AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.9
Data decisione, Autorità:
09.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00009
Lugano
9 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. 2143
della Pretura del distretto di Leventina- promossa con petizione 22 ottobre
1990 da
tutti
rappr. dall’avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attrice __________, agente per sé, ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 396’258.- oltre interessi a titolo di perdita di sostegno,
somma ridotta a fr. 378’601.- in sede conclusionale, mentre, agendo per sé e
per i figli minorenni __________ e
__________, ha chiesto la corresponsione di fr. 20’000.- a titolo di torto
morale e di fr. 2’000.- per spese funerarie nonché gli interessi sui fr.
68’000.- già percepiti, decorrenti dal decesso del marito alla data del relativo
versamento;
domande
avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione;
rilevato
che dopo il dibattimento finale l’attrice __________ è deceduta, per cui gli
altri attori, formanti la sua comunione ereditaria, hanno provveduto a riformulare
le loro richieste, riducendo a fr. 267’628.- l’indennità per perdita di
sostegno e fissando in fr. 10’000.- le pretese per torto morale e in fr.
2’000.- quelle per spese funerarie;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 23 dicembre 1998, con cui ha
accolto la petizione per fr. 240’049.- più interessi e caricato tassa di
giustizia, spese e ripetibili per 1/5 agli attori e per 4/5 alla convenuta;
appellante
la convenuta con atto di appello 18 gennaio 1999, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
gli attori, con osservazioni 17 febbraio 1999, postulano la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Alle 3.15 del 28
ottobre 1984, in territorio di __________, si è verificato un gravissimo
incidente della circolazione, a seguito del quale __________, conducente e
detentore di una Ford Escort XR3i targata TI __________, ed i suoi passeggeri
__________ e __________ hanno perso la
vita.
__________, quarantenne al
momento dei fatti, lasciava quali superstiti la moglie __________ di 37 anni ed i figli __________ e __________ di
13 rispettivamente 11 anni.
B. Dopo l’incidente, tra
la __________, assicuratrice RC del veicolo del __________ e gli eredi di
__________ sono state ben presto intavolate le trattative per la definizione
degli indennizzi dovuti a questi ultimi. A conclusione delle stesse, nel
settembre 1988, la compagnia di assicurazione ha versato alla vedova fr.
20’000.- e ad ogni figlio fr. 15’000.- a titolo di torto morale, come pure
complessivi fr. 8’000.- per le spese connesse al funerale, rifiutando per il
resto ulteriori risarcimenti.
Ritenendo ampiamente
insufficienti gli importi corrisposti, gli eredi hanno inoltrato la causa che
qui ci occupa.
C. Con la petizione in
rassegna la vedova ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni al
pagamento di fr. 396’258.- oltre interessi per perdita di sostegno, somma
ridotta a fr. 378’601.- in sede conclusionale, mentre, agendo per sé e per i
figli minorenni, ha chiesto la corresponsione di ulteriori fr. 20’000.- a
titolo di torto morale e altri fr. 2’000.- per spese funerarie, somme cui
andavano aggiunti gli interessi sui complessivi fr. 68’000.- già percepiti,
decorrenti dal decesso del marito fino alla data del relativo versamento,
avvenuto nel settembre 1988.
D. La convenuta si è
opposta alla petizione, ritenendo di non dover più nulla alla controparte. Essa
afferma in primo luogo che __________, salendo sul veicolo del __________ a
quel momento ebbro, era ben consapevole del rischio che stava correndo, ciò che
già giustificava una riduzione di almeno 1/3 delle prestazioni assicurative per
concolpa della vittima.
Ciò premesso, la pretesa
per perdita di sostegno, i cui parametri di computo erano per altro contestati,
era in ogni caso infondata, siccome ampiamente coperta dalle prestazioni
erogate dall’AVS. Quanto alle richieste per torto morale e per spese funerarie
-le prime da farsi semmai valere da ogni singolo erede e non congiuntamente,
mentre le seconde non comprovate- le stesse erano a loro volta già coperte
dalle generose somme versate nel 1988, comprensive degli eventuali interessi.
