AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.70
Data decisione, Autorità:
13.07.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00070
Lugano
13 luglio
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.67 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 15 giugno 1999 da
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza di un suo debito di fr.
1'350'000.-- oltre interessi di cui all'esecuzione n. __________ dell'UE di
Lugano, promossa nei suoi confronti dal convenuto, nonché la cancellazione di
detta esecuzione;
Domande
avversate dal convenuto e ammesse dal Pretore con sentenza 10 marzo 2000,
eccezion fatta per quella tendente alla cancellazione del PE;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 17 aprile 2000 postula l'annullamento
del giudizio impugnato;
Appello cui l'attore
si oppone con osservazioni del 29 maggio 2000;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L'attore è
stato il patrocinatore della moglie del convenuto nell'azione di divorzio. Il
26 aprile 1999 ha avuto luogo un'udienza in quella causa, durante la quale il
convenuto avrebbe annunciato all'attore che avrebbe proceduto nei suoi
confronti per il risarcimento del pregiudizio che egli gli stava arrecando.
Quello stesso giorno il convenuto ha presentato la domanda di esecuzione per
l'importo di fr. 1'350'000.-- oltre interessi, ed il 29 aprile 1999 all'attore
è stato notificato il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per il
titolo di "danni materiali e morali come da comunicazione in Pretura del
12.4.99", contro cui l'escusso ha interposto immediata opposizione.
B. Con la
petizione l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia
suo debito nei confronti del convenuto in relazione all'esecuzione promossa nei
suoi confronti, sostenendo l'esistenza di un interesse da parte sua meritevole
di protezione all'effettuazione del richiesto accertamento.
C. Nella risposta del 21 settembre 1999, presentata dal convenuto
personalmente, il resistente ha sostenuto che l'attore avrebbe patrocinato la
moglie nell'adduzione di pretese cautelari eccessive e infondate, segnatamente
la richiesta di un contributo alimentare di fr. 5'000.-- mensili, l'assegnazione
dell'abitazione coniugale e il blocco di tutta la di lui sostanza.
Ciò gli avrebbe
causato un serio pregiudizio economico e di immagine, specie nei confronti
degli inquilini del suo stabile di via __________ a __________, avendo l'attore
promosso causa civile e denuncia penale contro di loro, sicché essi avrebbero
manifestato l'intenzione di disdire i contratti di locazione, mentre sarebbe
ora divenuto impossibile trovarne di nuovi.
Ciò metterebbe
in pericolo l'intera sostanza del convenuto, che in assenza di inquilini non
potrebbe onorare i debiti ipotecari, del che sarebbe in definitiva responsabile
l'attore.
D. All'udienza preliminare il convenuto ha chiesto di potere
versare in atti della documentazione, richiesta respinta dal Pretore con ordinanza
11 novembre 1999. Non essendovi prove da assumere, le parti sono state citate
al dibattimento finale del 10 gennaio 2000. Il convenuto non vi ha partecipato,
ed egli ha altresì omesso di presentare delle conclusioni scritte.
E. Il Pretore
nel giudizio impugnato ha ritenuto che il convenuto, assistito dall'avv.
__________ nella causa di divorzio, avrebbe volontariamente deciso di non farsi
patrocinare in questa procedura, e che egli sarebbe inoltre da considerare in
grado di agire ragionevolmente nella difesa delle proprie ragioni nel contesto
della causa, avendo egli presentato un allegato responsivo del tutto corretto,
così che non vi sarebbe violazione dell'art. 39 CPC. Quanto al merito della
procedura, dovendosi ammettere l'esistenza di un interesse meritevole di
protezione dell'attore all'azione di accertamento, la stessa andrebbe accolta,
non risultando che le azioni del procedente -che comunque agiva unicamente
quale rappresentante della moglie del convenuto- avrebbero causato al
resistente gli asseriti pregiudizi.
Dal che
l'accertamento dell'inesistenza dell'asserito credito, con la pedissequa
condanna del convenuto al pagamento delle spese di giustizia e di un'indennità
per ripetibili ridotta a fr. 27'000.--.
F. Con
l'appello il convenuto chiede l'annullamento della sentenza impugnata lamentando
una violazione dell'art. 39 CPC, atteso che a fronte di un elevato valore di
causa, delle sue condizioni di salute e degli errori procedurali commessi, non
sarebbe corretta la decisione del primo giudice di ritenerlo capace di
discutere convenientemente la propria causa. Al momento dell'introduzione
dell'azione il convenuto sarebbe inoltre stato domiciliato a __________, dal
che la nullità del giudizio già solo per l'incompetenza del giudice adito. In
ogni caso, nella denegata ipotesi della conferma della legittimità del giudizio
le ripetibili accordate all'attore andrebbero ridotte a fr. 2'918.90.
