AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.152
Data decisione, Autorità:
07.03.2001, IICCA
Incarto n.
12.2000.00152
Lugano
7 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.1996.00273
della Pretura di Locarno Città, promossa con petizione 22 maggio 1995 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr. dall’avv. __________)
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell’importo fr. 188'655.30 oltre interessi a titolo di mercede
dell’appaltatrice;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 4
settembre 2000 ha parzialmente ammesso, limitatamente all’importo di fr.
111'346.80 oltre interessi;
appellante la convenuta, che con atto d’appello 13 settembre 2000
chiede che il primo giudizio venga riformato nel senso dell’accoglimento della
petizione limitatamente a fr. 96'496.80 oltre interessi;
mentre l’attrice con osservazioni e appello adesivo del 23 ottobre
2000 postula, oltre alla reiezione del gravame avversario, la riforma del primo
giudizio nel senso che la petizione sia ammessa sino a concorrenza dell’importo
di fr. 147'378.20 oltre interessi.
Letti
ed esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ hanno acquistato nel 1988 da __________, __________ e __________
il fondo no. __________RFD di __________, fondo gravato da servitù prediale
consistente nell’onere di 6 posteggi a favore di fondi confinanti.
Il
29 settembre 1989 __________ ha sottoscritto con la ditta __________ un contratto
d’appalto per l’edificazione di una casa monofamigliare sul mappale acquistato
l’anno precedente. Il costo approssimativo dell’opera è stato stimato in fr.
366'000.–, come al relativo capitolato d’appalto.
Sul
fondo no. __________la ditta __________ ha dapprima edificato 10 posteggi
coperti (di cui 4 per __________ e i rimanenti 6 attribuiti conformemente alle
citate servitù) ed in seguito la casa di abitazione, ultimata nel giugno 1992.
B. Le
parti non sono pervenute ad un accordo sull’importo della liquidazione finale
inerente la casa di abitazione né sulla quotaparte dei costi di costruzione
dell’autorimessa coperta. La __________ ha pertanto postulato la condanna della
convenuta al pagamento dell’importo di fr. 188'655.30 oltre interessi. A mente
dell’attore questa somma comprende fr. 113'347.– quale quotaparte
dell’edificazione dell’autorimessa nonché il saldo per la liquidazione finale
della casa, dedotti gli acconti di fr. 430'000.–.
C. La
convenuta si è opposta integralmente alla petizione, rilevando che la pretesa residua
sui costi dell’abitazione non è stata dimostrata e che fra le parti vi era un accordo
nel senso della costruzione gratuita dei 4 posteggi attribuitile.
D. Con
sentenza 4 settembre 2000 il segretario assessore della Pretura di
Locarno–Città ha riconosciuto come provata la pretesa della ditta appaltatrice
unicamente fino a concorrenza di fr. 430'000.– per la casa d’abitazione,
importo corrispondente agli acconti già versati. In aggiunta, il primo giudice
ha ammesso un supplemento di fr.12'006.– per gli aumenti salariali
riferiti all’anno 1990. Ha invece respinto la richiesta per quanto concerne gli
aumenti di cantiere 1990 e quelli salariali e di cantiere 1991, non comunicati
tempestivamente alla committente o non provati.
Quanto
all’autorimessa, il primo giudice si è basato sul costo finale dell’opera valutata
in fr. 248'350.– dal perito giudiziario, accollandone quattro decimi alla
committente, condannata pertanto a versare alla ditta __________ fr. 99'324.20
oltre interessi.
E. L’appellante
principale assevera che il primo giudice non ha riconosciuto la propria pretesa
compensatoria di fr. 14'850.– e, di conseguenza chiede che l’importo accordato
all’attrice sia ridotto di tale somma. La pretesa compensatoria è riferita ad
un travaso di indici edificatori dalla particella __________ a favore di due
mappali confinanti su richiesta della parte attrice, che l'avrebbe espressamente
riconosciuta.
F. Nelle
proprie osservazioni e appello adesivo, la __________ chiede da un canto che
l’appello di __________ sia integralmente respinto e, d’altro canto, che
quest’ultima sia tenuta a versare un importo superiore di quanto accertato dal
Pretore. A torto questi non avrebbe riconosciuto dei lavori supplementari
nonché i rincari sopportati dall’appaltatrice, la cui pretesa deve essere
stabilita in complessivi fr. 147'378.20 oltre interessi.
Considerato
in diritto: 1. Sull’appello __________:
1.1. L’appellante
censura la sentenza pretorile unicamente per la mancata defalcazione di fr.