E. La morte dell’attrice
__________ avvenuta il 19 maggio 1995, dopo l’effettuazione del dibattimento
finale, ha reso necessaria un’ulteriore udienza, nel corso della quale gli
attori rimanenti, formanti la comunione ereditaria della defunta madre, hanno
provveduto a ridurre a fr. 267’628.- le loro pretese per perdita di sostegno,
mentre le richieste per torto morale e quelle per spese funerarie sono state
cifrate rispettivamente in fr. 10’000.- e in fr. 2’000.-.
F. Con la sentenza qui
impugnata il Pretore ha accolto la petizione per complessivi fr. 240’049.-
oltre interessi.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto escluso che al momento dei fatti __________ si fosse accorto
rispettivamente potesse essersi accorto del fatto che il __________ si trovava
in uno stato di ebrietà ed ha pertanto attribuito a quest’ultimo l’integrale
responsabilità dell’incidente, da cui l’obbligo della convenuta di risarcire
agli eredi del __________ i danni che ne erano derivati.
Per determinare la perdita
di sostegno subita dalla vedova, il Pretore ha dapprima quantificato il reddito
del marito, che con lei gestiva l’esercizio pubblico ristorante “__________ ”,
giungendo alla conclusione che al reddito di fr. 50’000.- annui stabilito
fiscalmente andava preferito quello di ca. fr. 77’500.- accertato dal perito
giudiziario, evidenziando che quel reddito era realizzato in maniera
predominante, per il 70%, dal marito; egli ha quindi quantificato in fr.
7’000.- i costi fissi e nel 55% la percentuale di sostegno a favore della
moglie; non ritenendo inoltre che dopo la morte del marito si potesse
ragionevolmente pretendere dalla vedova la continuazione dell’attività svolta
in precedenza nel ristorante, ma tutt’al più che essa mettesse a disposizione
di terzi la sua patente d’esercente con un ricavo annuo di fr. 6’000.-, egli ha
stabilito che la perdita di sostegno da lei subita ammontava a fr. 39’775.-
annui. A seguito della morte della vedova, avvenuta nel corso del 1995 all’età
di 48 anni, tale importo è stato capitalizzato in base alla tabella di Stauffer/Schätzle
n. 34, coefficiente 9.14, il che dava un importo di fr. 363’543.50, somma da
cui andavano dedotte le rendite già erogate dall’AVS in complessivi fr.
136’654.-, di modo che la perdita di sostegno effettiva risultava di fr.
226’889.50.
Quanto alle altre
posizioni di danno, gli attori non avevano provato di essere creditori di
ulteriori fr. 2’000.- per spese funerarie, mentre nulla si opponeva al
riconoscimento di fr. 1’542.35, corrispondenti agli interessi dalla data del
decesso del padre fino alla data del versamento di fr. 8’000.-, avvenuto nel
1988, non essendo provato che gli stessi fossero già compresi in quell’importo.
Analoghe riflessioni valevano per le pretese a titolo di torto morale, riconosciute
unicamente per quanto riguardava gli interessi di fr. 11’617.15 sui fr.
60’000.- anticipati nel 1988.
G. Con l’appello la
convenuta auspica la reiezione della petizione.
