AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.54
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00054
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.361 della Pretura del distretto
di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre 1991 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr. dall’avv.
lite in
cui è intervenuta
rappr. dall’avv.
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti all'effettuazione della
riparazione gratuita dei difetti di cui all'appartamento fol. PPP __________
del fondo base n. __________ di __________, oppure alla rifusione del minor
valore, domanda precisata in corso di causa nel senso della condanna dei
convenuti al risarcimento del minor valore di fr. 20'953.-- oltre interessi;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente accolto,
condannando i convenuti al pagamento di fr. 6'710.-- oltre interessi;
Appellante
gli attori, che con atto di appello del 16 marzo 2000 postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso della condanna dei convenuti al pagamento di fr.
20'343.-- oltre interessi, mentre i convenuti con osservazioni e appello
adesivo del 13 aprile 2000 si oppongono al gravame avversario e chiedono a loro
volta la riforma del giudicato pretorile nel senso della loro condanna al
pagamento di soli fr. 1'260.-- oltre interessi;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve essere accolto l’appello
-
- se deve essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori sostengono di avere acquistato dai convenuti il 15 giugno
1990 la quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ di __________.
Ritenendo
che lo stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che
nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti
lamentati si dirà più avanti- gli attori procedono nella presente causa per
ottenere la loro riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento
del minor valore nella misura in cui non fosse possibile procedere alla
riparazione, e un non precisato importo a titolo di risarcimento del danno.
B. I convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.
Essi hanno in
primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in qualità di
venditori, e non, come preteso dagli attori, come degli appaltatori. Il fondo
sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto noto al
compratore.
Il 16 marzo 1990 i
convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i condomini ad annunciare
eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare in linea di conto, mentre
notifiche successive andrebbero considerate tardive. Nonostante l'assenza di
responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti dell'opera sarebbero da
rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti si sarebbero adoperati
nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio la ventilazione dei
servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il resto in massima
parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la responsabilità dei
convenuti per il caso della loro esistenza.
C. La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5 procedure,
promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti dei convenuti.
Con
le conclusioni gli attori hanno rinunciato alla riparazione dei difetti, chiedendo
la condanna dei convenuti alla rifusione del minor valore.
I
convenuti hanno per contro mantenuto le proprie tesi e domande.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e
rammentata la possibilità per gli acquirenti di chiedere il risarcimento del
minor valore, stante la tempestività della notifica dei difetti ha esaminato le
singole doglianze degli attori, attribuendo loro fr. 1'812.50 per l'atrio scale
(consid. 8.3), fr. 3'000.-- per il parchetto (consid. 9.1), fr. 1'100.-- per le
finestre della facciata sud-est (consid. 9.2), fr. 660.-- per la masticatura
dei davanzali (consid. 9.3), fr. 150.-- per le porte delle camere (consid.
10.1) e fr. 50.-- per lo zoccolino (consid. 10.4), mentre ogni altra loro richiesta
è stata respinta.
E. Delle domande ed argomentazioni
dei gravami, come pure del contenuto delle rispettive osservazioni, si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Appello
principale
- L'appello consta di 16 pagine, di cui 14 (pag. 2-15) dedicate
alla motivazione in fatto ed in diritto e suddivise in 9 punti tematici.
I
primi 5 punti sono una testuale trascrizione di parte del voluminoso allegato
conclusionale, del tutto inutile ai fini della presente procedura di appello,
visto che non vi si trovano (né ciò sarebbe possibile) censure di sorta ad un
giudizio pretorile che non esisteva ancora al momento della redazione delle
conclusioni.
A
prescindere dalla pesantezza dell'esposizione che ne risulta, la conseguenza è
quella dell'irricevibilità dell'allegato nella misura in cui le citazioni
tratte dalle conclusioni non sono al servizio di circostanziate censure al
giudizio pretorile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 21 e 22; II
CCA 2 maggio 2000 in re M./S.) o, nella migliore delle ipotesi, quella dell'assoluta
irrilevanza ai fini del giudizio delle inutili citazioni.
Il
punto 6 tratta in astratto, ovvero senza trarne conseguenza alcuna ai fini
della causa, la questione della colpa dei convenuti nel contesto della domanda
di risarcimento danni. La questione, come si vedrà, è del tutto priva di
rilevanza pratica per rapporto alle concrete domande degli appellanti.
Il
punto 7 (pag. 12 e 13) è invece dedicato ad una generica critica dell'apprezzamento
operato dal Pretore nei confronti delle risultanze peritali, discorso fine a se
stesso visto che non vengano evidenziati, con motivata critica, i punti in cui
il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi dal responso del perito, al quale peraltro
gli stessi attori nel proprio gravame attingono a piene mani.
