AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.14
Data decisione, Autorità:
25.08.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00014
Lugano
25 agosto
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.96.00890
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 19
dicembre 1996 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
rappr. dallo studio legale avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
216'811.80 oltre interessi (azione di responsabilità degli amministratori e dei
revisori della società anonima);
domanda
avversata dai convenuti -tranne dalla convenuta __________, rimasta preclusa-
che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza
23 dicembre 1999 ha integralmente accolto;
appellanti
i convenuti __________ e __________, con atti di appello del 21 rispettivamente
20 gennaio 2000, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso
di respingere la petizione in quanto proposta nei loro confronti, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 29 febbraio 2000 postula la reiezione di entrambi i
gravami con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Il 14 aprile 1995 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha
decretato il fallimento della società __________, già in __________, ora in
__________a.
Al
termine della procedura di fallimento a favore dei creditori ammessi in graduatoria
sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr. 216'811.80, di
cui fr. 192'909.-- vantati dal __________.
B. Con la petizione in rassegna quest'ultimo, cessionario ex art. 260
LEF dei crediti della massa, ha convenuto in causa ai sensi degli art. 754 e
segg. v.CO e CO il __________, __________ e il __________, già membri del
consiglio d'amministrazione della fallita, come pure __________ e __________,
già revisori della stessa, per ottenere la loro condanna in solido alla
rifusione del danno di fr. 216'811.80 patito dalla fallita.
Egli
rimprovera in particolare la tenuta in modo irregolare e incompleto della
contabilità della società; eccepisce gravi irregolarità nella designazione
degli organi di revisione; evidenzia come da anni la società fosse insolvente e
che già dal 1987 il suo bilancio avrebbe dovuto essere depositato; osserva
inoltre come la società, nonostante la sua precaria situazione, abbia
provveduto nel 1988 ad acquisire una nuova proprietà, facendo per altro capo
esclusivamente a capitale di terzi, ciò che ne ha ulteriormente aumentato
l'esposizione passiva, ma non solo: essa avrebbe pure concesso ai propri
azionisti dei mutui senza alcun corrispettivo, importi che sarebbero poi stati
rimborsati mediante la consegna di un titolo ipotecario in realtà privo di
valore.
C. I
convenuti, ad eccezione di __________ -ora fallita- rimasta preclusa, si sono
opposti alla petizione, contestando ogni addebito mosso nei loro confronti.
Essi evidenziano in particolare di non aver violato alcuna disposizione legale
o statutaria a tutela dei creditori e di non aver comunque provocato alcun
danno risarcibile in questa procedura, fermo restando che l'attore non aveva
assolutamente provato né l'ammontare del suo pregiudizio, né l'esistenza del
necessario nesso causale, né una loro eventuale colpa.
D. Il
Pretore ha integralmente accolto la petizione dell'attore.
Il
giudice di prime cure, dopo aver premesso che per i fatti successivi al 1° luglio
1992 si doveva far capo al nuovo diritto (art. 754 e segg. CO) e per quelli
precedenti a quella data al diritto previgente (art. 754 e segg. v.CO), ha
confermato l'esistenza di due fattispecie tali da innescare la responsabilità
dei convenuti: innanzitutto non era stato possibile accertare la sorte del
titolo ipotecario di fr. 150'000.-- consegnato dagli azionisti, posizione
registrata nel bilancio 1994 ma non più presente negli attivi della società al
momento del fallimento, per cui si doveva concludere che gli organi della
società, non in grado di fornire le necessarie spiegazioni, erano responsabili
della scomparsa di quell'attivo; d'altro canto era innegabile che già dal 1988
la situazione debitoria della società, che continuava a concludere in passivo
ogni esercizio annuale, avrebbe imposto di agire secondo quanto stabilito
all'art. 725 CO, segnatamente dando seguito al deposito dei bilanci, per cui
gli organi della stessa, sia gli amministratori che i revisori, che non avevano
tempestivamente provveduto ad agire in tal senso, erano senz'altro responsabili
dell'aggravamento della situazione della società che ne era derivato, ciò che
ha infine portato alla completa scomparsa del capitale sociale.
