AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.61
Data decisione, Autorità:
08.08.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00061
Lugano
8 agosto 2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.1995.00218 della Pretura di
Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1 febbraio 1995 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta a versare l'importo di fr.
53'830.15 oltre interessi, a titolo di mercede residua per prestazioni svolte
sull'arco del periodo 1978 - 1994, postulando altresì il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE no. __________;
domanda
avversata dalla convenuta e che il pretore con sentenza 9 marzo 2000 ha accolto
limitatamente a fr. 11'881.90 oltre interessi;
appellante
l'attrice, che con allegato 3 aprile 2000 postula la riforma del querelato
giudizio nel senso dell'accoglimento totale della domanda;
mentre la
convenuta, con osservazioni e appello adesivo del 17 maggio 2000, si oppone
all'appello e chiede a sua volta la riforma del giudicato pretorile per quanto
riguarda le conseguenze pecuniarie del processo;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in
diritto:
-
L'attrice ha ripetutamente eseguito presso la convenuta lavori di
manutenzione e di riparazione di apparecchi condizionatori nel periodo compreso
tra luglio 1978 e aprile 1994, e meglio sulla base di contratti d'assistenza;
inoltre ha venduto alla convenuta un certo numero di condizionatori, nonché un
impianto di riscaldamento, e ha anche provveduto, in caso di necessità, a
sostituire apparecchi vecchi con materiale nuovo. Per tali sue prestazioni essa
ha emesso tutta una serie di fatture che complessivamente assommano a fr.
119'762.05.Tenuto conto dei pagamenti parziali effettuati dalla convenuta e
della compensazione con crediti di quest'ultima, l'attrice considera il proprio
credito residuo di fr. 53'830.15 che ha fatto dapprima oggetto dell'esecuzione
n. __________ dell'UE di Lugano e poi della presente azione. La convenuta si è
opposta in toto a tali richieste creditorie.
-
Il pretore, riassunta la complessa fattispecie ed esaminati i
principi di diritto relativi all'eccezione di prescrizione, ha ritenuto che la
maggior parte delle prestazioni svolte dall'attrice, in quanto da considerarsi
attività artigianali, soggiacciono al termine prescrittivo di cinque anni; per contro,
le prestazioni relative alla fornitura e posa di apparecchiature renderebbero
applicabile il termine decennale. Ne ha concluso che possono essere ammesse
unicamente le fatture emesse dall'attrice dopo il 4 luglio 1989 (il PE agli
atti essendo datato del 4 luglio 1994), oltre ai crediti di cui alle fatture n.
__________, __________, __________ e __________, soggetti alla prescrizione
decennale. Ha determinato la pretesa residua dell'attrice in fr. 11'881.90.
-
Con
il presente appello l'attrice contesta la decisione pretorile con argomenti
diversi che verranno esposti ed esaminati nel seguito della decisione.
Delle
concise osservazioni all'appello si dirà, solo se necessario, nel seguito. La
convenuta, nello stesso allegato, ha presentato altresì appello adesivo: esso
non concerne tuttavia il merito della controversia, ma s'incentra sulla
ripartizione della tassa di giustizia e delle spese, ritenuta non conforme alla
maggior soccombenza di controparte e quindi lesiva dell'art. 148 CPC.
-
Al punto 3 dell'appello __________ sostiene "in via
subordinata" (il termine è difficilmente comprensibile dal momento che
buona parte della lite verte attorno a questo tema) che controparte non avrebbe
correttamente sollevato l'eccezione di prescrizione. La censura va respinta:
infatti, l'eccezione è stata tempestivamente sollevata in forma chiara al punto
8 di risposta; è vero che l'estensore di quell'allegato ha ripetutamente
accennato alla prescrizione di "lavori" e non di "crediti",
ma -salvo incorrere nell'abuso di diritto- non è possibile equivocare sul
significato di quelle parole, tanto più che -in quello stesso contesto- la
convenuta ha richiamato esplicitamente l'art. 128 CO. D'altra parte
l'eccezione, così come formulata, ha permesso all'appellante, in sede di
replica, di discuterla e di opporvisi debitamente.
