AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.52
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00052
Lugano
16 giugno
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.363
della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 26 settembre
1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
avv. __________)
lite
in cui è intervenuta
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna dei convenuti
all'effettuazione della riparazione gratuita dei difetti di cui
all'appartamento fol. PPP __________ e __________ del fondo base n. __________
di __________, oppure alla rifusione del minor valore;
Domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 febbraio 2000 ha parzialmente
accolto, condannando i convenuti all'effettuazione di determinate riparazioni
nell'appartamento fol. PPP __________ e al pagamento di fr. 8'091.80 oltre
interessi a titolo di minor valore;
Appellante l'attrice, che con atto di appello del 16 marzo 2000
postula la riforma del querelato giudizio nel senso di un migliore accoglimento
della propria domanda, mentre i convenuti con osservazioni e appello adesivo
del 13 aprile 2000 si oppongono al gravame avversario e chiedono a loro volta
la riforma del giudicato pretorile nel senso della loro condanna all'esecuzione
di solo parte delle riparazioni, respinta ogni altra richiesta di controparte;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- se deve essere accolto l’appello adesivo
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L'attrice sostiene di avere acquistato dai convenuti il 10 marzo
1989 le quote di PPP n. __________ e __________ del fondo base n. __________ di
__________, all'epoca ancora in costruzione e della quale essa avrebbe preso
possesso solo alla fine di giugno di quell'anno.
Ritenendo
che lo stabile sarebbe gravemente difettoso, sia nelle parti comuni che
nell'appartamento oggetto del diritto esclusivo -di tutti i singoli difetti
lamentati si dirà più avanti- l'attrice procede nella presente causa per
ottenere la loro riparazione gratuita da parte dei venditori, il risarcimento
del minor valore nella misura in cui non fosse possibile procedere alla
riparazione, e un non precisato importo a titolo di risarcimento del danno.
B. I convenuti in risposta si sono opposti alla petizione.
Essi
hanno in primo luogo osservato di dovere rispondere per eventuali difetti in
qualità di venditori, e non, come preteso dall'attrice, come degli appaltatori.
Il fondo sarebbe oltretutto stato venduto nello stato di fatto e di diritto
noto alla compratrice.
Il
16 marzo 1990 i convenuti avrebbero diramato una circolare, invitando i
condomini ad annunciare eventuali difetti, che sarebbero gli unici ad entrare
in linea di conto, mentre notifiche successive andrebbero considerate tardive.
Nonostante l'assenza di responsabilità da parte loro -le azioni per i difetti
dell'opera sarebbero da rivolgere contro progettista ed artigiani- i convenuti
si sarebbero adoperati nel tentativo di trovare delle soluzioni, e ad esempio
la ventilazione dei servizi sarebbe stata sistemata. I difetti sarebbero per il
resto in massima parte contestati, così come contestata sarebbe comunque la
responsabilità dei convenuti per il caso della loro esistenza.
C. La causa è stata congiunta per l'istruttoria con le altre 5
procedure, promosse per motivi analoghi da altrettanti condomini nei confronti
dei convenuti.
Con
le conclusioni l'attrice ha presentato domande parzialmente diverse rispetto a
quelle della prima parte del processo (delle quali si dirà più avanti), ma le
parti hanno per il resto sostanzialmente mantenuto le rispettive tesi ed
argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti,
ha rammentato l'esistenza di una clausola contrattuale che permetterebbe
all'acquirente di chiedere la riparazione dei difetti e perciò, stante la
tempestività della loro notifica, ha esaminato le singole doglianze
dell'attrice, rilevando che essa nulla avrebbe richiesto per l'appartamento n.
__________, mentre che per l'appartamento n. __________ ha attribuito in un
caso il minor valore di fr. 3'225.-- (consid. 10.3, atrio scale), aggiudicando
in un altro caso fr. 4'866.80 in risarcimento del costo di una riparazione
pagata dall'attrice (consid. 10.8, pag. 13, posa di una parete di
tamponamento), e condannando i convenuti all'effettuazione delle riparazioni di
cui al dispositivo n. 1.1, mentre ogni altra richiesta dell'attrice è stata
respinta.
