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12.2000.230 ΓÇó Retroactive application of Art. 5 LEF to damages from enforcement error
12.2000.230Altro tribunale3 lug 2001Dismissed
The plaintiff appealed against a judgment rejecting her damages claim based on an alleged error by the debt-enforcement office when releasing seized funds. The Court of Appeal held that the applicable liability regime is determined by the time of the harmful act, not by the later moment when the damage or its extent became known. Because the relevant enforcement decision was made in 1991, the new Art. 5 LEF was not applicable. The court also rejected the argument that the defendant’s pre-litigation conduct created a bar to the standing objection. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.
Art. 1 Tit. fin. CC; Art. 5 LEF; intertemporal application of the new cantonal liability regime for enforcement officials: the decisive temporal criterion is the moment of the harmful act that caused the damage, not the later discovery of the loss or the completion of its quantification. The new Art. 5 LEF does not apply retroactively to a revocation/release decision taken under the previous law; the exception for continuing wrongful conduct is limited to acts whose causal course extends into the new regime (consid. 2). Lack of passive standing is a substantive precondition examined ex officio and cannot be neutralized by reliance on prior correspondence or by invoking abuse of rights (consid. 3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.2000.230
Data decisione, Autorità: 03.07.2001, IICCA
Incarto n. 12.2000.00230
Lugano 3 luglio 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria, inc. OA.2000.45 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 marzo 2000 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dal __________
chiedente il risarcimento di un danno di fr. 12'091.70 oltre interessi per un errore compiuto dall'Ufficio esecuzione e fallimenti nell'ambito di un dissequestro;
petizione cui si è opposto __________, sollevando l'inapplicabilità del nuovo art. 5 LEF e di conseguenza eccezione di carente legittimazione passiva;
in cui il Pretore, con decisione 14 novembre 2000, ha respinto la petizione, accogliendo in toto la tesi difensiva dell'ente convenuto;
appellante l'attrice con allegato 3 dicembre 2000 con cui, in riforma della sentenza impugnata, postula: in via principale, il rinvio dell'incarto alla Pretura per l'espletamento degli incombenti istruttori e, in via subordinata, l'accoglimento della petizione;
lette le osservazioni all'appello presentate dal convenuto il 18 gennaio 2001;
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
che la vertenza è sorta a dipendenza di un preteso errore compiuto da un funzionario dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ nell'ambito della liberazione di somme di denaro sequestrate presso la __________ a __________, per conto dell'attrice nei confronti di tale signora __________, sequestro assistito dall'esecuzione __________ per fr. 43'457.-- e dall'esecuzione __________ per fr. 13'699.65;
che in particolare, dissequestrata la somma di fr. 45'537.50 in favore dell'attrice sulla base della procedura di rigetto dell'opposizione che ha portato al riconoscimento di tale suo credito, oggetto della prima esecuzione, il funzionario citato avrebbe erroneamente dato ordine alla banca di dissequestrare anche la rimanenza del denaro, mentre il secondo credito, contestato nell'ambito di una causa di merito, non era ancora stato giudicato;
che, vinta parzialmente anche la seconda causa, ossia limitatamente all'importo di fr. 12'091.70, la somma sequestrata risultava così essere di soli fr. 410.--, insufficiente quindi per coprire il credito della procedente;
che, preso atto di tale stato di cose e andati vani i tentativi di ricuperare altrimenti il proprio credito, l'attrice ha inviato una propria richiesta di risarcimento danni allo __________ per l'importo di fr. 19'237.- (dedotti fr. 410.-), ovvero pari al pregiudizio subito a causa della revoca del sequestro;
che lo __________ ha negato la propria responsabilità, considerandone non dati i presupposti sostanziali, così che l'attrice ha introdotto la petizione in esame sulla base dell'art. 5 LEF e dell'art. 4 della Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici;
che, rifiutate le prove proposte dall'attrice in sede di udienza preliminare poiché considerate inutili, il Pretore ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto già con l'allegato di risposta;
che la responsabilità del __________ per i fatti posti a giudizio dipende -dal punto di vista formale- dalle norme applicabili alla fattispecie;
