AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.224
Data decisione, Autorità:
12.10.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00224
Lugano
12 ottobre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1998.00080 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
petizione 21 agosto 1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di fr.
35'281.25 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 21'950.45 più interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 novembre 2000, con cui ha integralmente
respinto le due cause;
appellante
l'attrice con atto di appello 27 novembre 2000, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 5 gennaio 2001 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto
25 marzo 1996 (doc. A) la società cooperativa __________, fondata in
particolare per mantenere in vita un'osteria con alloggio e una bottega di
paese a __________, ha assunto a far tempo dal 1° giugno 1996 __________, già
socio fondatore, in qualità di gerente di entrambe le strutture. Il contratto,
che richiamava espressamente il CCL dell'industria alberghiera e della ristorazione,
prevedeva tra l'altro un orario di lavoro di 45 ore settimanali, 5 settimane di
vacanze annue e una retribuzione mensile lorda di fr. 4'500.--.
Il 22 aprile 1998
la lavoratrice ha rassegnato le dimissioni per il successivo 30 giugno (doc.
B).
B. Con la
petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna del __________ al
pagamento di fr. 35'281.25 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta la PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, pretendendo
in sostanza la remunerazione di 1129 ore straordinarie eseguite.
C. La società
convenuta si è opposta alla petizione, non ritenendo di dover retribuire le
eventuali ore straordinarie effettuate dall'attrice: la prestazione di tali ore
straordinarie, per altro contestate nella loro esecuzione e nel loro ammontare,
costituiva innanzitutto un semplice obbligo derivante dall'appartenenza alla cooperativa;
il contratto di assunzione tra le parti non poteva inoltre essere qualificato
come un contratto di lavoro, bensì quale mandato; la qualifica di funzionario dirigente
attribuibile all'attrice ostava in ogni caso a qualsiasi remunerazione
supplementare; la pretesa remunerazione era infine contraria ai dettami della
buona fede, siccome formulata tardivamente, senza aver preventivamente informato
la datrice di lavoro.
In via
riconvenzionale la convenuta ha chiesto il pagamento di complessivi fr.
21'950.45 più interessi: essa pretende innanzitutto la rifusione di fr.
10'930.45 a suo tempo persi o smarriti dall'attrice, il rimborso di fr.
8'175.-- che la società ha dovuto pagare a un terzo a seguito dell'incapacità
dell'attrice a tenere la contabilità e infine il risarcimento di altri fr.
2'845.-- a seguito del mancato versamento di tasse sociali da parte di soci cui
l'attrice, senza essere autorizzata, si era rivolta per esporre i motivi delle
sue dimissioni.
D. Il Pretore,
con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto sia la petizione sia la
domanda riconvenzionale.
A suo giudizio, le
ore straordinarie prestate dall'attrice non potevano esserle remunerate, poiché
essa da un lato svolgeva un funzione dirigenziale e dall'altro, in quanto socia
della cooperativa, era tenuta a contribuire alla sua prosperità.
Infondate erano
pure le pretese vantate dalla convenuta: il rimborso della somma perduta o
smarrita, sempre che all'attrice fosse ascrivibile una negligenza, era stato
chiesto tardivamente; non era risultato che l'assunzione di un contabile fosse
dovuta a eventuali manchevolezze dell'attrice; non era infine provato che il
mancato versamento di alcune quote sociali fosse dovuto all'invio da parte dell'attrice
della lettera con i motivi delle proprie dimissioni.
E. Con l'appello
che qui ci occupa l'attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di
ammettere la petizione
Essa innanzitutto
reputa di non aver esercitato un ufficio direttivo elevato e contesta inoltre
che le ore straordinarie fossero da lei dovute in conseguenza della sua appartenenza
alla cooperativa.
Dal che il
benfondato della richiesta di pagamento, che nemmeno costituiva un abuso di
diritto.
F. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
Considerando
in diritto:
-
A questo
stadio della lite è oramai pacifico che il contratto venuto in essere tra le
parti non costituisse un semplice mandato bensì un vero e proprio contratto di
lavoro ai sensi dell'art. 319 e segg. CO. Non vi è dunque ragione di rimettere
in discussione tale conclusione, per altro ineccepibile.
