AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.185
Data decisione, Autorità:
20.08.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00185
Lugano
20 agosto
2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
Segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa OA.97.858 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con
petizione 17 novembre 1997 da
tutti patrocinati dallo studio legale __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo
di fr. 11'388'212.-- oltre accessori, petitum poi elevato a fr. 31'896'886.--;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza 6 settembre
2000;
appellante
la convenuta, che con atto del 18 settembre 2000 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e, sussidiariamente, di
sospendere la presente procedura;
mentre le
parti attrici con osservazioni e appello adesivo dell'8 novembre 2000 postulano
la reiezione del gravame e la riforma del dispositivo no. 2 della sentenza
pretorile, relativo all'indennità per ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. La vertenza trae origine dalla convenzione finanziaria conclusa
nel 1987 tra la __________ (capofila di una Sindacato di finanziatori) e la .,
società delle Antille olandesi, in base alla quale la __________ si impegnava a
finanziare la realizzazione di un complesso turistico ad __________
() per un importo di fr. 66'670'000.-- (poi elevato a fr.
81'640'000.--), corrispondente alla quota parte di merci e servizi di origine
italiana che la __________ si era impegnata a fornire alla __________.
La
convenzione finanziaria era stata garantita dallo Stato di __________ e sottoposta
alla Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione
(__________) ottenendo la copertura assicurativa. Poiché la __________ sospese
il rimborso del mutuo nel marzo 1992 e fallì nell'ottobre del 1993, la
__________ si rivolse alla __________ ottenendone il rimborso di alcune rate
del mutuo giunte a scadenza. In seguito la __________ contestò però il proprio
obbligo di pagamento e sospese i rimborsi delle ulteriori rate. Da qui la
presente causa.
B. Le
attrici hanno chiesto in petizione la condanna di __________ per inadempimento
del contratto di assicurazione. Il danno assicurato si sarebbe verificato con
l'insolvenza di __________ h, notificata alla __________ nei tempi e modi
contrattualmente previsti. Ed in effetti la convenuta ha inizialmente versato
gli indennizzi corrispondenti alle singole rate di rimborso dal 3 marzo 1992 al
16 agosto 1996, sottraendosi in seguito ai propri obblighi. Il rifiuto dei
pagamenti relativi alle rate del 1997, 1998 e 1999 hanno condotto le attrici ad
aggiornare la domanda di causa, elevando il petitum a fr. 31'896'886.--.
Dal
canto suo, la convenuta ha contestato la validità della polizza assicurativa.
Questa sarebbe infatti subordinata all'esistenza di una valida garanzia da
parte dello Stato di __________: quest'ultimo nega tuttavia di dover rispondere
quale garante in un procedimento pendente dinanzi ai tribunali di __________. A
mente della convenuta la polizza assicurativa coprirebbe solo il rischio di
insolvenza del garante, ma non quello relativo alla non validità della
garanzia. __________ allega inoltre che l'evento dannoso sarebbe imputabile
alle attrici che avrebbero colpevolmente omesso di verificare la fattibilità
economica dell'operazione, circostanza che escluderebbe la copertura del rischio.
C. Con
sentenza 6 settembre 2000 il primo giudice ha accertato che tra i rischi assicurati
figura segnatamente la "mancata riscossione per qualsiasi ragione non
imputabile all'assicurato, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero,
ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente
pubblico estero a ciò autorizzato" (art. 4.1 lett. b della polizza
assicurativa). Nel caso di specie, la garanzia dello Stato d'__________ era
stata espressamente approvata dalla __________ che ha di conseguenza fatto
entrare in vigore il contratto d'assicurazione. La definizione molto ampia del
rischio assicurato non può portare ad escludere il mancato pagamento da parte
dello Stato che alleghi l'invalidità della propria garanzia. Il tasso
d'interesse del credito concesso, relativamente moderato, dimostrerebbe inoltre
che le finanziatrici ritenevano coperto pure il rischio di un mancato pagamento
del beneficiario o dello Stato garante, indipendentemente dai motivi, ipotesi
confortata dai cospicui premi assicurativi versati (quasi 4 milioni di
franchi). La sentenza pretorile rileva peraltro che la polizza assicurativa
definisce quale sinistro "ogni mancata riscossione di somme dovute in base
alla convenzione finanziaria" purché l'assicurato notifichi qualsiasi
inadempienza del beneficiario entro cinque giorni: in tal caso la __________ dovrà
indennizzare l'assicurato entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata
rimasta impagata (art. 7.3 e 10.1 della polizza). Il pretore ha pertanto ritenuto
che il sinistro assicurato si verifica già con il mancato pagamento da parte
del beneficiario del mutuo (__________), indipendentemente dall'intervento
dello Stato garante, rispettivamente dall'obbligo dell'assicurata di escutere
preventivamente lo Stato di __________.
