AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.218
Data decisione, Autorità:
16.02.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00218
Lugano
16 febbraio
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura speciale in materia di diritto del lavoro
(inc. CL.1999.57 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1) promossa con
istanza 10 agosto 1999 da
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr.
dallo Studio legale __________
chiedente
che, a liquidazione del rapporto di lavoro, la convenuta venisse condannata a
versare all'istante la somma di fr. 12'728.20 oltre accessori a titolo di
provvigioni maturate negli ultimi cinque mesi di lavoro;
domanda
contestata dalla convenuta la quale inoltre ha posto in compensazione al credito
dell'istante un credito proprio, di importo maggiore, quale risarcimento di
danni;
vertenza
in cui il segretario assessore della Pretura, con sentenza 3 novembre 2000, ha
accolto l'istanza nella misura di fr. 11'999.30 oltre interessi;
appellante
la convenuta con allegato 16 novembre 2000 con cui, in riforma della decisione
impugnata, postula la reiezione dell'istanza;
lette le osservazioni all'appello 11 dicembre 2000;
richiamato
l'appello 3 ottobre 2000 della parte convenuta contro il decreto pretorile 22
settembre 2000 che, non ottenuto l'effetto sospensivo richiesto, viene
riproposto in questa sede;
considerato
in fatto e in diritto:
- Il rapporto
di lavoro fra le parti si ancora sul contratto scritto 20 novembre 1997
concernente l'assunzione dell'istante, in qualità di consulente, da parte della
ditta convenuta che svolgeva attività di ricerca, di selezione e di
intermediazione di personale. In base a quell'accordo, valevole dal 1 gennaio
1998 per tempo indeterminato, l'istante aveva diritto alla seguente
retribuzione mensile: durante il periodo di prova di tre mesi, uno stipendio
fisso di fr. 4'000.-- lordi, oltre a fr. 1'000.-- quale contributo globale alle
spese; dopo il periodo di prova, uno stipendio fisso di fr. 2'000.--, il
contributo per spese di fr. 1'000.-- e una provvigione pari al 10% del fatturato
aziendale su mediazioni (10% der Personalvermittlungen der Gesellschaft)
(doc. B). La retribuzione effettiva della lavoratrice per il 1998 è stata
corrispondente alle pattuizioni, salvo per il versamento della tredicesima
mensilità per fr. 2'000.--, avvenuto ma contestato in questa sede.
Con riferimento
alla fine del rapporto di lavoro, disdetto dall'istante per il 31 maggio 1999,
essa ha prodotto alla datrice di lavoro i conteggi relativi a provvigioni non
percepite che, sulla base di un fatturato complessivo di fr. 127'870.--, danno
un suo credito di fr. 12'787.-- Aggiunto a questo importo quello di fr. 833.35
a titolo di tredicesima mensilità pro rata temporis per il 1999 e
dedotti gli oneri sociali, la richiesta di pagamento della lavoratrice è così
pari a fr. 12'728.20.
-
La convenuta si oppone all'istanza sia contestando il diritto
di controparte alla tredicesima mensilità, sia negando che siano dovute tutte
le provvigioni richieste. Inoltre pone comunque in compensazione a ogni credito
dell'istante un credito proprio composto della tredicesima mensilità versatale
erroneamente nel 1998 (di cui chiede la retrocessione in virtù dei disposti
sull'indebito arricchimento) e di un risarcimento danni cautelativamente
indicato in fr. 53'325.--, ovvero pari alla differenza fra la cifra d'affari
media da lei conseguita sul fatturato negli ultimi cinque mesi di lavoro dell'istante
e la cifra d'affari relativa al fatturato dell'ultimo mese dello stesso
periodo. Anzi, in sede di conclusioni, valuta lo stesso danno in circa fr.
211'000.-- __________ rimprovera infatti a __________ di aver violato i propri
obblighi di lavoro e di aver agito in contrasto alle norme contro la
concorrenza sleale, per avere -durante l'orario di lavoro e in combutta con
altra dipendente della stessa ditta () nonché con una persona
estranea alla stessa ()- preparato un'attività concorrenziale poi
sfociata nella costituzione della __________ di cui entrambe le dipendenti, appena
lasciata contemporaneamente la convenuta, sono divenute collaboratrici.