14'850.– da lei pretesi a titolo compensatorio per un travaso di indici
richiestole dall’attore. Rilevato come la deduzione sia stata ammessa
dall’attore sia in sede di petizione che di replica, __________ lamenta una
violazione dell’art. 78 CPC: il primo giudice si sarebbe irritualmente basato
sul memoriale conclusivo dell’attore, in cui la deduzione veniva negata in
quanto il travaso di indici non sarebbe stato perfezionato. Accertato che non
vi è prova dell’intervenuta cessione, la sentenza impugnata ha respinto la
pretesa compensatoria, fondandosi così su circostanze allegate solo nella
seconda fase della procedura.
1.2. Dagli
allegati e dalle prove addotte dalle parti risulta quanto segue:
– Su richiesta di
__________, __________ e __________ hanno sottoscritto il 31 marzo 1989 una
dichiarazione autenticata con cui accordano un travaso dell’edificabilità di
mq. 33 di superficie utile lorda dal loro fondo a favore delle part.
__________e __________ (doc. N). Lo stesso 31 marzo 1989 __________ dichiara
unilateralmente di ricevere detto travaso di indici e di corrispondere la somma
di fr. 14'850.–, da conteggiare sulla fattura inerente l’esecuzione dei posteggi
(doc. N, foglio 3).
– Il 30 novembre 1992
__________ scrive al Municipio di __________ presentando il calcolo definitivo
dei parametri edificativi delle part. __________/__________e chiedendo di “stralciare
dal Registro comunale i travasi a carico del mappale no. __________RFD della
signora __________. La presente annulla e sostituisce il precedente travaso del
9 novembre 1989” (doc. MM).
– Nella petizione (pag.
7) l’attore fa valere un credito di fr. 128'450.– per quanto concerne i
posteggi aggiungendo che “da questo importo deve essere dedotto il
controvalore degli indici ceduti dalla convenuta ai signori __________ già nel
1989 (travaso di mq. 33 di superficie utile lorda dalla part. no. __________ ed
a favore delle part. no. __________ e __________), per un importo complessivo
di fr. 14'850.–, per cui a favore della ditta attrice rimane, per quanto
attiene ai posteggi, un importo di fr. 113'602.–“. Richiesta formalmente
confermata nel petitum.
– Nella risposta, onde
sostenere la pretesa gratuità dell’esecuzione dei propri posteggi, la convenuta
contesta la quantificazione del corrispettivo della cessione, ritenendo fr.
14'850.–– insufficienti.
– Nella replica la
parte attrice spiega che la quantificazione è basata sul prezzo di vendita del
terreno (fr. 450 al mq. x 33mq = fr. 14'850.––) e indica che, pur non
necessitando più di un travaso di indici, “visto che il signor __________ è
una persona che rispetta gli accordi presi, egli è ancora disposto a pagarli”,
secondo il cennato conteggio.
– In duplica la
convenuta non riprende la questione della quantificazione del valore degli
indici, né questa è stata oggetto d’istruttoria.
– È dunque solo con
l’allegato conclusivo che, per la prima volta, l’attrice contesta la fondatezza
dell’eccezione compensatoria: “la convenuta si è però opposta al
perfezionamento della cessione e agli atti non figura d’altronde il consenso
dell’autorità comunale, responsabile della tenuta degli indici. Di conseguenza
questo importo non può essere dedotto da quanto dovuto alla convenuta”.
1.3. L’art.
78 CPC impone alle parti di addurre con gli allegati preliminari
–rispettivamente con la replica e la duplica– i fatti, le domande e le
eccezioni, ritenuto che non sono più proponibili nelle conclusioni finali e
tantomeno in sede d’appello (Rep.
1993, 221). D’altro canto, gli artt. 74 e 75 CPC vietano in linea di principio
la mutazione dell’azione, rispettivamente la sua estensione se basata su nuove
allegazioni di fatti. Il tema della lite è infatti circoscritto dagli allegati
introduttivi, mentre è preclusa la possibilità di formulare nella fase
processuale successiva nuove allegazioni, considerato che queste eluderebbero
il diritto al contraddittorio della controparte (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 78 n. 22 e ad art. 74 n.
14, nota 253).
1.4. In
concreto, la conclusione attorea volta a negare la deduzione della pretesa compensatoria
è palesemente fondata su di un fatto nuovo (l’opposizione della convenuta al
perfezionamento della cessione degli indici). Anche a prescindere dalla circostanza
che quest’allegazione sembra comunque essere smentita dagli atti di causa (la
convenuta ha debitamente firmato l’atto di cessione e l’attrice l’ha
effettivamente inoltrata all’autorità comunale, per poi chiederne dopo tre anni
l’annullamento motu proprio e per altri motivi), va rilevato che la controparte
non ha avuto modo di pronunciarsi né di opporre eventuali mezzi di prova in suo
favore.
