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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.214
Data decisione, Autorità:
17.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00214
Lugano
17 novembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.0616
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 1
settembre 1999 da
contro
rappr. dal __________
con la
quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di
Fr. 200'000.- oltre interessi e spese che il Pretore, con sentenza 23 ottobre
2000, ha integralmente respinto.
Appellante
la parte attrice la quale, con ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 chiede
a giudicare:
La decisione 23 ottobre 2000 del Pretore Sezione 3
Lugano nella causa __________ c/ __________ è annullata.
Il presente ricorso è accolto.
Si contestano le spese a titolo di ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti
Considerato
in fatto e in diritto
che
l'art. 309 cpv. 2 CPC impone che l'atto di appello, pena la sua nullità (art.
309 cpv. 5 CPC), contenga le domande (lit. e) e i motivi di fatto e di diritto
sui quali si fonda (lit. f);
che
la domanda di giudizio dell'appello è unicamente quella della declaratoria di
nullità del giudizio impugnato così come indicato in ingresso della presente
decisione;
che
l'appellante non invoca tuttavia alcun motivo di nullità;
che
per costante giurisprudenza è considerato inammissibile l'appello che si limita
a chiedere che la sentenza pretorile sia annullata senza, per questo, invocare
particolari motivi di annullamento (II CCA 11 febbraio 2000 in re L./A.
SA, 9 settembre 1998 in re M./G., Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art. 307,
m. 1);
che
le domande d'appello devono essere, infatti, intese alla modifica della
sentenza impugnata alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte che
appella (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che
la formulazione chiara delle domande è imprescindibile poiché esse delimitano
la portata dell'appello, poiché in seconda sede l'autorità giudicante è
vincolata dalle domande di parte, pena la nullità della sua sentenza (ICCTF 7
marzo 1997 in re C./C.);
che
l'applicazione della nullità del gravame non configura pertanto eccesso di
formalismo (ICCTF citata);
che
la sanzione della nullità dell'appello può essere decisa, per economia di
giudizio, ai sensi dell'art. 313bis CPC;
Per i quali motivi
pronuncia
-
Il ricorso (recte appello) 13 novembre 2000 di __________ è nullo
e di conseguenza irricevibile.
-
Non
si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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