-
Con il giudizio impugnato, il segretario assessore ha in sostanza
accolto l'istanza, ancorché ridotta nell'importo, avendo riconosciuto quale
base di calcolo per le provvigioni spettanti all'istante la somma di fr.
120'070.--. Per il resto il primo giudice non ha riconosciuto nessun credito
della convenuta da porre in compensazione a quello dell'istante.
-
Con l'appello sul merito della controversia la convenuta rimette
in discussione sia il diritto alla tredicesima mensilità, sia (in parte almeno)
il credito per provvigioni, sia ancora il proprio danno per l'attività
anticontrattuale rimproverata all'istante. In merito alla prima censura,
dev'essere precisato che, in concreto, il primo giudice ha concluso per
l'esistenza del diritto alla tredicesima mensilità, avendo fatto carico alla
convenuta di dimostrare che nessun accordo in tal senso fosse stato concluso e
sull'accertamento che questa parte non aveva fatto fronte al suo onere probatorio.
Sennonché -in conformità alla tesi dell'appello- questa impostazione non può
essere condivisa. L'istante indica il suo diritto alla tredicesima mensilità
come una parte del salario (così come comunemente è intesa); si tratta comunque
di una sua pretesa le cui circostanze costitutive devono essere provate dal lavoratore
(DTF 125 III 80 e rif. cit.), peraltro in perfetta conformità con il
principio generale dell'art. 8 CC. Tenuto a provare la pattuizione sulla
tredicesima mensilità del salario è quindi l'istante, mentre, in generale, la
pattuizione può essere stata conclusa esplicitamente o può essere dedotta dalle
circostanze, per esempio dal ripetuto, incondizionato pagamento (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1985,
art. 322d CO, N. 4 e 6).
Orbene, esclusa
qui la dimostrazione di una pattuizione per atti concludenti, a dipendenza
della durata del contratto poco più che annuale, il testo contrattuale è di
aiuto limitato per interpretare la volontà delle parti. Mentre una prima pattuizione
7 ottobre 1997 (riferita allo stesso rapporto di lavoro ma poi superata dal
contratto 20 novembre 1997) prevedeva uno stipendio lordo fisso di fr.
3'000.--, indicando chiaramente "(x12)", ossia che lo stipendio era
dovuto solo per dodici mesi (doc. A), il contratto definitivo -che in sostanza
suddivide lo stesso importo in fr. 2'000.-- come salario e fr. 1'000.-- come
indennità per spese- precisa che quest'ultima somma sarebbe stata versata
dodici volte all'anno (doc. B, punto 4), non potendosi quindi escludere che il
salario base fosse retribuito diversamente. A togliere però ogni dubbio su
questo punto concorrono altre prove: il teste __________, che all'interno della
convenuta svolgeva lo stesso compito di consulente delle signore __________ e
__________, afferma di aver goduto di uno stipendio fisso di fr. 3'000.-- per
dodici mensilità; il teste __________, contabile presso la convenuta, sa che le
segretarie erano al beneficio della tredicesima, mentre crede di ricordare che
ciò non valesse anche per i consulenti. Ciò che basta per concludere che
l'esplicita esclusione della tredicesima di cui al contratto doc. A trova conferma
-al di là della cennata pattuizione sulle spese- nel silenzio del successivo
contratto sul punto controverso, laddove il salario di base è semplicemente
indicato in fr. 2'000.-- lordi, esigibili alla fino d'ogni mese (doc. B, punto
2).