-
Dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel ritenere che un impiegato di rango superiore
sia di principio tenuto a fornire uno sforzo supplementare, sotto forma di ore
straordinarie, senza avere di principio diritto ad una retribuzione particolare
(Streiff/Von Känel,
Arbeitsvertrag, 5. ed., Zurigo 1992, N. 6 ad art. 321c CO; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 1
ad art. 321c CO; Staehelin,
Zürcher Kommentar, N. 3 ad art. 321c CO; DTF 86 II 158; IICCA 6
febbraio 1992 in re R./M. SA).
Tale principio è
stato sviluppato con riferimento all'art. 3 lett. d LL (Streiff/Von Känel, op. cit.,
ibidem; sentenza IICCA citata), in base al quale le disposizioni di
diritto pubblico in materia di limitazione dell'orario di lavoro non si
applicano tra l'altro ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato,
ritenuto che esercita un ufficio direttivo elevato ai sensi della normativa
chiunque, sulla base della sua posizione nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni
della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può
influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare
un'influenza durevole sulla struttura, l'andamento degli affari e lo sviluppo
di un'azienda o di una parte di essa (art. 9 OLL1; cfr. pure art. 7 della OLL1
in vigore al momento dei fatti).
La questione a
sapere se un impiegato possa essere considerato come esercitante un ufficio
direttivo elevato non può essere risolta secondo regole generali, ma va
esaminata di caso in caso in base alle peculiarità della singola fattispecie,
ritenuto che la norma deve in ogni caso essere interpretata restrittivamente (DTF
126 III 337 consid. 5 con rif.).
Nel caso di specie
l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che l'attrice non beneficiava
di un salario particolarmente elevato; la facoltà concessale di gestire
liberamente il tempo di lavoro (testi __________ p. 3 e __________ p. 3) era in
realtà ampiamente condizionata dal fatto che le disposizioni cantonali per la
gestione degli esercizi pubblici le imponevano tuttavia di essere presente con
una certa continuità (cfr. art. 37 della Legge sugli esercizi pubblici nonché
gli art. 81, 82 e 86 del Regolamento sugli esercizi pubblici); in base al
contratto (doc. A pto. 4 "in generale") la competenza ad assumere
eventuali dipendenti spettava, dopo preavviso dell'attrice, all'amministrazione
della convenuta (cfr. risposta p. 6, teste __________ p. 3), che di fatto si
limitava però a ratificare tacitamente le proposte da lei formulate, cosicché i
terzi potevano trarre l'impressione di essere stati assunti per il tramite
dell'attrice stessa (teste __________ p. 3); l'assegnazione in un'occasione di
una gratifica, di fr. 3'000.-- (doc. 17), non è a sua volta una prerogativa
degli alti funzionari: tutti questi indizi, ancorché non determinanti (cfr. DTF
98 Ib 344, 126 III 337), sembrano di primo acchito escludere l'esercizio di un
ufficio direttivo elevato da parte dell'attrice. Decisivo è tuttavia stabilire
se essa avesse o meno un potere decisionale su affari importanti: è vero che
essa poteva liberamente occuparsi della gestione corrente delle due strutture
(testi __________ p. 3 e __________ p. 2), ad es. scegliendo i fornitori dell'esercizio
pubblico (teste __________ p. 4), ma essa non disponeva di alcun budget per
iniziative particolari (testi __________ p. 3 e __________ p. 2); è altrettanto
vero che essa dopo la sua assunzione - il ruolo decisionale che essa aveva
avuto in precedenza, attestato dal teste __________ (p. 3; cfr. pure doc. R, V,
Z, 14 e 16), non è in concreto rilevante - partecipava ancora ad alcune (ma non
tutte; cfr. doc. 15 e teste __________ p. 3) riunioni dell'amministrazione
della convenuta (teste __________s p. 3), cui formalmente non faceva parte
(doc. L), e che in quell'ambito poteva formulare proposte (cfr. risposta p. 6 e
doc. A pti. 1-4 "nei confronti dell'amministrazione"), ma di fatto,
diversamente dai singoli amministratori, essa non disponeva di alcun potere
decisionale - la tesi opposta resa dal teste __________ nel prosieguo della sua
testimonianza, sempre a p. 3, va relativizzata, avendo egli dichiarato
nell'occasione di ribadire il concetto espresso in precedenza - ciò che è tra
l'altro provato dalla mancata messa a disposizione a suo favore delle informazioni,
reiteratamente richieste (doc. N-Q), circa la situazione finanziaria della
società. L'assenza di potere decisionale su affari importanti, accanto agli
altri indizi evocati, permette pertanto di concludere che l'attrice non
esercitava un ufficio direttivo elevato ai sensi dell'art. 3 lett. d LL, per
cui essa è di principio legittimata a far valere le pretese per le ore
straordinarie effettuate.
