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Numero d'incarto:
12.2000.48
Data decisione, Autorità:
31.05.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00048
Lugano
31 maggio
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa inc. OA.1998.00085 della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 10 febbraio 1998 da
rappr. dall'avv.
contro
rappr. dallo Studio
legale __________
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di Fr. 15'412.35 oltre interessi, nonché il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE __________ dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla controparte che ha postulato la reiezione
della petizione e che il Pretore, con sentenza 22 febbraio 2000, ha accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 14 marzo 2000 con cui
chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso che la petizione sia accolta
limitatamente a Fr. 1'463.20 oltre interessi ;
mentre l'attrice con osservazioni 10 aprile 2000 postula la
reiezione del gravame e la conferma della decisione pretorile, protestando
spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nel
corso dell'estate 1995 __________ ha appaltato all'attrice diversi lavori da
elettricista, in particolare l'installazione degli impianti telefonico,
telematico e musicale, nei suoi uffici di via __________ a __________.
L'appalto è stato configurato in gran parte nell'offerta 30 agosto 1995 che
-per i lavori contemplati- prevedeva un costo totale di fr. 7'347,-, ossia fr.
1'799.20 per l'impianto telefonico, fr. 597.40 per quello telematico e fr.
4'502.- (importo in seguito ridotto) per l'impianto di diffusione musicale
(doc. A). A lavori ultimati, l'attrice ha emesso una fattura 8 ottobre 1996 che
-per le tre poste previste dall'offerta menzionata- espone cifre complessive di
fr. 2'022.45, fr. 791.60, rispettivamente fr. 1'654.-, aggiungendovi però fr. 10'300.80
per le ore conteggiate a regia, relative a lavori supplementari, nonché un
catalogo di materiale impiegato per l'esecuzione degli stessi lavori per
complessivi fr. 4'417.25; il totale della fattura, IVA compresa e operato un
ribasso del 5%, risulta pertanto di fr. 19'412.35 (doc. D).
-
Con
la petizione l'appaltatrice procede nei confronti della committente per
l'incasso del saldo delle sue spettanze, pari all'importo fatturato, dedotto
unicamente un acconto di fr. 4'000.-. La convenuta si è opposta alla petizione,
contestando di essere tenuta al pagamento dell'importo in questione: la
fatturazione sarebbe stata sproporzionatamente gonfiata e l'opera eseguita
sarebbe in parte difettosa. In particolare si è opposta al compenso per le
opere supplementari, osservando la reale contenutezza delle stesse, consistenti
nell'illuminazione di un pannello sinottico con led colorati e comandati
da un interruttore e nella serratura elettrica di sicurezza, prestazioni
tuttavia previste e preventivate in un secondo tempo, come risulta dal doc. 3.
Ogni altra prestazione ha sostenuto essere stata compresa nell'offerta
iniziale, onde la pretesa di fr. 14'718.05 sarebbe infondata.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, posta l'esistenza tra le parti di un
contratto di appalto, ha accolto integralmente la petizione. Constatato come il
preventivo fosse stato formulato solo indicativamente, ha considerato che tutti
i lavori fatturati erano stati effettivamente svolti; in particolare, per
quanto riguarda i lavori supplementari, ha ritenuto che le ore indicate nei
bollettini a regia, ancorché non controfirmati dalla committenza, sono dovute a
specifiche richieste d'intervento della convenuta e sono comunque state
confermate dai testi e dalle risultanze del sopralluogo. Delle singole poste
del credito si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Nell'appello
la convenuta ritiene innanzitutto -con riferimento ai doc. A e 3- che la
mercede è stata definita a forfait; comunque, anche applicando l'art. 374 CO,
il pretore avrebbe dovuto ridurre le pretese dell'attrice ammettendo al massimo
un sorpasso nei limiti della buona fede, e ciò anche perché essa non si è
curata di rendere attenta la committente sull'eventualità del sorpasso dei
costi preventivati. In ogni modo, la decisione del primo giudice, in
particolare per quanto attiene alle ore supplementari, dev'essere riformato
poiché l'attrice non ha dimostrato l'entità di quelle prestazioni né attraverso
validi bollettini a regia, né sulla base di altri mezzi di prova. Per quanto
concerne il cosiddetto programma __________, ovvero l'installazione di
interruttori edizio, ripropone la propria tesi, secondo cui -in base
all'offerta doc. 3- avrebbero dovuti essere esposti alla locatrice
dell'appartamento.
