AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.163
Data decisione, Autorità:
11.01.2001, IICCA
Incarto
n.
12.2000.00163
Lugano
11 gennaio 2001/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.98.00389 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 20 maggio
1998 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dallo studio legale __________
con cui l'attrice ha chiesto il disconoscimento di un debito
di fr. 57'861.- oltre interessi al 5% dal 5 settembre 1997 ed il conseguente
mantenimento dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano,
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione
e che il Pretore, con sentenza 30 agosto 2000, ha integralmente respinto.
Appellante l'attrice che, con atto di appello 21 settembre
2000, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione limitatamente al disconoscimento dell'importo eccedente quello, ora
riconosciuto, di fr. 44'802.-, con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi.
Mentre la convenuta, con osservazioni 3 novembre, chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in
diritto
- Nella seconda metà del 1997 l'attrice __________ ha
acquistato dalla convenuta _________ una serie di box in metallo, da adibire a
gabinetti e docce, per un importo complessivo di Lit. 142'000'000.- .
L'acquirente
ha pagato, tramite assegno bancario di Lit. 43'450'000.-, un acconto
corrispondente al 30% del prezzo totale. La ditta convenuta, alla parziale consegna
della merce, ossia per un valore di Lit. 101'074'452.- e, dedotto
proporzionalmente l'acconto versato, ha quindi chiesto il pagamento a saldo di
Lit. 70'752'116.- e l'attrice le ha consegnato un assegno bancario di pari
importo. Sennonché quest'ultimo titolo è risultato privo di copertura e non è
quindi stato accettato ed onorato dalla banca. L'attrice si è in seguito
rifiutata di saldare il debito verso convenuta.
- __________ ha fatto spiccare nei confronti dell'attrice il PE n. __________dell'UE
di Lugano per fr. 57'861.- pari a Lit. 70'752'116.- . __________ ha interposto
opposizione, respinta poi in via provvisoria con decisione 20 aprile 1998.
Con la
petizione che ci occupa l'attrice chiede il disconoscimento del debito verso la
convenuta e di conseguenza il mantenimento dell'opposizione al PE. Con la
risposta di causa la convenuta -oltre ad eccepire in ordine l'incompetenza
territoriale della Pretura di Lugano che lo stesso Pretore, con decisione 18
agosto 1999 cresciuta in giudicato, non ha ammesso- postula la reiezione della
petizione per il motivo che la domanda, sprovvista di qualsiasi motivazione,
perseguirebbe fini meramente dilatori. Con la replica, l'attrice adduce che a
fronte dell'importo chiesto in pagamento dalla controparte ha pagato, tramite
assegno rimesso alla convenuta, Fr. 37'149.25 e, tramite la ditta __________ -destinataria
finale del materiale comandato- la convenuta avrebbe ricevuto la rimanenza di
Lit. 13'127'664.-; il tutto ad estinzione di ogni suo debito. In duplica, la
convenuta attribuisce tuttavia il pagamento della __________ ad un'altra
diversa fornitura mentre considera che il preteso versamento in franchi
svizzeri non riguardi per nulla la fattispecie contrattuale in oggetto.
- Con la sentenza impugnata il Pretore ha respinto la petizione
costatando in primo luogo che l'attrice non ha allegato nessuna motivazione
riconducibile ad eventuali eccezioni liberatorie in petizione e le successive
allegazioni di fatto della replica sarebbero a tal proposito tardive.
In ogni
caso il Pretore ha ritenuto che l'attrice non ha dimostrato che l'asserito
pagamento di fr. 37'149.25 da parte sua, risultante da un semplice estratto di
conto corrente bancario, fosse andato a favore della venditrice e che quello di
Lit. 13'127'664.- da parte della __________ riguardasse la fornitura in
oggetto; un eventuale versamento, per importo superiore, di quest'ultima ditta
alla convenuta sarebbe evidentemente riconducibile ad un'altra fornitura.
L'azione promossa da __________ è stata così respinta perché infondata ed ai
limiti della temerarietà.
- Con l'appello la __________ contesta che gli argomenti esposti in
sede di replica possano essere giudicati tardivi.
Con
riferimento alle argomentazioni del Pretore ritiene che, nei rapporti di dare e
avere tra le parti, vi sarebbe comunque il versamento dell'indiscusso acconto
di Lit. 43'450'000 e il pagamento di _________ direttamente alla __________ di
Lit. 43'765'548 da dover imputare sul prezzo totale della vendita dei box di Lit.
142'000'000. Di conseguenza l'appellante limita l'accertamento dell'inesistenza
della pretesa della convenuta all'importo che eccede la differenza ancora
dovuta di Lit. 54'784'452, corrispondenti a fr. 44'802.-, e quindi unicamente a
fr. 13'059.- .
Con le osservazioni all'appello la convenuta ha chiesto la reiezione
del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, saranno
riprese nei successivi considerandi.