Il
Pretore ha altresì respinto la tesi della convenuta basata su una negligenza di
__________ nella valutazione della solvibilità di __________ e della
fattibilità dell'operazione, assunto che non è stato minimamente sostanziato
dalla parte che intendeva prevalersene.
La
petizione è stata pertanto accolta, con conseguente condanna della __________ a
pagare alle attrici fr. 31'604'926.-- oltre interessi, con obbligo di rifonder
loro fr. 160'000.-- a titolo di ripetibili.
D. Con
appello 28 settembre 2000 la __________ ribadisce che il rischio assicurato si
realizza soltanto quando lo Stato estero garante dell'operazione non paga per
ragioni che non siano imputabili all'assicurato, ovviamente dopo che il debitore
principale è rimasto a sua volta insolvente. In concreto lo Stato di __________
ritiene nulla la propria garanzia per motivi riconducibili alle parti appellate:
in tale contesto sarebbe pendente ad __________ una causa tra lo Stato ed
__________ circa la validità della garanzia, causa in cui il garante rimprovera
ad __________ un comportamento negligente od addirittura fraudolento.
Poiché
l'esistenza e la validità della garanzia statale sono parti integranti del contratto
d'assicurazione, __________ chiede la riforma del giudizio appellato nel senso
della reiezione delle pretese attoree. Subordinatamente l'appellante chiede
l'annullamento della sentenza pretorile e la sospensione della presente procedura
fino a sentenza definitiva nella causa pendente tra __________ e lo Stato
__________.
E. Con
osservazioni e appello adesivo 8 novembre 2000 __________ e consorti chiedono
la reiezione integrale dell'appello introdotto da __________, nonché la riforma
della sentenza pretorile in merito all'ammontare delle ripetibili attribuite alle
attrici, che dovrebbero essere aumentate da fr. 160'000.-- a fr. 300'000.-- in
considerazione del valore e delle difficoltà della causa.
considerato
in diritto: Sull’appello principale
- Ai
sensi dell'art. 19.1 della polizza d'assicurazione (documento B) il contratto è
retto dal diritto materiale italiano. Questa esplicita scelta è sorretta
dall'art. 116 della Legge sul diritto internazionale privato, che nell'ambito
dei contratti a carattere internazionale conferisce alle parti la facoltà di
scegliere liberamente il diritto applicabile.
Il
contratto d'assicurazione stipulato tra le parti contiene un'espressa elezione
di foro esclusivo per il Tribunale di Roma (art. 19.2). La corrispondente
eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta dinanzi al
giudice di prima sede è tuttavia stata ritirata. In effetti la Convenzione di
Lugano, ratificata sia dalla Svizzera che dall'Italia, stabilisce al suo art. 8
che l'assicuratore può sempre essere convenuto davanti al giudice del luogo in
cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, normativa imperativa posta a
tutela degli assicurati (Poudret,
L'espace judiciaire europeén, in La Convention de Lugano du 6 septembre1998,
Losanna 1992 pag. 79; DTF 124 III 346).
- L’appellante
sostiene che il rischio coperto dalla polizza assicurativa non consisterebbe
nella mancata riscossione delle somme dovute dal debitore principale
(__________), ma nel mancato pagamento da parte del garante pubblico (Stato di
__________). In altri termini, l’insolvenza di __________ non sarebbe che una
condizione preliminare per richiedere il pagamento al garante pubblico che, se
inevaso, farebbe scattare il rischio assicurato. Cita in proposito l’art. 4.1
del contratto di assicurazione, ai sensi del quale la __________ assume in
garanzia “la mancata riscossione di quanto dovuto dal beneficiario ai sensi
della Convenzione finanziaria e dal garante pubblico in base alla garanzia
estera”. La stessa disposizione contrattuale definisce d’altronde alla lett. b
il rischio assicurato quale “mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile
all’assicurato, quando committente sia uno Stato, un Ente Pubblico estero,
ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un Ente
Pubblico estero a ciò autorizzato”.
