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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.190
Data decisione, Autorità:
02.04.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00190
Lugano
2 aprile 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile
OA.1997.00206 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1 promossa con la petizione 18 marzo 1997 da
Contro
tutti rappr. ti dall'avv. __________
chiedente
il disconoscimento del credito di fr. 42'000.-- vantato dai convenuti nei
confronti dell'attore, di cui all'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano;
domanda
che il Pretore ha respinto con sentenza 1° settembre 2000;
appellante
l'attore, che con atto di appello 30 novembre 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la sua domanda di disconoscimento del
credito di fr. 42'000.-- vantato dai convenuti; mentre i convenuti, con
osservazioni 15 novembre 2000, postulano la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
verificata
ed accertata la tempestività dell'appello;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a
giudizio i seguenti punti di questione
-
Se
deve essere accolto l'appello.
-
Tassa
di giustizia e ripetibili
ritenuto
in
fatto:
A. La vertenza trae origine dalla sentenza di rigetto provvisorio
dell'opposizione 17 febbraio 1997, mediante la quale la Pretura di Lugano,
sezione 5, ha concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta
dall'attore al precetto esecutivo fatto spiccare dal dante causa dei convenuti
in data 14.11.1996. Il credito posto in esecuzione (lire italiane 50 Mio, pari
a franchi 42'000.--) era stato riconosciuto dall'attore in favore di __________
- defunto marito e rispettivamente padre dei qui convenuti - mediante scrittura
privata 30 novembre 1991 (doc. 11). Con tale documento __________ si
riconosceva "debitore verso __________ della somma di lire 50 Mio come da
ricevute in possesso dello stesso __________ ", impegnandosi a restituire
ratealmente tale importo, ciò che in realtà non avvenne.
B. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato che tale riconoscimento di
debito non è da interpretarsi come un'ammissione condizionata all'esistenza di
una o più ricevute nelle mani di __________: la loro esistenza veniva infatti
pacificamente riconosciuta dall'attore stesso nel momento in cui redigeva lo
scritto in questione. Il credito vantato dai convenuti è pertanto stato
considerato fondato su di un riconoscimento di debito astratto ai sensi
dell'art. 17 CO.
Il
Pretore ha inoltre respinto le tesi attoree volte a dimostrare che il
riconoscimento di debito sarebbe stato viziato da timore in seguito alle
minacce di __________, rispettivamente che il debito sarebbe già stato estinto
dalle prestazioni fornite da __________ per le spese di sostentamento e di
studio del figlio del creditore, __________, non essendo comprovata né
l'esistenza di un mandato di servizio né la sua eventuale connessione con le
somme ricevute.
C. Con
il presente appello __________ ripropone la tesi secondo cui i soldi ricevuti
da __________ sono stati spesi per il mantenimento agli studi per oltre due
anni del di lui figlio __________, come confermato dalle dichiarazioni scritte
di quest'ultimo (doc. B3 e B4) e dai testi __________ e __________, elementi
probatori che il primo giudice non avrebbe debitamente considerato. Ribadisce
che il corrispondente riconoscimento di debito sarebbe stato firmato a causa
delle minacce formulate da __________, atteggiamento che ha peraltro reso
necessario l'intervento della polizia comunale al domicilio dell'attore per ben
due volte. __________ rileva inoltre d'aver consegnato a __________ e a
__________ apparecchiature per lire italiane 25 Mio, ragion per cui il debito
pagato dalla famiglia __________ sarebbe a maggior ragione estinto.
D. Nelle
proprie osservazioni gli appellati chiedono la reiezione del gravame, rilevando
in sostanza che le eccezioni sollevate dall'appellante sono rimaste del tutto
prive di riscontri probatori.
in diritto:
- L'appellante contesta innanzitutto l'importo di lire italiane 50 Mio
indicato nel riconoscimento di debito: questo fa infatti riferimento alle
ricevute in possesso del creditore, che globalmente non raggiungerebbero tale
somma.
In
realtà, come pertinentemente rilevato dal primo giudice, il riferimento alle
ricevute non può essere interpretato nel senso che la loro produzione fosse
condizione di pagamento. Riconoscendosi debitore di 50 Mio di lire italiane
"come da ricevute in possesso dello stesso __________ ", l'attore ha
piuttosto ammesso la circostanza che il creditore era in possesso di ricevute
corrispondenti a detto importo. In altri termini, qualora il debitore avesse
onorato il debito così riconosciuto, il creditore non avrebbe più potuto
prevalersi delle ricevute in suo possesso.