-
Come
già detto, le prestazioni oggetto delle fatturazioni contestate sono di diversa
natura; mentre per parte dei crediti corrispondenti è pacifico il termine
ordinario di prescrizione, esso è litigioso in relazione alle fatture emesse
per tutti gli interventi di riparazione eseguiti dall'attrice che la convenuta
considera di natura artigianale. Al proposito il pretore, esposti i principi
dottrinali relativi all'art. 128 n. 3 CO, ha concluso che la maggior parte
delle prestazioni in esame (il servizio, la manutenzione e la riparazione dei
condizionatori) devono essere considerati come lavori d'artigiano, non esigendo
l'impiego di particolari tecnologie, né il ricorso a misure di coordinamento in
materia di personale o di mezzi amministrativi. L'appellante, riprendendo in
parte la tesi già sostenuta in prima sede, dissente da tale opinione sia perché
i lavori in esame non rientrano nella categoria in discussione già per la
componente tecnologica connessa con le operazioni messe in atto, sia perché -con
particolare riguardo al servizio di assistenza in abbonamento- dalle
prestazioni svolte, che pur ricadono genericamente nell'ambito dell'appalto,
non possono essere esclusi elementi del mandato, anche per riguardo alla
prescrizione dei crediti il cui termine sarebbe così decennale in virtù dell'art.
127 CO.
Di
quest'ultima osservazione, tutto sommato, non si può condividere l'ipotizzata
rilevanza. Infatti, i contratti di manutenzione -quali erano gli abbonamenti di
assistenza nel caso concreto (doc. A1 - doc. A4)- ossia quelli per cui una
parte s'impegnava nei confronti dell'altra a mantenere in funzione un oggetto,
in particolare un'istallazione o una macchina, contro pagamento periodico di
una rimunerazione, possono sì essere considerati come un tipo particolare di
appalto (Tercier P., Les contrats spéciaux, ed. 2, n. 3331), ma anche -a
dipendenza dell'elemento durata del rapporto col cliente- come un
contratto innominato (Tercier, op. cit., ibidem; Gauch P., Der Werkvertrag,
ed. 4, n. 322 e 323). Inoltre, in questa seconda ipotesi, è esclusa
l'applicazione immediata di norme di legge riferite a un particolare tipo di
contratto se non in via analogica (Gauch, op. cit., n. 325); vale
tuttavia il principio generale che il giudice deve applicare a seconda dei casi
norme (generali - astratte) che si attaglino armonicamente al contesto
contrattuale (Gauch, op. cit., ibidem). Orbene, nella fattispecie
concreta, si osserva che se i contratti di assistenza, per i quali il cliente è
tenuto a versare un contributo fisso a titolo di abbonamento, prevedono una
somma di impegni regolari della ditta esecutrice (controlli, pulizia, ecc.) che
potrebbero fors'anche essere considerati nel loro insieme come un mandato, i
singoli interventi, in concreto, sono stati fatturati come prestazioni in
abbonamento secondo la tariffa annua prestabilita, assieme a ogni altro lavoro
di manutenzione che esulava dall'abbonamento ma che, di volta in volta, si
rendeva necessario: in particolare può trattarsi di riparazioni, di
sostituzioni di pezzi usati dei condizionatori o dell'impianto di
riscaldamento, ecc. (cfr. plico fatture: doc. B1- B3). Attività tutte che,
considerate individualmente (così come l'attrice le ha sempre fatturate)
rientrano senz'altro fra le prestazioni di un imprenditore (cfr. Gauch,
op. cit., n. 28, 73, 88 e altri).
Al
proposito e nell'ottica della procedura, potrebbe ancora essere osservato, che
sollevando questa censura d'appello, l'attrice avrebbe dovuto indicare, fra i
molto numerosi giustificativi prodotti, quali avrebbero dovuto corrispondere ad
altri rapporti contrattuali, ossia esulare dai molteplici e pacifici rapporti
d'appalto venuti in essere fra le parti, non potendosi imporre al giudice un
simile esame per ogni singolo intervento fatturato.