E. Delle domande ed argomentazioni dei gravami, come pure del contenuto
delle rispettive osservazioni, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
A. Appello
principale
- A titolo di premessa alla disamina del gravame principale non ci si
può astenere dal rilevare che il prolisso atto di appello è in buona parte una
semplice trascrizione testuale del voluminoso allegato conclusionale.
Questa
Camera ha ripetutamente stigmatizzato questo inconcludente modo di procedere
(da ultimo: II CCA 2 maggio 2000 in re M./S.); il significato dell'atto
di appello è infatti quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di
circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del
diritto di cui alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti
delle domande formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed
eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal ricorrente.
Sembrerebbe
perciò scontato presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a
confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che si intende
impugnare.
E'
però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le
argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta avanti al Pretore,
poiché in tali scritti si cercherebbero invano delle critiche ad un giudizio
che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la
sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare
argomentazioni espresse in precedenti allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 309, m. 21) oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309,
m. 22, ancorché non categorico).
La
riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente
ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo
scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla
luce delle risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di
suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato.
Visto
che, come si è detto, l'appello dell'attrice è in buona parte costituito dalla
letterale trascrizione di lunghi brani delle sue conclusioni del 5 ottobre
1999, esso è perciò irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da
quell'allegato non sono al servizio di circostanziate censure al giudizio
pretorile (II CCA 2 maggio 2000 citata).
- I punti 1 a 7 compresi dell'appello (pag. 1-14) sono interamente
ripresi dalle conclusioni del 5 ottobre 1999. L'attrice vi riassume la propria
versione dei fatti (punti 1 - 5), richiama dottrina e giurisprudenza relative
agli art. 205 e 368 CO (punto 6), e riassume le risultanze peritali "per i
difetti più importanti e quelli relativi alle parti comuni" (punto 7).
Essi
non contengono però censure di sorta al giudizio impugnato, ad eccezione di una
precisazione del riassunto dei fatti del Pretore (appello, punto 2, pag. 4 in
alto), dalla quale la ricorrente non trae invero conseguenze di sorta ai fini
delle sue domande. La natura interlocutoria di questa prima parte del gravame
risulta del resto anche da quanto affermato in entrata al punto 7, dove si
precisa che i considerandi decisivi della sentenza impugnata "saranno
ripresi più sotto in quanto necessario discutendosi delle pretese
dell'attrice".
- Il punto 8 del gravame (pag. 15) tratta -in astratto, ovvero
(nuovamente) senza trarne conseguenza alcuna ai fini della causa- delle
questioni della colpa dei convenuti nel contesto della domanda di risarcimento
danni e della relazione tra la pretesa della riparazione gratuita e quella
dell'attribuzione del minor valore, ed in particolare della possibilità di
presentare in subordine quest'ultima domanda senza quantificarla.
Il
punto 9 (pag. 16) è invece dedicato ad una generica critica dell'apprezzamento
operato dal Pretore nei confronti delle risultanze peritali, discorso fine a se
stesso visto che non vengano evidenziati, con motivata critica, i punti in cui
il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi dal responso del perito, al quale peraltro
la stessa attrice nel proprio gravame attinge a piene mani.
Incomprensibile,
e alla quale non può ovviamente essere dato seguito, risulta perciò la domanda
di giudizio n. I, laddove chiede la riforma del giudizio impugnato "previa
ev. assunzione di prove complementari laddove la perizia risultasse immotivata
e/o inconcludente ai fini del giudizio, in particolare per decidere del minor
valore se la riparazione gratuita fosse giudicata esorbitante": in primo
luogo eventuali censure alla perizia giudiziaria (e con esse l'eventuale
richiesta di una nuova perizia) andavano tempestivamente sollevate durante il
primo processo; secondariamente l'attrice -come detto- non si premura di
indicare dove e perché la perizia sarebbe "immotivata e/o
inconcludente", ed in terzo luogo è addirittura manifesto che a fronte di
bagattelle come quelle in discussione -perché di questo si tratta a fronte di
un prezzo di acquisto di fr. 450'000.-- (per l'appartamento n. 1658, doc. B)-
la domanda di riparazione gratuita non può risultare esorbitante.
Su
questi temi, qui accennati per completezza di motivazione e per seguire la
sistematica del gravame, si tornerà, se necessario più avanti.