-
Per quantificare il proprio diritto alle provvigioni l'istante
ha prodotto una lista di fatture per consulenza, emesse dalla convenuta, con
l'indicazione dell'importo (con e senza IVA) e dell'avvenuto pagamento o meno
(doc. I). La convenuta ha contestato non la fedefacenza delle indicazioni, ma
ha sostenuto che non tutte quelle posizioni potessero costituire la base per il
calcolo delle provvigioni pretese. Il segretario assessore, ammesso il
principio che il diritto alla provvigione sussiste unicamente in relazione alle
fatture pagate dai clienti, ha escluso dal computo totale le fatture sostituite
da note di credito a seguito dell'oggettiva insoddisfazione dei clienti
riguardo all'inadeguatezza dei candidati, mentre ha tenuto conto (ed è questa
la sostanza della censura) della fattura emessa nei confronti di tale
__________ e rimasta impagata poiché la convenuta non ha iniziato nei suoi confronti
una procedura d'incasso. La conclusione del primo giudice è corretta: infatti,
mentre in sé il diritto alla provvigione nasce con la conclusione dei contratti
da parte della datrice di lavoro, esso può decadere nel caso in cui il terzo
contraente non fa fronte alla sua obbligazione (Rehbinder, op. cit., art. 322b CO, N. 8 e 9; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 322b CO, N. 2 e 6). Nel caso in esame, la
prestazione dei clienti della convenuta consiste nel pagamento delle fatture
relative all'attività messa in opera in loro favore; tuttavia, se un cliente
non paga, è compito della ditta di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente
in suo potere per incassare il credito relativo. Non si tratta quindi soltanto
di inviare estratti conto o lettere di sollecito (doc. 17, 18, 19), ma di
escutere, rispettivamente di convenire in giudizio il cliente debitore (Rehbinder, op. cit., ibidem, N. 9; Brühwiler, op. cit., ibidem, N. 6):
ciò che, con riferimento al cliente indicato, la convenuta pacificamente ha
omesso. La censura d'appello non può quindi essere accolta.
-
Per quanto riguarda l'eccezione di compensazione, con riferimento
a quanto qui esposto al considerando 4, essa dev'essere accolta per l'importo
di fr. 2'000.-- (dedotti gli oneri sociali), pari alla tredicesima mensilità
che la convenuta sostiene di aver versato per errore all'istante nel 1998 (doc.
C). Al proposito va rilevato che, a fronte di questa posta di credito della
convenuta in quanto fondata sull'indebito arricchimento (art. 62 e segg. CO),
non v'è nessuna contestazione da parte dell'istante che si è genericamente
limitata a sostenere il suo diritto alla tredicesima.
-
E' pacifico
che __________ svolge la stessa attività della convenuta, ossia la ricerca, la
selezione e il collocamento di personale (doc. 11), e che l'istante ha iniziato
la sua attività presso la nuova datrice di lavoro il 1 giugno 1999 come
consulente del personale (doc. T) e come gerente responsabile (doc. 10), avendo
conseguito l'autorizzazione federale per il collocamento privato (doc. U).
L'attività della nuova società è iniziata effettivamente nel mese di giugno, come
attestano diversi inserti pubblicitari (doc. 9, 25, 28, 29).
Gli addebiti mossi
all'istante e in base ai quali la convenuta postula la responsabilità della
prima corrisponderebbero a pretese lesioni dell'obbligo di diligenza e di
fedeltà del lavoratore (art. 321a CO) che impone a questi, in particolare, di
non eseguire, durante il rapporto di lavoro, lavoro rimunerato per conto di un
terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro,
segnatamente facendogli concorrenza (cpv. 3), rispettivamente di non
utilizzare, né rilevare fatti di natura confidenziale, specie i segreti di fabbricazione
e di affari di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro (cpv.
4, prima frase). Questo obbligo generale di non intraprendere alcunché che
possa danneggiare economicamente il datore di lavoro (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
ed. 14, pag. 65) si concretizza in forme diverse di comportamento del
lavoratore che devono essere valutate di volta in volta a seconda della situazione
concreta (Brühwiler, op.
cit., art. 321a CO, N. 2, a). L'obbligo di fedeltà trova i suoi limiti negli
interessi legittimi del lavoratore: di poter esplicare la sua personalità e, in
caso di disdetta del rapporto di lavoro, di poter preparare il passaggio in
tale nuovo contesto economico (Brühwiler,
op. cit., ibidem, N. 2, c).
