AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.186
Data decisione, Autorità:
09.04.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00186
Lugano
9 aprile 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente quale istanza unica cantonale competente a
decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in
virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente
l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,
chiamata a giudicare sul ricorso per nullità
presentato il 2 ottobre 2000 da
nei confronti della decisione 31 agosto 2000 del
collegio arbitrale delle falegnamerie, composto dall'avv. __________
(presidente), __________, e __________, __________
volto ad ottenere l’annullamento del lodo arbitrale e
la conferma del giudizio della Commissione Paritetica Cantonale, con protesta
di spese e ripetibili;
mentre __________ con osservazioni 15 novembre 2000 si
è opposta al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Nel
febbraio 1998 il __________ segnalava alla Commissione Paritetica Cantonale
delle falegnamerie la sua perplessità sul calcolo del salario medio aziendale
dei lavoratori qualificati impiegati presso la falegnameria __________. Esso in
particolare evidenziava come in tale ditta la media salariale di quei
lavoratori (fr. 4'963.70) risultasse di molto superiore al
salario mensile medio previsto dal CCL per le falegnamerie, le fabbriche di
mobili e serramenti (fr. 4'653.- nel 1998), ciò che era in sostanza dovuto al
fatto che tra i lavoratori qualificati era stato impropriamente inserito anche
il signor __________, contitolare della ditta che verosimilmente svolgeva altre
mansioni, con un salario mensile di fr. 9'200.-. Da qui la richiesta di
esaminare se non fosse il caso, per quell'anno e per il precedente, di
estromettere dal calcolo il suo salario, ciò che comportava una riduzione dei
salari medi della ditta al di sotto delle somme previste dal CCL (fr. 4'493.-)
e quindi la necessità di un loro adeguamento.
-
La
Commissione Paritetica Cantonale, con decisione 12 novembre 1998, appurato che
a __________, sia pure tecnico falegname, competessero anche compiti direttivi
all'interno della ditta ai sensi dell'art. 3.2 del CCL nazionale, ha deciso di
estromettere il suo salario dal calcolo dei salari medi dei lavoratori
qualificati, e, rilevando che i salari medi previsti dal CCL non erano più
rispettati, ha invitato la ditta ad effettuare i necessari adeguamenti
salariali per gli anni 1997 e 1998.
Il
7 gennaio 2000 la Commissione, così richiesta dalla ditta, ha provveduto a
riesaminare la fattispecie, giungendo tuttavia alla medesima conclusione, anche
per l'anno 1999.
-
Con
ricorso 7 febbraio 2000 la ditta __________ ha impugnato quest'ultima decisione
davanti al collegio arbitrale delle falegnamerie, evidenziando come __________
non potesse essere considerato un tecnico falegname: egli svolgeva infatti il
suo lavoro al pantografo come un semplice operaio e non faceva parte
dell'ufficio tecnico. A titolo conciliativo si era comunque detta disposta a
inserire un salario ridotto.
-
Con decisione 31 agosto 2000 il collegio arbitrale ha
parzialmente accolto il ricorso, autorizzando con ciò la ditta a considerare
per __________ un salario di fr. 7'500.-, fermo restando che il calcolo delle
medie salariali andava rettificato in funzione di questo dato. Pacifico che
egli fosse un falegname qualificato di provato valore, gli arbitri hanno
innanzitutto ritenuto che la sua attività al pantografo non fosse tutto sommato
tale da far venir meno tale qualifica, dal che la legittimità della decisione
di tener conto del suo salario nell'ambito del calcolo della media aziendale.
Quanto al concreto salario da considerare nel calcolo, gli arbitri, atteso che
egli, siccome coazionista della ditta, aveva un interesse proprio al buon
andamento della stessa, ciò che sicuramente lo portava ad un maggior impegno
orario rispetto ad un comune dipendente, hanno concluso di riconoscergli, per i
calcoli succitati, un salario di fr. 7'500.-.
-
Il __________, il 2 ottobre 2000, onde evitare un pericoloso
precedente, ha inoltrato a questa Camera il ricorso per nullità che qui ci occupa,
con cui chiede l'annullamento della decisione del collegio arbitrale e la
conferma del giudizio della Commissione Paritetica: a suo dire, il salario di
__________, in quanto tecnico falegname con mansioni che non si configuravano
nell'attività tradizionale del falegname, non poteva essere considerato per il
calcolo delle medie salariali come quello di un normale lavoratore
specializzato, tanto più per il fatto che egli era contitolare della
__________, nella quale pure svolgeva funzioni direttive (art. 3 CCL);
irrilevante e comunque non provato era il fatto che egli avesse svolto un
numero di ore supplementari molto superiori a quello di altri lavoratori;
l'assegnazione di un salario elevato a un lavoratore, nella misura in cui
portava artificiosamente ad aumentare la media dei salari, era inoltre
illecita; incomprensibile era infine la riduzione a fr. 7'500.- dello stipendio
da computare; a suo dire, la soluzione adottata dal collegio arbitrale era
dunque contraria all'ordinamento convenzionale, il che imponeva l'annullamento
della decisione impugnata, del tutto arbitraria.
