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Numero d'incarto:
12.2000.53
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00053
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.362 della Pretura del distretto
di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre 1991 da
rappr. dall’avv.
contro
rappr. dall’avv.
lite in
cui è intervenuta
rappr. dall’avv.
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti all'effettuazione della
riparazione gratuita dei difetti di cui all'appartamento fol. PPP __________
del fondo base n. __________ di __________, oppure alla rifusione del minor
valore;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e
che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente accolto,
condannando i convenuti all'effettuazione di determinate riparazioni e al
pagamento di fr. 2'875.-- oltre interessi a titolo di minor valore;
Appellanti
gli attori, che con atto di appello del 16 marzo 2000 postulano la riforma del
querelato giudizio nel senso di un migliore accoglimento delle proprie domanda,
mentre i convenuti con osservazioni e appello adesivo del 13 aprile 2000 si
oppongono al gravame avversario e chiedono a loro volta la riforma del giudicato
pretorile nel senso della loro condanna all'esecuzione di solo parte delle
riparazioni, respinta ogni altra richiesta di controparte;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- se deve
essere accolto l’appello adesivo
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Gli attori
sostengono di avere acquistato dai convenuti il 15 novembre 1988 la quota di
PPP n. __________ del fondo base n. __________ di __________, all'epoca ancora
in costruzione e della quale essi avrebbero preso possesso solo alla metà del
mese di maggio dell'anno successivo.
Ritenendo che lo
stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che
nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti lamentati
si dirà più avanti- gli attori procedono nella presente causa per ottenere la loro
riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento del minor valore
nella misura in cui non fosse possibile procedere alla riparazione, e un non
precisato importo a titolo di risarcimento del danno.
B. I
convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.
Essi hanno in
primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in qualità di
venditori, e non, come preteso dagli attori, come degli appaltatori. Il fondo
sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto noto ai
compratori.
Il 16 marzo 1990
i convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i condomini ad
annunciare eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare in linea di
conto, mentre notifiche successive andrebbero considerate tardive. Nonostante
l'assenza di responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti dell'opera
sarebbero da rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti si sarebbero
adoperati nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio la ventilazione
dei servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il resto in
massima parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la responsabilità
dei convenuti per il caso della loro esistenza.
C. La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5
procedure, promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti
dei convenuti.
Con
le conclusioni gli attori hanno presentato domande parzialmente diverse rispetto
a quelle della prima parte del processo (delle quali si dirà più avanti), ma le
parti hanno per il resto sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi ed
argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti,
ha rammentato l'esistenza di una clausola contrattuale che permetterebbe agli
acquirenti di chiedere la riparazione dei difetti e perciò, stante la
tempestività della loro notifica, ha esaminato le singole doglianze degli
attori, attribuendo in un caso il minor valore di fr. 2'875.-- (consid. 10.3,
atrio scale) e condannando i convenuti all'effettuazione delle riparazioni di
cui al dispositivo n. 1.1, mentre ogni altra richiesta degli attori è stata
respinta.
E. Delle domande ed argomentazioni dei gravami, come pure del contenuto
delle rispettive osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Appello
principale
- A titolo
di premessa alla disamina del gravame principale non ci si può astenere dal
rilevare che il prolisso atto di appello è in buona parte una semplice
trascrizione testuale del voluminoso allegato conclusionale.
Questa Camera ha
ripetutamente stigmatizzato questo inconcludente modo di procedere (da ultimo: II
CCA 2 maggio 2000 in re M./S.); il significato dell'atto di appello è
infatti quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate
critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui
alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande formulate,
la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la sua
riforma nel senso auspicato dal ricorrente.
Sembrerebbe
perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a
confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende
impugnare.
E' però ovvio
che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le
argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore,
poiché in tali scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio
che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la
sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni
espresse in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309,
m. 21) oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309,
m. 22, ancorché non categorico).
La riproduzione
di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi
principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di
convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle
risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare
avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.
Visto che, come
si è detto, l'appello degli attori è in buona parte costituito dalla letterale
trascrizione di lunghi brani delle loro conclusioni del 5 ottobre 1999, esso è
perciò irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato
non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile (II CCA
2 maggio 2000 citata).