E. I
convenuti __________ e __________ hanno impugnato la sentenza pretorile,
chiedendo la sua riforma nel senso di respingere la petizione in quanto proposta
nei loro confronti.
Il
primo, membro del consiglio d'amministrazione unicamente fino al 23 novembre
1993, ritiene che nella petizione l'attore non avesse sufficientemente sostanziato
gli argomenti giustificanti una sua eventuale responsabilità rispettivamente,
non avendo presentato la replica, avesse comunque accettato le obiezioni di cui
all'allegato responsivo; a suo giudizio, comunque, le premesse per ammettere
una sua responsabilità ex art. 754 v.CO o CO non erano in concreto date, fermo
restando che egli era estraneo all'episodio della scomparsa del titolo
ipotecario, mentre la società a quel momento non era ancora insolvente.
La
seconda, organo di revisione subentrato il 23 novembre 1993 alla __________,
eccepisce innanzitutto la carente motivazione della sentenza; ritiene a sua
volta che l'attore non avesse sufficientemente sostanziato le sue pretese e che
le premesse per la sua responsabilità non fossero date, atteso che essa nulla
aveva a che fare con la scomparsa del titolo ipotecario, mentre la società non
aveva accresciuto i suoi passivi successivamente al suo intervento; il primo giudice
non aveva infine tenuto conto che l'art. 759 CO prevedeva una solidarietà
differenziata per gli organi di revisione.
F. Delle osservazioni dell'attore, che postula la reiezione dei due
gravami si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
considerando
in diritto:
- Le parti ed il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CCS),
sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in
causa debba essere esaminata alla luce degli art. 754 e segg. v.CO nella misura
in cui i fatti addebitati ai convenuti sono precedenti al 1° luglio 1992 ed in
base agli art. 754 e segg. CO per gli addebiti successivi a quella data (IICCA
12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V., 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z.).
Secondo l’art. 755 v.CO, norma sostanzialmente ripresa negli art.
754 e 757 cpv. 1 CO, deve essere risarcito il danno subito dal creditore della
società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep. 1987 p. 222),
quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della diminuzione o
scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione degli obblighi
di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in primo luogo
arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore insoddisfatto;
nel caso di fallimento della società -in concreto verificatosi- l’esercizio
dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del fallimento (art. 756
cpv. 1 v.CO, 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto ceduto il proprio diritto
all’attore (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 2 CO), che è perciò in ogni caso
legittimato a procedere a tal titolo. Analoghe considerazioni valgono per
quanto riguarda le violazioni riconducibili all'attività dell'ufficio di revisione
(art. 755 e 757 CO).
Premesse
per l’azione di responsabilità di cui sopra sono l’esistenza di un danno, la
violazione di un dovere, l'intenzionalità o la negligenza, e il sussistere di
un nesso di causalità adeguato tra il comportamento dell’amministratore o del
revisore e il danno (DTF 110 II 394; Rep. 1984 p. 364; sentenze IICCA
citate; Forstmoser, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo
1987, n. 249 e segg.).
quo
all'appello del __________
- Come
già accennato, l'appellante, membro del consiglio d'amministrazione solo fino
23 novembre 1993 (doc. B), ritiene che l'attore non abbia sufficientemente
sostanziato gli argomenti a sostegno della sua responsabilità rispettivamente,
non avendo presentato la replica, abbia accettato le obiezioni contenute nell'allegato
responsivo; a suo giudizio, comunque, le premesse per una sua responsabilità ex
art. 754 v.CO o CO non erano assolutamente date, da un lato egli essendo
estraneo alla scomparsa del titolo ipotecario, dall'altro la società non
essendo a quel momento ancora insolvente.
2.1 Preliminarmente occorre evadere le censure d'ordine procedurale
sollevate con il gravame, quella concernente l'ossequio o meno dell'onere di
allegazione da parte dell'attore e quella secondo cui la mancata presentazione
dell'allegato di replica comporterebbe l'ammissione delle tesi fattuali di
risposta. Entrambe sono infondate.
