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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.236
Data decisione, Autorità:
22.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00236
Lugano
22 dicembre
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa creditoria inc. no.
OA.1999.00006 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione
9 febbraio 1999 da
__________ e __________
Contro
(rappr. dall'avv. __________)
Ed ora sulla domanda 21 dicembre 2000 dell'attore
__________ che chiede a questa Camera di intervenire presso il Pretore di
Vallemaggia, lamentando ritardata giustizia, affinché abbia ad emanare la
sentenza di merito nella causa presso di lui pendente e nella quale le parti
hanno presentato le conclusioni alla fine del mese di aprile 2000.
Esaminati gli atti
Considerato
che
a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, il diniego
di giustizia –nozione sorta in relazione all'applicazione dell'abrogato art. 4
Cost.– è ora contemplato all'art. 29 cpv. 1 in fine secondo il quale, in
procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha
diritto di essere giudicato entro un termine di tempo ragionevole (Grisel,
Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, n.
49 e 79);
che
questa garanzia di natura procedurale è tutelata direttamente, ossia è prevista
in una norma costituzionale direttamente applicabile (Edelmann, Zur
Bedeutung des Bundesrechts im Zivilprozessrecht, 1990, pag. 22);
che
ciò corrisponde in pratica alla possibilità per ogni utente della giustizia,
come ultima ratio, di adire direttamente il Tribunale federale con un
ricorso di diritto pubblico (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess–
und Gerichtsorganisationsrecht, 1986, pag. 5, n. 16), ciò che si attua alla
condizione che i codici di procedura cantonale, rispettivamente le procedure
federali applicabili già non offrano sufficiente garanzia in tal senso (Rhinow/Koller/Kiss,
Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, § 5, n.
202 e 224);
che
l'art. 86 cpv. 2 OG prevede infatti che i ricorsi per violazione di diritti
costituzionali dei cittadini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi
di diritto cantonale sono stati esauriti;
che
tuttavia il Codice di procedura civile ticinese non ha previsto nessun rimedio
di diritto a sanzione dell'inattività del giudice, ciò che –per quanto fin qui
esposto– autorizza ogni persona interessata ad adire direttamente il Tribunale
federale, mentre un ricorso per denegata giustizia come quello presentato a
questa Camera non è proponibile;
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il
ricorso per ritardata giustizia 21 dicembre 2000 di __________ è irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse e spese di giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
al Pretore del distretto di Vallemaggia.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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