AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.195
Data decisione, Autorità:
01.06.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00195
Lugano
1° giugno
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1997.00053 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con
petizione 21 aprile 1997 da
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'470'000.- oltre
interessi al 6% dal 10 marzo 1995 ed accessori di cui al PE n. __________
(recte: __________) dell'UEF di Mendrisio;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 16 agosto / 26 settembre 2000 ha accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 11 ottobre 2000, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 10 novembre 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Nel corso del 1988 __________ ha incaricato la società ,
di cui __________ era direttore, di amministrare e gestire i conti
"" e "__________a", da lui aperti presso la
__________, e che a quel momento presentavano un saldo attivo di complessivi fr.
1'480'017.94.
Il
mandato è stato revocato nel dicembre 1996.
B. Il
18 marzo 1997, sulla base di uno scritto datato 9 marzo 1995 con cui __________
si era dichiarato debitore nei confronti di __________ di una somma di fr.
1'470'000.- oltre interessi (doc. L), quest'ultimo ha ottenuto dalla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud il rigetto in via provvisoria dell'opposizione
interposta al PE n. __________ (recte: __________3) dell'UEF di Mendrisio per
capitale ed interessi al 6% dal 10 marzo 1995.
C.
Con la petizione in rassegna __________ ha chiesto
di accertare l'inesistenza del debito di fr. 1'470'000.- oltre interessi,
comprese le spese esecutive e le indennità di fr. 5'900.- relative all'azione
di rigetto dell'opposizione.
A
suo dire, con il riconoscimento di debito di cui al doc. L, allestito allorché
gli averi del convenuto si erano ridotti a circa fr. 391'000.- (cfr. doc. E e
F, datati 4 aprile 1995), egli di fatto si era unicamente impegnato a far
recuperare al cliente l'investimento iniziale: ora, atteso che al momento della
revoca del mancato i due conti presentavano un saldo attivo di complessivi
1'881'000.- (cfr. doc. G), il suo debito nei confronti del convenuto era da
considerarsi estinto.
D. Il
convenuto resiste in causa, evidenziando come l'attore, sottoscrivendo il doc.
L, non si fosse assolutamente impegnato a recuperare le perdite sui conti, per
altro a lui imputabili, ma avesse ammesso l'esistenza di un vero e proprio
debito nei suoi confronti; tanto più che in ogni caso egli non aveva recuperato
alcunché, il conto __________, l'unico in realtà gestito dall'attore,
oltretutto con risultati negativi, avendo ancora in seguito accumulato
ulteriori perdite.
E. Il
Pretore con il giudizio qui impugnato ha accolto la petizione. Il giudice di
prime cure, tenuto conto che in data 9 marzo 1995 i due conti del convenuto
presentavano un saldo di soli fr. 428'404.30, che l'importo di cui al
riconoscimento di debito era simile all'investimento iniziale e che nello
scritto di cui al doc. L il convenuto aveva accordato alla controparte un tempo
ragionevole per recuperare tale somma, ne ha in sostanza concluso che il suo
scopo era effettivamente, come preteso dall'attore, di garantire al convenuto
il recupero dell'investimento iniziale, nel senso di un suo impegno a
restituirgli la somma inizialmente investita. Ciò posto ed appurato che al
momento della revoca del mandato il saldo dei due conti, entrambi
effettivamente gestiti dall'attore, ammontava a fr. 1'826'853.31, somma quest'ultima
superiore all'importo di cui al riconoscimento di debito, egli ha ritenuto che
il debito oggetto della causa fosse estinto.
F. Con
l’appello il convenuto chiede di respingere la petizione.
L'appellante
contesta, siccome arbitrario e comunque non comprovato, l'assunto con cui il
Pretore ha concluso che il riconoscimento di debito litigioso andava
interpretato nel senso che l'attore gli garantiva il recupero dell'investimento
iniziale. Per il resto, ribadendo l'impossibilità di chiedere il disconoscimento
per le spese e le ripetibili della procedura di rigetto dell'opposizione,
ripropone gli argomenti difensivi già sollevati nei precedenti allegati
scritti.
G. Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in
diritto:
-
Secondo
l’art. 17 CO il riconoscimento di debito è valido quantunque non sia espressa
la causa dell’obbligazione, e in tal caso esso viene definito “abstraktes
Schuldbekenntnis”. Se per contro viene indicata la causa del debito o questa è
comunque eruibile dalle circostanze, esso viene definito “kausales
Schuldbekenntnis”, atteso che in entrambi i casi la sua funzione e la sua
natura sono quelle di attestare l’ammissione di un’obbligazione (IICCA 2
maggio 1995 in re O./A., 16 maggio 1995 in re G. AG/B., 4 dicembre 1997 in re
M./P.G., 11 maggio 1999 in re M. SA/S., 20 settembre 1999 in re M./S. SA; Kramer/Schmidlin,
Berner Kommentar, N. 16 e 35 ad art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I,
N. 3 e 5 ad art. 17 CO).
-
L’azione
di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., 1993, p. 155; Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. ed., 1993, p. 145).
