Cantonal complaint for denial of justice declared inadmissible

12.2000.236Altro tribunale22 dic 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The applicant asked the Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal to intervene with the District Court of Vallemaggia because judgment in the underlying civil action had allegedly been delayed. The chamber held that the constitutional guarantee of a decision within a reasonable time is directly applicable, but that the Ticino Code of Civil Procedure offers no cantonal remedy against judicial inactivity. As a result, the applicant would have to proceed directly to the Federal Tribunal; the cantonal denial-of-justice complaint was therefore inadmissible. The court ordered no fees or costs.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 1 Cost.; Art. 86 cpv. 2 OG; denial of justice by judicial delay: the guarantee of a judgment within a reasonable time is a directly applicable constitutional right. If cantonal procedural law provides no remedy against judicial inactivity, the interested person may address the Federal Tribunal directly by public-law appeal; a cantonal complaint is not admissible in the absence of an available canton-law remedy. Exhaustion under Art. 86 cpv. 2 OG presupposes the existence of such remedies; where none exists, the cantonal instance cannot be seized as a substitute control mechanism.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.236

Data decisione, Autorità: 22.12.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00236

Lugano 22 dicembre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa creditoria inc. no. OA.1999.00006 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 9 febbraio 1999 da

__________ e __________

Contro


(rappr. dall'avv. __________)

Ed ora sulla domanda 21 dicembre 2000 dell'attore __________ che chiede a questa Camera di intervenire presso il Pretore di Vallemaggia, lamentando ritardata giustizia, affinché abbia ad emanare la sentenza di merito nella causa presso di lui pendente e nella quale le parti hanno presentato le conclusioni alla fine del mese di aprile 2000.

Esaminati gli atti

Considerato

che a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, il diniego di giustizia –nozione sorta in relazione all'applicazione dell'abrogato art. 4 Cost.– è ora contemplato all'art. 29 cpv. 1 in fine secondo il quale, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine di tempo ragionevole (Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, n. 49 e 79);

che questa garanzia di natura procedurale è tutelata direttamente, ossia è prevista in una norma costituzionale direttamente applicabile (Edelmann, Zur Bedeutung des Bundesrechts im Zivilprozessrecht, 1990, pag. 22);

che ciò corrisponde in pratica alla possibilità per ogni utente della giustizia, come ultima ratio, di adire direttamente il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess– und Gerichtsorganisationsrecht, 1986, pag. 5, n. 16), ciò che si attua alla condizione che i codici di procedura cantonale, rispettivamente le procedure federali applicabili già non offrano sufficiente garanzia in tal senso (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, § 5, n. 202 e 224);

che l'art. 86 cpv. 2 OG prevede infatti che i ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi di diritto cantonale sono stati esauriti;

che tuttavia il Codice di procedura civile ticinese non ha previsto nessun rimedio di diritto a sanzione dell'inattività del giudice, ciò che –per quanto fin qui esposto– autorizza ogni persona interessata ad adire direttamente il Tribunale federale, mentre un ricorso per denegata giustizia come quello presentato a questa Camera non è proponibile;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il ricorso per ritardata giustizia 21 dicembre 2000 di __________ è irricevibile.

  1. Non si prelevano tasse e spese di giudizio.

  2. Intimazione a:


Comunicazione al Pretore del distretto di Vallemaggia.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

denial of justicereasonable timeconstitutional guaranteeadmissibilityexhaustion of remediesjudicial delay

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a cantonal complaint for denial of justice due to judicial delay is admissible before the Court of Appeal.

Decisione estratta

It is not admissible, because the Ticino civil procedure code provides no cantonal remedy against judicial inactivity; the proper remedy is a direct public-law appeal to the Federal Tribunal.

Motivazione estratta

The right to be judged within a reasonable time is directly protected by the new Federal Constitution. As a directly applicable constitutional guarantee, it may be raised ultimately before the Federal Tribunal. Under Art. 86(2) OG, constitutional complaints are admissible only after exhaustion of cantonal remedies, but here no cantonal remedy exists.

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