- L'appellante
censura la decisione pretorile anche in merito all'applicazione dell'art. 128
n. 3 CO. In particolare, sostiene che per l'esecuzione dei diversi lavori
fatturati essa ha dovuto far capo a macchinari e strumenti di una certa
importanza; afferma che sia la pulizia, sia il controllo che la sostituzione
degli apparecchi avveniva secondo prescrizioni che andavano ben oltre le
caratteristiche del lavoro artigianale ed erano eseguiti da più operai contemporaneamente,
esigendo cioè un'accurata preparazione e organizzazione sia a livello
amministrativo, sia del personale.
La
giurisprudenza federale sorta in merito al concetto di lavori d'artigiani
di cui all'art. 128 n. 3 CO è ormai consolidata. Determinante è il carattere
della prestazione, prescindendo dalla qualifica dell'agente, ovvero a sapere se
si tratta o no di un artigiano, e prescindendo anche dal fatto che l'intervento
sia effettuato da una persona sola o insieme a collaboratori: decisiva è la
preponderanza dell'attività manuale sulle altre prestazioni, in particolare
organizzative, amministrative o dipendenti dall'impiego di macchine, laddove -per
quest'ultimo aspetto- va precisato che l'uso di macchine passa in second'ordine
qualora esso dipenda dalle capacità artigianali di chi vi fa capo (DTF
116 II 429). In quest'ordine di idee, non rientrano nei lavori d'artigiano il
montaggio di oggetti industriali prodotti in serie come la posa di piastrelle
(per un numero rilevante di appartamenti), la consegna e il montaggio di serramenta
di serie ("Normtüren"), l'edificazione di una casa o la sistemazione
di un terreno con l'impiego di un trax; per contro, sono considerati lavori
d'artigiano le prestazioni di un gessatore, o di un pittore, i lavori di posa
di apparecchi sanitari, il montaggio di un'installazione elettrica, lavori da
giardiniere, ecc. (DTF 123 II 122). Nel caso in esame, l'istruttoria ha
invero fornito ben pochi elementi atti a caratterizzare le prestazioni
fatturate oltre i dati già emergenti dalla documentazione: solo il teste
__________ ha precisato che il lavoro necessitava di una certa perizia e
capacità, ciò che può far pensare senz'altro a capacità artigianali richieste
agli operai della __________ che di volta in volta eseguivano i servizi in
abbonamento, rispettivamente effettuavano le riparazioni o le sostituzioni
necessarie per un funzionamento regolare degli impianti. Capacità che, per
quanto risulta dalle indicazioni redatte sui rapporti di lavoro, consistevano
nella conoscenza dell'impianto, nell'individuazione del difetto (cfr. ad es.
doc. B3: fattura __________; rapp. di lavoro all. alla fattura __________; rapp.
di lavoro all. alla fattura __________) e nella sua riparazione, sostituendo i
pezzi difettosi o provvedendo altrimenti. E' pertanto a ragione che il pretore
ha considerato i lavori litigiosi come lavori d'artigiano, senza nemmeno la
necessità di prendere in considerazione altri elementi come l'elevata
tecnologia affermata dall'appellante che -in generale non sempre determinante-
non è comunque stata sufficientemente provata in causa.
- La
prima censura dell'appello (pagina 4) concerne tutta una serie di atti interruttivi
della prescrizione di cui il pretore non avrebbe tenuto debito conto. Al
proposito va anzitutto rilevato che non tutti i fatti elencati in questa sede
sono stati oggetto di discussione davanti al primo giudice: ciò vale in
particolare per quanto addotto al considerando 1, lettere c), d), ed e). Le
relative censure urtano pertanto contro l'art. 321 CPC e sono inammissibili.
