Cost allocation after federal remand in bankruptcy ranking dispute

12.2000.209Altro tribunale15 nov 2000Modified

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Sintesi Omnilex

After the Federal Court partially intervened and remanded the case solely on costs, the cantonal appellate court reapportioned the expenses in a bankruptcy-ranking dispute. It held that the bankruptcy estate was fully unsuccessful and had to bear the first-instance and appellate costs, including party compensation, while no costs or compensation were charged for the present ruling. The court also noted that the case value corresponds only to the likely dividend of the third-class claim, not to the nominal amount of the claim itself, and that no significant dividend appeared likely.

Massima Omnilex

Art. 148 CPC; allocation of costs after partial success and federal remand in bankruptcy-ranking proceedings. Costs and party compensation are governed by reciprocal success, unless special reasons justify a different allocation. In actions concerning admission of a claim to the bankruptcy schedule, the value in dispute is not the nominal amount of the claim, but the expected dividend obtainable through the ranking; where no significant dividend is foreseeable, a symbolic value may be maintained. If the respondent is entirely unsuccessful, it bears the first-instance and appellate costs and must reimburse compensation; a remand confined to costs may lead to no new costs for the remand decision itself.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.209

Data decisione, Autorità: 15.11.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00209

Lugano 15 novembre 2000/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria EF.98.2610 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 5, promossa con petizione 16 dicembre 1998 da


rappr. dall'avv. __________

contro

Massa fallimentare __________

rappr.


con cui l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento della __________ chiedendo che nella graduatoria del fallimento di quella ditta sia inserito in terza classe un credito di fr. 3’860'395.-- in suo favore;

Domanda avversata dalla convenuta e respinta dal Pretore con sentenza 18 gennaio 2000;

In cui questa Camera con sentenza 9 maggio 2000 ha respinto l'appello dell'attrice;

Giudizio riformato il 29 agosto 2000 dalla II Corte Civile del Tribunale federale, che ha

rinviato la causa alla corte cantonale per decidere delle spese e ripetibili della procedura

cantonale.

Considerato

in fatto ed in diritto:

che il Pretore con sentenza 18 gennaio 2000 ha respinto l'azione in procedura accelerata di contestazione della graduatoria concernente la richiesta di iscrizione in 3. classe, senza postergazione, di un credito di fr. 3'866'395.-- nel fallimento della __________;

che questa Camera il 9 maggio 2000 ha respinto l'appello della procedente;

che, adita dall'attrice con ricorso per riforma, la II Corte Civile del Tribunale federale con pronunciato 29 agosto 2000 ha riformato la sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento della petizione, rinviando la causa all’autorità cantonale per la determinazione delle spese e ripetibili della procedura cantonale;

che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti, salvo che vi sia giustificato motivo di procedere diversamente (art. 148 CPC);

che la convenuta risulta in tal senso interamente soccombente;

che il valore della causa non corrisponde all'ammontare del credito così iscritto in 3. classe, ma solo al presumibile ammontare del dividendo che potrà essere attribuito all'attrice per effetto dell'iscrizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 11, m. 1);

che nella specie nulla permette di affermare che vi sarà un dividendo significativo per i crediti di 3. classe;

che già nella precedente procedura avanti alle autorità cantonali alla causa è stato attribuito un valore simbolico, senza contestazione di sorta da parte delle contendenti;

che si giustifica pertanto di mantenere gli importi a suo tempo stabiliti, gravando la convenuta dell'intero onere di quelle procedure;

che per questo giudizio non si prelevano spese e non si attribuiscono ripetibili.

Per i quali motivi, richiamati 148 e segg. CPC, la LTG e la TOA

dichiara e pronuncia:

I. La tassa di giustizia della procedura in prima sede di fr. 500.-- e le spese, anticipate dall’attrice, sono a carico della Massa Fallimentare __________, che rifonderà all'attrice la somma di fr. 750.-- per ripetibili.

II. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 950.--

b) spese fr. 50.--

Totale fr. 1'000.--

già anticipati dall’appellante, sono a carico della Massa Fallimentare __________, che rifonderà all'attrice la somma di fr. 1'000.-- per ripetibili di appello.

III. Non si prelevano tasse o spese per questa decisione, non si assegnano ripetibili.

IV. Intimazione a: - __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

bankruptcyranking of claimscost allocationparty compensationsymbolic valuereciprocal success

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Questione giuridica chiave

How should the cantonal costs and party compensation be allocated after the federal remand?

Decisione estratta

The respondent bankruptcy estate bears the first-instance and appellate costs and must reimburse party compensation; no costs or compensation are awarded for the present decision.

Motivazione estratta

Cost allocation follows reciprocal success under Art. 148 CPC. Because the respondent was fully unsuccessful after the federal judgment, it must bear the costs. The case value is only the expected dividend from the third-class claim, and no significant dividend is shown; therefore the previously symbolic amounts are maintained.

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