Late production of documents denied; appeal on rent arrears dismissed

12.2000.219Altro tribunale22 feb 2001Dismissed

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal heard an appeal by the tenant/defendant against a first-instance judgment that had upheld the landlord/creditor’s claim for CHF 92,000 in unpaid rent and validated the retention right. The appellant first sought restitutio in integrum to file additional documents concerning a public auction of the buildings. The court held that such a request cannot be used after the first-instance judgment and that new evidence is barred on appeal. On the merits, the alleged rent deferral was neither proven nor legally effective, especially because the owner under compulsory administration could not dispose of the rents. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 138 CPC; restitutio in integrum for the late filing of documents is available only up to the Pretor’s judgment and cannot be used in appeal after the first-instance decision. In appellate proceedings, the taking of new evidence is excluded by Art. 321 lit. b CPC. Under Art. 92 cpv. 1 RFF, the owner under compulsory administration may not collect or dispose of rents; a purported deferral of rent payment is ineffective unless actually granted and proven. Where the appeal is wholly unsuccessful, court costs and party compensation are charged to the appellant (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.219

Data decisione, Autorità: 22.02.2001, IICCA

Incarto n. 12.2000.00219

Lugano 22 febbraio 2001/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. LA.2000.00015 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 9 febbraio 2000 da


rappr. dall'Ufficio esecuzione di Lugano, a sua volta rappr. dalla __________ (per incarico di amministrazione coatta) patr. dall'avv. __________

contro


patr. dall'avv. __________

in materia di locazione con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di fr. 92'000.-- oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 1999, l'accertamento della validità del diritto di ritenzione a favore dell'istante per il cennato credito e la convalida dell'inventario 2 novembre 1999, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.__________ dell'UE di Lugano sia per il credito sia per il diritto di ritenzione; domande tutte avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza e che il Pretore, con sentenza 3 novembre 2000, ha accolto;

Appellante la convenuta che, con atto di appello ed istanza di restituzione in intero 16 novembre 2000, chiede l'accoglimento della domanda di restituzione in intero per la produzione di nuovi documenti e la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione integrale dell'istanza 9 febbraio 2000 dell'istante, mentre questi, con osservazioni 22 dicembre 2000, postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti

Considerato

in fatto ed in diritto:

che __________ ha locato, a far tempo dal 1 gennaio 1997, alla __________ delle superfici commerciali negli stabili di Via __________ a __________ per una pigione mensile di fr. 15'000.-- poi ridotta a fr. 11'500.--;

che la banca creditrice ipotecaria di __________ ha promosso nei suoi confronti un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare con l'estensione del pegno alle pigioni;

che l'UE di Lugano ha affidato alla __________ l'amministrazione forzata dei fondi con la conseguente diffida a tutti gli inquilini, tra cui __________, a voler versare le pigioni all'UE;

che per le pigioni impagate di fr. 92'000.-, da marzo ad ottobre 1999, __________ è stata oggetto di una procedura d'inventario per diritto di ritenzione e di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale alla quale ha interposto opposizione;

che in sede giudiziaria la parte istante chiede la condanna di __________ al pagamento delle pigioni in sofferenza e la convalida del diritto di ritenzione;

che la convenuta, all'udienza di discussione, ha argomentato che, essendo intervenuto, nel luglio 1998, un accordo tra la banca creditrice ed il proprietario degli stabili nel senso che la banca si accontentava di ricevere trimestralmente un interesse di fr. 79'625.--, ogni eccedenza di pigione da percepire e quindi proprio anche quella da lei dovuta era a libera disposizione del signor __________ che ne poteva fare quello che voleva anche concedendole una dilazione per il pagamento;

che il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'accordo tra banca creditrice ipotecaria e proprietario non aveva alcuna valenza nei confronti dell'inquilina __________ e che il proprietario, essendo gli immobili soggetti ad amministrazione coatta, non avrebbe nemmeno potuto concedere dilazioni per il pagamento delle pigioni;

che, con l'appello che ci occupa, __________ chiede, nelle vie della restituzione in intero, la produzione di diversi documenti riguardanti la vendita ai pubblici incanti degli stabili, e, nel merito, la reiezione dell'istanza;

che la parte istante vi si oppone;

che la norma dell'art. 138 CPC, riguardante la restituzione in intero può di regola essere invocata dalla parte che, nel processo di prima istanza, per circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre determinati documenti nella fase successiva a quella dello scambio degli allegati;

che l'applicazione di questa norma non può però estendersi alla produzione di documenti in fase successiva all'emanazione della sentenza di primo grado (Rep.1982, pag.105);

che, infatti, l'istituto della restituzione in intero trova applicazione solo fino alla sentenza emessa dal Pretore, mentre in seguito (e particolarmente in sede d'appello) entra in considerazione unicamente la restituzione in intero contro le sentenze prevista dagli art.346 e seg. CPC (Cocchi / Trezzini, CPC - TI, Lugano 2000, ad art.138 m.1);

che la facoltà di ottenere il ripristino in tema di prove nella presente procedura é d'altra parte esclusa alla luce del principio che vieta l'apporto di fatti, prove ed eccezioni che sono nuove (art.321 lett. b CPC);

che i documenti di cui si chiede l'acquisizione agli atti non possono inoltre nemmeno essere considerati d'ufficio da parte di codesta Camera poiché il giudice non può di acquisire agli atti nuovi documenti, e ciò nemmeno in materia di procedura di locazione (II CCA 24 agosto 1993 in re M - F.c.M.);

che l'istanza di restituzione in intero è pertanto respinta;

che, nel merito, l'appellante ripropone la sua tesi nel senso che il proprietario degli stabili avrebbe potuto validamente accordare dilazioni per il pagamento delle pigioni in contestazione poiché la banca creditrice si era detta d'accordo di ricevere solo una parte dei frutti degli immobili;

che, a prescindere dal fatto che al proprietario in sede di amministrazione coatta non è possibile riscuotere e disporre delle pigioni (art. 92 cpv. 1 RFF) e quindi di accordare dilazioni, resta il fatto che la dilazione invocata dalla convenuta è solo una possibilità pretesa riconosciuta al proprietario ma non è affermato, e tanto meno dimostrato, che tale dilazione sia stata effettivamente accordata;

che nemmeno va dimenticato che il proprietario degli immobili si identifica con l'amministratore della __________ e l'appello appare così ancora più defatigatorio di quanto l'assenza di qualsivoglia ragione di merito potesse far credere;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

  1. L'istanza di restituzione in intero 16 novembre 2000 è irricevibile.

  2. L'appello 16 novembre 2000 è respinto.

  3. La tassa di giustizia in fr. 1'700.-- e le spese in fr. 100.-- (totale fr. 1'800.--), già anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 2'000.-- per ripetibili.

  4. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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