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12.2000.41 ΓÇó Appellate court reduces contractor fee and nullifies cross-appeal
12.2000.41Altro tribunale18 mag 2000Partially Granted
The Court of Appeal partly upheld the defendant's appeal in a contractor's fee dispute arising from the construction of a commercial shed. It accepted the lower court's reliance on the defendant's pre-litigation admissions, corrected an arithmetic omission concerning deductions already recognized by the first judge, and confirmed the rejection of several further reductions and defect-based objections. The amount owed was reduced from the first-instance award to CHF 10,475.27 plus interest. The cross-appeal was declared null because it lacked a specific request for relief. Costs were apportioned between the parties under their respective success and failure.
Art. 8 CC, 148 CPC, 309 CPC; contractor's claim for remuneration may be proved by the commissioning party's pre-litigation admissions and conduct under the principle of reliance. Where the lower court has expressly recognized a deduction but omitted it in the final arithmetic, the appellate court must correct the calculation. Objections to additional items and defect-based deductions fail absent proof of the contractor's fault and, in particular, absent proof of timely notice of defects. A cross-appeal is null if it lacks a concrete petitum specifying the sought reform of the impugned dispositive part (consid. 1-9).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.41
Data decisione, Autorità: 18.05.2000, IICCA
Incarto n. 12.2000.00041
Lugano 18 maggio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.797 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 22 marzo 1990 da
e ora, a seguito di cessione ex art. 260 LEF
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 100'520.85 oltre interessi a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 febbraio 2000 ha accolto per fr. 47'119.30 oltre interessi;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6 marzo 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, ed appellanti adesivamente i resistenti;
Gravami avversati dalle rispettive osservazioni delle parti appellate;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
ritenuto
in fatto:
A. L’attrice ha affermato che il convenuto nel 1980 le avrebbe appaltato l'edificazione della parte grezza di un capannone destinato ad uso commerciale sul fondo n. __________ di __________.
La liquidazione finale, allestita il 31 dicembre 1984, ammonterebbe a fr. 491'227.50 e il convenuto, dopo pagamento di vari acconti, rimarrebbe debitore di fr. 100'520.85 oltre interessi, somma oggetto della causa.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo che il rapporto contabile di dare e avere tra le parti, dopo rettifica di determinate posizioni e tenuto conto di tutti gli acconti, sarebbe semmai di soli fr. 25'789.45, importo che, ritenuti i difetti dell'opera mai eliminati dall'attrice e lo sconto spettante al committente, non le sarebbe comunque dovuto.
C. Il 1° febbraio 1997 il Pretore ha decretato il subingresso in causa di __________ e della __________ a seguito del fallimento della ditta attrice e della cessione in favore delle subentranti della pretesa da parte della massa fallimentare.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti e posta l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha accertato che il convenuto avrebbe sostanzialmente ammesso le fatture dell'attrice per complessivi fr. 448'561.80 con riserva di alcune contestazioni.
Deducendo da tale importo gli incontestati acconti versati di complessivi fr. 374'866.65, risolte in favore del convenuto parte delle predette contestazioni di alcune posizioni delle fatture, dedotti fr. 9'687.-- di un ulteriore acconto di cui l'attrice ha contestato la ricezione, e tolto uno sconto contrattuale del 4% sugli importi già pagati, rimarrebbe in favore dell'attrice un saldo di fr. 47'119.30 oltre interessi, somma per la quale il Pretore ha ammesso la petizione.
E. Con l’appello la convenuta, rammentato l'onere della prova gravante l'attrice, ritiene di non avere mai ammesso la fatturazione dell'appaltatrice, il che basterebbe a determinare la reiezione della petizione, stante l'esito negativo della perizia giudiziaria volta ad accertare il valore dell'opera.
In ogni caso, il Pretore sarebbe incorso in un errore di calcolo omettendo al considerando 4.3 di dedurre dal credito dell'attrice fr. 36'637.03 per le contestazioni delle fatture di cui aveva riconosciuto il fondamento al precedente considerando 4.2.
Delle altre argomentazioni, concernenti singole poste della ricostruzione effettuata dal Pretore, si dirà nei considerandi successivi.
F. Anche dell'appello adesivo di parte attrice e delle osservazioni delle parti ai gravami avversari si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi di diritto.