A prescindere
dalla questione se l'attrice esercitasse o meno un ufficio direttivo elevato,
il suo diritto a percepire una remunerazione per le ore straordinarie era
comunque da riconoscere già per il fatto che in ogni caso - come vedremo - l'attività
supplementare da lei svolta eccedeva per un lungo periodo ciò che un datore di
lavoro poteva ragionevolmente pretendere da un impiegato superiore (DTF
86 II 158; sentenza IICCA citata).
- Il fatto che
l'attrice fosse nel contempo socia della cooperativa non esclude la sua facoltà
di chiedere la remunerazione delle ore straordinarie svolte nell'ambito del
contratto di lavoro.
È vero che l'art.
866 CO stabilisce che i soci sono tenuti a salvaguardare in buona fede gli
interessi della società e che il punto 4.1 dello statuto della convenuta (doc.
2) prevede che i soci si impegnano a favorire gli scopi della cooperativa, a
partecipare all'assemblea a e pagare la quota sociale. La prestazione di ore
straordinarie non rientra tuttavia negli obblighi legali o statutari ed è
quindi solamente sulla base volontaria dei singoli soci che tali prestazioni possono
eventualmente andare appannaggio della società cooperativa. Ora, nel caso
concreto l'attrice ha manifestato in maniera riconoscibile ai terzi di buona
fede, specificando le relative ore straordinarie nei singoli conteggi mensili
(cfr. doc. T e 4), che tali ore non rientravano affatto nel concetto di volontariato,
tanto è vero che i conteggi stessi, riportando a far tempo dal dicembre 1997
una posizione "ore ricuperate" prevedevano espressamente
l'eventualità di un recupero di tali ore, il che non avrebbe avuto senso in
presenza di un'attività a titolo volontario; oltretutto, come dichiarato dalla
teste __________ - la cui testimonianza appare tutto sommato attendibile anche
nell'evenienza in cui essa avesse eventualmente riportato quanto riferitole da
altri (dal che l'ambigua locuzione "da quanto mi si dice") -
essa, con l'accordo almeno tacito della convenuta, la quale ovviamente non
poteva non essere a conoscenza della circostanza, ha potuto compensare dall'ottobre
1997 all'aprile 1998 una parte di queste ore straordinarie con tutta una serie
di giorni liberi (p. 4).
- La convenuta
ritiene che nelle particolari circostanze la richiesta di remunerazione delle
ore straordinarie formulata dall'attrice costituiva in ogni caso un abuso
diritto: innanzitutto la pretesa era stata formulata solo alla fine del
rapporto lavorativo; la convenuta non era inoltre consapevole di quali e quante
fossero le ore straordinarie; le stesse erano in ogni caso dovute ad una libera
scelta dell'attrice che da un lato aveva deciso la quantità di mole da
sobbarcarsi e dall'altro avrebbe potuto far capo a volontari. Non è così.
Il Tribunale
federale ha già avuto modo di stabilire che non commette abuso di diritto il
dipendente che aspetta a far valere le sue pretese per ore straordinarie alla
fine del rapporto lavorativo (DTF 105 II 39, 126 III 337 consid. 7; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 10
ad art. 321c CO).
L'ammontare delle
ore straordinarie effettuate dall'attrice risultava chiaramente dai fogli di
controllo e dai conteggi mensili allestiti regolarmente dall'attrice (doc. T e
4). Il contabile aveva provveduto alla loro registrazione (teste __________ p.
3), apponendo un timbro "R", così che l'amministrazione non poteva
ignorarne l'esistenza. Nel marzo 1998 il signor __________ aveva del resto
richiamato l'attenzione dell'amministrazione su tale questione (teste
__________ p. 2). L'assiduità nello svolgimento del lavoro da parte
dell'attrice, la quale in un anno circa (da settembre 1996 a settembre 1997)
aveva effettuato quasi il doppio delle ore previste contrattualmente (cfr.
conteggio doc. H), era del resto ampiamente riconoscibile dai terzi (testi
__________, __________ p. 1, __________ p. 1), compresi i membri dell'amministrazione
(testi __________ p. 3 e __________ p. 2) e dell'ufficio di revisione (testi
__________ p. 3 e __________ p. 1), a maggior ragione se si pensa che il tutto
avveniva in una comunità di persone assai ristretta, come quella del Comune di
__________. La convenuta non ha infine preteso di non aver autorizzato l'esecuzione
di tali ore supplementari, così che il suo consenso, almeno tacito, deve
senz'altro essere ammesso.