Delle
osservazioni all'appello con cui parte attrice postula la reiezione del gravame
si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
-
Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto d'appalto
ai sensi dell'art. 363 e segg. CO ed è pacifico che l'appaltatrice che chiede
il pagamento della propria mercede sopporta l'onere della prova quo
all'esistenza e all'entità del vantato diritto (per tante: II CCA 16
dicembre 1997 in re D./B.).
-
Il
contratto d'appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore:
quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è
preventivamente stata stabilita, o che lo è stata solo in via approssimativa
(art. 374 CO). La prassi ha a sua volta creato alcune sottocategorie, quali il
contratto a prezzo forfetario, a prezzo globale, secondo prezzi unitari,
rispettivamente l'esecuzione a regia (cfr. norma SIA 118, art. 38 e segg.). In
particolare, il prezzo forfetario è fissato dalle parti in anticipo per
l'esecuzione dell'intera opera o per parte di essa ed è vincolante alla stessa
stregua della mercede preventivamente determinata a corpo, escludendo cioè ogni
aumento a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione
concordate e accettate dai contraenti (DTF 104 II 315; Gauch P.,
Der Werkvertrag, ed. 4, n. 905).
Nel
caso in esame, non risulta da nessuna pattuizione, inerente o estranea
all'offerta (doc. A), che la stessa rappresenti un preventivo determinato a
corpo o a forfait. E' ben vero che i singoli interventi sono descritti per la
quantità e i prezzi unitari, ma è palese che tali indicazioni rappresentano gli
strumenti per giungere a un apprezzamento preventivo del lavoro, in grado di
orientare la committenza sull'entità dell'opera. Tale funzione informativa del
computo però, non solo non è stata definita come valore a corpo, ma
esplicitamente l'attrice ha precisato nel medesimo documento: "L'offerta è
indicativa. Le opere verranno fatturate come a risultanza effettiva. Escluso:
quanto non specificato; apparecchi e centralino telefonico; corpi
illuminanti" (doc. A, p. 5). Non v'è pertanto nessuna ragione, né
l'appellante ne indica, che possa scardinare questa pattuizione certamente non
equivoca. In tal senso la convenuta, che sostiene la determinazione dell'opera
a corpo, non ne ha fornito la prova che le incombeva (Gauch, op. cit.,
n. 1166). La stessa situazione dev'essere ammessa per l'offerta di cui al doc.
3, dal momento che anche qui non sono dati elementi che permettano di
concludere nel senso di una pattuizione a corpo; d'altra parte, appare
sostenibile che tra le parti vigesse un'unica intesa di fondo per quanto
riguarda le pattuizioni sui lavori di quel medesimo cantiere.
- A
proposito dell'effettuazione di opere assertivamente non previste contrattualmente,
va anzitutto ricordato che, oltre alla prima pattuizione, le parti -come già
accennato- hanno previsto ulteriori interventi: al fine esplicito di evitare
malintesi al momento della liquidazione, __________ ha richiesto alla ditta
__________ un'offerta scritta relativa al congegno d'apertura elettrica della
porta d'entrata e per l'illuminazione di una mappa mondiale a parete con 150 led
di diversi colori e con l'inserimento di quattro orologi digitali, incluso il
materiale (doc. 2). L'accordo, trovato oralmente, appare riprodotto nello
scritto di conferma 14 novembre 1995 di __________, controfirmato dalla
__________ (doc. 3). Per il resto, la committente ha sempre contestato
l'esecuzione di lavori al di fuori di quelli descritti nelle due offerte: se ne
deduce l'onere dell'attrice di provare tale circostanza, nonché l'entità e il
valore dei lavori svolti. Al proposito -mancando indicazione di carattere
peritale sui lavori effettuati- va fatto riferimento ai bollettini di cantiere
o bollettini di lavoro a regia (doc. C - C14). Si tratta di documenti
importanti che dottrina e giurisprudenza ritengono concordemente atti a creare
la presunzione dell'esattezza delle ore e dei materiali indicàtivi, così da
soddisfare l'onere probatorio che incombe all'appaltatrice; ciò vale tuttavia a
condizione che i bollettini siano regolarmente controfirmati dal committente o
per esso dalla direzione lavori (Gauch, op. cit., n. 1020 e segg.; per
tutte: II CCA 11 marzo 1998 in re R. / F.). Per contro, bollettini non
firmati sono per principio privi di efficacia probatoria; possono assurgere a
valore di prova solo quando la persona che li ha redatti compare davanti al
giudice in veste di parte, di testimone o di perito e si esprime in merito (Cocchi
/ Trezzini, CPC-TI, 2000, ad art. 90, m. 31).
