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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.153
Data decisione, Autorità:
05.01.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00153
Lugano
5 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no.
OA.1999.00056 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa
con petizione 20 aprile 1999 da
rappr. dall' avv. __________
contro
rappr. dall' avv. __________
con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi del 4% dal 22 giugno 1998 e del 5%
dal 27 novembre 1998, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dal convenuto al PE n. __________del 15 gennaio 1999 dell' UEF di
Locarno; domande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore, con sentenza 17 agosto 2000, ha integralmente
accolto.
Appellante il convenuto il quale, con atto di appello
18 settembre 2000, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione, mentre l'attore, con osservazioni 20 ottobre 2000,
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
considerato
in fatto ed in
diritto
- L'ing. __________ e l'ing.
__________ si sono associati sotto la ditta comune denominata "Studio
di ingegneria __________ e __________,
ingegneri associati dipl. ETH/ ETS/ SIA/ OTIA", con inizio dell'attività
il 1 febbraio 1998 (doc. A).
Le condizioni di associazione prevedevano in particolare l'acquisto
da parte dell'ing. __________ di metà dell'inventario e del goodwill di entrata
nello studio già avviato dell'ing. __________. Il prezzo pattuito per tale
partecipazione ammontava a fr. 50'000.-; di seguito, a pagamento effettuato,
gli onorari sarebbero dovuti essere ripartiti in ragione del 50% ciascuno.
Sennonché le attese di lavoro prospettate non si sono realizzate e per questo,
in data 22 giugno 1998, l'attore ha deciso -anche per motivi di salute- di
lasciare lo studio chiedendo la rifusione di fr. 30'000.-, già versati,
corrispondenti al goodwill. Il convenuto, il quale ha proseguito l'attività da
solo, si è opposto alla richiesta.
- L'attore, con petizione 20 aprile 1999, chiede la condanna del
convenuto al pagamento degli importi già versati a titolo di goodwill. A
spiegare l'uscita dallo studio vi sarebbe il suo errore nell'associarsi come
contitolare in una ditta quasi completamente priva di lavori da svolgere. A suo
dire la richiesta, fondata sull'indebito arricchimento del convenuto,
sfocerebbe nell'applicazione delle norme regolanti i diritti del socio uscente
dalla società in nome collettivo.
Da parte
sua il convenuto ha avversato la petizione ritenendo che il fatto per cui
l'attore abbia abbandonato la società senza neppure rispettare il termine
semestrale di disdetta dell' art. 546 cpv.1 CO ha avuto essenzialmente per
effetto, oltre ad evidenziare la colpa del socio uscente, di causargli un danno
in termini di immagine.
-
Nel giudizio qui impugnato, il Pretore -visto la breve durata
della comune attività e il fatto che, oltretutto, fu l'attore a contribuire
alla maggior parte delle entrate dello studio- ha ritenuto la pretesa del
convenuto di considerare il goodwill un suo diritto personale, estraneo alla
società, inammissibile. Al contrario il primo giudice ha costatato il diritto
dell'attore ad essere disinteressato sul patrimonio sociale e dunque sulla
parte di goodwill che gli spetta. Non vi sarebbe altresì nessuna colpa da
imputare all'attore per aver lasciato lo studio.
-
Con l'appello in rassegna il convenuto chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione. A suo dire il goodwill
non farebbe parte del patrimonio sociale dal quale bisogna prelevare la parte
che spetta al socio uscente. Il contratto di società sarebbe inoltre stato
firmato dall'attore dopo attente discussioni, dal che l'infondatezza delle
pretese avanzate. Infine il Pretore avrebbe a torto negato qualsiasi riscontro
di colpa nel comportamento dell'ing. __________, il quale ha abbandonato
l'appellante senza preavviso alcuno.
Nelle osservazioni 20 ottobre 2000 l'attore ha chiesto la reiezione
del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, saranno
riprese nei successivi considerandi.
-
Preliminarmente alla disamina delle censure mosse dall'appellante
giova nella fattispecie rammentare -visto che la natura del pagamento di fr.
30'000 si riferisce a tale elemento- cosa s'intende generalmente per
"goodwill". Con questa nozione si vuole definire essenzialmente il
valore economico che, per colui che subentra in un esercizio, consiste nella
speranza e possibilità di guadagnare grazie alla clientela esistente e dare
così una base alla propria attività (DTF 119 II p. 222, consid. 2a). Nel
caso concreto, il goodwill è la partecipazione che, assieme all'inventario, si
traduce nel prezzo che l'attore ha dovuto corrispondere per associarsi, come
contitolare al 50%, in uno studio d'ingegneria già avviato. L'oggetto del
litigio riguarda dunque il principio e la determinazione della somma dovuta al
socio uscente con particolare riferimento al concetto esposto poc'anzi.
-
L'appellante censura la scorrettezza del ragionamento del Pretore
consistente nell' annoverare il goodwill fra le posizioni dell'attivo del
patrimonio sociale sul quale il socio uscente avrebbe diritto ad essere
indennizzato. Il goodwill non costituirebbe, a suo dire, che un'indennità
liberamente pattuita dalle parti e perciò contabilmente di esclusiva spettanza
del partner che ha ceduto la partecipazione relativa all'avviamento dello
studio.