- __________ pretende inoltre che il debito in questione sarebbe
estinto in quanto gli importi consegnatigli da __________ sarebbero stati
utilizzati, di comune accordo, per il mantenimento agli studi del figlio
__________.
L'obiezione
non regge già per il fatto che le spese relative al figlio __________ furono
sostenute nel corso degli anni 1985-1988, mentre il riconoscimento di debito è
del novembre 1991, quindi successivo alla sua pretesa estinzione.
Neppure
può essere seguita la tesi di una compensazione del debito riconosciuto con il
credito vantato in base alle spese sostenute per il figlio __________. Benché
possa essere considerato dimostrato che __________ abbia effettivamente
sostenuto tali spese (direttamente o tramite la __________), per nulla provato
è invece che ciò sia avvenuto in base ad un mandato di servizio. Al contrario,
dagli atti emerge piuttosto che __________ progettava di aprire un centro
fisioterapico che intendeva far dirigere da __________, da lui appunto formato
a tale scopo con conseguente assunzione delle relative spese (deposizioni A.
__________ e ____________________). Ne è conferma il fatto che i prestiti
concessi dai genitori di __________ erano anche destinati a permettere a
__________ un aumento di capitale della __________, alla quale avrebbe dovuto
far capo il centro di benessere (doc. 5). In altra occasione, le spese per un
corso di formazione a Torino sono state anticipate dai genitori "per conto
del dott. __________ " (doc. 6 e deposizione __________). Anche la teste
__________ conferma che __________ ha a lungo soggiornato presso __________ in
quanto incaricato di allestire un centro di fisioterapia al primo piano di casa
__________.
L'accertamento
che le somme consegnate a __________ dalla famiglia __________ erano dei
prestiti in vista della creazione del centro di benessere non è infirmato dalle
successive dichiarazioni del figlio __________. Questi manifesta la propria
riconoscenza per l'aiuto ricevuto e ritiene ingiustificate le pretese di
restituzione formulate dal padre, dopo che il progetto del centro venne
abbandonato (documenti B3 e B4). Indipendentemente dalle successive ritrattazioni
di __________ - che denunciò __________ per truffa e estorsione - la sua
visione delle cose non poteva evidentemente impegnare il padre, che a tale
credito non voleva rinunciare. Quest'ultimo era tutt'al più disposto a
rinunciare agli interessi qualora il figlio avesse potuto trovare un'altra
adeguata sistemazione lavorativa, come infatti avvenuto (cfr. riconoscimento di
debito, in fine).
-
La
compensazione del debito riconosciuto non può essere ammessa neppure in
relazione agli apparecchi di fisioterapia ritirati da __________. Inanzitutto
il numero e il valore degli apparecchi ritirati è del tutto incerto. Inoltre
gli apparecchi erano stati acquistati nel 1985 dalla __________ e agli atti non
risulta alcuna cessione a __________ degli stessi, rispettivamente del relativo
credito verso __________.
-
Va
infine esaminata l'eccezione secondo cui l'appellante avrebbe firmato il
riconoscimento di debito sotto minaccia di __________ (art. 29 CO).
Giusta
l'art. 31 cpv. 1 CO, il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera
ratificato se nel termine di un anno non viene notificata alla controparte
l'intenzione di non mantenerlo. L'appellante obbietta che lo stato di timore
sarebbe persistito fino a pochi mesi prima della morte di __________ (1997),
ragion per cui il termine sarebbe stato rispettato con la contestazione del
riconoscimento di debito in sede di rigetto d'opposizione (febbraio 1997).
Già di
primo acchito non par verosimile che lo stato di timore sia persistito
ininterrottamente per un così lungo lasso di tempo, né l'appellante riesce a
provare tale circostanza. Egli ammette anzi che nei periodi in cui __________
era ricoverato non era soggetto ad alcuna pressione. Giova poi ricordare che il
22 settembre 1992 __________ ha denunciato __________ per il reato di truffa:
v'è da presumere che tra denunciante e denunciato i contatti siano stati
interrotti durante la lunga e laboriosa inchiesta penale, sfociata nel decreto
di non luogo a procedere del 6 febbraio 1996. La teste __________ ricorda le
ripetute minacce cui indulgeva __________ nei confronti di __________, ma le
riferisce al periodo in cui lei stessa alloggiava a __________, quindi ancor
prima del riconoscimento di debito. Neppure __________, che nel 1995 si
dichiarava al corrente delle minacce subite dal padre all'epoca del
riconoscimento di debito, accenna a intimidazioni successive (doc. B4).
In
conclusione, l'eccezione fondata sul timore di __________ al momento del
riconoscimento di debito deve essere respinta in quanto non tempestivamente
notificata alla controparte.
per i quali motivi richiamati per le spese gli
art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L'appello
30 settembre 2000 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 900.--, anticipate
dall'appellante, restano a suo carico. Questi rifonderà inoltre fr. 900.-- a
controparte quali ripetibili.
-
Intimazione: __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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