notifica alla committente del fatto che l'opera da lei richiesta ne
avrebbe comportato l'insorgenza.
D. Delle
osservazioni dell’attrice al gravame, del quale chiede la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L'art. 369 CO, la cui applicazione da parte del Pretore in favore
dell'attrice costituisce il tema principale del gravame, stabilisce che il
committente non può fare valere i diritti previsti in caso di opera difettosa
se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espresso
parere dell'appaltatore o in altra maniera.
Premessa
indispensabile per l'applicazione della norma è tuttavia l'esistenza di un
difetto dell'opera, ossia -in generale- di una discrepanza tra l'opera pattuita
e quella fornita dall'appaltatore, nel senso che essa presenta caratteristiche
non previste dalle parti oppure, al contrario, è priva di determinate
peculiarità che erano state oggetto di accordo tra di esse, o che il
committente poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (II
CCA 6 settembre 1994 in re G. SA/C. e llcc.; Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, n. 1356 e segg.).
- Nel caso di specie, dai sintetici allegati introduttivi delle parti
si evince che l'attrice ha affermato di essere stata incaricata de
"l'arredamento di un centro sauna, solarium e rilassamento"
(petizione, pag. 1), tesi che non è stata oggetto di esplicita contestazione
nella risposta.
In
replica la procedente ha sostenuto che la conferma d'ordine del 16 aprile 1993
(doc. A e A1) varrebbe "quale atto fondamentale a costituire il rapporto
contrattuale di appalto oggetto della lite" (ad 1, pag. 2), deducendone di
non avere ricevuto l'appalto per l'impianto di ventilazione, e che pertanto
l'opera non potrebbe essere ritenuta difettosa per la mancanza di tale impianto
(ad 2, pag. 4).
Parte
convenuta, nuovamente, non ha confutato questa esposizione.
- L'esame degli atti della causa conferma l'incontestata tesi
dell'attrice.
Atteso
che i pretesi difetti sono stati individuati nella mancanza di un adeguato
impianto di ventilazione, nell'insufficiente coibentazione (isolazione) della
struttura dell'edificio e nelle lacune dell'esistente impianto di scarico (cfr.
perizia, pag. 9, 10, 11), è facile constatare che nessuno di essi riguarda
direttamente l'opera appaltata all'attrice -che di per sé funzionava correttamente-
ma si tratta invece di lacune dell'edificio destinato ad ospitare l'opera, che
si è rivelato incapace a sopportare le sollecitazioni e le esigenze causate dal
normale funzionamento delle apparecchiature, la cui fornitura e posa è stata
oggetto del contratto.
Non
devono infatti trarre in inganno le voci "progetto e DL", e
"opere da capomastro" di cui al doc. A: le stesse riguardano
unicamente il contesto dell'opera fornita, il cui montaggio rendeva necessarie
determinate (ridotte) opere da capomastro, e non anche l'insieme dell'edificio.
Si può in effetti dedurre dai costi preventivati dal perito (pag. 13 e 14) che
le necessarie opere da capomastro, come pure quelle per l'impianto di
ventilazione, non erano incluse in quelle di cui al cennato documento
contrattuale. Un'ulteriore e migliore riprova di ciò si ottiene dalla
descrizione dell'opera di cui al doc. A1, che esclude esplicitamente
"opere da capomastro, rivestimenti dei pavimenti, linee ed allacciamenti
elettrici, allacciamenti idraulici, sanitari, servizi fissi, preparazione o
modifiche ai locali" (pag. 6), mentre che le opere da capomastro di fr.
8'200.-- di cui al doc. A, pag. 2, vi sono meglio descritte alle pag. 10 e 11,
e non riguardano le parti dell'edificio ritenute difettose.
-
Da quanto esposto ai considerandi che precedono deriva
l'inapplicabilità dell'art. 369 CO -sia in favore dell'appaltatrice che del
committente- essendo i problemi riscontrati estranei all'opera dell'attrice, ma
connessi invece alle carenze costruttive denotate dallo stabile confrontato con
la nuova destinazione a centro sauna e solarium.