- Con l'appello, l'attrice critica la sentenza pretorile perché essa fonda,
anche, la reiezione della domanda di inesistenza del debito sul fatto che le
eccezioni liberatorie sono state sollevate compiutamente solo con la replica,
limitandosi l'allegato di petizione ad una contestazione assolutamente
generica. A ragione perché, nel sistema del codice di procedura ticinese, le
allegazioni di fatto possono essere proposte sino alla fine degli allegati
introduttivi di causa ovvero al più tardi con la replica e la duplica (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 78 m. 22 e 23).
L'esposizione
dei fatti precisi - e meglio pagamento di Fr. 37'149.25 a mezzo assegno no.
50'914.726 e versamento della rimanenza di Lit 13'127'664.- direttamente alla
convenuta da parte di __________ (replica, pag. 3) - per i quali il debito
avrebbe dovuto essere completamente estinto va così ritenuta processualmente
tempestiva ed ammissibile.
- Non è invece ammissibile che, con l'appello, l'attrice muti
l'esposizione dei fatti e invochi, a detrazione del debito - che non è del
resto più quello invocato dalla convenuta di Lit. 101'074'452.- per una
fornitura parziale della merce ordinata ma quello dell'intera prevista
fornitura di Lit. 142'000'000.- - la sola nuova circostanza di un versamento,
operato da __________, di Lit. 43'765'548.-. Questo pagamento, sommato all'incontestato
acconto iniziale, renderebbe esigibile solo la somma a saldo di fr. 44'802.-
con conseguente disconoscimento della differenza di fr. 13'059.-.
In
appello, infatti, non è consentita l'adduzione di nuove allegazioni diverse da
quelle che hanno formato il substrato fattuale determinatosi con gli allegati
preliminari (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC). L'attrice avrebbe dovuto farsi
legittimare all'adduzione di un nuovo complesso di fatti ricorrendo, in prima
sede, alla restituzione in intero (art. 138 CPC) e non limitarsi ad introdurlo
con l'appello in contrasto con la norma dinanzi citata (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI ad art. 74 m. 7 e n. 249). In ogni caso mal si comprenderebbe la
legittimità di una domanda di restituzione in intero, per addurre nuovi e
diversi fatti rispetto al modo di estinzione di un debito, promossa dal
debitore il quale è il primo che dovrebbe sapere come e quando i pagamenti
pretesi sono intervenuti.
Con il che non sarebbe
nemmeno necessario entrare nel merito dell'appello.
- Ad ogni buon conto, qualora si volesse proseguire con l'analisi
delle censure ricorsuali, l'appellante risulterebbe in ogni caso malvenuta.
Essa critica infatti il primo giudice sostenendo ch'egli avrebbe qualificato il
pagamento di __________ come facente
parte di una commessa diversa dalla n. 96003/V. La ricorrente non si avvede
però che, dalla semplice lettura della sentenza, ciò non corrisponde al vero
(sentenza impugnata, punto 3e).
Di
seguito -contraddicendo la tesi ricorsuale esposta nel considerando precedente
(appello 21 settembre 2000, pto. 4, in fine) - l'appellante vorrebbe imputare
l'importo di Lit. 43'756'548.- sul saldo rivendicato dall'appellata. Procedere,
questo, che confonde il versamento riguardante la seconda consegna (n. 567;
doc. 13 e 15) col saldo impagato della prima (n. 718; doc. 7 e 8) e risulta
perciò visibilmente errato sia da un punto di vista contabile che concettuale.
Inconferenti
sono inoltre le dichiarazioni dei testi __________ e __________ dalle quali si
evince che l'ordine relativo alla consegna n. __________è il medesimo della
consegna n. __________. Siffatte testimonianze non inficiano infatti
l'allegazione della convenuta per la quale il debito relativo alla fornitura n.
__________-e di cui è stato chiesto il disconoscimento con la presente causa-
rimane tuttora impagato mentre lo è stato quello dell'altra consegna avvenuta
direttamente a __________.
- L'appellante contesta infine l'entità delle ripetibili stabilite dal
Pretore. Le ripetibili devono essere calcolate, sulla base del valore
litigioso, in relazione alla tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA) e, entro
i minimi ed i massimi della TOA, l'apprezzamento del primo giudice è
censurabile solo per eccesso od abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI ad art.
148 m. 18 e 19). Un indennità di fr. 5'000.- per una causa del valore di fr.
57'861.- rientra nei parametri dell' art. 9 TOA e non può ora essere censurata
di eccessiva proprio da chi, l'attrice, aveva considerato lo stesso preciso
importo come congruo nell'assegnarlo a carico della controparte (cfr. replica,
pag. 4).
Ne
discende la reiezione dell'appello, infondato in ogni suo punto ed al limite
della temerarietà.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza ritenuto un
valore, nella procedura di appello, di fr. 13'059.- .
Per i quali motivi
visti, per le spese,
l'art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e
pronuncia:
-
L'appello 21 settembre 2000 di __________ è respinto.
-
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.-
b) spese fr.
50.-
T o t a l
e fr. 650.-
già
anticipate dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
- Intimazione a : - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster