Appeal inadmissible against future-proof order

12.2000.102Altro tribunale16 giu 2000Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged the Pretura's order closing a future-proof expert evidence proceeding and tried to raise objections concerning urgency and venue only after the expert report had been filed. The Court of Appeal held that the appeal was inadmissible: under the CPC, the order admitting future-proof evidence is not appealable, and the same applies to the subsequent closing order. The venue objection was also untimely because it had to be raised when the request was discussed. Costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 451 CPC; appealability of orders admitting future-proof evidence and subsequent closure orders; Art. 98 CPC; time limit for raising venue objections. Decrees admitting proof to future memory are not subject to cantonal appeal; this applies a fortiori to procedural acts merely closing the taking of such evidence. Venue objections must be raised at the first procedural opportunity, namely when the request is argued, failing which they are precluded. Objections concerning the urgency or admissibility of individual expert questions cannot be revived by appealing against a granted request once the evidence has been taken. The preliminary examination under Art. 313 bis CPC may declare such appeals inadmissible.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2000.102

Data decisione, Autorità: 16.06.2000, IICCA

Incarto n. 12.2000.00102

Lugano 16 giugno 2000/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa DI.2000.00012 della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 2/3 marzo 2000 da




contro


in materia di assunzione di una prova peritale a futura memoria che il Pretore ha accolto con decreto 17 marzo 2000.

Ed ora, presentata la perizia dal perito arch. __________ in data 26 aprile 2000, sull'appello 9 giugno 2000 della ditta convenuta nei confronti del decreto di stralcio 6 giugno 2000 del Pretore e della pedissequa decisione con la quale sono dichiarate irricevibili le eccezioni, sollevate dalla stessa convenuta dopo aver conosciuto il contenuto della perizia, riguardanti la mancanza di urgenza per l'ammissibilità di alcuni quesiti e la competenza del foro adito.

Letti ed esaminati gli atti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che per l'art. 451 CPC i decreti che ammettono la prova a futura memoria sono inappellabili;

che, a maggior ragione, non si può entrare nel merito di un appello nei confronti di una decisione che chiude la procedura di assunzione della prova a futuro nemmeno per questioni riguardanti il foro competente che la parte convenuta non ha mai sollevato al momento di discutere l'istanza nei confronti della quale ha persino dichiarato di non opporsi;

che, infatti, il foro di Leventina è competente per l'art. 450 cpv. 1 litt. a) CPC e l'eccezione di foro deve essere proposta dalla parte che se ne prevale (art. 98 CPC) al momento di discutere l'istanza, ultima possibilità per sollevare tal eccezione (in analogia con la procedura di merito che indica nella risposta tale stadio preclusivo: Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 98 m. 8);

che anche la questione dell'urgenza o meno di alcuni quesiti peritali non può essere oggetto di impugnativa cantonale di fronte all'accoglimento, come in realtà si è verificato, dell' istanza di prova a futuro;

che l'appello di __________ è così irricevibile, come lo sarebbe stato se presentato nei confronti del decreto di ammissione della perizia, e come tale può essere sancito nell'ambito dell'esame preliminare dell'art. 313 bis CPC;

che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell'appellante;

per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

pronuncia

  1. L'appello 9 giugno 2000 di __________ è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.- sono a carico dell'appellante.

  3. Intimazione alle parti.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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