Challenge to debt acknowledgment rejected; no timely duress

12.2000.190Altro tribunale2 apr 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant sought on appeal to have a CHF 42,000 debt declared nonexistent, arguing that the 1991 acknowledgment was conditional, that the debt had been extinguished by prior support and training expenses for the creditor's son, and that the acknowledgment was signed under duress. The Court of Appeal upheld the first judge: the receipt reference did not make payment conditional, the alleged set-off or extinction was unproven, and the duress objection failed because it was not timely notified and continuing fear was not credible. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 17 CO; art. 29 and 31 cpv. 1 CO: debt acknowledgment; conditional interpretation and duress. A written acknowledgment of debt is construed as abstract where the text merely refers to receipts evidencing the acknowledged amount and does not make their production a condition of payment. A debtor invoking extinction by set-off must prove a legally existing counterclaim and its connection to a mandate or compensable basis; mere past expenditures for a third person do not suffice. A contract voidable for fear is ratified if the party does not notify the counterparty within one year; the burden lies on the invoking party to show timely and continuous duress. Unsupported allegations of continuing intimidation are insufficient (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.190

Data decisione, Autorità: 02.04.2001, IICCA

Incarto n. 12.2000.00190

Lugano 2 aprile 2001/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Rusca

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.1997.00206 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con la petizione 18 marzo 1997 da


Contro




tutti rappr. ti dall'avv. __________

chiedente il disconoscimento del credito di fr. 42'000.-- vantato dai convenuti nei confronti dell'attore, di cui all'esecuzione n. __________dell'UE di Lugano;

domanda che il Pretore ha respinto con sentenza 1° settembre 2000;

appellante l'attore, che con atto di appello 30 novembre 2000 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la sua domanda di disconoscimento del credito di fr. 42'000.-- vantato dai convenuti; mentre i convenuti, con osservazioni 15 novembre 2000, postulano la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

verificata ed accertata la tempestività dell'appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

  1. Se deve essere accolto l'appello.

  2. Tassa di giustizia e ripetibili

ritenuto

in fatto:

A. La vertenza trae origine dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione 17 febbraio 1997, mediante la quale la Pretura di Lugano, sezione 5, ha concesso il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'attore al precetto esecutivo fatto spiccare dal dante causa dei convenuti in data 14.11.1996. Il credito posto in esecuzione (lire italiane 50 Mio, pari a franchi 42'000.--) era stato riconosciuto dall'attore in favore di __________

  • defunto marito e rispettivamente padre dei qui convenuti - mediante scrittura privata 30 novembre 1991 (doc. 11). Con tale documento __________ si riconosceva "debitore verso __________ della somma di lire 50 Mio come da ricevute in possesso dello stesso __________ ", impegnandosi a restituire ratealmente tale importo, ciò che in realtà non avvenne.

B. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha accertato che tale riconoscimento di debito non è da interpretarsi come un'ammissione condizionata all'esistenza di una o più ricevute nelle mani di __________: la loro esistenza veniva infatti pacificamente riconosciuta dall'attore stesso nel momento in cui redigeva lo scritto in questione. Il credito vantato dai convenuti è pertanto stato considerato fondato su di un riconoscimento di debito astratto ai sensi dell'art. 17 CO.

Il Pretore ha inoltre respinto le tesi attoree volte a dimostrare che il riconoscimento di debito sarebbe stato viziato da timore in seguito alle minacce di __________, rispettivamente che il debito sarebbe già stato estinto dalle prestazioni fornite da __________ per le spese di sostentamento e di studio del figlio del creditore, __________, non essendo comprovata né l'esistenza di un mandato di servizio né la sua eventuale connessione con le somme ricevute.