2.1. La tesi appellatoria non può essere seguita in quanto le succitate
disposizioni contrattuali, di carattere generale, sono seguite da altre
clausole che ne precisano la portata in senso diametralmente opposto
all’interpretazione dell’appellante.
In
particolare, l’art. 10 così definisce l’evento costitutivo di sinistro: “ogni
mancata riscossione di somme dovute in base alla convenzione finanziaria, che
rientrino fra gli importi ammessi alla garanzia quale risultano all’allegato 3
al presente contratto, costituisce sinistro e originerà la responsabilità della
__________ decorsi 30 giorni di calendario dalla data di scadenza della
rispettiva data ai termini della convenzione finanziaria”. La convenzione
finanziaria è il contratto stipulato tra la __________ e la __________,
beneficiaria del mutuo. Non vi è pertanto dubbio che il mancato pagamento delle
rate di rimborsi da parte di __________ costituisce di per sè sinistro, senza
necessità di escutere preliminarmente il garante pubblico. Ciò trova conferma
nell’art. 7.3 lett. b, secondo cui l’assicurato deve segnalare “immediatamente
e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del pagamento,
qualsiasi inadempienza del beneficiario rispetto a quanto previsto dalla Convenzione
finanziaria.”.
Infine,
giusta l’art. 13.3 della polizza, la __________ si impegna a versare
l’indennità assicurativa “non oltre il quinto giorno dalla data di scadenza del
termine costitutivo di sinistro”. I tempi entro cui la __________ deve
indennizzare l’assicurato per i mancati rimborsi da parte del beneficiario
della convenzione finanziaria sono dunque estremamente brevi (40 giorni,
sommando i 3 termini evocati sopra). In tale lasso di tempo non è neppure
pensabile di ottenere il rimborso da parte dell’Ente Pubblico garante, il cui
eventuale mancato pagamento non può dunque costituire il rischio assicurato.
In
nessuna sua parte la polizza assicurativa prevede tra l’altro l’obbligo
dell’assicurata di escutere il garante pubblico. Al contrario, l’art. 7.3 lett.
c si limita a richiedere all’assicurato di porre in essere ogni ragionevole
iniziativa, ad esclusione di azioni legali e di qualsiasi iniziativa che
potrebbe comportare il rimborso anticipato del prestito, nei confronti del
beneficiario e del garante pubblico per ottenere il pagamento degli importi
scaduti” nonché di consultarsi con la __________ per “ogni eventuale ulteriore
iniziativa da intraprendere, ivi compresi eventuali azioni legali”.
Si
osserva ancora che a seguito del pagamento dell’indennizzo, la __________ è
automaticamente surrogata in tutti i diritti dell’assicurato, non solo verso
l’insolvente beneficiario del mutuo, ma anche verso il garante pubblico (art.
15.2 della polizza).
- L'appellante
sostiene poi che la validità dell’assicurazione __________ sarebbe condizionata
dalla validità della garanzia emessa dal Governo di __________, che ne
costituisce una premessa indispensabile (premesse n. 3 e n. 9 della polizza
assicurativa). La validità della garanzia statale sarebbe tuttavia contestata
dal Governo di __________ in una procedura che lo vede opposto a __________
(documento convenuta n. 22). L’appellante ne deduce l’impossibilità di ritenere
valida la polizza assicurativa in quanto una della sue condizioni essenziali è
incerta, e cioè la validità della garanzia statale.
Giusta
l’art. 2.2 della polizza assicurativa, la garanzia dello Stato di __________ “è
stata espressamente approvata dalla __________ e, allegata la presente contratto
(…) ne forma parte integrante”. La garanzia statale è peraltro stata avallata
dalle competenti autorità del Regno di Olanda, tant’è che l’assicurazione è
effettivamente entrata in vigore come da dichiarazione della __________ del 4
marzo 1988 (appendice 1 alla polizza, doc. L 2). L’appellante stesso riconosce
d'altronde che al momento in cui fu stipulato il contratto assicurativo vi era
una garanzia statale valida a tutti gli effetti (appello n. 16 a).
