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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.100
Data decisione, Autorità:
18.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00100
Lugano
18 settembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.866
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10
dicembre 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 99'227.10 oltre interessi;
Domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 8
maggio 2000 ha respinto;
Appellante l'attrice, che con atto di appello del 2 giugno 2000
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione;
Mentre il convenuto con osservazioni del 6 settembre 2000 postula la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti
a giudizio i seguenti punti di questione
- se deve essere accolto l’appello
- tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
IN FATTO:
A. L’attrice afferma che con contratto del 22 giugno 1995 (doc. A) il
convenuto sarebbe stato incaricato di sgomberare i macchinari esistenti nello
stabile __________ a __________, prestazione che egli avrebbe adempiuto in
maniera imperfetta, così da essere debitore di una pena convenzionale di fr.
55'000.--(fr. 500.-- al giorno) per la ritardata esecuzione del contratto, di
ulteriori fr. 10'000.-- quale costo dello smaltimento dei rifiuti speciali da
lui lasciati in loco e di fr. 4'227.10 di costo delle operazioni di
risanamento, dopo che addetti della __________, pure parte del contratto e per
i cui agenti risponderebbe il convenuto, avevano inquinato un vicino riale.
Oltre
a ciò, il convenuto sarebbe debitore ex art. 41 CO di fr. 30'000.--,
corrispondenti al valore di due autocarri __________, da lui indebitamente
asportati, il tutto per fr. 99'227.10 oltre interessi.
B. Il convenuto si è opposto alla petizione, sostenendo di essere parte
al contratto limitatamente alla prestazione di una garanzia di fr. 50'000.--
per il caso del mancato rispetto del termine contrattuale di esecuzione dei
lavori di sgombero da parte di __________, che avrebbe rispettato detto
termine, decorrente dal 30 agosto 1995 (per scadere il 30 novembre 1995) e non
già dall'11 luglio 1995 come ritenuto dall'attrice.
L'inquinamento
del riale andrebbe ascritto alle disposizioni impartite dall'attrice medesima,
mentre che contestata sarebbe l'esagerata pretesa di fr. 10'000.-- per lo
sgombero di quanto rimasto in loco, lavoro che comunque l'attrice non poteva
affidare al convenuto o a __________, occorrendo a tal scopo un permesso delle
competenti autorità.
Quanto
ai due autocarri, gli stessi avrebbero fatto parte degli impianti da
sgomberare, e quindi per esplicito disposto contrattuale essi sarebbero
divenuti di proprietà del partner contrattuale, con il che l'attrice nulla potrebbe
richiedere a tal titolo.
C. Il Pretore, riassunti i termini del contratto in esame, ha escluso
la legittimazione passiva del convenuto sia per la pena convenzionale per il
ritardato sgombero, che per le pretese risarcitorie per i rifiuti lasciati in
loco e per l'inquinamento del riale, concernendo tali pretese l'obbligazione
contrattuale assunta dalla sola __________, e non anche dal convenuto, che
avrebbe in proposito unicamente funto da rappresentante ex art. 32 CO di quella
società. Anche la pretesa concernente i due autocarri andrebbe disattesa,
dovendosi ammettere in base agli accordi contrattuali che essi, siccome facenti
parte delle attrezzature da sgomberare, siano divenuti di proprietà di
__________. Dal che la reiezione della petizione.
D. Delle argomentazioni dell'appellante -che postula la riforma del
giudizio pretorile nel senso dell'accoglimento della petizione- e di quelle
della resistente - che chiede invece la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
IN DIRITTO:
- Il punto di questione principale della presente causa è
rappresentato dalla questione a sapere se il convenuto, per effetto del
contratto doc. A o per altro motivo, si sia personalmente impegnato
all'effettuazione della prestazione di sgombero e/o a rispondere per il caso
della loro cattiva o ritardata esecuzione, circostanze da cui derivano le
pretese oggetto di causa, eccezion fatta per quella concernente i due autocarri.
La
risposta deve essere negativa.
1.1 La clausola contrattuale invocata dall'appellante (punto 2, pag. 5)
per sostenere la tesi dell'impegno personale del convenuto alla prestazione di
sgombero è la n. 2 del contratto doc. A, che recita:
"L'ing.
__________ assume a proprio carico l'onere dello sgombero totale del capannone
in questione per conto della società __________."
Siffatta
formulazione non è chiara: se da un lato la dicitura "assume a proprio
carico" sembra confortare la tesi dell'attrice, in quanto depone per
l'esistenza di un impegno personale del convenuto, vi è l'immediata
contraddizione con la successiva indicazione "per conto della società
__________ ", formulazione che manifestamente indica l'esistenza di un
rapporto di rappresentanza, e perciò della volontà di vincolare il terzo
rappresentato.
Se
ne deve necessariamente concludere che la sola disamina del testo della
clausola in questione non permette di stabilire definitivamente quale fosse la
reale volontà delle parti, che deve essere accertata sulla scorta di ulteriori
elementi di giudizio.
1.2 L'esistenza del rapporto di rappresentanza menzionato nella predetta
clausola contrattuale è del tutto pacifico. Esso risulta dalla chiara dicitura
di cui a pag. 5 del contratto, che il convenuto ha firmato per sé e per
__________, ed è confermato dall'esistenza di una corrispondente procura
rilasciata dalla rappresentata (doc. C).
1.3 La sistematica e il contenuto del resto del contratto depongono
invece in senso contrario a quello dell'esistenza di un impegno personale del
convenuto.