2.1.1 Per
quanto attiene alla prima, si osserva che gli art. 78 e 165 CPC fanno obbligo
all'attore di motivare in fatto e in diritto le proprie pretese: queste
disposizioni hanno ovviamente lo scopo di permettere alle parti ed al giudice
di inquadrare l'oggetto litigioso, così da evitare di approfondire altre
fattispecie oltre a quelle evidenziate in petizione e non da ultimo poter
indirizzare la fase istruttoria verso la soluzione degli aspetti rilevanti non
ancora sufficientemente chiariti.
Nel
caso che ci occupa, l'attore ha presentato un corposo allegato petizionale di
oltre 25 pagine in cui ha esposto i motivi fattuali per cui riteneva di rendere
responsabili i convenuti del danno subito dalla fallita. In tal modo egli ha specificato
-anche se talora in modo sommario, come è per altro usuale per il primo allegato
di causa- quali erano gli addebiti mossi alle controparti, quale il risarcimento
da lui postulato, senza invero soffermarsi più di quel tanto sugli aspetti
della colpa e del nesso causale, comunque facilmente desumibili dall'esposto
medesimo. In tali circostanze, non è pertanto possibile ritenere che l'attore
sia venuto meno al suo obbligo di allegazione.
2.1.2 Con
riferimento alla seconda censura, si osserva che la giurisprudenza ha già avuto
modo di stabilire che a carico dell’attore non esiste alcun obbligo procedurale
alla presentazione dell'allegato di replica, e pertanto dalla sua mancata
introduzione non deriva alcuna presunzione di ammissione dei fatti della risposta,
per i quali il convenuto continua a sopportare l’intero onere probatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC, Lugano 2000, m. 2 ad art. 175; IICCA 22 agosto 1995 in re J./C., 8
maggio 1996 in re D./T., 30 settembre 1996 in re V./S., 26 giugno 1997 in re
R./G.).
2.2 Passando
al merito, si tratta ora di esaminare se siano date le condizioni per ammettere
una responsabilità dell'appellante per la scomparsa del titolo ipotecario
rispettivamente per non aver egli dato seguito alle incombenze di cui all'art.
725 CO.
2.2.1 È
senz'altro a ragione che l'appellante rileva di essere estraneo all'addebito relativo
alla scomparsa del titolo ipotecario di fr. 150'000.--, attivo presente nel bilancio
1994, ma non più rinvenuto al momento del fallimento: essendo uscito dal
consiglio d'amministrazione nel novembre 1993, egli non può evidentemente
essere responsabile della scomparsa di quell'attivo, intervenuta in epoca successiva
(Forstmoser, op. cit., n. 381), e meglio tra il 31 dicembre 1994 e il 15
aprile 1995. Per il resto l'attore non ha più preteso in questa sede
l'esistenza di una responsabilità dell'appellante, asserendo che quel titolo,
al momento in cui venne consegnato alla società quale rimborso di un mutuo
degli azionisti, fosse già privo di valore.
2.2.2 Più
complesso è il discorso per quanto attiene l'eventuale responsabilità dell'appellante
per non aver effettuato le notifiche di cui all'art. 725 cpv. 2 CO, pur in
presenza di una situazione d'insolvenza della società.
Giusta
l'art. 725 cpv. 2 CO -nella sua versione in vigore dal 1° luglio 1992- se
esiste fondato timore che la società abbia un'eccedenza di debiti, deve essere
allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica dell'ufficio di
revisione, ritenuto che ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non
sono coperti né stimando i beni secondo il valore di esercizio, né stimandoli
secondo il valore di alienazione, il consiglio d'amministrazione ne avvisa il
giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza
d'attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri
creditori della società.
Nel
caso di specie l'appellante contesta l'applicabilità di tale norma, non ritenendo
innanzitutto che nel novembre 1993 la società fosse insolvente; egli contesta
pure l'esistenza di un danno, del nesso causale e di una colpa da parte sua.