L’appellante
non ha dunque alcun motivo per sostenere che l’assicurato avrebbe effettuato
dichiarazioni inesatte in merito alla garanzia statale, rispettivamente non
abbia presentato documenti veritieri, contrariamente all’obbligo sancito
dall’art. 3.3 della polizza e dagli art. 1892 e 1893 CCit.
3.2 Certo,
il governo di Aruba contesta attualmente i propri obblighi verso __________,
invocando sue presunte responsabilità. Dal giudizio incidentale 23 aprile 1997
del Tribunale di prima istanza di __________ non risulta tuttavia che lo Stato
di __________ abbia richiesto l'annullamento o la constatazione di nullità
della garanzia (doc. convenuta nr. 22, pag. 9, consid. 4.2), né risulta che l'abbia
preteso ulteriormente.
In
sostanza, la decisione del Tribunale di __________ si limita a stabilire che,
in base ai documenti disponibili, non è possibile accertare se e in che misura __________
fosse a conoscenza o dovesse ragionevolmente sospettare che __________ non
intendesse rispettare i propri impegni verso __________, contribuendo con mezzi
propri al finanziamento del centro turistico nella misura del 15%. Lo stesso
dicasi quanto all'allegazione secondo cui la polizza assicurativa sia stata
ottenuta mediante frode (corruzione di funzionari __________) e che __________
ne fosse o dovesse esserne al corrente (ibidem, consid. 4.4.).
Di
conseguenza il Tribunale di __________ ha ammesso lo Stato __________ a provare
dette allegazioni, aggiornando l'udienza al successivo 14 maggio 1997 (ibidem,
pag. 13). Dagli atti della presente causa non risulta seguito alcuno circa il
procedimento in __________.
3.3 La
questione della validità della garanzia statale quale condizione assicurativa è
peraltro speculare alla nozione di rischio assicurato di cui al già citato art.
4.1 lett. b della polizza (mancata riscossione per qualsiasi ragione non
imputabile all'assicurato). Eventuali comportamenti dolosi o gravemente
colpevoli da parte di __________ si ripercuoterebbero infatti sia sulla
garanzia assicurativa che su quella statale.
Va
qui rilevato che, se da un canto non vi è alcun elemento concreto per ritenere
nulla o annullabile la garanzia statale, d'altro canto nessun indizio
affidabile porta a ritenere che __________ abbia agito in modo negligente o
addirittura doloso. Non può infatti venir conferito alcun valore probante alle
semplici allegazioni di una parte processuale, nella misura in cui queste non
sono state confortate dalla produzione del benché minimo elemento probatorio,
d'innanzi al Tribunale __________ o in questa sede.
È
pur vero che il Tribunale di prima istanza di __________ ha accertato che
__________ non intendeva fin dall'inizio onorare l'obbligo di contribuire nella
misura del 15% al finanziamento della struttura alberghiera. Come si è visto,
del tutto aperta è invece stata lasciata la questione di un eventuale
conoscenza o responsabilità di __________ circa l'agire del debitore
principale. Più in generale, è peraltro poco verosimile che un sindacato di
finanziatori eroghi progressivamente decine di milioni di franchi ad un
debitore che sa essere del tutto sprovvisto di mezzi propri, oltretutto ad un
tasso di poco superiore (0,75%) al libor interbancario. Né, visto il tenore
della garanzia statale (a prima richiesta) e della polizza assicurativa (art.
4.1 lett. B), __________ può di per sé essere chiamata a rispondere delle colpe
del beneficiario della linea di credito.
3.4 Giusta
l'art. 2697 CCit l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel
fatto a sostegno della propria tesi. Analogamente dispone l'art. 183 CPC-TI.
Come
indicato sopra, __________ non ha minimamente sostanziato eventuali colpe di
__________ suscettibili di invalidare la garanzia assicurativa ed eventualmente
quella statale. D'altronde l'appellante stessa precisa che non intende "né
sostenere le tesi dello Stato __________, né confutarle in questa sede" (appello
pag. 11 nr. 45).
- L'appellante
chiede in subordine che, previo annullamento della sentenza qui impugnata e
dell'ordinanza pretorile del 1° giugno 1999, il processo venga sospeso in
attesa dell'esito definitivo del procedimento pendente ad __________: sarebbe
paradossale che __________ venga condannata a versare un indennizzo che
potrebbe risultare non dovuta.