G. Delle argomentazioni difensive dell'attore, che chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’appellante postula l’annullamento della sentenza (recte: di tutti
gli atti procedurali successivi alla risposta) facendo valere una pretesa
violazione dell’art. 39 CPC poiché, stante la sua incapacità a difendersi, il
Pretore non lo avrebbe diffidato a munirsi di un patrocinatore, con la
comminatoria della designazione d’ufficio.
1.1 Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili, come pure
le società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in
lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende,
appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39
cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non
sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in
Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF
del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene
però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine
di un patrocinatore, con la comminatoria – se convenuta – della nomina di un
avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
La nomina di un
avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una
restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa
deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e
soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento
(Rep. 1989, pag. 168 in alto; 1988, pag. 375 consid. a). Il solo fatto
che un convenuto sia sprovvisto di patrocinatore ancora non significa, quindi,
che esso vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba nominare
un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente
tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la
ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà
che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova
(cfr. casistica in: Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 39, m. 8 e segg.).
Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti
cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé
medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I,
n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
1.2 In concreto, contrariamente a quanto sostenuto nell’appello,
nulla induce a ritenere che il convenuto non fosse in grado di discutere con la
necessaria chiarezza la propria causa.
Ancorché
succinto, il suo allegato responsivo di data 21 settembre 1999 è infatti
formalmente corretto, e la narrazione dei fatti che sarebbero origine del
preteso danno è esposta con sufficiente chiarezza e precisione, sicché non vi è
dubbio alcuno sul fatto che il convenuto abbia pienamente compreso la portata
delle richieste formulate nei suoi confronti, né si può ritenere che egli in
quella sede abbia negligentemente omesso l’adduzione di rilevanti elementi
fattuali, o di elementi di prova, indicati a pag. 3.
Certo, la
successiva conduzione della causa -tardiva produzione di documenti all'udienza
preliminare, mancata presentazione dell'allegato conclusionale- potrebbe suscitare
dei dubbi sulle attitudini del convenuto, ma in questo particolare caso è
necessario non confondere la soggettiva incapacità della parte a discutere le
proprie tesi con l'oggettiva assenza di argomenti in favore di una causa insostenibile,
tale da renderne difficile la conduzione anche ad un provetto giurista.
Vero è infatti
in questo caso che l'asserito enorme danno di fr. 1'350'000.-- è manifestamente
frutto di un'invenzione del convenuto, visto che l'unico pregiudizio oggettivo
da lui subito, a parte gli inconvenienti nella procedura di divorzio, è la
disdetta di un inquilino -che egli ha prontamente dimostrato-, ma per il resto
la sua pretesa risulta fondata su catastrofiche previsioni di disdette collettive
dei suoi inquilini (risposta, pag. 3: "Le gravi ripercussioni di questo agire
dell'avv. __________, si verificano soprattutto per quanto attiene lo stabile
di __________ …"), situazione che lo stesso convenuto ammette esistere unicamente
allo stadio di ipotesi (risposta, pag. 3: "Se tale situazione dovesse verificarsi,
è conseguenza logica che io abbia a perdere non solo lo stabile di __________,
bensì tutta la mia sostanza, dal momento che non avrei più i mezzi per far
fronte agli oneri ipotecari.).
Ne consegue
perciò che i paventati danni, secondo la narrazione della stessa parte lesa,
ancora non sussistono e non vi è certezza che si verificheranno, di modo che
non vi è chi non veda che la mancata adduzione di prove a sostegno dei fatti
esposti non è ascrivibile a incapacità o negligenza della parte, ma
all'oggettiva impossibilità di dimostrare dei fatti che non si sono verificati.
Non a caso, il
convenuto, ora debitamente patrocinato, non è in grado di indicare la concreta
natura delle pretese precedenti omissioni probatorie, e le conseguenze che esse
avrebbero avuto per lui.
Se ne deve
concludere per la reiezione della censura di nullità conseguente a violazione
dell’art. 39 CPC sollevata dell’appellante, che deve perciò sopportare le
conseguenze della sua più che giustificata soccombenza nella causa che gli è
derivata dal ritorsivo invio di un precetto esecutivo al patrocinatore della
moglie.
-
L'appellante tenta poi di sostenere che la nullità della procedura
deriverebbe dall'incompetenza territoriale del giudice adito per il motivo del
suo domicilio in quel di __________ al momento dell'introduzione della causa,
ma la censura -a prescindere dall'irritualità dell'indicazione del nuovo
domicilio (cfr. la invece risposta di causa)- disattende il fatto che il
Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è divenuto competente per il
motivo che egli è entrato nel merito della lite senza eccepirne l'incompetenza
(art. 22 lit. b CPC), ragione per cui l'asserita situazione di incompetenza non
solo non è motivo di nullità, ma nemmeno si verifica.
-
Il convenuto contesta infine l'ammontare delle ripetibili attribuite
all'attore.
3.1 Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la domanda, formulata
in subordine all'infondata richiesta di annullamento del giudizio pretorile,
non vada disattesa per non essere stata formalizzata in un'esplicita richiesta
di giudizio a pag. 2 del gravame, ma la risposta deve essere negativa.