Delle osservazioni 15 novembre 2000 con cui la ditta __________
si è opposta al gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
- Premessa
fondamentale per poter impugnare una decisione è l'esistenza del
cosiddetto gravamen. È in altre parole necessario che la stessa comporti
un regolamento dei rapporti giuridici delle parti, così che lo stesso tocchi in
qualche modo i loro diritti o pregiudichi qualcuna delle loro ragioni (Cocchi/Trezzini,
CPT-TI, Lugano 2000, m. 5 ad art. 307): è dunque di principio legittimata ad
appellare o ricorrere la parte che vede respinte, parzialmente o integralmente
nel dispositivo, le proprie domande (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 6 ad
art. 307), mentre terze persone sono legittimate a farlo unicamente nei
confronti di quei giudicati che li coinvolgono direttamente e che possono
pregiudicare o violare i loro diritti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 307; IICCA
15 novembre 2000 in re M./V. e llcc.).
6.1 Nella
presente fattispecie è pacifico che il ricorrente __________ non era parte
della procedura arbitrale, nella quale in effetti si opponevano da un lato la
__________ e dall'altro la Commissione Paritetica (cfr. art. 5, 7, 8 e 16 della
Procedura davanti al collegio arbitrale, disposizioni emanate in base all'art.
5.4 del CCL); d'altro canto nemmeno risulta che quel sindacato abbia subito un
pregiudizio dal fatto che gli arbitri abbiano in parte modificato il calcolo
sulle medie salariali della __________, tanto più che nemmeno è stato provato
che qualche dipendente di quest'ultima fosse effettivamente aderente al
sindacato.
In
tali circostanze si deve senz'altro concludere che il ricorrente non era di
principio legittimato ad impugnare il lodo arbitrale.
6.2 È
vero che il Tribunale federale ha riconosciuto alle associazioni sindacali la
capacità di agire in causa, in luogo o accanto ai lavoratori, se e nella misura
in cui esse difendevano un interesse collettivo comprendente non solo
l'interesse personale dei loro membri ma anche quello di altri lavoratori che
svolgevano quel medesimo mestiere (DTF 114 II 345; IICCA 1°
dicembre 2000 in re S./G. SA). È però altrettanto vero che tale riconoscimento
attiene unicamente alla capacità di essere parte ad un determinato
procedimento, ovvero alla legittimazione attiva, ma non invece alla
legittimazione ricorsuale, la quale - come detto - presuppone l'esistenza di un
gravamen.
D'altro
canto, sempre secondo la giurisprudenza federale, affinché le associazioni
sindacali possano agire in luogo o accanto ai lavoratori, occorre che esse
siano abilitate dai loro statuti a salvaguardare gli interessi economici dei
loro membri e che questi ultimi abbiano a loro volta la legittimazione per intentare
loro stessi quell'azione, ovviamente finalizzata al conseguimento
dell'interesse comune di una professione e non di una pretesa individuale
(sentenze DTF e IICCA citate). Ora, nel caso di specie non
risulta che i membri del sindacato potessero essere parte della procedura
arbitrale che qui ci occupa, dal che l'evidente irricevibilità del ricorso per
nullità (art. 97 cifra 5 CPC).
- In
ogni caso, fosse per ipotesi anche stato ricevibile, il ricorso era sicuramente
destinato all'insuccesso nel merito, non risultando assolutamente che la
decisione impugnata potesse essere considerata arbitraria nel suo esito. Va a
questo proposito evidenziato che, giusta l'art. 13 della Procedura davanti al
collegio arbitrale, quest'ultimo non era tenuto a decidere secondo diritto, ma
unicamente in termini d'equità.
A questa
Camera, in quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lett.
f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico,
o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con
gli atti e le risultanze processuali. In sostanza, ai sensi della predetta
norma, il giudizio arbitrale può essere validamente impugnato con un ricorso
per nullità solo quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente
contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al
diritto o all’equità (Rep. 1985 p. 149; Jolidon, Commentaire du
Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993, p. 345 e segg.).
Quanto
all’applicazione del diritto, il solo fatto che esista una soluzione
alternativa preferibile a quella adottata dal collegio arbitrale esclude la
censura di arbitrio. In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso
per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa
appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o
svestita di una motivazione oggettiva (per tante: IICCA 26 aprile 1999
in re B. SA/W. SA, 11 giugno 1999 in re M. SA/C., 16 novembre 1999 in re E.
AG/W. SA, 25 gennaio 2000 in re S./C., 8 febbraio 2000 in re B./C., 19 aprile
2000 in re M. SA/C., 3 maggio 2000 in re B. SA/C.; DTF 122 III 316; cfr.
anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato
intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative
al ricorso per cassazione civile).