- Al punto 10 del gravame (pag. 16-19) l'attrice affronta finalmente
il giudizio del Pretore sulle sue singole domande di causa.
4.1 Una delle argomentazioni principali del gravame (pag. 17 e 18)
riguarda il parchetto del soggiorno dell'appartamento n. __________, del quale
l'attrice chiede, ancora in questa sede, la sostituzione "totale, ev.
anche parziale ma con garanzia", mentre che il Pretore (consid. 11.1) ha
accordato solo la riparazione di quei tasselli che si staccano utilizzando una
colla idonea.
In
corso di causa la questione dei difetti al parchetto è stata demandata al
perito ing. __________, mentre che il 13 luglio 1991 __________ aveva allestito
una prova peritale a futura memoria (inc. 81/91).
Il
perito __________ aveva definito senz'altro idoneo il materiale impiegato per
il rivestimento dei pavimenti dei soggiorni, ma a prescindere dal fatto che
egli ha effettuato le sue constatazioni molti anni prima del perito giudiziario
-che difatti ha constatato un aggravamento dei difetti- egli ha segnalato
soprattutto i problemi di abbassamento del pavimento dovuti, secondo lui,
eminentemente a difetti del sottofondo.
L'ing.
__________ nel proprio referto (pag. 10) ha invece sollevato dubbi circa
l'idoneità del materiale (parchetto del tipo unidirezionale), definendolo
particolarmente delicato in caso di sbalzi di umidità e movimenti del betoncino
sottostante riscaldato dalle serpentine.
Egli
(nel 1995) ha altresì constatato un generalizzato peggioramento della
situazione, rilevando che non vi sarebbero di contro problemi nell'appartamento
in cui è stato posato un parchetto bidirezionale (pag. 10 e 11) e nelle camere,
in cui vi è il medesimo tipo di rivestimento.
Per
rimediare ai difetti, l'ing. __________ proponeva, in alternativa, di incollare
i listini staccatisi con una colla idonea -soluzione fatta propria dal Pretore-,
accorgimento che non darebbe una garanzia completa ma permetterebbe di migliorare
la situazione, oppure di sostituire il rivestimento con uno bidirezionale,
soluzione a quel momento proponibile solo nell'appartamento __________,
particolarmente danneggiato, anche se la necessità del rifacimento è comunque
deducibile dalla frase del perito (pag. 11), secondo cui esso è "attualmente
proponibile solo nell'appartamento __________ ", laddove la
sottolineatura, unita all'accertamento di una situazione in evoluzione, è
intesa ad affermare che a medio termine il rifacimento si renderà necessario
anche in altri appartamenti.
Nel
complemento scritto di perizia dell'11 luglio 1995 (pag. 12 e 13) l'esperto ha
sostanzialmente confermato questa presa di posizione, mentre che nell'ulteriore
complemento di data 18 novembre 1997 egli si è pronunciato per l'idoneità del parchetto
del tipo unidirezionale, addebitando i problemi ad altri fattori. Ciò appare
contraddittorio, visto che all'udienza del 14 giugno 1995 il perito aveva
invece esplicitamente affermato (verbali, pag. 10) che "il tipo di parchetto
scelto per soggiorni e corridoi non è idoneo in funzione del tipo di
riscaldamento che è a pavimento", affermazione ribadita a pag. 11:
"Ripeto che il parchetto di tipo unidirezionale non è idoneo per
riscaldamenti a pavimento".
A
fronte di queste risultanze, parzialmente contraddittorie, non può essere
condivisa la decisione del Pretore di negare il rifacimento del parchetto:
l'inidoneità del materiale posato va infatti ammessa -non tanto in base alle
contraddittorie affermazioni del perito, quanto piuttosto alle sue
constatazioni del fatto che dove tale materiale non è stato utilizzato non vi
sono stati problemi- e la soluzione proposta appare di conseguenza un inutile
palliativo, che difatti secondo il perito non offre garanzie di riuscita.
Infatti,
anche se il danno riguarda al momento una limitata superficie del pavimento,
dai referti si evince, come detto, una tendenza all'aggravamento, ragione per
cui si giustifica un intervento risolutore, che non rappresenta una miglioria,
ma solo il corretto compimento dell'opera, così come avrebbe sin dall'inizio
dovuto essere effettuata, con l'impiego di materiale idoneo.