- Al punto 8 del gravame (pag. 13 e 14) gli attori affrontano alfine
il giudizio del Pretore sulle loro singole domande di causa.
2.1 L'argomentazione principale del gravame riguarda il parchetto del
soggiorno, del quale gli attori chiedono il rimborso del costo della
sostituzione totale, mentre che il Pretore (consid. 9.1) ha accordato solo fr.
3'000.--, pari al risarcimento del costo della riparazione, utilizzando una
colla idonea, di quei tasselli che si staccano.
La
pretesa merita protezione.
In
corso di causa la questione dei difetti al parchetto è stata demandata al perito
ing. __________, mentre che il 13 luglio 1991 __________ aveva allestito una
prova peritale a futura memoria (inc. 81/91).
Il
perito __________ aveva definito senz'altro idoneo il materiale impiegato per
il rivestimento dei pavimenti dei soggiorni, ma a prescindere dal fatto che
egli ha effettuato le sue constatazioni molti anni prima del perito giudiziario
-che difatti ha constatato un aggravamento dei difetti- egli ha segnalato
soprattutto i problemi di abbassamento del pavimento dovuti, secondo lui,
eminentemente a difetti del sottofondo.
L'ing.
__________ nel proprio referto (pag. 10) ha invece sollevato dubbi circa
l'idoneità del materiale (parchetto del tipo unidirezionale), definendolo
particolarmente delicato in caso di sbalzi di umidità e movimenti del betoncino
sottostante riscaldato dalle serpentine.
Egli
(nel 1995) ha altresì constatato la tendenza dei danni ad aumentare con il
tempo e un generalizzato peggioramento della situazione, anche se essa sarebbe
"meno critica" nell'appartamento degli attori, rilevando che non vi sarebbero
di contro problemi nell'appartamento in cui è stato posato un parchetto bidirezionale
(pag. 10 e 11) e nelle camere, in cui vi è il medesimo tipo di rivestimento.
Per
rimediare ai difetti, l'ing. __________ proponeva, in alternativa, di incollare
i listini staccatisi con una colla idonea -soluzione fatta propria dal Pretore-,
accorgimento che non darebbe una garanzia completa ma permetterebbe di migliorare
la situazione, oppure di sostituire il rivestimento con uno bidirezionale,
soluzione a quel momento proponibile solo nell'appartamento __________,
particolarmente danneggiato, anche se la necessità del rifacimento è comunque
deducibile dalla frase del perito (pag. 11), secondo cui esso è "attualmente
proponibile solo nell'appartamento __________ ", laddove la
sottolineatura, unita all'accertamento di una situazione in evoluzione, è
intesa ad affermare che a medio termine il rifacimento si renderà necessario anche
in altri appartamenti.
Nel
complemento scritto di perizia dell'11 luglio 1995 (pag. 12 e 13) l'esperto ha
sostanzialmente confermato questa presa di posizione, mentre che nell'ulteriore
complemento di data 18 novembre 1997 egli si è pronunciato per l'idoneità del parchetto
del tipo unidirezionale, addebitando i problemi ad altri fattori. Ciò appare
contraddittorio, visto che all'udienza del 14 giugno 1995 il perito aveva invece
esplicitamente affermato (verbali, pag. 10) che "il tipo di parchetto
scelto per soggiorni e corridoi non è idoneo in funzione del tipo di
riscaldamento che è a pavimento", affermazione ribadita a pag. 11:
"Ripeto che il parchetto di tipo unidirezionale non è idoneo per
riscaldamenti a pavimento".
A
fronte di queste risultanze, parzialmente contraddittorie, non può essere condivisa
la decisione del Pretore di negare il rifacimento del parchetto: l'inidoneità
del materiale posato va infatti ammessa -non tanto in base alle contraddittorie
affermazioni del perito, quanto piuttosto alle sue constatazioni del fatto che
dove tale materiale non è stato utilizzato non vi sono stati problemi- e la
soluzione proposta appare di conseguenza un inutile palliativo, che difatti
secondo il perito non offre garanzie di riuscita.
Infatti,
anche se il danno riguarda al momento una limitata superficie del pavimento,
dai referti si evince, come detto, una tendenza all'aggravamento, ragione per
cui si giustifica un intervento risolutore, che non rappresenta una miglioria,
ma solo il corretto compimento dell'opera, così come avrebbe sin dall'inizio
dovuto essere effettuata, con l'impiego di materiale idoneo.
Non
va inoltre dimenticato che il rifacimento, mettendo a nudo il betoncino,
permetterebbe di intervenire anche in favore del problema dell'isolazione
fonica (cfr. delucidazione 11 luglio 1995 della perizia fonica, pag. 3, 5).
