Restitution granted after missed hearing due to hospitalization

12.2000.126Altro tribunale7 nov 2000Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The defendant sought restitution in integrum after failing to appear at the preliminary hearing because of a road accident that led to hospitalization from 12 to 13 July 2000 and subsequent total incapacity. The Court of Appeal held that the impediment prevented both attendance and a timely request for postponement or legal representation, and that the 17 July request was timely. It therefore granted restitution, annulled the Pretore’s 13 July 2000 judgment, and remanded the case for a new preliminary and final hearing. No court costs or compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 137 CPC, Art. 139 CPC; restitution in integrum for failure to appear at a hearing due to impediment: restitution is granted where the party proves a factual obstacle that objectively prevented attendance and also made a timely request for postponement or instruction of counsel impossible. Hospitalization following an accident may constitute such impediment when it begins before the hearing and is supported by medical evidence. The restitution request is timely if filed promptly after the impediment ceases (consid. 2). Once restitution is granted, the contested judgment rendered in the party’s absence must be annulled and the cause remanded for renewed proceedings; costs may be waived where the opposing party did not cause the procedural defect.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.126

Data decisione, Autorità: 07.11.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00126

Lugano 7 novembre 2000/dp

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.2000.158 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 13 marzo 2000 da


contro


con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi;

domanda sulla quale il convenuto, precluso, non si è espresso, e che il Pretore con sentenza 13 luglio 2000 ha integralmente accolto;

in cui il convenuto, che con scritto del 17 luglio 2000 lamenta il fatto di non avere potuto partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio 2000 a seguito di un grave impedimento;

scritto sul quale l'attrice non si è espressa;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

che con petizione 13 marzo 2000 l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'911.85 oltre interessi in rimborso dello scoperto risultante dall'utilizzo della carta di credito __________ n. __________;

che il convenuto ha disatteso sia il termine di risposta assegnatogli il 14 marzo 2000 che il termine di grazia ex art. 169 CPC assegnatogli il 28 aprile 2000;

che l'udienza preliminare è stata indetta per il 15 giugno 2000, ed in seguito, dietro richiesta di rinvio del convenuto, per il 13 luglio 2000;

che il convenuto non si è presentato all'udienza del 13 luglio 2000;

che il Pretore in quell'occasione ha comunque proceduto anche al dibattimento finale, e sempre il 13 luglio 2000 ha emanato la sentenza di accoglimento della petizione;

che con scritto 17 luglio 2000 il convenuto giustifica la propria assenza all'udienza del 13 luglio con l'impedimento incorsogli a seguito di un incidente stradale che ne ha reso necessario il ricovero in ospedale dal 12 al 13 luglio, così come attestato dall'allegato certificato medico;

che l'attrice non si è espressa sullo scritto 17 luglio 2000 del convenuto.

Considerato

in diritto:

che giusta l'art. 137 CPC la restituzione in intero per inosservanza di un termine va concessa a quella parte che, tra l'altro, non ha potuto chiedere un rinvio (in questo caso dell'udienza preliminare) per il motivo che è stata impedita ad agire;

che nella specie il convenuto afferma e dimostra di essere stato ricoverato, a seguito di un incidente stradale, nel reparto di chirurgia dell'__________ dal 12 al 13 luglio 2000, e dopo quella data di essere stato inabile al lavoro nella misura del 100% almeno sino al 18 luglio 2000;

che essendo l'impedimento intervenuto solo il 12 luglio 2000, esso ha sicuramente impedito al convenuto sia di partecipare all'udienza preliminare del 13 luglio che di chiederne tempestivamente il rinvio o di affidarsi ad un patrocinatore;

che lo scritto del 17 luglio 2000 appare tempestivo alla luce dell'art. 139 CPC;

che ricorrono perciò le premesse per accogliere la richiesta di restituzione in intero (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 137, m. 16);

che il giudizio impugnato va quindi annullato e la causa rinviata al Pretore affinché provveda a indire nuovamente l'udienza preliminare e di dibattimento finale;

che per la presente decisione non si prelevano tasse o spese e non si attribuiscono ripetibili, peraltro non esplicitamente protestate, non avendo l'incolpevole attrice causato il vizio di procedura o avversato l'iniziativa del convenuto;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia:

I. L'istanza di restituzione in intero 17 luglio 2000 di __________ è accolta ai sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 13 luglio 2000 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è annullata, e la causa è rinviata al Pretore affinché proceda nel senso dei considerandi.

II. Non si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,

sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

restitution in integrummissed hearinghospitalizationprocedural impedimenttimelinessremandcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the defendant was entitled to restitution in integrum for missing the preliminary hearing because of hospitalization after an accident.

Decisione estratta

Yes. The hospitalization and resulting incapacity prevented him from attending the hearing, requesting a postponement, or appointing counsel, and the request was timely.

Motivazione estratta

Under Art. 137 CPC, restitution is granted when a party could not act due to impediment. The evidence showed hospitalization from 12 to 13 July 2000 and total incapacity at least until 18 July 2000. The 17 July request was therefore timely under Art. 139 CPC.

Questione giuridica chiave

What procedural consequence followed from the granting of restitution.

Decisione estratta

The first-instance judgment had to be annulled and the case remanded for a new preliminary hearing and final hearing.

Motivazione estratta

Because the failure to appear was excused, the judgment rendered in the party's absence could not stand and the proceedings had to be reopened before the Pretore.

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