2.2.2.1 Ai
sensi della normativa vi è insolvenza quando le pretese dei creditori non risultano
più coperte né secondo i valori d'esercizio né secondo quelli di alienazione,
in altre parole se il capitale dei terzi supera gli attivi della società (Wüstiner,
Basler Kommentar, N. 29 ad art. 725 CO; SAG 1987 p. 76).
Nella
presente fattispecie, disponendo unicamente dei valori di esercizio e non di
quelli di alienazione ed essendo stata omessa la prova peritale, è estremamente
difficile stabilire se e quando la società fosse effettivamente insolvente, fermo
restando che l'assunto del teste __________ secondo cui già dal 1988 la società
sarebbe stata insolvente non può vincolare il giudice, atteso come da un lato
egli non riferiva fatti di sua conoscenza, ma si limitava a fornire una sua interpretazione
e/o valutazione dei fatti stessi -di per sé dunque priva di qualsiasi efficacia
probatoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 237)- e dall'altro
si era limitato ad esaminare i soli dati di bilancio. L'istruttoria ha tuttavia
dimostrato che il valore degli immobili della società era sicuramente superiore
agli importi allibrati a bilancio per fr. 3'828'999.50, tanto è vero che lo
stesso attore nel 1992 nell'ambito di una proposta di acquisto li aveva
valutati in fr. 4'010'000.-- (doc. 8), mentre gli stessi sono stati poi venduti
nel 1994 ai pubblici incanti per un importo complessivo di fr. 4'150'000.--
(cfr. classificatore verde __________ 1994 e __________ 1994, richiamati
dall'UF, doc. I°), per cui si può senz'altro ritenere l'esistenza di una
riserva tacita nel bilancio di circa fr. 320'000.--: ciò premesso, nel 1989 la
società, pur presentando a bilancio una perdita nominale di fr. 173'317.15 (a
fronte di un capitale sociale di fr. 100'000.-- e di riserve legali di fr.
1'200.--), non era ancora insolvente, potendo contare sulle riserve di cui si è
detto; lo stato d'insolvenza si è in definitiva concretizzato, a seguito dei
risultati negativi dei successivi esercizi, unicamente nel 1992 con una perdita
a bilancio di fr. 488'880.60 (cfr. doc. I).
È
doveroso osservare che nel rapporto di revisione 1992 (cfr. verbale assembleare
doc. R) -analogamente a quelli degli anni precedenti 1989 (doc. O), 1990 (doc.
P) e 1991 (doc. Q)- l'ufficio di revisione aveva attirato l'attenzione dell'amministrazione
e dell'assemblea generale sul fatto che la metà del capitale sociale non era
più coperta ai sensi dell'art. 725 cpv. 1 CO: proprio nel verbale
dell'assemblea 1992, quest'ultima -evidenziando con ciò di essere comunque a
conoscenza della gravità della situazione e degli obblighi legali che ne derivavano-
ha tuttavia rinunciato ad avvisare il giudice in considerazione dell'esistenza
di non meglio precisate trattative circa un'eventuale vendita del pacchetto azionario
a terzi, trattative di cui invero i convenuti non hanno saputo provare a quel
momento la concreta esistenza rispettivamente l'effettiva serietà (ciò che, se
dimostrato, avrebbe potuto far ritenere legittimo il loro agire, cfr. Forstmoser,
op. cit., n. 844).
Gli
amministratori, tra cui l'appellante, omettendo nel 1992 di agire come previsto
all'art. 725 cpv. 2 CO, hanno pertanto violato il loro dovere di diligenza (Forstmoser,
op. cit., n. 838 e 841; Wüstiner, op. cit., N. 40 ad art. 725 CO).
