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Numero d'incarto:
12.2000.234
Data decisione, Autorità:
14.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00234
Lugano
14 dicembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa LA.2000.00110 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 promossa con istanza 23 novembre 2000 da
contro
che il
Pretore, con decreto 29 novembre 2000, ha respinto in ordine per carenza del
presupposto processuale dell'esperimento della conciliazione obbligatoria in
materia di locazione.
Appellante
l'istante la quale, con atto di appello 11 dicembre 2000, chiede la nullità rispettivamente
l'annullamento dell'impugnata decisione.
Letti ed esaminati
gli atti
Considerato
in fatto ed in
diritto:
che,
con istanza 23 novembre 2000, l'istante ha chiesto, invocando l'art. 82 LEF, il
rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dalla convenuta ad un precetto
esecutivo riguardante un credito per pigioni scadute;
che
la Pretura ha registrato l'istanza quale domanda proposta nella particolare procedura
per locazioni e affitto (art. 404 CPC) e, dopo essersi informata presso il
competente Ufficio sull'esecuzione dell'esperimento di conciliazione ed avutane
risposta negativa, l'ha respinta in ordine per carenza di questo presupposto
processuale;
che
l'istante insorge argomentando che, nella procedura sommaria per il rigetto dell'opposizione,
la preventiva conciliazione in materia di locazione non è richiesta;
che
l'appellante ha perfettamente ragione ed il decreto impugnato è frutto
dell'errore iniziale della Pretura che ha inteso la domanda dell'istante,
contrariamente al suo chiaro contenuto ed all'altrettanta evidente conclusione,
quale azione ordinaria in materia di locazione invece che azione sommaria in
ambito LEF;
che,
per l'art. 101 CPC, né il giudice né le parti possono adottare un modo di procedura
diverso da quello stabilito dalla legge e che la violazione di tale principio
(se eccepita dalla parte che se ne prevale come avviene nel presente caso che
imporrebbe però anche l'esame d'ufficio della proponibilità di ogni singolo
atto processuale giusta l'art. 97 cifra 5 CPC) comporta l'annullabilità degli
atti compiuti irregolarmente (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 101 m. 1 e 3);
che,
in occasione dell'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, è possibile anche
accogliere l'appello quando con ciò si evitano inutili ritardi ed interventi
delle parti che causano spese (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 313bis m. 1);
che
è quello che è fatto con il presente giudizio senza addebitare spese alle parti
e caricando l'indennità ripetibile, a favore dell'appellante, allo Stato poiché
la necessità dell'appello trova fondamento in un errore della Pretura.
Per i quali motivi
pronuncia:
- L'appello 11 dicembre 2000 di __________, è accolto e di conseguenza
il decreto 29 novembre 2000 del Pretore di Lugano nella causa inc.
LA.2000.00110 è annullato.
§ L'istanza
di rigetto provvisorio dell'opposizione 23 novembre 2000 è ritornata alla
Pretura di Lugano affinché abbia ad istruirla nelle corrette forme processuali.
-
Non
si prelevano tasse o spese per la procedura d'appello mentre lo Stato del
Canton Ticino rifonderà alla parte appellante l'importo di fr. 300.-- per
ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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