4.1 Giusta
l'art. 107 CPC il giudice può sospendere il processo quando la decisione di
un'altra causa o di un altro procedimento può influire sulla decisione della lite.
La
decisione di sospendere il processo dipende esclusivamente dall'apprezzamento
del giudice, che deve procedere a commisurare gli opposti interessi delle parti
in causa. Nei casi limite, il principio della celerità processuale deve prevalere,
ritenuto che la sospensione può essere ammessa solo a titolo eccezionale e deve
prospettarsi come contenuta nel tempo (DTF 119 II 386 consid. 1b; SJ
1995, 740; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 107 m. 4 e 5). La giurisprudenza ha sempre mostrato grande
riserbo in materia di sospensione, privilegiando il diritto delle parti di
ottenere un giudizio entro termini ragionevoli (DTF 112 IV 115 consid.
4; 106 Ib 395 consid. 2). Prova ne sia il fatto che le procedure civili svizzere
prevedono generalmente la possibilità di impugnare solo la decisione di
concedere la sospensione o, in caso contrario, limitano i motivi di nullità a
censure particolari (DTF 119 II 389, con riferimenti).
4.2 Nel
caso di specie va sottolineato come i tempi giudiziari del processo pendente ad
__________ non siano noti o prevedibili. Dagli atti disponibili si può unicamente
evincere che la causa è iniziata il 5 dicembre 1994 e che sembra essersi arenata
dopo la decisione 23 aprile 1997 del Tribunale di prima istanza, decisione che
per l'essenziale ha peraltro unicamente la portata di un'ordinanza sulle prove.
A tutt'oggi, cioè oltre quattro anni dopo, vi è da ritenere che non vi siano
stati ulteriori sviluppi in quel procedimento, visto che la parte qui
appellante non ha prodotto alcunché durante la fase istruttoria,
rispettivamente non ne ha richiamato gli atti né ha richiesto la restituzione
in intero per produrre nuovi mezzi di prova (art. 138 CPC-TI) o contro la
sentenza qui impugnata (art. 346 lett. d CPC-TI).
Indipendentemente
dal procedimento pendente ad __________, la qui appellante avrebbe potuto
produrre autonomamente delle prove o perlomeno indizi concreti su eventuali
colpe contrattuali di __________ che, lo si ricorda, l'appellante però neppure
sostiene in questa sede.
In
tale circostanze la decisione pretorile di non sospendere il procedimento non
può che essere mantenuta.
Sull'appello
adesivo
-
e consorti censurano la sentenza pretorile nella misura in cui le indennità per
ripetibili loro assegnate non appaiono congrue alla fattispecie, avuto riguardo
alla totale soccombenza di controparte e al dispendio di tempo necessario per
il corretto patrocinio in una causa internazionale di valore molto elevato. Le
appellanti adesive chiedono pertanto che l'indennità per ripetibili venga elevata
da fr. 160'000.-- a fr. 300'000.--.
5.1 Nella
fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili la legge concede al giudice
un ampio potere di apprezzamento che può essere censurato unicamente in caso di
eccesso o di abuso (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150).
Ripetibili
sono unicamente le spese indispensabili causate dal processo, cui si aggiunge
un'equa indennità per onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC).
Il
risarcimento di ogni spesa e danno incontrato o subito dalla parte vincente a
motivo dell'indebita lite può essere imposto al soccombente solo ove costui abbia
agito con manifesta ingiustizia ("responsabilità aggravata": art. 152
cpv. 1 CPC).
5.2 Nelle
cause con valore determinato o determinabile, l'onorario dell'avvocato è
fissato conformemente ai criteri enunciati dall'art. 8 TOA entro i limiti
percentuali indicati all'9 TOA (dal 3% al 6% per un valore accedente 1,5 mio
fr.).
In
presenza di un elevatissimo valore di causa si devono applicare le aliquote
tariffarie minime, purché ciò non porti a un risultato comunque esorbitante. In
quest'ultima ipotesi occorre allora combinare il criterio del valore litigioso
con quello del dispendio orario (art. 11 cpv. 1 TOA, ultima frase), facendo
capo
alla formula
O = 2
x Ov x Ot
Ov
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Cocchi/Trezzini,
cit, m. 36 ad art. 150).