A fronte infatti
di una domanda correttamente motivata (appello, punto 5, pag. 7, 8 e 9), e
concludente con una precisa proposta di riforma del giudizio impugnato (pag. 9
in fine: ripetibili ridotte a fr. 2'918.50), considerare nulla tale domanda per
il solo motivo che essa non è stata formulata anche nella sezione
"domande" del gravame costituirebbe un eccesso di formalismo.
Del resto,
l'attore ha correttamente recepito la domanda, e su di essa ha preso
compiutamente posizione, avversandola integralmente (osservazioni, ad 5, pag.
9-11), senza segnalare alcuna carenza formale, di modo che va ritenuto che
dall'incompleta formulazione del petitum dell'appello non gli è derivato pregiudizio
di sorta.
3.2 Secondo l'art. 150 CPC le ripetibili sono le spese indispensabili
causate dal processo e un'adeguata indennità per le spese di patrocinio,
fissata entro i limiti della TOA avuto conto della natura e del valore della
lite, nonché delle prestazioni indispensabili del patrocinatore.
Nella specie è
pacifico che l'attore non si è avvalso di alcun patrocinio, non potendo essere
ritenuto tale il fatto che gli allegati di causa siano stati sottoscritti,
oltre che da lui personalmente, dalla sua praticante (e perciò dipendente) lic.
jur. __________.
Secondo la
giurisprudenza, l'indennità per ripetibili è dovuta anche alla parte non
patrocinata, nel senso di un'equa indennità volta a compensare il dispendio di
tempo (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 150, m. 10), ed è in tal senso
che va inteso il principio per cui un avvocato che si difende da solo in una
causa propria ha diritto a ripetibili se vincente (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 150, m. 12).
3.3 Il rinvio alla TOA di cui all'art. 150 CPC comporta, tra l'altro,
l'applicabilità dell'art. 9 TOA laddove stabilisce che nel computo del valore
della causa vanno ridotti gli importi volutamente esagerati (medesima soluzione
in: II CCA 15 marzo 2000 in re Comune di C./C. e llcc.).
Il disposto si
attaglia alla fattispecie: è ben vero che la somma indicata dal precetto
esecutivo fatto spiccare dal convenuto è di fr. 1'350'000.-- oltre interessi,
ma alla luce delle argomentazioni da lui addotte, ed in particolare del fatto
che egli nemmeno è mai riuscito ad indicare quali voci di danno ne sarebbero
costitutive, ben si può affermare che non è mai stato realmente in discussione
un importo di quella portata, ma semmai una sua esigua frazione.
3.4 L'art. 11 TOA prevede inoltre che in presenza di un elevatissimo
valore di causa vanno applicate le aliquote tariffarie minime, e in aggiunta a
ciò va pure applicata la nota formula per mediare l'onorario ad valorem con
quello a tempo qualora, come nella specie, la sola applicazione delle aliquote
minime ad valorem conduca ad un risultato sproporzionato (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 150, m. 36).
L'applicazione
della formula al valore di causa di fr. 1'350'000.--, posti un dispendio di
tempo di 17 ore, una retribuzione oraria di fr. 300.-- (in luogo dei fr.
400.--, che paiono eccessivi, richiesti dall'attore) ed un onorario ad valorem
di fr. 54'000.-- condurrebbe ad un'indennità ripetibile di fr. 9'320.--.
3.5 Tutto ciò premesso, se ne conclude che l'indennità per ripetibili
che andrebbe accordata ad un patrocinatore ammonterebbe al massimo ai predetti
fr. 9'320.--, qualora si decidesse di non operare riduzioni al valore di causa
determinato dalla fantasiosa indicazione del convenuto.
In
considerazione del valore di causa esagerato, e del fatto che si è in presenza
di una parte non patrocinata, si giustifica, in via equitativa, di ridurre ulteriormente
tale importo fino a concorrenza di fr. 7'500.--, somma in ogni caso rispettosa
dell'indicazione dell'attore, secondo cui dalla causa gli sarebbe derivato un
incomodo pari a 17 ore di lavoro, da lui valutate fr. 400.-- cadauna (totale
fr. 6'800.--), anche nella denegata ipotesi che siffatta retribuzione oraria
volesse essere ritenuta congrua.
Ne consegue perciò,
ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Nonostante la
congrua riduzione delle ripetibili, il convenuto è da considerare soccombente
in misura preponderante.
Si giustifica
perciò di accollargli l'intero costo di questa procedura e di attribuire
all'attore un'indennità ridotta per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 e segg. CPC, la TOA e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
17 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza
il dispositivo n. 2 della sentenza 10 marzo 2000 della Pretura di Mendrisio-Sud
è riformato nel modo seguente:
- La tassa
di giustizia, fissata in fr. 5'000.-- e le spese, da anticipare dall'attore,
sono a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 7'500.-- a titolo di
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'950.--
b) spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2'000.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore
fr. 1'000.-- per ripetibili ridotte di appello.
III.
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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