8.a) In concreto,
l'appellante critica la sentenza impugnata per non aver considerato provata
l'attività svolta dall'istante che
-durante il tempo
di lavoro e utilizzando le strutture della ditta- considera aver effettuato
lavori preparatori tali da configurare atti di concorrenza illecita poiché
intesi a facilitare l'avviamento di una nuova impresa dello stesso ramo. Seguendo
nello stesso ordine gli argomenti esposti nell'allegato d'appello (poiché
alcuni rimproveri mossi in prima sede all'istante sono nel frattempo caduti),
va anzitutto osservato che non è effettivamente stato provato che la pretesa
creazione o copiatura di files della convenuta sia avvenuta in contrasto
con gli interessi della convenuta, rispettivamente abbia costituito atti di
infedeltà nei suoi confronti. Si tratta in particolare dell'allestimento del curriculum
vitae della stessa istante e del signor __________ (futuro amministratore
unico della ditta __________ e convivente dell'istante: cfr. teste __________)
(doc. 4 e 6), ossia di documentazione privata, ma certamente irrilevante per
gli interessi economici della convenuta, sia quanto al contenuto, sia per il
tempo che può avervi dedicato l'istante. D'altra parte, fosse corretta l'indicazione
della data e dell'ora di confezione appostevi dalla convenuta, la redazione del
proprio curriculum vitae può senz'altro rientrare nelle attività più banali di
preparazione della propria attività futura in vista di abbandonare il posto di
lavoro. Né può essere seriamente rimproverato alla signora __________, ormai
prossima alla fine della propria attività presso __________, di aver redatto
una bozza dell'attestato di cui all'art. 330a CO. D'altra parte, alla stessa
era pur stato rimproverato di aver illecitamente allestito anche la lista di
cui al documento 7, ossia un documento di ben altro rilievo commerciale
rispetto ai files qui esaminati: sennonché l'istruttoria (in particolare
i testi __________, __________ e __________) ha demolito la tesi della
convenuta su questo tema, così che il rimprovero riferito a questo documento e
attinente anche alla lesione di segreti commerciali, non è più oggetto della
lite. Così come in questa sede, sulla base delle risultanze istruttorie,
l'appellante non sostiene più che l'istante abbia fatto uso improprio delle indicazioni
contenute nella sua agenda professionale (doc. 31), né che l'abbia denigrata
nei confronti della clientela.
b) In merito agli annunci pubblicitari per la __________, al di là
della questione a sapere se la bozza di pubblicità (doc. 5) sia stata redatta
dall'istante, non v'è prova che quello scritto fosse destinato a essere
pubblicato, tant'è che il suo testo non corrisponde a nessuna fra le inserzioni
prodotte (doc. 9, 28 e 29). Né su questa attività l'appellante offre argomenti
contrari all'opinione del primo giudice: essa si limita infatti a considerare
soltanto plausibile che le inserzioni siano state preparate in precedenza,
ossia durante l'attività di controparte presso __________.
c) Come aveva ventilato in sede di conclusioni, l'appellante
sostiene che controparte avrebbe dirottato propri clienti sulla sua futura
datrice di lavoro: e ciò sulla base di fatture emesse da __________ a partire
da luglio 1999, ma riferite verosimilmente a mediazioni avvenute nei mesi di
maggio e giugno 1999 (appello, pag. 11). Già la lettera di questa allegazione
dimostra l'assenza di prove riguardo a questo addebito, fondato su cinque
fatture di __________ (prodotte sotto sigillo). Sennonché, proprio questi
documenti dimostrano semmai, almeno in parte, il contrario di quanto
l'appellante afferma, ossia che nei confronti di due fra i clienti presi in
considerazione __________ ha emesso proprie fatture dopo quelle di __________,
indizio che il preteso dirottamento di clientela non sarebbe riuscito. Inoltre,
riguardo alle stesse fatture __________, non esiste nessun elemento
dell'incarto che faccia anche solo presumere la loro relazione con attività
mediatorie precedenti al 1 giugno 1999. La tesi in esame si fonda pertanto su
supposizioni non confermate. Comunque è interessante al riguardo ciò che pur
risulta dall'istruttoria, ossia che la clientela
-di regola- non fa
capo a una sola agenzia di mediazione, ma contemporaneamente a più d'una, a
seconda delle sue esigenze del momento e dell'offerta delle singole agenzie
(testi __________, __________, __________, __________); non esiste pertanto,
nel campo specifico, tra l'agenzia e il cliente quel rapporto di esclusività su
cui implicitamente si fonda l'impostazione della convenuta.