-
Ci si può chiedere se all'attrice non vada comunque ritenuta
responsabile di una violazione del dovere generale di diligenza nei confronti
del partner contrattuale (da non confondere con l'obbligo alla formalizzazione
del proprio dissenso di cui all'art. 369 CO) per non avere preventivamente
informato la committenza di possibili problemi derivanti all'edificio dalla
posa dell'opera.
La
risposta deve essere negativa.
Nulla
dimostra infatti che l'attrice avesse avuto preventiva conoscenza delle carenze
dell'isolazione esterna, emerse solo con la perizia giudiziaria.
Allo
stesso modo non è provato che essa conoscesse le carenze dell'impianto di
ventilazione, che essa poteva lecitamente ritenere appaltato a terzi, posto che
anche in questo caso è stata necessario l'intervento di un esperto (__________,
doc. 1) per stabilire quest'altra concausa dei problemi riscontrati.
Inoltre,
contrariamente all'opinione dell'appellante, merita conferma il giudizio del
Pretore secondo cui parte convenuta sarebbe stata assistita da uno specialista:
anche se il rilievo non concerne (come ritenuto dal Pretore) l'applicazione dell'art.
369 CO, è indubitabile (cfr. deposizione __________) che vi è stato
l'intervento di un progettista e di una direzione dei lavori qualificata nella
persona dell'arch. __________, proprietario dell'immobile, ragione per cui -indipendentemente
dai di lui rapporti contrattuali con la convenuta- l'attrice poteva legittimamente
confidare nelle competenze di questo specialista per tutto quanto esulava
dall'opera di sua competenza, e perciò anche per l'attitudine dell'immobile a
ricevere l'opera deliberata all'appaltatrice.
Diverso
invece -ma non nell'esito- è infine il discorso riguardante le lacune delle
condotte di scarico. In questo caso va in effetti ammesso che l'attrice in
corso d'esecuzione dell'opera si sia avveduta del fatto che l'impianto
esistente sarebbe stato "poco appropriato" (doc. 3, punto 3), il che
avrebbe comportato per lei il dovere di segnalare alla committente quello che
in pratica era un difetto del terreno destinato alla costruzione ai sensi dell'art.
365 cpv. 3 CO. L'omissione comporta di principio l'obbligo per l'appaltatrice
di rispondere dei danni che ne possono derivare (art. 365 cpv. 3 CO, ultima
frase), ma nella presente causa tali danni non sono stati debitamente
quantificati e dimostrati. La perizia stima infatti in fr. 14'500.-- i costi
necessari al risanamento delle condutture, ma è chiaro che si tratta di un
onere, escluso dalla mercede dell'attrice, che la convenuta avrebbe dovuto
sopportare anche in caso di tempestiva notifica del problema alle condutture.
Certo, ci si può chiedere in quale misura si sarebbe effettuato un risparmio sui
costi di scavo partendo da quello effettuato dall'attrice, e di conseguenza
quale sia il costo del rifacimento dei rivestimenti in piastrelle nella zona -di
superficie non precisata- in cui l'attrice ha scavato per allacciarsi alle
condotte esistenti, ma siffatto danno non risulta dovutamente quantificato
dalla convenuta, che neppure l'ha correttamente addotto, essendosi limitata ad
un globale rinvio alle risultanze peritali. Parimenti, non sono state invocate
altre possibili voci di danno, quali ad esempio la perdita di guadagno per
perdita di clientela a causa degli odori sgradevoli della struttura, ragione
per cui, in assenza di migliori riscontri e non potendosi applicare l'art. 42
cpv. 2 CO in favore della convenuta, negligente nelle proprie allegazioni sul
tema, va in definitiva confermato il giudizio pretorile anche su questo tema.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
19 aprile 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1'000.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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