L’appellante ripropone
innanzitutto la tesi della concolpa della vittima per esser salito a suo
rischio sull’auto del __________
Quanto alla pretesa per
perdita di sostegno, la stessa, a suo giudizio, andava respinta, siccome
coperta dalle rendite AVS: nel dettaglio, il reddito del ristorante, per altro
nemmeno provato, non poteva essere superiore a quello accertato in sede fiscale
in fr. 50’000.-; la perdita di sostegno non andava inoltre calcolata
sull’intero reddito del ristorante, bensì unicamente su quello del marito; la
percentuale di sostegno dovuta alla vedova andava ridotta dal 55% al 40%; nel
calcolo non si era nemmeno tenuto conto che il marito era alla base del reddito
del ristorante in ragione del 68%, mentre la moglie contribuiva per il 32%; non
era inoltre giustificato fare astrazione dal reddito che la moglie aveva
ottenuto rispettivamente poteva ottenere con il suo lavoro; errata era infine
anche la capitalizzazione, che correttamente andava effettuata applicando le
tabelle n. 26 e 47 con un coefficiente del 7.89. Quanto alle altre pretese, le
stesse andavano già respinte per la chiara concolpa della vittima, quella per
torto morale inoltre siccome già compresa nel capitale versato, tanto più che
essa era stata erroneamente fatta valere dagli attori congiuntamente anziché
singolarmente. Erronei erano infine sia il dispositivo, nella misura in cui non
teneva conto che alcune posizioni di danno spettavano ai figli a titolo
personale ed altre invece nella loro qualità di membri di una comunione
ereditaria, sia la ripartizione delle spese e l’ammontare delle ripetibili
della prima sede.
H. Delle osservazioni
con cui gli attori hanno postulato la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Prima
di passare in rassegna le censure di appello, è opportuno rammentare, con
riferimento alle varie perizie giudiziarie allestite in questa procedura, che
giusta l’art. 253 CPC il giudice non è di principio vincolato dall’opinione dei
periti e che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto
previsto dall’art. 90 CPC.
In
presenza di una perizia giudiziaria il giudice deve pertanto esaminare se il
perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le
rispettive tesi e -ritenuto che il giudice non è esperto della materia
specifica- se le conclusioni a cui egli è giunto sono logiche e convincenti,
cioè prive di punti oscuri, lacune o contraddizioni. Ciò nondimeno, il giudice
che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una
motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro egli intende
distanziarsi dalle conclusioni a cui è giunto il perito, onde non eccedere il
proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso le
ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non
bastando in proposito l’adduzione di mere congetture o di considerazioni
soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 e 4 ad art. 253; IICCA 7
marzo 1994 in re A./L., 14 marzo 1994 in re F. G. SA/M., 19 dicembre 1994 in re
R. e T./P. S.A., 13 giugno 1995 in re L./E., 13 luglio 1995 in re M./C., 27
marzo 1996 in re I. SA/I. SA, 12 aprile 1996 in re P./R., 6 agosto 1997 in re
A. SA/C., 10 febbraio 1999 in re D.S./A.).
concolpa
della vittima
- L’appellante
anche in questa sede sostiene innanzitutto che __________, di professione
esercente, doveva senz’altro riconoscere lo stato di ebbrezza in cui si trovava
il __________ la notte del 28 ottobre 1984, per cui il fatto che egli avesse
nondimeno accettato di salire sull’auto di quest’ultimo costituiva un elemento
di concolpa, che riduceva di almeno 1/3 le prestazioni assicurative.
Il
rilevo è ampiamente infondato.
2.1 Va
preliminarmente rilevato che la tesi secondo cui al momento dell’incidente il
tasso alcolemico del __________ fosse
del 1.37 per mille e di conseguenza di almeno del 1.52 per mille al momento in
cui egli giunse, verso le 2.00, al night-club “__________ ” di __________,
oltre che infondata nel merito -il referto del Centro Bioanalitico (cfr. plico
doc. M), pur evidenziando che gli esami enzimatici e gas-cromatografici
indicavano un’alcolemia dell’1.37 per mille, conclude espressamente per un
tasso alcolemico al momento del fatto dell’1.30 per mille- è stata sollevata
dalla convenuta per la prima volta solo con le conclusioni di causa ed è perciò
proceduralmente irricevibile (Rep. 1980 p. 268,1982 p. 120, 1989 p. 110;
Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 29 marzo 1993 in
re T. SA/R. SA, 12 luglio 1993 in re L./P., 22 luglio 1993 in re R./P., 2
novembre 1993 in re L./F., 23 febbraio 1994 in re E. SA/A. SA, 10 maggio 1994
in re A./B. e llcc., 16 gennaio 1997 in re B./K. S.n.c., 21 febbraio 1997 in re
G./C., 25 novembre 1998 in re F./R. SA, 1° febbraio 1999 in re S./A., 29 aprile
1999 in re E. SA/B. SA).