d) Riprendendo un argomento esposto soltanto con le conclusioni,
l'appellante sostiene che l'istante, mentre era ancora alle sue dipendenze,
avrebbe indotto la collega __________ a lasciare la datrice di lavoro per
seguirla alle dipendenza di __________. Essa avrebbe così istigato __________ a
rompere il contratto esistente con la convenuta. Si tratta però di un fatto
nuovo che processualmente esorbita dalla lite (art. 399 e 78 CPC; Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 78,
m. 22). A titolo abbondanziale può comunque essere osservato -al di là di ogni
valutazione giuridica dei fatti- che tutta l'istruttoria informa unicamente
sulla circostanza che le due dipendenti abbiano lasciato contemporaneamente __________
e abbiano iniziato insieme l'attività presso la nuova datrice di lavoro. Nulla
invece indica che l'istante abbia in qualche modo indotto la signora __________
a determinarsi in tal senso: né con questo significato può essere letta la
testimonianza __________ laddove dichiara, riferendo ciò che __________ e
__________ le avevano detto eludendo in parte le sue domande, che "dove
andavano le volevano insieme".
e) La stessa
conclusione di natura processuale dev'essere presa in merito alla circostanza
dell'uso del bollettino di __________ e della lettera di presentazione della
stessa per creare il bollettino e la lettera accompagnatoria di __________: lo
dimostrerebbe l'identicità o quasi della documentazione indicata. Anche qui può
tuttavia essere considerato che la pretesa "similitudine" dei due
stampati (doc. P e doc. 33) non è affatto evidente: a prescindere dal loro
contenuto che ovviamente è legato alla funzione tecnica del documento, la realizzazione
grafica dei due bollettini è manifestamente diversa, per quanto riguarda sia la
forma pura e semplice, sia la disposizione e la chiarezza delle presentazioni.
Se ne deve
concludere che il giudizio impugnato, su questa parte fondamentale della lite,
resiste in ogni suo punto, così che, per quanta posta di credito della
convenuta, non è data la possibilità di compensazione.
- In data 3
ottobre 2000 la convenuta ha presentato appello contro il decreto 22 settembre
2000 del segretario assessore con cui è stata solo parzialmente ammessa
l'istanza di __________ intesa a ottenere l'edizione da parte di __________ di
tutte le fatture emesse nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre
1999, con i nomi dei clienti con cui è stata conclusa la mediazione del
personale e i nomi dei candidati che sono stati mediati. Nel dispositivo
del decreto il primo giudice ha limitato l'edizione alle fatture emesse nei
mesi indicati, ma nei confronti di clienti il cui nome è riportato nel doc.
31 (estratto agenda) e nel doc. 7 (lista), con i nomi dei candidati mediati. L'edizione
sarebbe avvenuta -come lo è stato- in plico chiuso, esclusa cioè la facoltà di
parte convenuta di prenderne visione. L'appellante sostiene che la limitazione
imposta dal giudice è ingiustificata poiché solo una verifica completa dell'attività
commerciale svolta da __________, confrontata con la fatturazione della
convenuta (da lei prodotta pure in plico sigillato), potrebbe dare un quadro esauriente
dell'attività illecita posta in atto dall'istante in quanto non limitata ai
clienti e ai candidati figuranti sui documenti di causa 7 e 31.
Per giudicare
questo appello dev'essere ricordato che solo i fatti contestati possono essere
oggetto di prova (art. 184 cpv. 2 CPC). Essenziale è quindi di individuare i
termini della contestazione che vanno ricercati nelle allegazioni delle parti.