In
essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del
proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta in
altri termini anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del
debitore e attore (IICCA 15 giugno 1992 in re M./C.S., 5 settembre 1994
in re P. SA/M.; Amonn, op. cit., p. 147).
La
situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un
riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (cfr. DTF 105 II 183 cons.
4a): in tale evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di sostanziare la
causa dell’obbligazione, qualora essa non venga citata nell’atto, e, in ogni
caso, di provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente,
nulla o perenta; il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può
dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di
regola, a fondare la sua pretesa (Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., N. 6 e
8 ad art. 17 CO; Kramer/Schmidlin, op. cit., N. 50 ad art. 17 CO) e ciò
indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (Honsell/Vogt/Wiegand,
op. cit., N. 6 ad art. 17 CO; ICCTF 30 giugno 1998 in re M./P.G.; IICCA
20 settembre 1999 in re M./S. SA, 3 dicembre 1999 in re A./G., 10 maggio 2001
in re G./D.).
-
A
questo stadio della lite (cfr. già l'allegato conclusionale della parte
attrice) non è più seriamente contestato che lo scritto di cui al doc. L
costituisca effettivamente un riconoscimento di debito, la sua chiara
formulazione ("Io, sottoscritto __________, nato a __________ il
__________, domiciliato in __________, ho un debito nei confronti del signor
__________, nato il 15.8.1937, per una cifra di fr. 1'470'000.- …"),
non contraddetta da altre risultanze di causa (cfr. pure infra, sub consid. 4), non prestandosi in
ogni caso a una diversa interpretazione. Pure pacifica è la sua incondizionata
validità, l'attore non avendo riproposto in questa sede la tesi della sua
eventuale annullabilità per errore essenziale o minaccia.
-
Ammessa
nella fattispecie l'esistenza di un valido riconoscimento di debito, ciò che
come detto ha come conseguenza di porre a carico dell'attore l'onere della
prova dell'inesistenza, nullità o perenzione del debito in questione, si tratta
in concreto di esaminare se l'attore sia stato in grado di portare la prova
dell'estinzione dello stesso.
Come
vedremo, ciò non è stato il caso.
4.1 Asserendo
che lo scopo del riconoscimento di debito fosse di far recuperare al cliente le
perdite subite sui due conti, l'attore pretende in sostanza di aver concordato
con il convenuto l'estinzione del suo debito facendo beneficiare quest'ultimo
dei guadagni ottenuti in futuro sui due conti.
4.1.1
L'attore, a parte l'allestimento di una perizia giudiziaria concernente gli
investimenti eseguiti sui due conti e la produzione rispettivamente il richiamo
di alcuni documenti, non ha versato agli atti altre prove a sostegno della sua
tesi, in particolare non ha chiesto l'assunzione quale teste della signora
__________, che era a conoscenza delle circostanze che avevano portato alla
sottoscrizione del riconoscimento di debito (cfr. doc. L, da lei firmato "a
conoscenza di quanto sopra").
Ora,
mentre la perizia si è rivelata del tutto inutile per la particolare questione,
nemmeno i documenti hanno in realtà permesso di corroborare in qualche modo la
sua tesi. L'attore non ha innanzitutto chiarito il motivo per cui il
riconoscimento di debito si riferisse a una somma di fr. 1'470'000.-, quando
l'investimento iniziale era invece stato di fr. 1'480'017.94 (cfr. petizione p.
3, perizia p. 35 e doc. D) e a quel momento la perdita sui due conti ammontava
a fr. 1'051'613.56 (fr. 1'480'017.94 ./. fr. 428'404.30, cfr. pure perizia p.
27 e 28). Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel riconoscimento di
debito il convenuto non ha inoltre accordato all'attore un tempo ragionevole
per recuperare tale somma, ma semmai per liquidarla ("… Il signor
__________ si impegna per darmi un tempo ragionevole per liquidare il debito +
interessi") ossia verosimilmente per "pagarla". Nemmeno
il doc. O può infine giovare all'attore: il fatto che in quell'occasione il
convenuto, per il tramite del proprio legale, abbia dichiarato di aver
"riposto estrema fiducia nelle promesse formulate dal suo patrocinato,
sperando di poter recuperare almeno in parte la perdita subita", non
avalla in effetti la tesi dell'attore, tanto è vero che da quello scritto non
risulta affatto quali siano le promesse dell'attore a cui si fa riferimento ed
essendo anzi verosimile che si trattasse della promessa di dar seguito al
riconoscimento di debito rispettivamente a quella - di cui si dirà ancora più
oltre - di vendere la villa di sua proprietà.