2.2.2.2 A
quel momento l'appellante, assieme agli altri amministratori, era al corrente
della precaria situazione in cui versava la società, tanto più che dal 1987
ogni esercizio annuale si concludeva regolarmente con un ulteriore passivo, che
andava ad incrementare le perdite accumulate in precedenza. Egli, con loro, era
rispettivamente doveva essere consapevole che le perdite annuali non erano
dovute a situazioni eccezionali, ma alla scarsa redditività dei 2 immobili di
proprietà della società, confrontata con elevati costi di gestione nonché con
un debito ipotecario e di conseguenza oneri per interessi (a quel momento
oltretutto in ascesa, cfr. risposta p. 7) eccessivamente alti (cfr. doc. L e
G), per cui ben poteva immaginare che la continuazione dell'attività della
società avrebbe potuto provocare importanti danni ai creditori.
Nell'aver
omesso le necessarie notifiche di cui all'art. 725 cpv. 2 CO egli, con loro, ha
pertanto agito con negligenza.
2.2.2.3 Per costante giurisprudenza, il danno dovuto in modo adeguatamente
causale all'agire dell'amministratore che viola l'art. 725 cpv. 2 CO
corrisponde alla perdita che è aumentata alla società in conseguenza del
mancato avviso al giudice (Forstmoser, op. cit., n. 177 con rif., note
498 e 706a; DTF 86 II 182, invero riferito all'ufficio di revisione).
In
casu dunque l'appellante è responsabile dell'aumento delle perdite della società
dal 31 dicembre 1992 al 23 novembre 1993, allorché egli è uscito dal consiglio
d'amministrazione: mentre il primo dato è pacifico, risultando dal bilancio
1992 (fr. 488'880.60), il secondo va stimato tenendo conto che al 31 dicembre
1993 la perdita era aumentata a fr. 566'131.80 (doc. I), così che non è
arbitrario ritenere che al 23 novembre 1993 la stessa ammontasse a circa fr.
558'000.--, di modo che il danno a lui adeguatamente imputabile può in definitiva
essere quantificato in fr. 69'119.40, somma che, in parziale riforma del primo
giudizio, egli dovrà pertanto rifondere all'attore in solido con gli altri
convenuti.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame del __________ ai sensi dei
considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
quo all'appello di
- L'appellante
formula a sua volta alcune censure già sollevate ed evase con riferimento
all'appello del __________, ad es. quella del mancato ossequio da parte
dell'attore dell'onere di allegazione: sulla particolare questione si può pertanto
rimandare ai considerandi precedenti (segnatamente il cons. 2.1.1). In ordine
essa ritiene inoltre che il primo giudice sia venuto meno al suo obbligo di
motivazione, mentre nel merito contesta di essere tenuta a risarcire alcunché,
la controparte non avendo asserito ancor prima che provato le circostanze
fattuali a sostegno di una sua eventuale responsabilità.
4.1 La
giurisprudenza, onde evitare l’eccesso di formalismo, è invero cauta
nell’ammettere la nullità del giudizio per difetto di motivazione (IICCA
23 marzo 1993 in re S. AG/L. SA, 13 giugno 1994 in re G./R.). Questo sarà
tuttavia il caso, allorché il vizio è tale da pregiudicare alle parti e/o
all’istanza superiore la possibilità di verificare, discutere, impugnare o
giudicare la sentenza in questione (Rep. 1985 p. 144; IICCA 16
aprile 1996 in re U./T.), ritenuto inoltre che il fatto che la motivazione sia
sommaria non può ancora comportare la nullità del giudizio se dallo stesso si
può dedurre per quale ragione decisiva il giudice si sia determinato in una
certa maniera e ciò quantunque nello stesso non si prenda posizione su tutti
gli argomenti sollevati da una parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad
art. 285; IICCA 29 aprile 1998 in re S./E.).
Nel
caso di specie, il Pretore ha chiaramente indicato i motivi di fatto per cui egli
ha ammesso una responsabilità dei convenuti, mentre in diritto egli ha fatto
riferimento alle disposizioni sulla responsabilità degli amministratori e degli
organi di revisione: con ciò egli ha sicuramente ossequiato l'obbligo di
motivazione che gli incombeva, tanto è vero che la stessa appellante in questa
sede ha potuto aggravarsi con cognizione di causa contro quei medesimi
considerandi. Nella misura in cui l'appellante sembra rimproverare al primo
giudice di non aver esaminato tutte le condizioni per ammettere una sua
eventuale responsabilità, essa non censura la carente motivazione della
sentenza, ma si limita in definitiva a contestare le condizioni che hanno
portato alla sua condanna nel merito (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 15): queste censure possono essere oggetto di un nuovo esame da
parte dell'autorità di ricorso.