Considerato
in diritto:
A questo proposito, la giurisprudenza di questa Camera, in applicazione del principio dell'affidamento (art. 2 CC), attribuisce valore probatorio -nel senso di un'implicita, sostanziale ammissione della pretesa per mercedi- al comportamento di quel committente che nella fase preprocessuale non adduce sostanziali contestazioni della fatturazione dell'artigiano, o addirittura ne utilizza i conteggi quale base per le sue limitate rettifiche, salvo poi esigere durante la causa che egli dimostri il compimento e il valore di ogni e qualsiasi sua prestazione.
Proprio la preminenza del principio dell'affidamento, valido anche in ambito processuale, preclude infatti al committente la possibilità di revocare in dubbio senza motivazione oggettiva, ovvero con finalità unicamente defatigatorie, circostanze attinenti la quantificazione della mercede dell'appaltatore che risultavano acquisite prima dell'avvio della causa (da ultimo: II CCA 23 luglio 1999 in re T. SA/F.).
In simili condizioni, data in particolare l'assenza di giustificate motivazioni oggettive (che non sono state addotte), la semplice invocazione dell'onere probatorio gravante l'appaltatrice non può far ritenere infondata la di lei pretesa, dovendosi opporre al committente le precise ammissioni fatte in sede di discussione della liquidazione finale.
Ne consegue che, come fa del resto esplicitamente lo stesso appellante a partire dal punto 3 del proprio gravame (pag. 8 e segg., in particolare punto 4, pag. 9), nel computo delle reciproche posizioni di dare e avere si deve partire dall'importo di fr. 448'561.80 giustamente ritenuto dal Pretore (consid. 4.1, pag. 4).
Ciò nonostante, questo importo non risulta essere stato realmente dedotto dal Pretore nei propri conteggi, prova ne è il fatto che nel successivo considerando 4.3 egli riprende nuovamente l'importo iniziale di fr. 448'561.80 per dedurvi i pagamenti del convenuto e lo sconto contrattuale.
E' perciò provvista di buon diritto la censura di cui al punto 3 del gravame (pag. 8), secondo cui il Pretore nei propri conteggi ha dimenticato di effettuare la deduzione da lui riconosciuta al considerando 4.2.
Ne consegue che il computo degli acconti e dello sconto andava fatto, secondo la sistematica del giudizio pretorile, su fr. 411'917'77 (ossia fr. 448'561.80 ./. fr. 36'644.03) e non su fr. 448'561.80.
Ne discende che il credito dell'attrice si riduce a fr. 34'749.77 (pari a fr. 411'917.77 ./. fr. 374'866.65 ./. 2'301.35).
La decisione merita tuttavia di essere confermata.
Il convenuto ammette infatti di non avere alcun documento giustificativo del preteso versamento, né -contrariamente al caso dell'altro acconto contestato (cfr. consid. 4.4, pag. 6)- sussistono rilevanti elementi indiziari a sostegno della tesi dell'avvenuto pagamento.
Contrariamente all'opinione del ricorrente, il riconoscimento dell'altro acconto contestato non può costituire di per sé prova o indizio di altri pagamenti, e visto che per il resto egli si limita ad invocare la risposta n. 7 dell'interrogatorio formale __________, che ancorché "non perentoria" non lascia spazio alla tesi dell'avvenuto pagamento, non può che seguirne la conferma su questo punto del giudizio impugnato.
Formalmente la censura è giustificata: non è infatti in discussione un minor valore dell'opera, ma la congruità della fatturazione di una prestazione supplementare da parte dell'attrice. Stante la contestazione, sollevata in questo caso a tempo debito (doc. M) e puntualmente presentata anche in sede di causa (risposta, pag. 7), spettava pertanto all'attrice, in ossequio ai principi evocati al considerando 1, l'onere di dimostrare il fondamento della pretesa.
Dalla sua replica (punto 5, pag. 9), risulta invece l'ammissione del fatto che la prestazione fatturata è frutto di errori commessi, laddove, secondo l'attrice, la causa di questi errori "va ricercata nel fatto che la ditta __________ in __________ mai fornì alla ditta attrice i piani di dettaglio per l'esecuzione delle opere murarie per il lift ed il montacarico".
Questa tesi sulla paternità degli errori commessi è però chiaramente smentita dagli atti: già il 9 luglio 1982 la __________ dimostrava l'esistenza dei piani in questione e affermava di averli tempestivamente trasmessi all'arch. __________, direttore dei lavori (doc. 18), che ha per sua parte ammesso di averli ricevuti (doc. 17).