Orbene, in sede di risposta e di duplica (cfr. verbale 24 settembre 1999), la
convenuta ha proposto l'edizione in esame per dimostrare la violazione
contrattuale subita dalla convenuta: essa, con riferimento al comportamento
dell'istante (e giustamente non di __________), ha precisato al proposito che
la stessa, fin dal mese di gennaio 1999, aveva preso nota sulla propria agenda
dei nomi e del numero di telefono delle persone di riferimento presso la
clientela della convenuta, preparando una lista da usare per la neocostituita
__________, aggiungendo -a riprova di ciò- che nel mese di maggio la cifra
d'affari della convenuta in relazione con il lavoro della signora __________ e
della signora __________ calò rovinosamente (risposta, pag. 2). E più oltre,
ha ripetuto che l'istante non si era fatta scrupoli di contattare regolarmente,
per il tramite dei files copiati e degli indirizzi fotocopiati
dall'agenda (doc. 31), di prendere contatto -non autorizzata- con i clienti di
__________ in favore della neocostituita __________ (risposta, pag. 7). E'
quindi la stessa convenuta ad aver individuato il preteso atteggiamento
anticontrattuale dell'istante nell'uso indebito dei dati emergenti dai
documenti 7 e 31: il primo giudice non ha avuto pertanto altra scelta che
quella di ammettere la prova, aderendo alla motivazione della convenuta in
merito ai fatti posti alla base dell'eccezione di compensazione. D'altra parte,
più in generale, non va dimenticato che la causa non ha per oggetto l'attività
concorrenziale (quindi lecita) di __________, né in quell'ambito, come già
ricordato, si può presumere che esistano rapporti di esclusività fra agenzie e
clienti (cfr. consid. 8 c). Per quanto poi attiene all'attività svolta dall'istante
presso la nuova datrice di lavoro dopo il 1 giugno 1999, va precisato che essa
non si era vincolata alla convenuta con nessun divieto di concorrenza: ciò che
peraltro avrebbe richiesto una pattuizione scritta (art. 340 CO) e che comunque
la stessa convenuta non ha mai preteso. L'appello 3 ottobre 2000 deve pertanto
essere respinto.
- L'appello 16
novembre 2000 dev'essere invece parzialmente accolto, ovvero almeno per quanto
riguarda la tredicesima mensilità: ciò che comporta anzitutto di detrarre dal
credito riconosciuto all'istante dal primo giudice l'importo corrispondente
alla tredicesima mensilità pro rata temporis. Ne consegue che il credito
dell'istante si riduce a fr. 12'007.-- da cui vanno dedotti i contributi sociali
in misura di fr. 786.45. All'importo che ne risulta, ossia fr. 11'221.55 va poi
posto in compensazione il credito della convenuta di fr. 2'000.--, pari alla
tredicesima mensilità versata ma non dovuta all'istante per il 1998, pure
ridotto -con riferimento al conteggio 1998 (doc. C)- dei contributi di legge
per fr. 131.--: il credito dell'istante risulta pertanto di fr. 9'342.55.
La decisione sulle
ripetibili di prima e di seconda istanza tengono conto di tale parziale
riforma.
Motivi per i quali;
richiamati per le spese l'art. 417 lett. e) CPC e la TOA,
pronuncia:
I. L'appello 3 ottobre 2000 di __________ è respinto.
II. L'appello
16 novembre 2000 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 3 novembre 2000 del Segretario assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 1, è così riformata:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
La
convenuta è condannata a pagare all'istante fr. 9'342.55 oltre interessi al 5%
dal 1. giugno 1999.
L'opposizione
interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano del 2 agosto
1999 è rigettata limitatamente a fr. 9'342.55 oltre interessi al 5% dal 1.
giugno 1999.
- Non si prelevano tasse né spese, mentre la convenuta rifonderà
all'istante fr. 900.-- a titolo di ripetibili.
III. Non si
prelevano tasse né spese. L'appellante verserà a __________ l'importo di fr.
450.-- a titolo di ripetibili parziali per l'appello.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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