4.2 Nel merito l'appellante, che è subentrata al precedente ufficio di
revisione il 23 novembre 1993 (doc. B) -la dichiarazione di accettazione da
parte sua risale al 19 ottobre 1993 (cfr. classificatore __________, richiamato
dall'UF, doc. I°)- e in sostanza si è unicamente occupata di verificare i risultati
dell'esercizio 1993 (doc. S), contesta la sua responsabilità nei due episodi ritenuti
decisivi dal Pretore.
4.2.1 Effettivamente
nulla permette di intravedere un coinvolgimento dell'appellante nell'episodio
relativo alla scomparsa del titolo ipotecario di fr. 150'000.--, posizione
attiva ancora presente nel bilancio 1994, ma non più riscontrata al momento del
fallimento, questione semmai imputabile agli amministratori della società;
l'attore in questa sede non ha del resto insistito nel rimproverare all'ufficio
di revisione che tale posizione fosse stata inserita o mantenuta nel bilancio ancorché
si trattasse in realtà di un valore fittizio rispettivamente nell'asserire che
essa nell'occasione avesse allestito un rapporto di compiacenza.
4.2.2 L'appellante
contesta inoltre di aver violato i disposti di cui agli art. 725 cpv. 2 CO e
729b cpv. 2 CO, norma quest'ultima in base alla quale in caso di manifesta
eccedenza dei debiti l'ufficio di revisione è tenuto a darne avviso al giudice
se il consiglio d'amministrazione omette di farlo, e con ciò di dover risarcire
l'attore ai sensi degli art. 755 e segg. CO (Wüstiner, op. cit., N. 42
ad art- 725 CO e N. 5 ad art. 729b CO).
4.2.2.1 Analogamente
a quello del 1992 (cfr. cons. 2.2.2.1), anche il bilancio 1993, oggetto
dell'esame dell'appellante, manifestava uno stato di insolvenza della società,
oramai confrontata con una perdita che aveva raggiunto fr. 566'131.80. Negli
atti di causa non vi è traccia del rapporto allestito quell'anno dall'ufficio
di revisione. Dal verbale dell'assemblea generale della società, che ha avuto
luogo il 4 giugno 1994 (cfr. doc. S), si evince tuttavia che l'ufficio di
revisione si era limitato a rendere edotta la società circa l'esistenza delle
condizioni di cui all'art. 725 cpv. 1 CO, ma che l'assemblea aveva rinunciato
ad informare il giudice in considerazione -come già l'anno precedente-
dell'esistenza di trattative per la vendita del pacchetto azionario.
Non
riconoscendo la manifesta gravità della situazione in cui versava la società ed
omettendo di dar seguito all'obbligo di notifica al giudice non avendovi provveduto
gli amministratori, l'appellante ha pertanto violato gli art. 725 cpv. 2 e 729b
cpv. 2 CO (Forstmoser, op. cit., n. 868, 892 e segg.).
4.2.2.2 La
violazione di cui sopra, avvenuta da parte dell'organo preposto proprio a verificare
l'eventuale esistenza di una tale situazione, configura ovviamente una grave
negligenza.
4.2.2.3 Il
danno che è derivato alla società a seguito di tale violazione corrisponde
(cfr. cons. 2.2.2.3) alla maggior perdita che le è occorsa per il fatto che il
bilancio non è stato depositato già a quel momento, in sostanza quindi alla
differenza almeno tra il bilancio 1994 (perdita di fr. 975'542.30) e quello del
1993 (perdita di fr. 566'131.80), ovvero a fr. 409'410.50.
