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Numero d'incarto:
12.2000.227
Data decisione, Autorità:
12.12.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00227
Rinvio TF
Lugano
12 dicembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata (inc.
DI.1998.01195 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5) promossa con
petizione 17 novembre 1998 da
__________ e
entrambi rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv.
chiedente l'accertamento che il convenuto non è proprietario di sei
opere d'arte, pignorate dall'UE di Lugano nell'ambito di due esecuzioni contro
il signor __________, promosse dagli attori separatamente;
petizione cui il convenuto si è opposto e che il pretore ha respinto
con decisione 22 dicembre 1999;
appellanti gli attori con atto ricorsuale 3 gennaio 2000 con cui
hanno postulato la riforma della sentenza pretorile e il conseguente
accoglimento della petizione;
richiamata
la sentenza 13 aprile 2000 di questa Camera che aveva accolto l'appello;
considerato
in fatto e in diritto
che,
accogliendo l'appello degli avv. __________ e __________, questa Camera aveva
dichiarato che __________ non era proprietario delle opere d'arte litigiose e
in tal senso aveva modificato la sentenza pretorile;
che
__________ ha impugnato quella decisione con ricorso per riforma 22 maggio 2000
che la Seconda Corte civile del Tribunale federale ha accolto in data 9
novembre 2000;
che,
decidendo il merito della controversia, i giudici federali hanno respinto la
petizione e conseguentemente revocato il pignoramento delle sei opere d'arte
contese;
che,
inoltre, essi hanno rinviato la causa all'autorità cantonale perché decida
nuovamente sulle spese processuali e sulle ripetibili di prima e di seconda
istanza;
che
la decisione su tassa di giustizia e ripetibili d'appello, a dipendenza del
tenore della decisione dell'autorità federale relativamente al merito della
lite, esattamente opposto a quello della sentenza cantonale impugnata, può
essere modificata applicando direttamente l'art. 148 cpv. 1 CPC;
che,
per quanto riguarda la decisione su tassa di giustizia e ripetibili della prima
istanza, va ricordato come l'appellante avesse postulato -in via subordinata-
che le ripetibili, fissate dal pretore in fr. 9'000.- venissero ridotte a fr.
6'000.-;
che
tale domanda è rimasta inevasa da parte di questa Camera, ovvero nell'ambito
della sentenza 13 aprile 2000, poiché l'appello era stato accolto nelle sue
domande principali;
che,
come indica la stessa sentenza federale, in materia di rivendicazione della
proprietà il valore litigioso dell'azione corrisponde al minore degli importi
seguenti: il valore dei beni rivendicati o l'importo del credito non ancora
coperto;
che,
in concreto, il valore di causa è sicuramente inferiore al valore complessivo
delle sei opere contese che potrebbe equivalere all'importo di fr. 300'000.-,
pattuito fra __________ e __________ per il loro eventuale riacquisto in data
15 febbraio 1996;
che
infatti la questione è semmai quella di stabilire se il valore di causa è
quello indicato in petizione, pari a fr. 153'512.45 e peraltro corrispondente
alle indicazioni dell'UE di Lugano nell'assegno di termine notificato ai sensi
dell'art. 109 LEF (doc. A), oppure se -come sostengono gli stessi attori con
l'appello- esso debba essere adeguato al loro diminuito interesse alla
realizzazione dei beni rivendicati: nello stato di riparto provvisorio 13
agosto 1999 dell'UE di Lugano (doc. H), alle esecuzioni no. __________ (avv.
__________) e no. __________ (avv. __________) corrispondono infatti
"importi residui", pari a fr. 27'140.95, rispettivamente a fr.
13'071.60;
che,
già con le conclusioni di causa 15 ottobre 1999, gli attori avevano fatto
notare tale riduzione del valore di causa che veniva così indicato in
complessivi fr. 40'212.55.-;
che
tuttavia, l'effettiva riduzione in corso di procedura del credito non ancora
coperto non può determinare una mutazione del valore di causa, poiché tale
valore si determina unicamente ed esclusivamente al momento in cui si crea la
litispendenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 5, m. 4 e m. 5);
che,
per contro, la sua modifica in sede di conclusioni è in grado unicamente di
condizionare l'appellabilità della sentenza (art. 15 CPC);
che
in concreto, le ripetibili determinate dal pretore corrispondono con buona
approssimazione al minimo tariffale del 6% applicato al valore di causa
corrispondente alla domanda (art. 9 TOA) e non v'è pertanto motivo per
modificare quella decisione;
che
la presente decisione va esente da ulteriori tasse, né determina l'assegnazione
di ulteriori ripetibili;
motivi
per i quali,
richiamata
nel merito la decisione 9 novembre 2000 della II Corte civile del Tribunale
federale
pronuncia:
-
L'appello
3 gennaio 2000 degli avv. __________ e __________, relativamente alla domanda
subordinata è respinto.
-
A
integrale modifica del dispositivo II. della decisione 13 aprile 2000 di questa
Camera, le spese e la tassa di giustizia della procedura d'appello per
complessivi fr. 700.-, già anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
Essi rifonderanno a __________ l'importo di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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