AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2000.164
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00164
Lugano
13 settembre
2001/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1996.00054 (già 8/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 -
promossa con petizione 22 gennaio 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'000.-
oltre interessi, mentre in corso di causa tale somma è stata aumentata a fr.
64'140.-- ed è stato altresì postulato il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di
fr. 21'163.-- oltre interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 31 agosto 2000, con cui ha
parzialmente accolto entrambe le azioni, la petizione limitatamente a fr.
10'000.-- oltre interessi ed accessori e la domanda riconvenzionale per fr.
5'032.70 più interessi;
appellante
l'attore con atto di appello 21 settembre 2000, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di
respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 30 ottobre 2000 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Il
14 marzo 1994 , titolare del centro d'estetica ""
in __________ a __________, ha ceduto a __________ per fr. 50'000.-- i 4/5 della
sua attività commerciale, tra cui gran parte delle superfici locate e della sua
clientela, continuando tuttavia ad esercitare in un locale del medesimo centro
(doc. B). __________, patrigno di __________, è intervenuto nel contratto quale
suo garante.
B. All'inizio
del 1995, preso atto come la figliastra si fosse ormai disinteressata della sua
attività, __________ gliel'ha rilevata e, in attesa di trovare un acquirente,
si è accordato con __________ nel senso che quest'ultima avrebbe potuto gestire
l'intera clientela e di fatto l'intero istituto a sue spese.
C. Nell'estate
1995 è stato possibile reperire un acquirente per l'intero centro d'estetica nella
persona di __________ i, la quale l'ha ripreso per la somma di fr. 70'000.--,
di cui fr. 50'000.-- sarebbero spettati a __________ e fr. 20'000.-- a
__________. A quel momento l'acquirente ha versato un acconto di fr. 20'000.--
(doc. G), che questi ultimi si sono ripartiti in ragione di fr. 10'000.--
ciascuno (cfr. doc. H).
Dopo
aver gestito per un paio di settimane il centro, verso metà settembre 1995,
__________, invocando la mancanza delle qualità promesse ed in particolare in
punto alla cifra d'affari, ha chiesto ed ottenuto da __________ la rescissione
del contratto e la retrocessione dell'intero acconto versato (doc. M).
D. Con
la petizione in rassegna, completata con i successivi allegati scritti,
__________ ha chiesto la condanna di __________
al pagamento di fr. 64'140.-- oltre interessi ed accessori.
L'attore
ritiene innanzitutto che la convenuta si sarebbe indebitamente arricchita
dell'acconto di fr. 10'000.--, che essa aveva rifiutato di restituire
all'acquirente. Essa sarebbe inoltre responsabile del mancato perfezionamento
del contratto di compravendita, avendo fornito all'acquirente false indicazioni
sia riguardo alla cartoteca della clientela sia in punto alle entrate mensili,
sottraendole poi scientemente buona parte dei clienti, da lei accaparrati
rispettivamente dirottati ad altri saloni: di qui la richiesta di risarcimento
di fr. 50'000.--, pari al mancato ricavo dalla vendita, e di altri fr.
4'140.--, corrispondenti alle pigioni che l'acquirente, già subentrata nel
contratto di locazione con il proprietario dei locali, ha dovuto pagare fino
alla scadenza del termine di disdetta ordinaria.
E. La
convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta
chiesto la condanna dell'attore al pagamento di fr. 21'163.-- oltre interessi.
Essa
contesta che il mancato perfezionamento della vendita del salone possa esserle
imputata, non avendo sottratto o dirottato parte della clientela rispettivamente
non essendo responsabile per il mancato aggiornamento della cartoteca. Pure
infondata era la richiesta di rimborso dell'acconto di fr. 10'000.--, stante
che essa in precedenza aveva provveduto a vendere la sua quota per fr.
20'000.-- all'attore affinché egli potesse vendere l'intero centro d'estetica,
così che in realtà essa era ancora creditrice nei suoi confronti del saldo di
fr. 10'000.--. A carico dell'attore andavano infine posti altri fr. 11'163.--
per spese varie (doc. 11), di cui egli era debitore a titolo personale oppure
in quanto garante nel contratto con __________.
F. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto sia la
petizione sia la domanda riconvenzionale, per fr. 10'000.-- la prima e
limitatamente a fr. 5'032.70 la seconda.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto escluso che la convenuta potesse aver
causato, con eventuali comportamenti illeciti, un danno economico all'attore:
in primo luogo non risultava che essa avesse continuato a svolgere, dopo la
chiusura del salone, l'attività d'estetista; l'invio da parte sua di alcuni
clienti ad un altro istituto era inoltre avvenuto dopo la chiusura del centro
"__________"; a suo giudizio, in definitiva la perdita di clientela
riscontrata dall'acquirente non si lasciava ricondurre alla convenuta, ma era
semmai dovuta alla cattiva gestione da parte di __________, ciò che imponeva di
respingere la richiesta di risarcimento danni formulata dall'attore. Non
essendo stato provato che la convenuta avesse preventivamente venduto la sua
quota all'attore e dovendosi dunque ritenere che essi avevano provveduto
assieme a concludere il contratto con __________, poi rescisso, essa era tenuta
a rifondere all'attore l'acconto di fr. 10'000.-- da lei trattenuto e non
poteva ovviamente pretendere il versamento dei rimanenti fr. 10'000.-- a saldo
della cessione della sua quota. A carico dell'attore andavano invece poste le
pigioni per i mesi di luglio e agosto 1995 (fr. 2'840.--) e i 4/5 dei conguagli
per il periodo 1.4-30.6.1994 (fr. 388.55) rispettivamente 1.7.1994-30.6.1995
(fr. 1'593.10), oltre ai 2/3 della rata trimestrale per il periodo
1.7-31.8.1995 (fr. 133.30) nonché i 4/5 della fattura telefonica di agosto 1995
(fr. 77.75).
G. Con
l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di accogliere integralmente la petizione e di respingere la domanda
riconvenzionale.
A
suo dire, la pretese di risarcimento per atto illecito erano perfettamente fondate,
l'istruttoria di causa avendo chiaramente permesso di accertare che la convenuta
aveva l'intenzione di continuare l'attività di estetista, cosa che di certo aveva
anche fatto, e che essa, oltre ad aver asportato parte del materiale oggetto
della vendita, aveva pure dirottato alcuni clienti ad altri istituti. La
"scomparsa" della clientela verificatasi nel settembre 1995 non si
lasciava dunque ricondurre alla gestione __________, ma era certamente stata
causata dalla convenuta, a cui oltretutto andava rimproverato un comportamento
ambiguo già nel 1994, allorché aveva continuato ad esercitare in un locale del
centro, tanto più che il valore della cartoteca venduta a quel momento era
senz'altro nullo. Il giudizio sulla riconvenzionale era a sua volta errato, il
primo giudice non avendo tenuto conto del fatto che la convenuta era
responsabile della mancata vendita del salone, tanto più che l'attore aveva
chiaramente contestato in causa di doverle rimborsare le pigioni di luglio e
agosto 1995.
H. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in
diritto:
- L'appellante
ritiene innanzitutto che l'istruttoria di causa avrebbe permesso di accertare
che la convenuta aveva l'intenzione di continuare l'attività di estetista al
suo domicilio, cosa che di certo aveva anche fatto. La censura è infondata.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall'appellante, dagli atti di causa non risulta
assolutamente che la convenuta in seguito abbia ripreso a lavorare quale estetista
in proprio e che dunque a tale scopo si sia eventualmente accaparrata alcuni
clienti della "__________ a": il fatto che qualche cliente possa aver
detto a __________ "che avrebbe chiamato la signora Vetter a casa dove
la convenuta l'avrebbe preso" non prova nulla, innanzitutto in quanto
per giurisprudenza invalsa la testimonianza che si limita a riportare quanto
riferito da un terzo è ritenuta priva della necessaria forza probatoria (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, m. 1 ad art. 90) e in ogni caso in quanto la stessa non è per nulla
categorica (da qui l'uso del verbo "avrebbe preso" al
condizionale), alcuni testimoni avendo oltretutto riferito come la convenuta
avesse espressamente rifiutato di effettuare trattamenti al proprio domicilio
(testi __________, ); nemmeno il reddito aziendale di fr. 4'000.--
ripreso nella notifica di tassazione 1997/98 dimostra alcunché, lo stesso
riferendosi in effetti al guadagno da lei conseguito nei primi 8 mesi del 1995
presso il centro "" (cfr. incarto fiscale richiamato I°).
Ne discende la sostanziale irrilevanza della circostanza, per altro sottaciuta
alle clienti (testi __________, __________, __________, __________) e alle sue
collaboratrici (testi __________, __________), colleghe (teste __________) o
conoscenti (testi __________, ), che essa fosse eventualmente
intenzionata ad offrire dei corsi di perfezionamento per la cura della pelle,
per il trucco ed altri trattamenti estetici nel "",
ritirato dal marito (doc. 3), o addirittura al suo domicilio - le testimonianze
in tal senso rese da __________ e __________, anch'esse già prive di forza
probatoria in quanto non facevano che riportare quanto riferito da un terzo,
sono per altro state smentite proprio dal terzo in questione (cfr. testi
__________ e __________) - ritenuto che l'eventuale apertura o riapertura di un
nuovo istituto da parte sua, fosse anche stata prossima (come dichiarato dalla
teste __________, la quale tuttavia si è a sua volta limitata a riportare
quanto riferitole da terzi), come detto, non è però stata dimostrata.
-
Parimenti
infondato è il rimprovero, mosso nei confronti della convenuta, di aver
dirottato alcuni clienti ad altri istituti a scapito della signora .
L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che ciò avvenne
unicamente con riferimento ad un numero assai limitato di clienti, 4 o 5 al
massimo, e che soprattutto a quel momento lo studio "" era
già stato chiuso definitivamente (teste __________).