Se
il danno fatto valere in causa (fr. 216'811.80, corrispondente al totale degli
attestati di carenza beni emessi per debiti ammessi in graduatoria) è inferiore
a tale somma, ciò non significa -come preteso dall'appellante- che tra la violazione
commessa dall'organo di revisione e il danno subito dalla fallita non vi sia il
necessario nesso causale; ciò trova tuttavia una logica spiegazione nel fatto
che non tutti i creditori della società -ad es. buona parte di quelli che hanno
ottenuto degli attestati di carenza di pegno a seguito della vendita ai
pubblici incanti dei 2 immobili della società a __________ e __________ (cfr.
classificatore verde __________ 1994 richiamati dall'UF)- hanno ritenuto di insinuare
i propri crediti nella procedura fallimentare, fermo restando che in tal caso
il danno ai creditori avrebbe potuto ammontare a circa fr. 600'000.-- (cfr.
verbale d'interrogatorio dell'amministratore __________ di cui al doc. G): ciò
tuttavia non osta all'accoglimento integrale della petizione nei confronti
dell'appellante, che s'impone avendo essa contribuito, ancorché solo in parte,
alla creazione di quel danno (Forstmoser, op. cit., n. 270).
Vero
è però che l'appellante non può essere resa responsabile della perdita occorsa
prima del 4 giugno 1994, data in cui approssimativamente le sono stati sottoposti
per esame i conti annuali 1993, ritenuto che anche nel caso in cui essa a quel
momento avesse agito correttamente, come prescritto dagli art. 725 cpv. 2 e
729b cpv. 2 CO, parte della perdita poi riscontrata nei conti annuali 1994 si
era ormai già prodotta (Forstmoser, op. cit., n. 381): utilizzando il
criterio proporzionale -l'unico possibile, in mancanza di altri elementi- si
può tuttavia ritenere che la perdita riscontrata tra il 4 giugno ed il 31
dicembre 1994 era sicuramente superiore alla somma di fr. 216'811.80, per cui
in definitiva nulla osta all'integrale accoglimento della petizione anche nei
confronti dell'appellante.
4.2.2.4 L'appellante
rimprovera infine al primo giudice di aver violato l'art. 759 CO che prevede
una solidarietà differenziata dei responsabili, a dipendenza della colpa
attribuibile al singolo e delle circostanze particolari.
In
realtà, non vi è motivo per ridurre la responsabilità dell'appellante: già si è
detto che essa ha agito con negligenza, ancor più grave se si pensa che quest'ultima
veniva remunerata per le prestazioni di verifica che effettuava, verifiche che
a loro volta erano finalizzate a salvaguardare non solo la società bensì proprio
i creditori; per il resto non sono state evocate rispettivamente provate particolari
circostanze tali da comportare una riduzione della sua responsabilità.
- Ne
discende la reiezione dell'appello di __________.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
20 gennaio 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I. consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3'450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3'500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all'attore
fr. 3'500.-- per ripetibili d’appello.
III. L’appello
21 gennaio 2000 del __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 dicembre 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
1.1 Di conseguenza i convenuti __________, __________, __________, e
__________, sono condannati in solido a pagare all'attore __________, ora in
__________, l'importo di fr. 216'811.80 oltre interessi al 5% dal 20 dicembre
1996; il convenuto __________, risponde solidalmente accanto a loro
limitatamente all'importo di fr. 69'119.40 più interessi.
- La tassa di giustizia di fr. 6'000.-- e le spese, da anticipare
dall'attore, restano a suo carico per 2/15, per 1/15 sono caricate al convenuto
__________ e per la rimanenza sono poste a carico dei convenuti __________,
__________, __________ e __________ in solido. Questi ultimi rifonderanno
all'attore, pure solidalmente, fr. 12'000.-- a titolo di ripetibili, mentre
quest'ultimo per il medesimo titolo rifonderà a __________ la somma di fr.
1'000.--.
IV. Le
spese della procedura d’appello di cui al dispositivo III. consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 3'450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 3'500.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste
a carico dell’attore, che gli rifonderà inoltre fr. 1'000.-- per parti di
ripetibili di appello.
V. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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