C. Con il presente appello __________ ripropone la tesi secondo cui i soldi ricevuti da __________ sono stati spesi per il mantenimento agli studi per oltre due anni del di lui figlio __________, come confermato dalle dichiarazioni scritte di quest'ultimo (doc. B3 e B4) e dai testi __________ e __________, elementi probatori che il primo giudice non avrebbe debitamente considerato. Ribadisce che il corrispondente riconoscimento di debito sarebbe stato firmato a causa delle minacce formulate da __________, atteggiamento che ha peraltro reso necessario l'intervento della polizia comunale al domicilio dell'attore per ben due volte. __________ rileva inoltre d'aver consegnato a __________ e a __________ apparecchiature per lire italiane 25 Mio, ragion per cui il debito pagato dalla famiglia __________ sarebbe a maggior ragione estinto.

D. Nelle proprie osservazioni gli appellati chiedono la reiezione del gravame, rilevando in sostanza che le eccezioni sollevate dall'appellante sono rimaste del tutto prive di riscontri probatori.

in diritto:

  1. L'appellante contesta innanzitutto l'importo di lire italiane 50 Mio indicato nel riconoscimento di debito: questo fa infatti riferimento alle ricevute in possesso del creditore, che globalmente non raggiungerebbero tale somma.

In realtà, come pertinentemente rilevato dal primo giudice, il riferimento alle ricevute non può essere interpretato nel senso che la loro produzione fosse condizione di pagamento. Riconoscendosi debitore di 50 Mio di lire italiane "come da ricevute in possesso dello stesso __________ ", l'attore ha piuttosto ammesso la circostanza che il creditore era in possesso di ricevute corrispondenti a detto importo. In altri termini, qualora il debitore avesse onorato il debito così riconosciuto, il creditore non avrebbe più potuto prevalersi delle ricevute in suo possesso.

  1. __________ pretende inoltre che il debito in questione sarebbe estinto in quanto gli importi consegnatigli da __________ sarebbero stati utilizzati, di comune accordo, per il mantenimento agli studi del figlio __________.

L'obiezione non regge già per il fatto che le spese relative al figlio __________ furono sostenute nel corso degli anni 1985-1988, mentre il riconoscimento di debito è del novembre 1991, quindi successivo alla sua pretesa estinzione.

Neppure può essere seguita la tesi di una compensazione del debito riconosciuto con il credito vantato in base alle spese sostenute per il figlio __________. Benché possa essere considerato dimostrato che __________ abbia effettivamente sostenuto tali spese (direttamente o tramite la __________), per nulla provato è invece che ciò sia avvenuto in base ad un mandato di servizio. Al contrario, dagli atti emerge piuttosto che __________ progettava di aprire un centro fisioterapico che intendeva far dirigere da __________, da lui appunto formato a tale scopo con conseguente assunzione delle relative spese (deposizioni A. __________ e ____________________). Ne è conferma il fatto che i prestiti concessi dai genitori di __________ erano anche destinati a permettere a __________ un aumento di capitale della __________, alla quale avrebbe dovuto far capo il centro di benessere (doc. 5). In altra occasione, le spese per un corso di formazione a Torino sono state anticipate dai genitori "per conto del dott. __________ " (doc. 6 e deposizione __________). Anche la teste __________ conferma che __________ ha a lungo soggiornato presso __________ in quanto incaricato di allestire un centro di fisioterapia al primo piano di casa __________.

L'accertamento che le somme consegnate a __________ dalla famiglia __________ erano dei prestiti in vista della creazione del centro di benessere non è infirmato dalle successive dichiarazioni del figlio __________. Questi manifesta la propria riconoscenza per l'aiuto ricevuto e ritiene ingiustificate le pretese di restituzione formulate dal padre, dopo che il progetto del centro venne abbandonato (documenti B3 e B4). Indipendentemente dalle successive ritrattazioni di __________ - che denunciò __________ per truffa e estorsione - la sua visione delle cose non poteva evidentemente impegnare il padre, che a tale credito non voleva rinunciare. Quest'ultimo era tutt'al più disposto a rinunciare agli interessi qualora il figlio avesse potuto trovare un'altra adeguata sistemazione lavorativa, come infatti avvenuto (cfr. riconoscimento di debito, in fine).