2.2 Assodata
con ciò un’alcolemia del __________ dell’1.30
per mille al momento dell’incidente rispettivamente di almeno dell’1.45 per
mille (così il perito giudiziario , perizia p. 8 e 12) allorché
questi aveva raggiunto il “ ”, si tratta ora di stabilire se il
, a sua volta presente al “ ”, potesse effettivamente
riconoscere che il __________ si trovava in uno stato di ebrietà.
L’istruttoria
di causa ha permesso di accertare che al “Turinotte” il __________ e il __________
consumarono unicamente un’acqua minerale, un toast e una birra (cfr.
doc. CC), mentre non si è potuto appurare con certezza se dalla sua posizione
il __________ possa aver visto tali
consumazioni rispettivamente se vi abbia fatto caso (per la negativa: cfr. doc.
AA, CC, teste __________).
I
testi sono per contro concordi nell’affermare che il comportamento del
__________ non appariva a quel momento
per nulla alterato (doc. AA; teste __________).
La
questione a sapere se un determinato stato alcolico sia o meno riconoscibile
dai terzi è stata oggetto di una perizia giudiziaria: dalla stessa è in
sostanza risultato che uno stato alcolico è riconoscibile ai terzi, senza che
siano necessari esami specifici, unicamente qualora il tasso superi l’1.5 per
mille, mentre se lo stesso è inferiore ciò sarà il caso solo qualora il
soggetto faccia parte di una categoria di persone la cui ebbrezza è visibile
già a quel momento (perizia, p. 8 e 11).
Nel
caso concreto, non essendo stato possibile accertare se il __________ appartenesse o meno alla categoria di persone
la cui ebbrezza è visibile a tassi inferiori all’1.5 per mille, il Pretore,
facendo per altro propria la conclusione del perito, che sembra inclinare a
favore della tesi che l’ebbrezza non fosse percettibile (perizia, p. 8, 11 e
12), ha giustamente concluso che nelle particolari circostanze il suo stato
alcolico poteva senz’altro non essere riconosciuto dai terzi, nemmeno dal
__________ ancorché esercente di professione (così pure il perito giudiziario,
p. 8).
2.3 L’appellante
ritiene che in ogni caso il comportamento tenuto dal __________ in seguito costituisse un grave indizio della
sua ebrietà: essa si riferisce in particolare all’episodio, riferito dal teste
, secondo cui il __________ ed
il __________ già al “ ”
ebbero a proporre al __________ di accompagnarlo ad una festa a __________ ottenendo però una risposta negativa e che
poi, incontratolo per strada a __________lo avessero nondimeno convinto a
salire in macchina per recarsi a quella festa.
Orbene,
è vero che il perito -con argomenti che invero non convincono questa Camera- ha
ritenuto che l’insistenza del __________ nell’occasione
potesse essere patognomonica, cioè potesse costituire un indizio del suo stato
alcolico (perizia, p. 12); non va tuttavia dimenticato che la circostanza per
cui il __________ ed il __________,
incontrando il __________ per strada, lo
abbiano convinto a recarsi con loro a ____________________ non è stata per
nulla provata, ma costituisce in definitiva una semplice deduzione del teste
__________ (cfr. doc. AA, di per sé
priva di qualsiasi forza probatoria: cfr. IICCA 8 maggio 1996 in re A.
