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Numero d'incarto:
12.2000.209
Data decisione, Autorità:
15.11.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00209
Lugano
15 novembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria
EF.98.2610 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
petizione 16 dicembre 1998 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
Massa
fallimentare __________
rappr.
con cui
l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento della __________
chiedendo che nella graduatoria del fallimento di quella ditta sia inserito in
terza classe un credito di fr. 3’860'395.-- in suo favore;
Domanda
avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 18 gennaio 2000;
In
cui questa Camera con sentenza 9 maggio 2000 ha respinto l'appello
dell'attrice;
Giudizio
riformato il 29 agosto 2000 dalla II Corte Civile del Tribunale federale, che
ha
rinviato
la causa alla corte cantonale per decidere delle spese e ripetibili della
procedura
cantonale.
Considerato
in
fatto ed in diritto:
che
il Pretore con sentenza 18 gennaio 2000 ha respinto l'azione in procedura
accelerata di contestazione della graduatoria concernente la richiesta di
iscrizione in 3. classe, senza postergazione, di un credito di fr. 3'866'395.--
nel fallimento della __________;
che
questa Camera il 9 maggio 2000 ha respinto l'appello della procedente;
che,
adita dall'attrice con ricorso per riforma, la II Corte Civile del Tribunale
federale con pronunciato 29 agosto 2000 ha riformato la sentenza impugnata nel
senso dell'accoglimento della petizione, rinviando la causa all’autorità
cantonale per la determinazione delle spese e ripetibili della procedura cantonale;
che
la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza
delle parti, salvo che vi sia giustificato motivo di procedere diversamente (art.
148 CPC);
che
la convenuta risulta in tal senso interamente soccombente;
che
il valore della causa non corrisponde all'ammontare del credito così iscritto
in 3. classe, ma solo al presumibile ammontare del dividendo che potrà essere attribuito
all'attrice per effetto dell'iscrizione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 11, m. 1);
che
nella specie nulla permette di affermare che vi sarà un dividendo significativo
per i crediti di 3. classe;
che
già nella precedente procedura avanti alle autorità cantonali alla causa è stato
attribuito un valore simbolico, senza contestazione di sorta da parte delle contendenti;
che
si giustifica pertanto di mantenere gli importi a suo tempo stabiliti, gravando
la convenuta dell'intero onere di quelle procedure;
che
per questo giudizio non si prelevano spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per i
quali motivi, richiamati 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara
e pronuncia:
I. La
tassa di giustizia della procedura in prima sede di fr. 500.-- e le spese,
anticipate dall’attrice, sono a carico della Massa Fallimentare __________, che
rifonderà all'attrice la somma di fr. 750.-- per ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
Totale fr. 1'000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico della Massa Fallimentare __________,
che rifonderà all'attrice la somma di fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.
III. Non si prelevano tasse o spese per questa decisione, non si assegnano
ripetibili.
IV. Intimazione
a: - __________.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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