Sub a)
l'appellante riprende il tema del riconoscimento di due crediti da parte della
controparte che corrisponderebbero ad atti interruttivi della prescrizione. Il
primo di essi emergerebbe da una vecchia sentenza della Pretura di Lugano -
Campagna (doc. L1) (il contraddittorio risulta avvenuto il 2 novembre 1981:
doc. L2) che vedeva la __________ nel ruolo di convenuta. Sennonché, prima
ancora di affrontare il merito della censura (argomento effettivamente
disatteso dal primo giudice) dev'essere rilevato che quella vertenza era stata
promossa contro l'appellante non dalla __________, ma dallo Studio grafico di
__________ (ossia personalmente da __________) il quale era stato socio della
__________ e che questi chiedeva alla qui attrice il pagamento di un credito
cui la convenuta poneva in compensazione un credito proprio: pertanto, se
impegno vi fosse stato nei confronti di __________ (come è affermato in questa
sede), esso sarebbe stato preso dalla società in nome collettivo, di modo che -in
virtù dell'art. 568 CO- quel credito ha potuto essere validamente opposto in
compensazione al minor credito dell'istante; ciò che peraltro ha portato alla
reiezione dell'istanza. Nulla emerge invece dagli atti di quell'incarto che
possa rappresentare un riconoscimento di debito espresso dalla società anonima
convenuta nella causa presente; né potrebbe ovviamente bastare al riguardo la
mancata contestazione di un credito avversario, comunque indicato semplicemente
come maggior credito (doc. L1).
L'appellante
rileva anche l'effetto interruttivo della prescrizione, dipendente dal
versamento di un acconto di fr. 7'000.- compiuto in data 24 aprile 1984,
analogamente a quanto sostenuto relativamente all'acconto di fr. 8'000.- con
preteso effetto interruttivo al 29 ottobre 1985 (cfr. appello, ibidem, sub b).
Gli acconti come tali non sono stati contestati dalla controparte, né per
l'importo, né per la data, né sulla circostanza che furono effettuati in
relazione al debito complessivo della convenuta e non a singole prestazioni.
Questi elementi bastano a conferire agli stessi il loro giusto ruolo: infatti,
pur tenendo conto del termine di prescrizione ordinario, l'effetto interruttivo
è stato rinnovato con il precetto esecutivo 4 luglio 1994 (doc. F), emesso per
l'intero saldo del credito posto a giudizio. Mentre il precedente termine
decennale, al momento di questo rinnovo e per quanto riguarda il primo acconto,
appare irrimediabilmente trascorso (ciò che "giustifica" l'omissione
del primo giudice), in generale l'appellante non può pretendere che il
successivo versamento di acconti da parte della debitrice possa di volta in
volta rappresentare interruzione della prescrizione per qualsiasi importo
corrispondente al debito complessivo, già perché questo è rappresentato dalla
somma di successive fatture emesse dell'attrice: si tratta cioè di crediti ben
individuati, corrispondenti di volta in volta a importi diversi e a prestazioni
diverse (così come descritto nei rapporti di lavoro). In tal modo, il pagamento
di un acconto può al più rappresentare riconoscimento del debito (e valere come
atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 135 n. 1 CO) così come
appare scoperto alla data del versamento; certamente non invece relativamente
ai crediti allora inesistenti. Il sillogismo della ricorrente diviene così
inammissibile poiché vorrebbe ottenere l'effetto interruttivo della
prescrizione per ogni acconto versato, così come potrebbe avvenire nei
confronti di un credito determinato ab initio nella sua globalità. Ne consegue
che anche questa censura non merita accoglimento.
- Al
considerando 5 l'appellante critica il giudizio pretorile in merito a 13
fatture emesse successivamente all'estratto conto del 2 ottobre 1990 e
contestate dalla debitrice. Il primo giudice ha concluso al proposito che
l'attrice ha fallito l'onere probatorio che le incombeva riguardo
all'esecuzione dei lavori e al benfondato delle fatturazioni.
In realtà
la decisione del pretore non può essere condivisa: come ogni altra fattura
anche quelle in discussione (no. __________ …..e __________, tutte facenti
parte del fascicolo doc. B3) sono accompagnate dal rispettivo rapporto di
lavoro di cui il contenuto è perfettamente corrispondente alle prestazioni
esposte. Né risulta ciò che afferma il primo giudice narrando i fatti, ossia
che la convenuta avrebbe messo in dubbio l'autenticità delle firme apposte per
accettazione dalla committente in calce ai rapporti di lavoro: infatti, in
risposta ad 3 (negli altri allegati il tema è pressoché negletto), la convenuta
ha contestato le fatture "per i motivi indicati nella lettera 3 marzo
1992" la quale nulla dice al proposito (doc. 5.1.). E' pertanto corretto
concludere che le prestazioni contestate sono sufficientemente comprovate dalla
produzione dei rispettivi rapporti di lavoro, né è immaginabile un'ulteriore
verifica probatoria a fronte del numero di fatture emesse e del lungo periodo
di rapporti contrattuali che interessa la fattispecie. Il credito dell'attrice
deve pertanto essere corretto in misura di fr. 9'095.50 che rappresenta il
totale delle fatture in esame.