4.1.2 Se
ciò non bastasse, il convenuto ha evidenziato tutta una serie di indizi che
smentiscono ampiamente la tesi di controparte.
Innanzitutto,
e a ragione, rileva la manifesta contraddittorietà di un eventuale accordo
finalizzato a fargli recuperare la perdita subita, recupero che l'attore
avrebbe cercato di ottenere facendo capo non al proprio patrimonio bensì
nuovamente a quello del convenuto, oltretutto mettendo a repentaglio gli attivi
del conto __________, gestito sino a quel momento in maniera cautelativa e
conservativa (perizia p. 25, 27, 28 e 38), tanto più che anche senza un tale
accordo gli eventuali benefici dalla gestione dei due conti sarebbero andati a
suo esclusivo vantaggio. In altre parole, l'attore pretendeva di liquidare il
suo debito con importi comunque già di spettanza del convenuto.
Il
teste __________, la cui attendibilità non è stata messa in dubbio nemmeno
dall'attore anche laddove aveva riferito quanto dettogli dal convenuto (cfr.
conclusioni p. 8), ha per contro dichiarato come l'attore attorno al 1996 fosse
intenzionato a vendere la sua villa per far fronte a un debito nei confronti
del convenuto e che proprio per questo motivo egli venne contattato per cercare
eventuali acquirenti. Ora, se le parti si fossero effettivamente accordate come
preteso dall'attore nel senso che quest'ultimo avrebbe provveduto ad onorare in
un tempo ragionevole il proprio debito facendo recuperare al convenuto quanto
perso, l'incarico di cercare degli eventuali acquirenti già attorno al 1996 non
avrebbe avuto senso, in quanto il tempo concesso in tale ipotesi per liquidare
il debito e gli interessi non poteva ancora essere considerato ragionevole,
tanto più che a quel momento parte della somma era già stata recuperata (al 31
dicembre 1995 i due conti presentavano un saldo di fr. 930'278.59).
Stesse
la tesi dell'attore, non si comprenderebbe infine per quale motivo il
convenuto, allorché nel dicembre 1996 i due conti avevano recuperato le
perdite, invece di rinnovare la fiducia alla __________, e per essa all'attore,
ha invece provveduto a revocare il mandato.
Ne
discende la reiezione dell'azione di disconoscimento del debito, almeno per
quanto riguarda il capitale.
- Diverso
è per contro il discorso per quanto riguarda la misura degli interessi, che in
sede di rigetto dell'opposizione sono stati riconosciuti in ragione del 6% a
far tempo dal 10 marzo 1995.
Nonostante
il tema non sia stato approfondito più di tanto nel processo di prima sede, è
doveroso rilevare che il convenuto creditore - al quale, non evincendosi dal
riconoscimento di debito il tasso degli interessi dovuti, incombeva l’onere
della prova (art. 8 CC) - ha omesso di indicare i motivi di fatto e di diritto
che avrebbero giustificato la deroga al tasso legale, così che la sua richiesta
di un tasso di interesse del 6% non può essere accolta nemmeno in assenza di
esplicite contestazioni, ritenuto che comunque l’attore per sua parte,
introducendo l’azione di disconoscimento del debito, in sostanza aveva
provveduto a contestare l’intero credito posto in esecuzione (IICCA 21
settembre 1994 in re G./S., 5 dicembre 1994 in re F./P. e lc., 7 febbraio 1996
in re C. SA/R., 12 febbraio 1996 in re A. S.p.A./T. SA, 13 febbraio 1996 in re
D. SA/C. SA, 8 maggio 1996 in re D./T., 17 novembre 1997 in re F./G. e llcc.).
Atteso dunque che a favore del convenuto, oltre al credito in capitale,
spettano gli interessi al saggio del 5% e non al 6%, ne discende che la
differenza rispetto alla decisione di rigetto d'opposizione (l’1% sull'intero
capitale dovuto a far tempo dal 10 marzo 1995) è così disconosciuta, in parziale
accoglimento della petizione.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame del convenuto ai sensi dei
considerandi.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC), ritenuto che la pressoché integrale soccombenza dell'attore, qui
appellato, giustifica nondimeno di porre a suo carico la totalità degli oneri
processuali e delle ripetibili di entrambe le sedi.
Per i
quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia:
I. L’appello 11 ottobre 2000 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 16 agosto 2000 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
- La petizione 21 aprile
1997 di __________ è parzialmente accolta.
§
Il debito di cui all'esecuzione n. __________dell’UEF di Mendrisio, e
meglio l’interesse ad esso relativo, è disconosciuto in ragione dell’1% a far
tempo dal 10 marzo 1995.
- La
tassa di giustizia fissata in fr. 15’000.- e le spese, da anticipare come di
rito, restano a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto l'importo di fr.
44'000.- a titolo di indennità per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 9'950.--
b)
spese fr. 50.--
Totale fr.
10'000.--
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà
alla controparte fr. 15'000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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