Quanto alla mole
di lavoro dell'attrice, la stessa si fondava sul contratto di assunzione (doc.
A) e non risulta che l'attrice abbia in seguito deciso di sobbarcarsi altre
mansioni. In ogni caso, se fosse stato il caso, spettava alla convenuta imporre
all'attrice di attenersi agli orari di lavoro previsti dal contratto, negando
il proprio consenso all'effettuazione di ore straordinarie: non avendolo fatto,
essa è malvenuta a censurare la circostanza.
È invece
teoricamente vero che l'attività dell'attrice avrebbe potuto essere ridotta
facendo capo a volontari. La convenuta omette tuttavia di considerare che
l'attrice in quanto gerente di un esercizio pubblico, aperto sotto la sua responsabilità
(cfr. art. 80 del Regolamento sugli esercizi pubblici), era per legge tenuta ad
essere presente nello stesso per determinati periodi di tempo, di modo che la
sua sostituzione mediante volontari, tranne in caso di impedimento temporaneo
(art. 87 del Regolamento sugli esercizi pubblici), non entrava in linea di conto.
La disponibilità a quel momento di volontari - comunque in calo (testi
__________ e __________ p. 2) - non è stata inoltre provata, il fatto che in seguito
l'attività svolta dall'attrice sia eventualmente stata ripresa da volontari (teste
__________ p. 2), comunque irricevibile siccome evocato per la prima volta in
sede conclusionale (art. 78 CPC), non significando in effetti ancora che ve ne
fossero di disponibili già in epoca precedente; l'attrice non ha comunque mai rifiutato
l'aiuto dei volontari che si mettevano a disposizione, cercando invece di far
capo agli stessi nel limite del possibile (teste __________). Il presidente della
convenuta ha del resto confermato che a quel tempo il ricorso a volontari
avveniva solo nei momenti di punta (doc. 12 p. 4; testi __________ p. 2 e
__________).
- La convenuta
contesta infine l'effettuazione ed il numero delle ore straordinarie di cui
l'attrice chiede la remunerazione.
5.1 L'onere di
provare di aver effettuato delle ore straordinarie e l'ammontare delle stesse
incombe di principio al lavoratore, ritenuto però che quando risulta provato con
certezza che egli ha lavorato regolarmente oltre l'orario abituale, il numero
delle ore straordinarie può essere stimato dal giudice in analogia con l'art.
42 cpv. 2 CO (Streiff/Von Känel,
op. cit., N. 10 ad art. 321c CO; Rehbinder,
op. cit., N. 3 ad art. 321c CO; per tante: IICCA 16 gennaio 1997 in re
M./T. Ltd.). Il CCL del settore alberghiero prevede tuttavia l'inversione dell'onere
della prova nel caso in cui il datore di lavoro non rispetta le disposizioni di
controllo (art. 82 n. 5 CCL; Commentario CCNL, edito dall'Ufficio di
controllo del CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione, Basilea, ad
art. 82; IICCA 15 aprile 1996 in re G./W. SA).
5.2 Nel caso di
specie l'attrice ha allestito i propri conteggi mensili (doc. T e 4), i cui
risultati sono stati riassunti nel doc. H.
Ora,
l'applicabilità nella fattispecie del CCL imponeva pacificamente alla convenuta
di ossequiare le disposizioni di controllo, per cui se essa, come nel caso di
specie, non ha provveduto alle sue incombenze, era tenuta a dimostrare l'erroneità
dei conteggi allestiti dalla controparte. A prescindere da quanto precede, come
già accennato, l'effettuazione di ore straordinarie da parte dell'attrice era
in ogni caso facilmente riconoscibile da parte dei terzi in buona fede, compresi
i membri dell'amministrazione, per cui il giudice sarebbe stato tenuto a
quantificarle in via equitativa, il che pure avrebbe portato a riconoscere un numero
di ore straordinarie analogo a quelle indicate dall'attrice. In tali circostanze,
ben si può di principio concludere per l'esistenza di ore straordinarie nella
misura indicata dall'attrice (1129 ore, doc. H) e ciò quantunque non per tutti
i mesi siano stati presentati dei rapporti rispettivamente quelli presentati
potessero eventualmente essere incompleti o poco comprensibili.
Quanto alle
singole contestazioni sollevate dalla convenuta nelle osservazioni all'appello,
si osserva quanto segue.