che in particolare, fuori discussione in questa sede l'inapplicabilità della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici a dipendenza della preminenza delle norme federali di responsabilità in materia di esecuzione e fallimento, rispettivamente di quanto prevede l'art. 8 LALEF (cfr. art. 2 lett. a Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici), resta contestata l'applicabilità del nuovo art. 5 LEF che ha introdotto la responsabilità primaria e causale dei Cantoni per i danni causati illecitamente da funzionari, da impiegati, ecc. nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla LEF, entrato in vigore in data 1° gennaio 1997, ossia successivamente alla revoca del sequestro ordinata dall'UE di __________ il 12 luglio 1991;
che, mentre il primo giudice ha considerato applicabile la norma previgente (art. 5 vLEF) che prevedeva la responsabilità personale degli ufficiali e funzionari degli Uffici esecuzione e fallimenti, l'appellante -pur condividendo il principio della non retroattività della nuova norma- considera determinante per la sua applicazione non il momento in cui l'atto scorretto è stato compiuto, ma quello in cui la parte danneggiata è venuta a conoscenza del fatto e quindi del pregiudizio subito che, in concreto, colloca nel mese di settembre 1998, quando era cresciuta in giudicato la sentenza di riconoscimento del credito di fr. 12.091.90 ed essa aveva chiesto il proseguimento dell'esecuzione __________;
che, poiché la questione sottoposta a giudizio non rientra tra quelle di natura prettamente procedurale regolate dall'art. 2 cpv. 1 e 2 della Disposizioni finali LEF, è effettivamente applicabile il principio generale del diritto intertemporale, ovvero l'art. 1 cpv. 1 e 2 Tit. fin. CC che codifica la non retroattività delle nuove norme (Lorandi / Schwander, Intertemporales Recht und Uebergangsbestimmungen im revidierten SchKG, in AJP/PJA 1996, 1467; Rep 1998, 261);
che il momento determinante per giudicare l'applicazione del nuovo art. 5 LEF, rispettivamente dell'art. 5 vLEF, è quello del compimento dell'atto pregiudizievole, che ha causato il danno lamentato (DTF 126 III 434; Lorandi / Schwander, op. cit., ibidem: Genau genommen kommt es also auf den Zeitpunkt der Verursachung des Schadens; Rep cit., ibidem);
che il momento in cui viene determinata la conformità della decisione dannosa sulla base del diritto allora vigente (DTF cit.) non può essere sostituito da altro termine, sia perché non vi sono indicazioni giurisprudenziali o dottrinali in tal senso, sia perché l'unica eccezione al principio testè menzionato può essere solo quella dell'azione continuata, ovvero iniziata in regime di diritto previgente e conclusasi sotto la nuova normativa che viene giudicata sulla base di quest'ultima, così come accade nel caso di una manchevole amministrazione coatta, ritenuta nel suo insieme causa di danno (DTF cit.);
che tuttavia, contrariamente al parere dell'appellante, tale indicazione giurisprudenziale non si attaglia alla presente fattispecie dove la decisione di revoca del sequestro su tutti i beni sequestrati è in sé perfettamente individuabile nel tempo sulla base -come sostiene la stessa attrice e come accertato dal primo giudice- della comunicazione 12 luglio 1991 dell'UE di __________ alla __________ (doc. 2);
che subordinatamente l'appellante considera lesivo del principio dell'affidamento il comportamento dell'ente convenuto che, non avendo contestato la propria legittimazione passiva prima dell'introduzione dell'azione, in particolare con la sua risposta negativa 14 gennaio 2000 (doc. Q) alla richiesta preprocessuale di risarcimento, avrebbe indotto la parte danneggiata a ritenere data la sua eventuale responsabilità per il fatto denunciato;
che tuttavia l'argomento è irrilevante anzitutto perché -come osserva il __________
che la tesi dell'abuso di diritto soprattutto non può essere accolta perché l'eccezione di carente legittimazione passiva è un presupposto all'applicazione del diritto sostanziale e va quindi in ogni caso esaminata dal giudice d'ufficio, così come questi applica d'ufficio il diritto federale e cantonale (DTF 107 II 85; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, tesi Zurigo, 1989, pag. 18; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 97, m. 1 e 2).
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA,
pronuncia:
L'appello 3 dicembre 2000 di __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, di complessivi fr. 300.--, già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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