Dovendosi
accogliere la richiesta di rifacimento del parchetto del soggiorno, agli attori
vanno attribuiti ulteriori fr. 12'000.--, pari alla differenza tra il costo della
riparazione e il costo della sostituzione (delucidazione 11 luglio 1995, pag.
13).
2.2 Gli attori chiedono poi fr. 1'333.-- di onere per la direzione
lavori, pretesa che va senz'altro disattesa, non essendoci alcuna prova del
fatto che i lavori di cui trattasi, di per sé assai semplici e che non pongono
neppure particolari problemi di coordinamento dell'attività di più artigiani,
necessitino dell'attività retribuita di un direttore dei lavori. In altri termini,
si tratta di una posizione di danno che non sussiste.
2.3 Gli appellanti postulano infine l'aumento da fr. 150.-- a fr. 450.--
per la riparazione delle porte delle camere. A torto: l'importo di fr. 150.-- è
stato indicato in perizia quale costo per la formazione di nuove soglie
(risposta 44, pag. 23) e ribadito in sede di delucidazione (pag. 20).
E'
ben vero che il perito, dietro esplicita sollecitazione degli attori, ha
indicato in alternativa anche la possibilità di un diverso intervento, del costo
di fr. 450.--, ma non ha in alcun modo specificato che la seconda soluzione
sarebbe preferibile alla prima, o che questa sarebbe per altro motivo lacunosa,
ragione per cui gli attori si devono contentare della riparazione più
economica.
B. Appello
adesivo
- Così come l'appello principale, anche l'impugnazione adesiva non è
esente da vizi formali. I convenuti hanno infatti presentato un unico promiscuo
allegato di "osservazioni e appello adesivo", nella cui sistematica
l'appello adesivo è relegato alle sole pagine 22-24.
Tolta
la premessa di cui al punto 10 (dell'intero allegato, ma in realtà punto 1
dell'appello adesivo), secondo la quale il giudizio pretorile era accettabile,
e lo si impugna solo perché gli attori hanno presentato l'appello principale,
esso è confinato al solo punto 11 dell'allegato (pag. 23 e 24), che esordisce
"Rifacendosi a quanto già esposto diffusamente nelle osservazioni
all'appello che precedono", ed è perciò del tutto privo di motivazioni
autonome, visto che il punto 11 consta in pratica unicamente delle domande di
giudizio dei convenuti, supportate solo da ulteriori richiami a "le
ragioni già esposte in precedenza, che si danno qui per integralmente
riprodotte" (punti 11.1, 11.2 e 11.5).
Sennonché,
come già rammentato agli attori al considerando 1, risulta irricevibile quel
gravame che richiama argomentazioni contenute in precedenti allegati. Non
essendo compito di questa Camera quello di esaminare nel suo complesso il
voluminoso allegato, e separarvi le argomentazioni con cui i convenuti impugnano
a loro volta il giudizio del Pretore da quelle in cui commentano invece il
gravame avversario, se ne deve concludere che i resistenti hanno presentato
un'impugnazione che si limita a richiamare parte delle argomentazioni di un altro
allegato di causa, e che perciò va dichiarata nel suo complesso irricevibile.
C. Spese
e ripetibili
- Entrambe le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia
di spese e ripetibili, contestando in sostanza la propria soccombenza a
dipendenza dell'esito della causa che essi auspicano per effetto dei rispettivi
gravami.
Con
decisione ineccepibile, il Pretore in base al proprio giudizio aveva ritenuto
soccombenti in misura preponderante gli attori.
Questa
situazione va qui modificata per effetto dell'accoglimento della doglianza
relativa al parchetto, che costituiva -dal profilo economico- uno dei temi principali
della causa, e che comporta l'aumento di fr. 12'000.-- dell'indennizzo del
minor valore.
Ciò
nonostante gli attori non possono ritenersi, come essi a torto pretendono,
interamente vittoriosi nella causa, avendo il Pretore disatteso parte delle
loro domande, ed essendo anche questo giudizio solo parzialmente favorevole
alle loro tesi.
E'
opinione di questa Camera che il grado di soccombenza degli attori sia di 1/3
nel processo di prima sede e di 1/7 in questa procedura, mentre che i convenuti
sono interamente soccombenti per gli oneri causati dall'appello adesivo (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16
marzo 2000 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 23 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata
nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
__________,
e __________, sono condannati in solido a pagare a __________ e __________ fr.
18'710.-- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 1995.
- La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 6'422.--, con
saldo da anticipare dagli attori, restano a loro carico per 1/3, mentre che per
2/3 sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno
agli attori fr. 900.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a suo carico per 1/7, mentre che per 6/7
sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno agli
attori fr. 600.-- per parte di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è irricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b) spese
fr. 20.--
T o t
a l e fr. 300.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere
agli attori fr. 400.-- per ripetibili dell'appello adesivo.
V. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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