Al
suo capitolo II, titolato "Lavori da eseguire", il contratto è in
effetti esplicito nell'attribuire alla sola __________ l'onere di fornire le
concrete prestazioni contrattuali che vi vengono precisate (clausole 5, 6, 7a e
7b). Allo stesso modo, la sola __________ (e non anche il convenuto, come
sarebbe logico qualora fosse stato debitore della prestazione) viene svincolata
da ogni responsabilità al riguardo dei fori nel tetto conseguenti allo smontaggio
dei camini (clausola 9), ed era inoltre chiaro per le parti che gli operai che
concretamente avrebbero eseguito l'opera facevano capo a __________, e non al
convenuto (clausole 5 e 10).
Al
capitolo III ("Pagamenti, penali, cauzioni, arbitraggio") risulta
ancora che l'attrice avrebbe fatturato le proprie prestazioni "di
assistenza e consulenza" allo sgombero a __________ e non al convenuto, ad
ulteriore riprova del fatto che titolare di questa prestazione non era il
convenuto ma __________.
1.4 Il contratto è altresì chiaro nell'attribuire al convenuto una ben
limitata partecipazione: secondo la clausola 2 del capitolo III (pag. 4), egli
si impegnava unicamente a depositare una cauzione di fr. 50'000.-- a garanzia
del pagamento di un'eventuale penale per il superamento del termine per
l'effettuazione dei lavori di sgombero.
Non
risulta per il resto che egli disponesse di proprie maestranze o delle
apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'opera contrattuale.
Certo,
è ben possibile concepire l'ipotesi che egli -confidando nell'esecuzione
materiale della prestazione da parte dell'altra obbligata- si sia a sua volta
cumulativamente assunto un simile impegno, ma si tratta di eventualità che non
può essere presunta, e che non trova altro conforto in atti, tolta l'ambigua
formulazione della clausola evocata al precedente considerando 1.1. Ed infatti,
la teste __________, seppure interessata alla causa in quanto ex
amministratrice unica e socia di minoranza della società __________, ma non
certo interessata a svincolare il convenuto dalla sua eventuale
corresponsabilità contrattuale per il caso di inadempienza nell'esecuzione
della prestazione di sgombero, ha confermato che detta prestazione -negli
intenti di __________ - gravava solo la società e non anche il convenuto, che
in proposito avrebbe unicamente funto da rappresentante nella sottoscrizione
del contratto.
1.5 Sulla scorta dell'accertamento del fatto che le parti con la firma
del contratto doc. A non hanno inteso accollare al convenuto la titolarità
dell'obbligazione di sgombero del capannone, ne deve derivare la conferma del
giudizio impugnato laddove respinge le pretese dell'attrice derivanti dal suo
cattivo, rispettivamente tardivo adempimento da parte di __________.
- Stabilito ciò, rimane in discussione unicamente la pretesa di fr.
30'000.-- discendente dal diverso motivo di un atto illecito che il convenuto
avrebbe commesso sottraendo -l'appellante parla apertamente di
"furto" (punto 3, pag. 5)- due autocarri Renault della fallita __________,
spettanti alla procedente. A mente sua, il Pretore avrebbe disatteso che i due
automezzi in questione erano esclusi dalla cessione di impianti e macchinari
pattuita alla clausola n. 3 del contratto doc. A, così come risulterebbe
dall'incarto penale richiamato dal Ministero Pubblico.
In
realtà così non è.
Il
contratto tra il convenuto e __________ (doc. 22 di quell'incarto), al quale
l'appellante si riferisce, effettivamente esclude i due autocarri dalla vendita
(clausola 3, lit. f). Questo non significa tuttavia, come a torto pretende la
ricorrente (punto 3, pag. 5 e 6), che "entrambe le parti contrattuali
sapevano che i due veicoli non potevano essere in alcun modo ceduti e che
dunque avrebbero dovuto rimanere di proprietà della __________ ", costituendo
questa ipotesi sulla volontà delle parti una manifesta forzatura del tenore di
quel contratto, sulla cui base -in assenza di migliori elementi che l'attrice
non sa fornire- può unicamente essere dedotto il solo dato di fatto per cui il
convenuto non ha venduto a __________ i due autocarri.
In
altri termini, è arbitrario dedurre dalla mancata vendita degli autocarri dal
convenuto a __________ il fatto che questi sarebbero stati di proprietà
dell'attrice o di __________, piuttosto che del convenuto, che non avrebbe in
tal caso avuto intenzione di venderli a __________, oppure della stessa
__________, che non avrebbe perciò avuto necessità di acquistarli dal
resistente.
In
queste circostanze, mantiene piena efficacia anche la motivazione addotta dal
Pretore, alla quale si può pertanto rinviare (consid. 4), secondo cui la
procedente risulta comunque avere comunque perso ogni diritto sugli autocarri
al più tardi con la sottoscrizione del contratto doc. A, rientrando essi nella
nozione globale di "tutti gli impianti, attrezzature, macchinari e
materiali" di cui alla clausola 3 del capitolo I, e non figurando invece
nell'elenco di oggetti per i quali alla successiva clausola 4 si è inteso fare
eccezione al trapasso di proprietà.
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che la relativa semplicità della situazione, attestata indirettamente
dalla brevità delle osservazioni al gravame, giustifica una commisurazione
ridotta delle ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
2 giugno 2000 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2'000.--
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 2’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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