Nel
caso concreto nessuno dei bollettini a regia -che peraltro si esprimono
unicamente sul dispendio orario- è controfirmato dalla committente. Il primo
giudice sostiene al proposito che, nonostante tale carenza, essi sono in grado di
provare l'entità dei lavori supplementari svolti sulla base di ulteriori
convergenti riscontri istruttori: a torto. Infatti, in particolare i testi
__________ e __________ -che risultano aver firmato quasi tutti i bollettini-
si sono sì espressi sui lavori svolti sul cantiere __________, in particolare
su certe differenze di opinione con il rappresentante di quella società (sempre
presente sul cantiere e cognito della materia), nonché sulla necessità, in
determinate occasioni, di ricercare soluzioni alternative a esiti
insoddisfacenti o di dar seguito, rispettivamente di porre rimedio a soluzioni
dettate dallo stesso dott. __________; ma queste affermazioni non sono tali da
creare una relazione né con i lavori previsti dal contratto, né con il
contenuto dei bollettini a regia. In particolare i testi non sono stati in
grado di confermare che quei documenti corrispondono a lavori effettivamente
eseguiti, che i tempi ivi indicati sono esatti e che i lavori corrispondono a
operazioni ordinate dalla committente al di fuori del contratto, per cui v'è
stata necessità di allestire quei bollettini a regia. Le uniche indicazioni al
proposito concernono modifiche all'impianto telefonico che tuttavia il teste
__________ definisce "non di grossa entità", rispettivamente, nella
sostanza, corrispondenti a "quello che era inizialmente preventivato"
e il collegamento diretto fra il PC collocato nell'ufficio di __________ e uno
schermo televisivo situato nella sala-conferenze, "lavori che non mi
risulta fossero preventivati": ma anche di questo intervento il teste non
indica l'entità con riferimento ai bollettini, né dagli stessi è possibile
dedurre alcunché quanto alle ore impiegate; osservazione che -pari pari- vale
anche per i lavori (inizialmente previsti o no) descritti dal teste __________.
Né può essere del tutto disattesa la deposizione del teste __________ il quale,
oltre a dare giustificazioni diverse a taluni interventi e a certe correzioni,
sostiene che -come conferma la mancanza di bollettini a regia controfirmati- i
lavori svolti rientravano tutti nell'offerta iniziale, rispettivamente dovevano
essere effettuati per correggere interventi insoddisfacenti, dato l'obbligo
dell'appaltatrice di consegnare un lavoro a regola d'arte. Né, per conferire
valore probante ai bollettini a regia non controfirmati appare adeguato il
riferimento operato dal pretore al sopralluogo, dal momento che in quella sede
il giudice e i rappresentanti delle parti non hanno potuto far altro che
prendere atto del lavoro svolto dall'attrice e osservarne determinate
caratteristiche, senza distinguere fra ciò che era stato previsto e ciò che
eventualmente era stato commissionato in un secondo tempo (unica nota in merito
è relativa a copri-interruttori dorati invece di quelli previsti), rispettivamente
senza essere in grado, per questa seconda ipotesi, di quantificare il lavoro
svolto (cfr. verbale 13 novembre 1998).
Se
ne deduce che, come afferma l'appellante, non v'è prova d'esecuzione dei lavori
supplementari sostenuti dall'attrice, almeno per quanto riguarda l'importo
riferibile alle ore fatturate, per complessivi fr. 10'300.80. Accogliendo la
censura d'appello su questo punto, la sentenza impugnata dev'essere
conseguentemente riformata con lo stralcio di questa posta dal credito
dell'attrice.
- Per
il resto, l'appellante contesta tutti gli importi che superano i preventivi e
tutte le poste che ricadono fra i lavori supplementari -ossia i costi del
materiale impiegato per le poste descritte nella fattura- all'infuori di quelle
di fr. 117.40 e di fr. 28.35 per la fornitura di lampade, rispettivamente di
una suoneria. Tuttavia, oltre quanto esaminato al capoverso precedente, essa
sostanzia unicamente la censura relativa al cosiddetto programma __________,
ossia all'installazione di interruttori edizio (appello, ad 9).
L'art.