-
Pure
priva di fondamento è la critica, rivolta alla convenuta, di aver
"spogliato" il centro prima di averlo dato in consegna all'acquirente,
sottraendo gran parte dei prodotti di base ivi presenti. Gli unici oggetti di
cui è stata provata la scomparsa al momento della presa di possesso del centro
da parte di __________ sono alcuni quadri decorativi che si trovavano nel
locale ove la convenuta svolgeva la sua attività (teste __________); l'assenza
di numerosi prodotti rispetto ai precedenti sopralluoghi, riscontrata
dall'acquirente (teste __________), non può invece essere considerata, non essendo
in realtà chiaro di quali prodotti si trattasse né quali fossero i quantitativi
mancanti (alcuni prodotti, per fr. 288.--, sono comunque stati venduti da
__________ a clienti, mentre altri, per fr. 400.--, sono stati rinvenuti e in seguito
ceduti all'acquirente a parziale compensazione del debito dell'attore, cfr.
doc. M.). Ora, a parte il fatto che nemmeno si conosce l'esatto tenore del
contratto di compravendita né in particolare è dato sapere se tali oggetti
facessero parte o meno dell'inventario ceduto, appare in ogni caso chiaro che
tutte queste eventuali mancanze, del tutto secondarie per raffronto alla mancanza
di clientela, non erano sicuramente tali da giustificare la rescissione del
contratto. Oltretutto nemmeno risulta che tali mancanze, immediatamente riscontrabili,
siano state subito segnalate ai venditori (cfr. art. 201 CO).
-
Il
fatto che la convenuta avrebbe tenuto un comportamento ambiguo già nel 1994,
allorché da un lato aveva continuato ad esercitare in un locale del centro
"__________", e dall'altro avrebbe fornito a quel momento una
cartoteca senza valore, è privo di rilevanza per la fattispecie in esame. Nel
caso concreto non si tratta in effetti di stabilire se la fissazione in
quell'anno di un prezzo di cessione di fr. 50'000.-- per una quota di 4/5
dell'attività della convenuta fosse giustificato o meno. Ad ogni buon conto lo
stesso attore, riconoscendo che nei primi mesi in cui la figliastra aveva
gestito lo studio aveva lavorato bene (interrogatorio formale ad 7 e 28), ha di
fatto ammesso come la cartoteca a lei ceduta non fosse senza valore e che
dunque il prezzo corrisposto a quel momento non era eccessivo. Nemmeno fondato
è poi il rimprovero mosso alla convenuta di aver sottratto già a quel momento
buona parte della clientela alla figliastra, il contratto di cessione garantendo
in effetti alla convenuta la gestione di 1/5 della clientela (doc. B punto 1 e
2b).
-
Contestato
è anche il giudizio con cui il primo giudice aveva ritenuto che la
"scomparsa" della clientela si lasciasse ricondurre alla cattiva
gestione del centro da parte di __________.
L'argomento
non è in realtà decisivo: quand'anche si volesse ammettere che la signora
_________ fosse estranea alla "scomparsa" della clientela, ciò non
permetterebbe in effetti ancora di concludere che la stessa fosse invece dovuta
ad un comportamento illecito da parte della convenuta. I testi __________ e
__________ hanno in definitiva fornito quella che sembra essere l'ipotesi più
plausibile di tale "scomparsa": il rapporto cliente-estetista essendo
molto personale, ben si poteva ritenere che la cessazione dell'attività da
parte del proprio estetista potesse aver indotto buona parte dei clienti che si
rivolgevano alla convenuta ad interrompere qualsiasi collaborazione con altri
estetisti (così ad es. la teste __________).
- Con
riferimento alla domanda riconvenzionale, infine, l'appellante contesta di essere
tenuto a corrispondere un qualsiasi importo alla controparte. A torto.
La
circostanza, da lui evocata nel gravame, che la convenuta sarebbe responsabile
della mancata vendita del salone - rivelatasi oltretutto infondata - non è innanzitutto
tale da modificare il primo giudizio, ritenuto come gli importi che egli è
stato condannato a risarcire alla convenuta nell'ambito di quell'azione (le
pigioni relative ai mesi di luglio e agosto 1995, i conguagli delle spese
accessorie per il periodo 1.4-30.6.1995 rispettivamente gli acconti delle spese
accessorie per il periodo 1.7-31.8.1995 e la fattura telefonica dell'agosto
1995) si riferivano a una fase precedente la vendita. Nemmeno corrisponde al
vero che egli avesse provveduto a contestare in causa l'obbligo di doverle
rimborsare le pigioni di luglio e agosto 1995, che in base agli accordi
intercorsi dovevano rimanere a suo carico, la contestazione da lui esposta in
sede conclusionale (p. 9) e ripresa a p. 9 dell'appello riferendosi in realtà
alle pigioni di settembre-novembre 1995.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 21 settembre 2000 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 980.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr. 1'000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'000.-- per ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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