5.3 Le
appellanti adesive fondano la loro pretesa considerando una retribuzione oraria
di fr. 500.--. Ritenuta la straordinaria importanza patrimoniale del litigio e
il suo carattere internazionale, detto criterio retributivo può essere
giustificato e trova precedenti giurisprudenziali (cfr. p. es. I CCA 9.12.1998
in re S. c. S., dove un valore litigioso di 50 mio fr. ha condotto a una
retribuzione di fr. 100'000.--).
Resta
nondimeno da verificare se il numero di ore addotto (350 ore) risulta adeguato
alla fattispecie. La vertenza ha comportato divergenze sulla questione del foro
competente, discusso con il merito nel doppio scambio di allegati, nonché la
redazione delle rispettive conclusioni. La documentazione raccolta e presentata
è certamente cospicua, mentre la fase istruttoria è stata piuttosto ridotta
(audizione di due testimoni).
Per
diverse ragioni, la valutazione del tempo presumibilmente necessario per una
prestazione corretta e affidabile deve essere sensibilmente ridotta rispetto a
quanto preteso.
Va
in primo luogo rilevato che tutti gli allegati di causa dell'attrice sono stati
elaborati da due patrocinatori, ciò che può apparire eccessivo visto l'alto
grado di specializzazione implicito nell'elevata retribuzione oraria attribuita
ad ognuno di loro.
Si
aggiunga che l'analisi giuridica della clausole assicurative era già stata avviata
nel contesto della transazione extragiudiziaria raggiunta nel 1994 circa i rimborsi
delle prime rate del mutuo. In quel contesto, alle attrici era stata riconosciuta
un’indennità di fr. 187'500.-- per “spese amministratrice e legali preprocessuali”
al momento in cui venne ritirata analoga petizione pendente presso la Pretura
di Lugano (doc. 17 e 18 allegati alla risposta).
Infine,
deve parimenti essere considerato che le attrici hanno richiesto in petizione e
ottenuto in sentenza un'indennità supplementare di fr. 250'000.-- sempre per
spese amministratrive e legali (non contestate dalla convenuta).
In
conclusione, si deve presumere che molte questioni giuridiche insorte tra attrice
e convenuta erano già state ampiamente esaminate e onorate con congrue spese
legali preprocessuali. Il tempo che i patrocinatori hanno dovuto consacrare
alla presente causa deve venire conseguentemente ridotto, in misura valutabile
al 50% (175 ore).
5.4 Le
ripetibili richieste con l'appello adesivo presuppongono un valore di causa di
quasi 32 milioni di franchi. Va nondimeno considerato che le richieste avanzate
in petizione erano limitate a circa 11 mio di fr. e che solo in fase di
conclusioni esse sono state elevate in funzione delle ulteriori rate scadute
del mutuo.
Ritenuta
la rilevante variazione tra il valore di causa iniziale e finale, che non ha
tuttavia comportato difficoltà giuridiche o di fatto supplementari, ma
unicamente un adeguamento del calcolo, si ritiene adeguato alla fattispecie
fondarsi sul valore medio, arrotondato a 21,5 milioni di franchi.
5.5 Dai
considerandi che precedono risulta che le ripetibili vanno fissate in base ai
seguenti parametri:
Ot = 175
x 500 = fr. 87'500.--
Ov = 21'500'000
x 3% = fr. 645'000.--
In
applicazione della cennata formula
2
x 645'000 x 87'500
645'000
si
ottiene un onorario di fr. 154'095.--, arrotondabile a fr. 160'000.-- per
spese, ciò che corrisponde a quanto stabilito in prima sede.
L’appello
adesivo è pertanto respinto, con conseguente carico delle spese di giudizio.
Alla controparte non vengono assegnate ripetibili in quanto non ha formulato
osservazioni all’appello adesivo.
per i quali motivi
dichiara e pronuncia:
I. L'appello
28 settembre 2000 dell'Istituto per i __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100'000.--
b)
spese fr. 100.--
Totale
fr. 100'100.--
già
anticipate dall'appellante in misura di fr. 100'000.--
sono
poste a suo carico dell'appellante, con l'obbligo di rifondere a controparte
fr. 60'000.-- per ripetibili.
III. L’appello
adesivo 18 settembre 2000 di __________ e consorti è respinto.
IV. Le
spese relative all’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2'900.--
b)
spese fr. 100.--
Totale
fr. 3'000.--
già
anticipate dall'appellante adesivo, sono poste a suo carico.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione
1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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