Il fatto che essa
abbia dichiarato che i conteggi precedenti all'aprile 1997 non siano mai giunti
all'amministrazione - oltre a provare implicitamente che essa aveva invece
ricevuto quelli successivi - è irrilevante, ritenuto che tali conteggi, regolarmente
registrati dal contabile, erano comunque a lei accessibili e in ogni caso,
anche senza la loro produzione, essa poteva rendersi conto dell'effettuazione
di tali ore straordinarie.
Il fatto che il
conteggio di febbraio 1998 (doc. 4) indicasse 1241 ore straordinarie mentre il
precedente saldo di gennaio, da riportare, ne indicava 1224, è già stato
corretto nel doc. T.
È vero che le
assenze dell'attrice nei mesi di ottobre-dicembre 1997 non erano state
registrate nei conteggi di ottobre e novembre, che in effetti indicavano sempre
il medesimo numero di giorni di vacanza e di ore straordinarie: le ore
recuperate in ottobre (8, cfr. doc. H) e in novembre (152, cfr. doc. H) sono
tuttavia state registrate nel conteggio di dicembre (160.5), mentre quelle di
dicembre (16, cfr. doc. H) in quello di gennaio.
Il fatto che nel
controllo dell'orario di novembre 1997 siano state indicate 199.5 ore
effettuate mentre le stesse in realtà erano solo 46.5 è pure irrilevante: a ben
vedere, le 199.5 ore si riferivano al mese di ottobre e le altre al mese di novembre;
il conteggio riassuntivo (doc. H) ha in ogni caso riportato correttamente i
dati in questione.
Vero è per contro
che il saldo delle ore straordinarie del mese di febbraio 1998 sia stato
corretto a mano da 1224 a 1220.5 (doc. T) e che tale correzione non sia stata
riportata nel successivo conteggio mensile di marzo.
Non è invece
provato che l'attrice sia stata assente durante tutto il mese di ottobre,
ancorché dai conteggi essa risulterebbe aver lavorato regolarmente, salvo il
recupero di 8 ore (doc. H): la teste __________ non si è in effetti espressa in
tal senso, limitandosi a riferire che in quel mese l'attrice era stata assente
- non è però dato a sapere in quale misura - in quanto aveva iniziato a
recuperare parte delle ore straordinarie effettuate (p. 2).
Infondata è pure
l'osservazione secondo cui la presenza dell'attrice sul posto di lavoro il 1°
novembre 1996 sarebbe stata registrata in modo errato: l'indicazione
9.00-15/17.00 0.45 non significa in effetti che essa abbia lavorato 8.45 ore,
dalle 9.00 alle 17.00 + 0.45 ore, bensì che aveva lavorato dalle 9.00 alle
15.00 e dalle 17.00 alle 0.45, ovvero proprio per 13.45 ore.
Irrilevante, anche
perché in quel periodo l'attrice non ha assolutamente preteso di aver
effettuato ore straordinarie (cfr. doc. H), è infine il fatto che essa non abbia
prodotto i conteggi orari per i mesi aprile-agosto 1996.
Atteso infine che
la causa in rassegna mirava alla remunerazione delle ore straordinarie di cui
all'art. 321c CO (petizione p. 4) e non del lavoro supplementare di cui
all'art. 13 LL, non torna conto esaminare se possano essere remunerate
unicamente le ore supplementari eccedenti le 60 ore annue.
In definitiva,
sulla base delle considerazioni che precedono, il numero delle ore
straordinarie di cui al doc. H deve essere ridotto di 3.5.
- L'attrice
può pertanto legittimamente pretendere la remunerazione di 1125.5 ore, pari a
fr. 35'171.85 (fr. 31.25 l'ora) oltre interessi, somma per la quale la petizione,
in parziale accoglimento dell'appello, deve essere accolta.
La tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
pressoché integrale della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
27 novembre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la
sentenza 6 novembre 2000 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
- La
petizione 21 agosto 1998 è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la società cooperativa __________, è condannata a pagare a
__________, la somma di fr. 35'171.85 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1998.
§§ L'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UEF di Mendrisio è rigettata in via definitiva limitatamente
alla somma di fr. 35'171.85 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 1998.
- La
tassa di giustizia, in fr. 1’900.- e le spese della domanda principale,
anticipate dalla parte attrice, sono poste a carico della convenuta, che
rifonderà all'attrice fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese
della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 880.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 900.--
da anticiparsi
dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che verserà alla controparte
fr. 1'500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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