7.1 Contrariamente
a quanto ritenuto dal ricorrente, il salario di __________ non può essere
escluso dal calcolo delle medie salariali per i lavoratori qualificati della
__________ in forza del disposto di cui all'art. 3.2 lett. a del CCL nazionale,
secondo cui "non sono assoggettati al CCL, se hanno funzioni direttive,
i maestri falegnami diplomati, i direttori d'azienda, i maestri d'officina e i
tecnici falegnami". Pacifico a questo stadio della lite che allo
stesso, nonostante che il suo lavoro al pantografo non rientri nell'attività
tradizionale del falegname, possa quanto meno essere attribuita la qualifica di
"tecnico falegname" - per inciso, si osserva che nella lettera
16.2.1998 lo stesso ricorrente aveva addirittura dichiarato che __________ fosse
un falegname qualificato di provato valore - tanto è vero che il ricorrente ha
postulato l'annullamento della decisione del collegio arbitrale e la conferma
di quella della Commissione Paritetica Cantonale, che per l'appunto aveva
proposto tale qualifica, nulla agli atti, però, se non le sterili parole del
ricorrente, permette di concludere che __________, malgrado fosse coazionista
della ditta, svolgesse anche mansioni dirigenziali all'interno della stessa ai
sensi della normativa: la resistente ha invero smentito seccamente tale
assunto, precisando come egli lavorasse tutto il giorno in fabbrica, e gli
stessi arbitri, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti fattuali,
riservati all'udienza del 11 aprile 2000, hanno in definitiva concluso nella decisione
impugnata che non sembrava che egli svolgesse tali attività.
Il
giudizio degli arbitri sulla questione, fosse per ipotesi anche stato errato in
diritto, non appare in ogni caso contrario al principio dell'equità e resiste
dunque alla censura di arbitrio.
7.2 Sempre
secondo il ricorrente, sarebbe irrilevante e comunque non provato che
__________ avesse svolto una maggior quantità di ore lavorative per raffronto
ad altri lavoratori, in quanto interessato al buon andamento della ditta, di
cui in effetti era coazionista: esso conclude dunque che gli arbitri non
potevano prevalersi di tale circostanza a fondamento delle loro tesi.
Ciò
posto, non avendo il ricorrente preteso che l'eventuale accoglimento della
censura avrebbe comportato la modifica del giudizio impugnato, una disamina
della stessa si appalesa del tutto superflua e può tranquillamente essere
omessa.
7.3 Del tutto infondata è per contro la censura con cui il ricorrente
pretende l'illiceità di un salario elevato riconosciuto ad un singolo
lavoratore, in quanto ciò porterebbe ad aumentare la media dei salari
all'interno della ditta. Il CCL di categoria non prevede in effetti alcun
salario massimo, per cui se e nella misura in cui un salario elevato si rivela
giustificato, non vi è evidentemente motivo di non prenderlo in considerazione
per il calcolo, ancorché ciò potrebbe aver indirettamente conseguenze per gli
altri lavoratori, aumentando la media dei salari all'interno della ditta. Va
d'altro canto ricordato che lo scopo della regolamentazione relativa al calcolo
dei salari medi non è tanto quello di garantire un salario minimo ai lavoratori
- così pure il ricorrente (ricorso p. 4) - quanto di garantire in definitiva a
tutte la aziende del ramo il medesimo costo della manodopera e dunque una leale
concorrenza (cfr. art. 11 cpv. 3 del CCL nazionale).
7.4 Quanto
alla riduzione da fr. 9'200.- a fr. 7'500.-, ai fini del calcolo dei salari
medi, del salario di __________, la stessa è ovviamente avvenuta sulla base di
considerazioni di carattere equitativo, che in concreto non vi è motivo di
rimettere in discussione, non risultando arbitrarie: il collegio arbitrale ha
innanzitutto accertato che a __________ poteva senz'altro essere riconosciuto
quanto meno il salario di un falegname specializzato; essendo egli attivo al
pantografo, che richiedeva anche della programmazione informatica, la sua
remunerazione andava in ogni caso ritoccata verso l'alto; anche la sua età e
soprattutto la lunga ed ininterrotta esperienza lavorativa nella ditta (dal
1974) giustificavano infine un'aumentata remunerazione.
In ogni
caso il ricorrente non ha assolutamente preteso che il riconoscimento di un
minor importo sarebbe stato più equo.
- Il
gravame va dunque disatteso ai sensi dei considerandi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili - queste ultime da attribuirsi alla
resistente, nonostante non ne abbia fatta esplicita richiesta nelle proprie
osservazioni, non potendosi in tale atteggiamento presumere una rinuncia da
parte sua (Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 148) - seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
Visto per le spese
l'art. 148 CPC
pronuncia
I. Il ricorso per nullità 2 ottobre 2000 del __________ è respinto.
II. Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 280.-
b) spese
fr. 20.-
Totale
fr. 300.-
da
anticiparsi dal ricorrente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla __________ fr. 100.- di indennità.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
al presidente del collegio arbitrale delle falegnamerie avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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