Non
va inoltre dimenticato che il rifacimento, mettendo a nudo il betoncino,
permetterebbe di intervenire anche in favore del problema dell'isolazione
fonica (cfr. delucidazione 11 luglio 1995 della perizia fonica, pag. 3, 5).
A
margine della richiesta, accolta, di rifacimento del parchetto del soggiorno
l'attrice postula anche la condanna dei convenuti al risarcimento delle spese
di soggiorno in albergo per gli occupanti dell'appartamento durante
l'esecuzione dei lavori.
Si
tratta di una richiesta infondata, siccome priva del necessario supporto
probatorio.
L'attrice
non ha infatti allegato (e dimostrato) alcunché circa la durata dei lavori, che
verosimilmente potrebbero essere effettuati nel corso di un unico giorno, né
appare assodato il fatto che tali lavori renderanno inagibile l'appartamento al
punto da rendere necessario il soggiorno in albergo.
4.2 L'attrice chiede poi che i convenuti vengano astretti alla
formazione di uno scarico per il troppo pieno sul balcone.
Il
Pretore (consid. 13.1, pag. 15 e 16, e rinvio alla risposta peritale 37) ha
evaso la richiesta con il rilievo del fatto che tale necessaria miglioria sarebbe
già stata effettuata, motivazione che l'attrice non contesta, limitandosi ad
affermare la necessità di uno scarico per ogni singolo balcone. Ne deve
conseguire la reiezione della censura, essendo la richiesta dell'attrice priva
d'oggetto.
4.3 La ricorrente chiede inoltre il parziale tinteggio del plafone della
sala, in corrispondenza della macchia d'umidità la cui presenza è stata
accertata dal Pretore (consid. 13.3, pag. 16).
Stante,
incontestatamente, la macchia di umidità, la richiesta appare giustificata,
tanto più che gli stessi convenuti nelle osservazioni all'appello (pag. 23),
non vi si oppongono.
4.4 L'appellante postula in seguito la formazione di un parapetto di
sicurezza sul prato per ovviare ad una situazione di pericolo, richiesta respinta
dal Pretore per il motivo che non si tratterebbe di un difetto e che lo stesso
non sarebbe previsto dal contratto di vendita o dai piani di costruzione.
La
motivazione non è convincente, ma la richiesta deve essere respinta per un
altro motivo: trattandosi della richiesta di intervento su di una parte comune
della proprietà per piani, l'attrice -in assenza del benestare dell'assemblea
dei condomini- non possiede la legittimazione attiva per procedere
giudizialmente in tal senso (art. 712m e 712t CC), questione che va esaminata
d'ufficio in ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad
art. 97, m. 1 e nota 366).
B. Appello
adesivo
- Così
come l'appello principale, anche l'impugnazione adesiva non è esente da vizi
formali. I convenuti hanno infatti presentato un unico promiscuo allegato di
"osservazioni e appello adesivo", nella cui sistematica l'appello
adesivo è relegato alle sole pagine 25-27.
Tolta
la premessa di cui al punto 12 (dell'intero allegato, ma in realtà punto 1 dell'appello
adesivo), secondo la quale il giudizio pretorile era accettabile, e lo si
impugna solo perché l'attrice ha presentato l'appello principale, esso è
confinato ai soli punti 13 e 14 dell'allegato (pag. 26 e 27).
Il
punto 13 esordisce con "Rifacendosi a quanto già esposto diffusamente
nelle osservazioni all'appello che precedono", ed è perciò del tutto privo
di motivazioni autonome, visto esso consta in pratica unicamente delle domande
di giudizio dei convenuti relative al parchetto (13.1), alla siliconatura dei
davanzali e masticatura dei giunti (13.2).
Al
punto 14, prima parte (pag. 26), si chiede invece che all'attrice sia negato il
risarcimento per la messa fuori esercizio della fontana "per le ragioni
ampiamente esposte nelle osservazioni, qui espressamente richiamate".