309 CPC enuncia il principio secondo cui un appello è nullo se non indica i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (cpv. 5 e cpv. 2 lett. f). Pur
suggerendo una certa cautela nell'applicazione della norma (applicazione che
deve avvenire d'ufficio in virtù dell'art. 142 cpv. 2 CPC), la giurisprudenza
esige dall'appellante che motivi sufficientemente le sue censure, così da
permettere all'autorità d'appello di esaminare il gravame; pur consentendo -quo
alla ricevibilità della censura- una motivazione concisa, precisa che l'appello
sarà allora esaminato nei limiti di tale enunciazione (Cocchi / Trezzini,
op. cit., ad art. 309, m. 16 e 17). Né, di fronte al silenzio dell'appellante,
si deve intendere che il giudice consideri d'ufficio le tesi da lei esposte in
prima sede, dal momento che non è nemmeno possibile -a mo' di motivazione-
richiamare nell'appello l'esposizione contenuta nelle comparse di prima sede (Cocchi
/ Trezzini, ibidem, m. 21).
Se
ne deve concludere che -fatta eccezione per quanto qui esposto sub 9- a fronte
della motivazione d'appello completamente carente in merito alle poste
riconosciute dal pretore fra quelle esposte nella fattura contestata sub
"materiale impiegato" (doc. D, p. 4 e 5), sulle stesse l'impugnazione
è nulla ed è confermato il giudizio pretorile.
-
Il
montaggio del cosiddetto programma __________ è stato previsto dalle
parti nella seconda ordinazione (doc. 3), laddove con la sua firma l'attrice ha
espresso consenso sul fatto che i costi relativi venissero assunti dalla
locatrice ("Zu Lasten des Vermieters"). E' vero -come osserva il
primo giudice- che la conduttrice __________ non appare aver avuto nessun
titolo per dirottare su altri il pagamento di quei lavori; la questione è tuttavia
indifferente, dal momento che l'appaltatrice, nella sua veste di creditrice del
pagamento è stata d'accordo di vantare il proprio credito nei confronti di
altra persona (verosimilmente a lei ben nota), ovvero di non avanzare quella
pretesa nei confronti di __________. Ed è ciò che conta nella vertenza fra le
parti in causa. Ogni riferimento al contratto di locazione è pertanto
irrilevante. Anche su questo punto il ricorso deve pertanto essere accolto.
-
Tenuto
conto delle considerazioni già espresse sulla natura approssimativa del
preventivo, i sorpassi per le singole poste contenute nelle offerte sono
rimasti incontestati in questa sede (ossia non sono stati nemmeno censurati a
titolo subordinato), ciò che è ribadito dalla conclusione dell'appellante -al
capoverso 10 dell'allegato- dove precisa gli oggetti della contestazione, ossia
"i lavori a regia per fr. 10'300.- + IVA", rispettivamente "le
opere supplementari tranne la fornitura di lampade … e la fornitura suoneria
…". Per quanto esposto al considerando 8, il credito riconosciuto
all'attrice dev'essere decurtato della somma di fr. 10'300.80 (+ IVA) e di
quanto il pretore ha riconosciuto per il programma __________, ossia fr.
1'962.70; infatti, ogni maggior importo per questa posta avrebbe dovuto essere
indicato dall'appellante che invece vi ha rinunciato. Dalla somma dei diversi
addendi così corretti vanno dedotti l'acconto di fr. 4'000.- (doc. B) e lo
sconto (indiscusso) del 5%, mentre va aggiunto il valore dell'IVA, calcolato
sul nuovo totale. Per quanto riguarda invece la procedura ricorsuale, il valore
di causa è ridotto a fr. 13'949.15, in corrispondenza del petitum d'appello che
postula l'accoglimento della petizione in misura di fr. 1'463.20 oltre
interessi.
Con
queste precisazioni, le spese e la tassa di giustizia, nonché l'attribuzione di
ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice in entrambe le sedi.
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
I. L'appello
14 marzo 2000 della __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 febbraio 2000 del Pretore del distretto di Lugano.
Sezione 1, è così riformata:
- La petizione 10 febbraio 1998 di
__________ è accolta parzialmente.
§. Di
conseguenza __________ è condannata a versare all'attrice l'importo di fr.
2'984.70 oltre interessi del 5% del 20 dicembre 1996.
-
Limitatamente
a tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano.
-
La
tassa di giustizia in fr. 950.- e le spese in fr. 440.-, da anticiparsi come di
rito dalla parte attrice, restano a suo carico per 4/5 e per un 1/5 sono poste
a carico della convenuta. L'attrice verserà a __________ la somma di fr.
1'000.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le
spese e la tassa di giustizia per la procedura d'appello, in complessivi fr.
500.-, anticipate dall'appellante, restano a suo carico per 1/9, mentre per 8/9
sono poste a carico dell'attrice.
Questa
verserà a controparte la somma di fr. 500.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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