La
sentenza pretorile non può essere protetta laddove ritiene non provata la cessione
degli indici, indicando che sarebbe bastata l’audizione del tecnico comunale o
il richiamo di un estratto del registro degli indici. Non si vede infatti per
quale motivo la convenuta avrebbe dovuto provare tale fatto, ritenuto che
l’attrice dava per scontata già in petizione la pretesa compensatoria, perlomeno
fino a concorrenza di fr. 14'850.–. Irrilevante è peraltro che in sede di
risposta la convenuta abbia preteso una deduzione maggiore (comunque lasciata
cadere in sede di duplica) ritenuto che la lite era semmai circoscritta
all’ammontare preciso della deduzione, senza porre in discussione l’esistenza
stessa di una compensazione in seguito alla cessione di indici.
1.5. Ne
deriva che l’appello di __________ deve essere accolto, con conseguente riconoscimento
della pretesa compensatoria di fr. 14'850.– oltre interessi.
Al
riguardo va nondimeno precisato che, contrariamente alla tesi appellatoria,
l’importo deve essere dedotto non dall'importo a saldo di fr. 12'006.60
relativo all’edificazione della casa (con relativi interessi del 9% dal 23
novembre 1993) ma da quella di fr. 99'340.20 dovuta per l’autorimessa (con
interessi del 5% dal 9 maggio 1994), conformemente all’accordo tra le parti
(doc. N) e all’iniziale ammissione attorea.
- Sull’appello adesivo
2.1. L’attrice
impugna la sentenza pretorile limitatamente ad alcune posizioni concernenti la
liquidazione della casa d’abitazione. In particolare viene censurato che il
primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto solo gli aumenti salariali per
il 1990, negandoli invece per il 1991 e rifiutando ogni aumento dei costi per
macchinari e materiali.
La
tesi attorea si basa essenzialmente sulle deposizioni degli architetti __________
e __________, che hanno curato la direzione lavori per la committente.
Sennonché,
dalla lettura integrale della deposizione __________ non si può certo evincere
che egli ritenesse dovuti dei supplementi salariali o di cantiere. Egli precisa
anzi che la questione era discussa e che, dal suo punto di vista, nemmeno avrebbe
dovuto porsi in ragione dei tempi di costruzione di una casa unifamigliare,
normalmente più corti. Così che il suo studio ha esaminato gli importi di
liquidazione senza entrare nel merito degli aumenti per rincaro (verbali, pag.
22). L’affermazione secondo cui l’importo della liquidazione è stato portato “dagli
iniziali fr. 554'000.– ai finali fr. 430'000.– + i supplementi dovuti agli aumenti
salariali e di cantiere” (ibidem) non può pertanto essere interpretata come
un riconoscimento di quest’ultimi ma, nel suo contesto, indica solo che la
cifra finale di fr. 430'000.– non comprendeva la pretesa supplementare di
__________, contestata dalla committente.
Neppure
la deposizione dell’arch. __________, assistente di __________, conforta la
tesi appellatoria: in merito alla ricapitolazione di cui al doc. 4, in cui
vengono effettivamente menzionati detti aumenti, egli precisa infatti che “questo
documento era comunque una bozza di presentazione, tant’è vero che non ero a
conoscenza di tutte le opere eseguite e che semmai la liquidazione definitiva
doveva uscire dall’intervento dell’architetto __________, responsabile del
cantiere” (verbali, pag. 33). Ed infatti l’importo della liquidazione
definitiva non corrisponde affatto a quello indicato dal doc. 4.
Infine,
per quanto concerne specificatamente il supplemento per salari 1991, dal doc. Y
non si può evincere che l’aumento è stato tempestivamente comunicato alla
committente. Anche se l’arch. __________, al quale è stato esibito il doc. Y,
ha dichiarato trattarsi di richieste d’acconto da lui viste in precedenza
(verbali, pag. 27), va puntualizzato che il documento in questione è composto
da ben 11 pagine. Il riconoscimento da parte dal teste è quindi del tutto
generico e non porta specificatamente sul foglio no. 8 (dove sono indicati gli
aumenti salariali 1991) che, a ben guardare, non è neppure una richiesta
d’acconto. Nessuna domanda specifica è stata posta sul foglio no. 8, né il doc.
Y è stato ostenso nel contesto di domande concernenti gli aumenti salariali.
2.2. L’appellante
adesiva lamenta inoltre che a torto il Pretore non ha riconosciuto le spese per
la sistemazione del terreno sopra l’autorimessa.
Il
perito ha quantificato tale spesa in fr. 7'650.–, defalcandola dai conteggi
relativi all’autorimessa in quanto in parte attribuite ai costi relativi alla
casa d’abitazione e per il resto non essendo chiaro se i costi fossero già
compresi nella liquidazione della casa. Poiché la perizia era limitata alla
costruzione dei posteggi, il perito ha concluso che “l’importo di fr.