Essendo acquisita la consegna dei piani nelle mani della direzione lavori, incaricata dal convenuto (risposta, punto 2, pag. 2), l'errore fino a prova del contrario risulta ascrivibile proprio al direttore dei lavori, che ha omesso di dare loro puntuale esecuzione. La giustificazione del direttore dei lavori è stata quella per cui "il capo cantiere fu sostituito inopportunamente proprio durante l'esecuzione di questa parte della costruzione" (doc. 17), il che però -oltre a non essere provato- non significa ancora che al precedente capo cantiere sia stato consegnato il piano in questione, e comunque non esimeva l'arch. __________ dalla puntuale sorveglianza del cantiere, anzi, rendeva necessaria una maggiore attenzione.
In definitiva, non vi è prova o indizio di una manchevolezza dell'attrice, ma solo di carenze ascrivibili al direttore dei lavori, ragione per cui va confermata la decisione di non accordare al convenuto la richiesta riduzione della mercede.
Un risultato diverso non si giustifica nemmeno per il motivo che l'attrice, correggendo la presa di posizione del convenuto sulla liquidazione finale doc. M, non avrebbe eccepito su questa deduzione da lui effettuata.
Siffatto atteggiamento non può infatti essere equiparato ad una definitiva rinuncia al credito, puntualmente fatto valere in petizione, ma semmai ad una mera disponibilità ad agire in tal senso nel limitato contesto di una trattativa volta al conseguimento di un'intesa globale sull'ammontare della mercede, accordo che non è però stato raggiunto, sicché per l'attrice, contrariamente all'opinione del convenuto, non vi è impegno alcuno.
L'argomentazione non è sufficiente ad avvalorare il preteso diritto.
Anche se, per denegata ipotesi, si volesse ammettere l'avvenuta prova dell'esistenza di vizi di costruzione, nulla risulterebbe circa i termini e le modalità della loro notifica all'appaltatrice, questione che è invece inclusa nell'onere della prova a carico del committente, dipendendo da essa la sussistenza del preteso diritto.
Il credito dell'attrice si riduce perciò a fr. 10'475.27 oltre interessi, misura in cui l'appello principale si rivela provvisto di buon diritto.
"L'appello adesivo della spettabile __________ e della __________ è accolto.
§. Di conseguenza la sentenza del 14.02.2000 del pretore del distretto di Lugano, è così riformata:
Di conseguenza __________, è condannato a pagare a __________ ed a __________, in solido, l'importo di fr. …………, oltre interessi al 5% a far tempo dal 25 ottobre 1986.
Invariato.
Invariato."
L'art. 309 cpv. 2 lit. e CPC impone all'appellante, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) la formulazione di una concreta domanda, ovvero di un petitum contenente la proposta di riforma dei dispositivi impugnati.
Per costante giurisprudenza, la domanda di condanna al pagamento di una somma non determinata non adempie a questo requisito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 8, 9 e 10).
Ne consegue la declaratoria di nullità del gravame, non potendosi ammettere un minor rigore formale in presenza di una parte patrocinata da un legale (II CCA 16 luglio 1992 in re Z./G. SA) e senza che ciò costituisca eccesso di formalismo, essendovi un manifesto interesse nella precisa formulazione delle domande, in quanto esse delimitano la portata dell'appello e vincolano così l'autorità giudicante (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 7).
E' perciò solo a titolo abbondanziale che si rileva che un ulteriore motivo di irricevibilità potrebbe essere ravvisato nel fatto che il sintetico gravame, formalmente relegato alla sola pag. 11 nella sistematica del promiscuo allegato di "risposta con appello adesivo", in pratica non contiene motivazioni autonome, per le quali rinvia costantemente a quanto esposto nelle osservazioni all'appello, ossia ad allegato scritto diverso da quello con cui si impugna il giudizio pretorile, il che non è però ammissibile (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 309, m. 21).
Ne discende, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame principale e la declaratoria di nullità di quello adesivo.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto tuttavia che alle attrici, che di fatto non hanno presentato osservazioni all'appello adesivo, non essendo tali le poche righe di cui allo scritto 5 maggio 2000, non si attribuiscono ripetibili per l'appello adesivo.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello 6 marzo 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 14 febbraio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, è riformata nel modo seguente:
__________, è condannato a pagare a __________ e a __________, fr. 10'475.27 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 1986.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1'000.--
già anticipati dall'appellante, restano a suo carico per 1/4, mentre che per 3/4 sono a carico delle attrici in solido che, sempre in solido, rifonderanno al convenuto complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili parziali di appello.
III. L'appello adesivo 11 aprile 2000 di __________ e __________ è dichiarato nullo.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
V. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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