-
In
via subordinata l'appellante sostiene che la petizione avrebbe dovuto essere
accolta almeno per l'importo di fr. 21'580.90, come espressamente riconosciuto
dalla convenuta in data 27 gennaio 1995 (doc. M).Sennonché la questione a
sapere se quel documento rappresenti un riconoscimento di debito per la somma
indicata può restare senza risposta dal momento che l'attrice sostiene questa
tesi solo in questa sede. Davanti al pretore infatti essa, dopo aver mancato la
produzione del documento con la petizione, vi accenna con la replica solo per
dimostrare la disponibilità di controparte a versare quella somma "al
posto della somma dovuta di fr.53'830.15", quindi come se si trattasse di
un'offerta di transazione: coerentemente essa non ha mutato il suo petitum,
chiedendo che la condanna al pagamento fosse decisa almeno per quella somma. Il
documento ha quindi assunto carattere abbondanziale, tant'è che la stessa
attrice non vi ha fatto nessun riferimento con le conclusioni di causa: essa è
pertanto malvenuta rimproverando al pretore di non aver colto nel documento in
questione un chiaro riconoscimento di debito.
-
Introduttivamente l'appellante ha lamentato l'incompletezza del documento
di causa E relativamente a due allegati. Pur indicando che si trattava degli
aggiornamenti dell'estratto conto 31 dicembre 1993 (che è invece presente), non
indica quale rilevanza possa avere il ricupero di quegli atti, tanto più che si
tratta ovviamente di conteggi allestiti dalla stessa attrice che,
verosimilmente trovano indicazioni corrispondenti nella fatturazione successiva
alla data indicata, tutta debitamente prodotta ed esaminata in entrambe le sedi
giudiziarie.
-
Ne consegue che l'appello di __________ dev'essere parzialmente
accolto con il carico delle spese e delle ripetibili in proporzione delle
reciproca soccombenza delle parti.
L'appello
adesivo viene evaso contestualmente alla riforma della sentenza di prima sede,
ammettendo tuttavia che il primo giudice ha erroneamente caricato alla
convenuta il maggior onere di spese e di tassa di giustizia, ovvero
contrariamente a quanto imponesse l'esito della causa. Con scritto 13 giugno
2000, __________ si oppone all'appello adesivo, salvo il caso in cui l'appello
principale fosse integralmente respinto. L'esattezza della censura (e la sua
ovvietà), nonché la resistenza di controparte inducono a riconoscere
all'appellante adesivamente un'indennità per ripetibili, ancorché in misura
limitata.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
I. L'appello 3 aprile 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 marzo 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione
2, è riformata come segue:
- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la __________, è condannata a versare alla __________, fr.
20'976.40 oltre interessi al 7% dal 2 novembre 1990 su fr. 11'881.90 e dal 4
luglio 1994 su fr. 9'095.50.
-
Limitatamente
a tale importo è rigettata in via definitiva la opposizione interposta dalla
convenuta al PE __________ dell'UE Lugano.
-
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 2'200.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono poste a carico dell'attrice per 3/5 e per 2/5 a carico della
convenuta. L'attrice verserà alla __________ a titolo di ripetibili parziali la
somma di fr. 500.-
II. Le spese e la tassa di giustizia dell'appello, per complessivi
fr. 1'000.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 3/4 e per il
resto sono posti a carico della parte resistente. L'appellante verserà a
quest'ultima a titolo di ripetibili parziali della sede d'appello l'importo di
fr. 500.-
III. L'appello
adesivo di __________ è evaso come ai considerandi.
§. Non
si prelevano spese, né tassa di giustizia. __________ verserà alla controparte
l'importo di fr. 100.- a titolo di ripetibili per l'appello adesivo.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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