Sennonché,
come già rammentato all'attrice al considerando 1, risulta irricevibile quel
gravame che richiama argomentazioni contenute in precedenti allegati. Non
essendo compito di questa Camera quello di esaminare nel suo complesso il
voluminoso allegato, e separarvi le argomentazioni con cui i convenuti
impugnano a loro volta il giudizio del Pretore da quelle in cui commentano
invece il gravame avversario, se ne deve concludere che i resistenti hanno
presentato un'impugnazione che in buona parte si limita a richiamare parte
delle argomentazioni di un altro allegato di causa, e che perciò in tale misura
va dichiarata irricevibile.
- L'appello adesivo risulta per contro ricevibile laddove al punto 14
critica la decisione del Pretore di risarcire all'attrice i fr. 4'866.60 per la
posa di una pur necessaria parete di tamponamento, atteso che secondo le
risultanze peritali si tratterebbe di un intervento eseguibile con una spesa di
soli fr. 1'200.--, ma la censura risulta infondata.
Sia
dalle risultanze peritali, che dal giudizio impugnato risulta in effetti, con
convincente motivazione (pag. 12 e 13) che la spesa sostenuta dall'attrice non
è di per sé ingiustificata o esorbitante, e che il costo decisamente inferiore
proposto dal perito sarebbe ottenibile solo in conseguenza della
razionalizzazione conseguibile con l'effettuazione simultanea di quest'opera in
tutti gli appartamenti, il che però non vincola l'attrice, che non era cioè
obbligata a consentire ai convenuti, inadempienti, una più economica
riparazione, ma che era invece libera di procedere (come ha fatto) al lavoro di
ripristino per proprio conto.
C. Spese
e ripetibili
- Entrambe
le parti si aggravano infine contro il giudizio in materia di spese e
ripetibili, contestando in sostanza la propria soccombenza a dipendenza
dell'esito della causa che essi auspicano per effetto dei rispettivi gravami.
Con
decisione ineccepibile, il Pretore in base al proprio giudizio aveva ritenuto
soccombente in misura preponderante l'attrice.
Questa
situazione va qui modificata per effetto dell'accoglimento della di lei
doglianza relativa al parchetto, il che costituiva -dal profilo economico- uno
dei temi principali della causa, ed in quale vi è in pratica l'aumento a fr.
15'000.-- circa del costo della riparazione.
Ciò
nonostante l'attrice non può ritenersi, come essa a torto pretende, interamente
vittoriosa nella causa, avendo il Pretore disatteso parte delle sue domande, ed
essendo anche questo giudizio solo parzialmente favorevole alle sue tesi.
E'
opinione di questa Camera che il grado di soccombenza dell'attrice, in entrambe
le sedi, sia pari ad 1/3, mentre che i convenuti soccombono per i 2/3 e sono
inoltre interamente soccombenti per gli oneri causati dall'appello adesivo
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 marzo 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Bellinzona
è riformata nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta.
1.1 __________, e
__________, sono condannati in solido all'esecuzione dei seguenti interventi:
A. nello
stabile situato sulla particella no. __________ RFD del Comune di __________:
ovviare al rumore della porta automatica del garage;
B. nell'appartamento PPP no. __________:
-
sostituire
il parchetto del soggiorno utilizzando un rivestimento di tipo bidirezionale;
-
sostituire
i vetri delle finestre della facciata sud-est;
-
trattare
con silicone i davanzali della facciata sud-est;
-
rifare
la masticatura dei giunti fra le finestre e il muro;
-
controllare
il vaso di fiori e ripararlo se difettoso;
-
risistemare
il parchetto nel tinello;
-
ritinteggiare
il soffitto della sala in corrispondenza della macchia d'umidità;
entro 6 mesi
dalla crescita in giudicato della presentesentenza, data a partire dalla quale
l'attore potrà far eseguire i lavori di riparazione a spese dei convenuti in
solido.
1.2 Invariato.
- La
tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 6'422.--, con saldo da
anticipare dall'attore, restano a suo carico per 1/3, mentre che per 2/3 sono a
carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno all'attrice
fr. 1'800.-- per parte di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese
fr. 20.--
T o t a l e
fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/3, mentre che per 2/3
sono a carico dei convenuti in solido che, pure in solido, rifonderanno
all'attrice fr. 500.-- per parte di ripetibili di appello.
III. L’appello
adesivo 13 aprile 2000 di __________ e __________ è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
IV. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
300.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico, con l'obbligo solidale di
rifondere all'attrice fr. 500.-- per ripetibili dell'appello adesivo.
V. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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