7'650.– può essere riconosciuto all’impresa se in sede di giudizio dovesse
risultare che tali lavori non siano invece già stati conteggiati nella
liquidazione di casa __________ ” (complemento peritale, pag. 9).
Dalla
documentazione in atti risulta chiaramente che i costi per la sistemazione del
terreno sopra l’autorimessa sono dapprima stati inseriti nei conti relativi
alla casa (doc. F, pag. 37). Questa posizione, assieme ad altre, non è tuttavia
stata riconosciuta dall’arch. __________ come pertinente alla casa (verbali,
pag. 27) e pertanto attribuita ai posteggi da __________ (doc. L, pag. 2). Ne
consegue che questi lavori non sono compresi nella liquidazione della casa
d’abitazione, come ipotizzato dal perito.
La
sentenza impugnata non può pertanto essere protetta la dove rifiuta ogni mercede
per tale opera in quanto considera nebulose le modalità d’esecuzione dei lavori
di sistemazione del terreno pag. 7. Nemmeno la committente ha mai affermato che
il riempimento dello scavo sia stato fatturato dal giardiniere. Certo,
l’importo fatturato dall’attrice (fr. 9'898.–) è discutibile, ma su questo
punto si è esaurientemente espresso il perito.
La
perizia precisa che parte di questa posizione è attribuibile alla casa
d’abitazione (fr. 1'100.–), mentre i rimanenti fr. 6'550.– vanno a carico del
posteggio. La convenuta deve pertanto sopportare 4/10 di quest’ultimo importo
in funzione dei quattro posti macchina a lei attribuiti, (fr. 2'620.–), oltre
ai fr. 1'100.– relativi alla casa.
Su
questo punto l’appello adesivo deve pertanto essere accolto, con conseguente
obbligo per la convenuta di versare fr. 3'720.– all’attrice, con interessi del
5% dal 9 maggio 1994.
2.3. Da
ultimo, l’appellante adesiva chiede la condanna della convenuta al pagamento di
ulteriori fr. 10'388.– in relazione alle opere di scavo per lo torretta del
lift. Il perito ha infatti tolto questa posizione dalla liquidazione
dell’autorimessa (perizia, pag. 5, n. 1–2), ritenendola di esclusiva pertinenza
della casa. Il lift serve infatti esclusivamente casa __________.
Il
primo giudice ha correttamente ritenuto tale asserzione troppo generica per permettere
di pervenire all’importo di fr. 10'388.– esposto dall’attrice mediante una serie
poco cristallina di trapassi di posizioni dalla liquidazione dell’autorimessa a
quella della casa. Si aggiunga che, contrariamente alla sistemazione del terreno,
i costi dello scavo non sono affatto stati valutati dal perito, ragion per cui
manca ogni riferimento attendibile sul valore dell’opera.
Su
questo punto l’appello adesivo deve pertanto essere respinto.
- In
conclusione, l’appello viene sostanzialmente accolto mentre quello adesivo lo è
solo in minima parte, della qual cosa va tenuto conto nell’attribuzione delle
spese di giudizio di questa sede e delle ripetibili.
Per
contro, rispetto al giudizio impugnato, la sua riforma non comporta divergenze
tali da giustificare una diversa distribuzione delle spese e della tassa di
giudizio (2/3 – 1/3), né un differente calcolo delle ripetibili.
Il
primo giudizio è infatti riformato sia a scapito dell'attrice (fr. 14'850.–)
che della convenuta (fr. 3'720.––), con conseguente riduzione di fr. 11'130.–
dell'importo riconosciuto per l'edificazione dei posteggi (fr. 99'340,20 – fr.
11'130.– = fr. 88'210,20).
Per
questi motivi
richiamati
l’art. 148 CPC e la TOA
pronuncia: I. L’appello
di __________ è accolto e quello adesivo della __________ è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza la sentenza 4 settembre 2000 della Pretura di
Locarno–Città, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
“
- La petizione è parzialmente accolta.
§. Di
conseguenza __________ è tenuta a versare alla __________ fr. 100'216.80, oltre
interessi al 9% su fr. 12'006.60 dal 23 novembre 1993 e al 5% su fr. 88'210.20
dal 9 maggio 1994”.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 480.–
b)
spese fr. 20.–
totale fr. 500.–
anticipato
dall’appellante sono poste a carico dell’appellata. Quest’ultima rifonderà a
__________ fr. 700.– di ripetibili.
III. Le
spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.–
b)
spese fr. 20.–
totale fr. 800.–
anticipato
dall’appellante adesivamente restano a suo carico nella misura di fr. 720.– e
accollata a controparte per i rimanenti fr. 80.–. L’appellante adesivamente rifonderà
all’appellata fr. 1'000.– di ripetibili.
IV. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
di Locarno–Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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