5.1. Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra loro che non ha
dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze continuare
l'impresa per conto proprio, rimborsando all'altro quanto gli spetta del
patrimonio sociale (art. 579 cpv. 1 CO). Se il contratto di società non
contiene sulla somma dovuta al socio uscente alcuna disposizione e le parti non
possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto
della situazione patrimoniale della società al momento dell'uscita e della
colpa che il socio uscente potesse aver commesso (art. 580 cpv. 2 CO).
Il
momento decisivo per determinare lo stato del patrimonio della società è quello
in cui il contitolare ha disdetto il contratto associativo. Gli averi sociali
sono da definirsi sulla base del bilancio composto dagli elementi dell'attivo
dell'impresa, il cui esercizio si protrae. In particolare, ed è ciò che qui
più interessa, il goodwill dev'essere portato all'attivo del bilancio (DTF 93
II 247, consid. 2b; Bollmann, Das Ausscheiden aus
Personengesellschaften, Zurigo 1971, p. 91; Honsell/Vogt/Watter, OR II,
Berna e Francoforte sul Meno 1994, ad art. 580, N. 4). Con lo scioglimento
della società, il patrimonio sociale si trasforma in un patrimonio individuale
-per l'esattezza quello del membro che rimane- il quale è così incrementato a
mezzo della quota del contitolare uscente (DTF 97 II 230). Quest'ultimo
dovrà quindi essere disinteressato con un'indennità corrispondente alla sua
partecipazione all'attivo sociale (DTF 100 II 376, consid. 2b). A tale
scopo occorre tenere in considerazione il valore del suo apporto, aumentato o
diminuito della parte di utili o perdite che gli sono imputabili. Questa parte
sarà fissata sia in virtù del contratto sia, dovesse esso tacere a riguardo,
per analogia all'art. 533 CO (Patry, Précis de
droit suisse des sociétés, Vol. 1, p. 325, N. 2; Siegwart, Zürcher Kommentar,
ad art. 533, n. 16-19).
5.2. In concreto la chiave di
ripartizione tra i due soci -in ragione del 50% ciascuno- è già reperibile nel
contratto d'associazione (doc. A, pag. 2). Di conseguenza, l'attore, il quale
ha acquistato metà dell'inventario e goodwill dello studio avviato del
convenuto per poi apportarlo nella nuova società, ha in principio diritto ad
essere disinteressato sulla metà del goodwill facente parte del patrimonio
sociale. È lecito presumere -in assenza di altri resoconti e serie
contestazioni a riguardo- che il valore di goodwill e inventario dello studio
alla data dell'uscita dalla società dell'attore è identico a quello per cui le
parti si sono accordate con il contratto d'associazione, dunque di complessivi
fr. 100'000.-. Non è poi affermato, né appare dagli atti, che durante il breve
periodo di collaborazione questa abbia ingenerato perdite d'esercizio da
eventualmente computare a detrazione dell'attivo rappresentato dal goodwill.
Ora, al
momento dell'uscita dalla società l'attore - che già aveva versato, sui
pattuiti fr. 50'000.- per il goodwill, fr. 30'000.- - ha buon diritto ad essere
indennizzato con pari importo.
- Il ricorrente non si capacita inoltre del tenore della sentenza
pretorile quando questa nega una qualsivoglia colpa dell'attore il quale ha
abbandonato lo studio senza nemmeno preavvisare la sua partenza nei tempi
previsti all'art. 546 CO.
In
effetti, giusta l'art. 580 cpv. 2 CO, il giudice determina la somma di
spettanza del socio uscente tenendo conto della colpa che questo potesse aver
commesso. Per esempio se la colpa dell'attore avesse dovuto compromettere il
buon andamento dello studio, il giudice può tenerne conto privando il socio
uscente di ogni diritto ai benefici risultanti dalla continuazione
dell'attività (DTF 93 II 247, consid. 2b in fine).
A ben vedere però -prescindendo dalla questione a sapere se
l'applicazione dell'art. 546 CO è stata oppure no contemplata dalle parti (Bollmann,
op. cit., p. 55), o, ancora, se in concreto è ravvisabile una colpa nel
comportamento dell'attore- l'opinione dell'appellante non è in tutti i casi
condivisibile.
In
effetti, per invocare una diminuzione delle pretese del socio uscente è
fondamentale che la società o, in questo caso, l'unico membro rimanente,
dimostri di aver patito un pregiudizio da opporre in compensazione al
disinteressamento pecuniario del contitolare che si è dipartito dal contratto
associativo (Bollmann, op. cit., p. 66; Honsell/Vogt/Watter, op.
cit., ad art. 580, N. 6). Orbene il convenuto si è limitato a addurre che, con
l'improvviso gesto dell'attore, la sua immagine si sarebbe offuscata agli occhi
dei clienti senza però mai rendere più che verosimile questa ipotesi. Tanto
basta a respingere le pretese del ricorrente il quale non ha nemmeno messo in
luce il danno subito nella misura necessaria affinché esso potesse almeno
essere stabilito dal prudente criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO; DTF
93 II 453, consid. 2b; IICCA 20 ottobre 1999, in re Z. c. P., consid.
3). Nulla perciò può essere riconosciuto al convenuto per questo motivo.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in
ogni suo punto.
Per i
quali motivi
richiamati, per le spese, l'art. 148 CPC e la
vigente TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 18 settembre 2000 dell'ing. __________ è respinto.
-
Le spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 650.-
b)
spese fr. 50.-
totale fr.
700.-
già
anticipate dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 1'700 a titolo di ripetibili.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di
Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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