- I punti 1
a 7 compresi dell'appello (pag. 1-15) sono interamente ripresi dalle
conclusioni del 5 ottobre 1999. Gli attori vi riassumono la propria versione
dei fatti (punti 1 - 5), richiamano dottrina e giurisprudenza relative agli
art. 205 e 368 CO (punto 6), e riassumono le risultanze peritali "per i
difetti più importanti e quelli relativi alle parti comuni" (punto 7).
Essi non
contengono però censure di sorta al giudizio impugnato, ad eccezione di una
precisazione del riassunto dei fatti del Pretore (appello, punto 2, pag. 3),
dalla quale i ricorrenti non traggono invero conseguenze di sorta ai fini delle
loro domande. La natura interlocutoria di questa prima parte del gravame
risulta del resto anche da quanto affermato in entrata al punto 7, dove si
precisa che i considerandi decisivi della sentenza impugnata "saranno
ripresi più sotto in quanto necessario discutendosi delle pretese degli attori".
- Il punto 8 del gravame (pag. 16) tratta -in astratto, ovvero
(nuovamente) senza trarne conseguenza alcuna ai fini della causa- delle
questioni della colpa dei convenuti nel contesto della domanda di risarcimento
danni e della relazione tra la pretesa della riparazione gratuita e quella dell'attribuzione
del minor valore, ed in particolare della possibilità di presentare in subordine
quest'ultima domanda senza quantificarla.
Il punto 9 (pag.
17) è invece dedicato ad una generica critica dell'apprezzamento operato dal
Pretore nei confronti delle risultanze peritali, discorso fine a se stesso
visto che non vengano evidenziati, con motivata critica, i punti in cui il
Pretore avrebbe dovuto dipartirsi dal responso del perito, al quale peraltro
gli stessi attori nel proprio gravame attingono a piene mani.
- Al punto 10 del gravame (pag. 17 e 18) gli attori affrontano
finalmente il giudizio del Pretore sulle loro singole domande di causa, e si
scopre perciò che tutto quanto esposto sinora, cioè 17 pagine di introduzione,
è al servizio di un'unica doglianza riassunta in 10 righe (pag. 17, in fine),
riguardante la richiesta della formazione di un parapetto di sicurezza sul
prato per ovviare ad una situazione di pericolo, richiesta respinta dal Pretore
per il motivo che non si tratterebbe di un difetto e che lo stesso non sarebbe
previsto dal contratto di vendita o dai piani di costruzione.
La motivazione
non è convincente, ma la richiesta deve essere respinta per un altro motivo:
trattandosi della richiesta di intervento su di una parte comune della
proprietà per piani, gli attori -in assenza del benestare dell'assemblea dei
condomini- non possiedono la legittimazione attiva per procedere giudizialmente
in tal senso (art. 712m e 712t CC), questione che va esaminata d'ufficio in
ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 97, m. 1
e nota 366).
B. Appello
adesivo
- Così come
l'appello principale, anche l'impugnazione adesiva non è esente da vizi
formali. I convenuti hanno infatti presentato un unico promiscuo allegato di
"osservazioni e appello adesivo", nella cui sistematica l'appello
adesivo è relegato alle sole pagine 24-26.
Tolta la
premessa di cui al punto 12 (dell'intero allegato, ma in realtà punto 1
dell'appello adesivo), secondo la quale il giudizio pretorile era accettabile,
e lo si impugna solo perché gli attori hanno presentato l'appello principale,
esso è confinato al solo punto 13 dell'allegato (pag. 26), che esordisce
"Rifacendosi a quanto già esposto diffusamente nelle osservazioni
all'appello che precedono", ed è perciò del tutto privo di motivazioni
autonome, visto che il punto 13 consta in pratica quasi unicamente delle domande
di giudizio dei convenuti.
Sennonché, come
già rammentato agli attori al considerando 1, risulta irricevibile quel gravame
che richiama argomentazioni contenute in precedenti allegati. Non essendo
compito di questa Camera quello di esaminare nel suo complesso il voluminoso
allegato, e separarvi le argomentazioni con cui i convenuti impugnano a loro
volta il giudizio del Pretore da quelle in cui commentano invece il gravame
avversario, se ne deve concludere che i resistenti hanno presentato
un'impugnazione che si limita a richiamare parte delle argomentazioni di un
altro allegato di causa, e che perciò va dichiarata nel suo complesso irricevibile,
fatta eccezione per quelle censure al giudizio pretorile che si possono
evincere dal punto 13 dell'allegato.
- La
disamina delle sintetiche argomentazioni dei convenuti conduce all'esito
seguente:
6.1 Al punto 13.1 i resistenti contestano di dovere posare una lamiera
in acciaio inox sul davanzale della terrazza, in quanto "essi ritengono
infatti che si tratti di una miglioria dal momento che questo tipo di davanzali
viene comunemente usato nelle costruzioni".
Siffatta
apodittica affermazione di un'opinione contraria a quella motivata nel giudizio
impugnato non costituisce tuttavia una sufficiente motivazione in fatto ed in
diritto, fondata sugli atti della causa, dell'erroneità della decisione pretorile
(art. 309 cpv. 2 lit. f CPC), alla quale si può perciò tranquillamente
rinviare.
6.2 Analoga motivazione vale anche per la sintetica censura di cui al
punto 13.2 dell'appello adesivo, in cui i convenuti si limitano ad esprimere il
proprio parere, per cui gli interventi alla porta d'entrata posti a loro carico
dal Pretore "possono rientrare in un normale lavoro di manutenzione a
carico dei proprietari".
6.3 I convenuti, in relazione alle macchie grigie constatate nella
camera e nel soggiorno "ritengono improponibile il rifacimento completo
della pittura per una superficie di mq 35", sostenendo che a 11 anni di
distanza si tratterebbe di una miglioria.
La tesi è
manifestamente infondata: il fatto che siano passati 11 anni è dovuto
unicamente alla pervicace resistenza dei convenuti medesimi, e l'operazione in
questione non costituisce affatto una miglioria, ma solo l'esecuzione dell'opera
in maniera conforme alle regole dell'arte, così come avrebbe dovuto essere eseguita
dall'inizio.
6.4 Gli appellanti contestano infine l'obbligo al rifacimento totale
del rivestimento in piastrelle dei bagni e della cucina, dovendo l'intervento
essere invece limitato alle sole piastrelle che si sollevano, pena
l'effettuazione di una miglioria.
Quo alla
miglioria, vale quanto detto poc'anzi: il risultato finale non è migliore, ma
solo equivalente a quello che i convenuti avrebbero sin dall'inizio dovuto
fornire.
Per quanto
riguarda il rifacimento delle superfici in piastrelle, questo è stato il
responso del perito circa le modalità di eliminazione del difetto.
La soluzione palliativa
auspicata dai convenuti non è invece confortata da alcun parere tecnico ma solo
dal loro desiderio di lavorare al risparmio, per il quale si può avere
comprensione, ma che non è sufficiente a comportare la riforma del giudizio
impugnato.
C. Spese
e ripetibili
- Entrambe le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia
di spese e ripetibili.
I
convenuti contestano in sostanza la propria soccombenza a dipendenza dell'esito
della causa che essi auspicano per effetto del proprio gravame, e pertanto le
loro doglianze vanno respinte in quanto basate sulla non verificata premessa
dell'accoglimento dell'appello adesivo.
Gli
attori, invece, si dolgono del riparto di spese e ripetibili anche indipendentemente
dall'esito (peraltro negativo) del loro gravame, ma le loro argomentazioni sono
al servizio della domanda di giudizio per cui tutti gli oneri di causa dovrebbero
essere accollati ai convenuti, domanda manifestamente infondata stante la
reiezione di buona parte delle loro richieste (consid. 10.1, 10.2, 10.4, 10.5
in parte, 10.6, 10.7, 10.8, 11.1, 11.4, 11.5, 12.2), al punto che essi, come
rettamente ritenuto dal Pretore, vanno effettivamente considerati soccombenti
in misura preponderante, ragione per cui il riparto degli oneri indicato dal primo
giudice merita piena conferma.
Ne
consegue la reiezione di entrambi i gravami.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 marzo 2000 di __________ e __________ è
respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già anticipati
dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è
respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 300.--
già anticipati
dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di rifondere
agli attori complessivi fr. 800.-- per ripetibili dell'appello adesivo.
Intimazione
: - __________ Comunicazione alla
Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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