  1. La compensazione del debito riconosciuto non può essere ammessa neppure in relazione agli apparecchi di fisioterapia ritirati da __________. Inanzitutto il numero e il valore degli apparecchi ritirati è del tutto incerto. Inoltre gli apparecchi erano stati acquistati nel 1985 dalla __________ e agli atti non risulta alcuna cessione a __________ degli stessi, rispettivamente del relativo credito verso __________.

  2. Va infine esaminata l'eccezione secondo cui l'appellante avrebbe firmato il riconoscimento di debito sotto minaccia di __________ (art. 29 CO).

Giusta l'art. 31 cpv. 1 CO, il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato se nel termine di un anno non viene notificata alla controparte l'intenzione di non mantenerlo. L'appellante obbietta che lo stato di timore sarebbe persistito fino a pochi mesi prima della morte di __________ (1997), ragion per cui il termine sarebbe stato rispettato con la contestazione del riconoscimento di debito in sede di rigetto d'opposizione (febbraio 1997).

Già di primo acchito non par verosimile che lo stato di timore sia persistito ininterrottamente per un così lungo lasso di tempo, né l'appellante riesce a provare tale circostanza. Egli ammette anzi che nei periodi in cui __________ era ricoverato non era soggetto ad alcuna pressione. Giova poi ricordare che il 22 settembre 1992 __________ ha denunciato __________ per il reato di truffa: v'è da presumere che tra denunciante e denunciato i contatti siano stati interrotti durante la lunga e laboriosa inchiesta penale, sfociata nel decreto di non luogo a procedere del 6 febbraio 1996. La teste __________ ricorda le ripetute minacce cui indulgeva __________ nei confronti di __________, ma le riferisce al periodo in cui lei stessa alloggiava a __________, quindi ancor prima del riconoscimento di debito. Neppure __________, che nel 1995 si dichiarava al corrente delle minacce subite dal padre all'epoca del riconoscimento di debito, accenna a intimidazioni successive (doc. B4).

In conclusione, l'eccezione fondata sul timore di __________ al momento del riconoscimento di debito deve essere respinta in quanto non tempestivamente notificata alla controparte.

per i quali motivi richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

  1. L'appello 30 settembre 2000 di __________ è respinto.

  2. Le spese e la tassa di giudizio per complessivi fr. 900.--, anticipate dall'appellante, restano a suo carico. Questi rifonderà inoltre fr. 900.-- a controparte quali ripetibili.

  3. Intimazione: __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

debt acknowledgmentduressset-offratificationcivil appealenforcementevidencecosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the 1991 acknowledgment of debt was conditional on receipts or constituted an abstract acknowledgment for ITL 50 million.

Decisione estratta

The acknowledgment was not conditional; it confirmed a debt of ITL 50 million corresponding to receipts already in the creditor's possession.

Motivazione estratta

The reference to receipts did not make production of them a condition precedent to payment; it only referred to the amount acknowledged.

Questione giuridica chiave

Whether the debt had been extinguished by expenditures for the creditor's son and related compensation claims.

Decisione estratta

No extinction or set-off was proven.

Motivazione estratta

The expenses predated the 1991 acknowledgment; the evidence showed loans for the son's training and a wellness center project, not a service mandate or compensable claim against the creditor.

Questione giuridica chiave

Whether the acknowledgment was invalid because signed under duress and whether the duress objection was timely raised.

Decisione estratta

Any duress defense was untimely because the appellant did not notify the other side within one year as required after ratification is presumed.

Motivazione estratta

The court found it implausible that fear persisted uninterrupted until 1997 and noted intervening events inconsistent with continuing intimidation; the objection was therefore time-barred as a contract-vitiating defense.

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