AG/S. SA, 21 febbraio 1997 in re G./C., 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 14
luglio 1998 in re I./R., 22 luglio 1998 in re B./F. SA, 18 maggio 1999 in re
D.L./V. SA), essendo in effetti ipotizzabili altri motivi altrettanto
plausibili -si pensi all’eventualità che sia stato il __________ a chiedere al __________ di fermarsi- che giustifichino la sua
presenza nella Ford Escort al momento dell’incidente.
risarcimento
per perdita di sostegno
- A
questo stadio della lite non è contestato che un’indennità per perdita di
sostegno ai sensi dell’art. 45 cpv. 3 CO sia dovuta a condizione che il defunto
provvedesse al sostentamento effettivo e futuro della parte che fa valere tale
genere di risarcimento e che questa necessiti del sostegno, ovvero che il suo
tenore di vita diminuisca a dipendenza di quel decesso (Brehm, Berner Kommentar,
- ed., 1998, N. 40 e segg. ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, vol. I, 5. ed., Zurigo 1995, p. 340 e segg.; Stauffer/Schätzle,
Barwerttafeln, 4. ed., Zurigo 1989, N. 767, 771), rispettivamente che ciò possa
essere stato il caso della vedova __________.
Neppure
è contestato che il calcolo dell’importo dovuto per perdita di sostegno
risultava innanzitutto dal reddito lordo realizzato dai coniugi, da cui
andavano dedotti i costi fissi; che a quel punto, determinata la quota
percentuale di reddito di cui la vedova rispettivamente i figli avrebbero
beneficiato, si trattava di addizionare i costi fissi precedentemente dedotti,
il che permetteva di ottenere l’ammontare del sostegno dovuto alla moglie
rispettivamente ai figli; che per stabilire la perdita per la venuta meno del
sostegno si doveva quindi dedurre dall’importo così ottenuto l’eventuale
reddito imputabile alla moglie; che infine il saldo andava capitalizzato per il
periodo durante il quale il danno si produceva, sottraendo quanto era stato
anticipato alla parte oggetto del sostegno dalle assicurazioni sociali (Oftinger/Stark,
op. cit., p. 342 e segg.; Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 773 e segg.).
Contestati
sono per contro i singoli elementi determinanti per l’effettiva fissazione
della perdita di sostegno.
3.1 L’appellante
è del parere che per stabilire il reddito del ristorante si debba far capo ai
dati fiscali, mentre la contabilità, tenuta in modo estremamente sommario e
lacunoso, non poteva esser tenuta in considerazione: ne discende, a suo dire,
che il reddito del ristorante andava ridotto da fr. 77’500.- a fr. 50’000.-.
È
senz’altro vero che la contabilità allestita dai coniugi __________ era rudimentale, lacunosa, e difficilmente
verificabile, in particolare per l’assenza dei necessari documenti
giustificativi. Il perito giudiziario __________, chiamato a far chiarezza
sulla questione del reddito del ristorante, non ha mancato di far rilevare a
più riprese tale stato di fatto (perizia, p. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17 e 20);
nondimeno, al termine dei suoi rilievi, egli è stato in grado di affermare -e
questa Camera non ha motivi per non seguire quell’assunto, tanto più che alcuni
testi avevano pure mosso dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali
allestite dai coniugi __________ (testi
__________ e __________rispettivamente
altri avevano evidenziato che nella contabilità erano registrate posizioni che
nulla avevano a che fare con il ristorante, ma che concernevano la famiglia
(perizia, p. 10 e 11; doc. EE; testi __________
e __________)- che il reddito stabilito fiscalmente, oltretutto
d’ufficio -senza un controllo specifico, ma operando una semplice ripresa (cfr.
incarti fiscali richiamati, teste __________)- era molto probabilmente
inferiore a quello effettivo (perizia, p. 6 e 20) e che quest’ultimo poteva
essere quantificato nell’ordine di fr. 70-85’000.- (perizia, p. 20).
Significativo in quest’ottica appare pure il fatto che i coniugi __________ tra il 1982 ed il 1984 abbiano potuto
acquistare e riattare un rustico, con una spesa di ben fr. 110’000.- (cfr.
perizia __________senza dover far capo a finanziamenti da parte di terzi.
Il
dato di fr. 77’500.-, fatto proprio dal giudice di prime cure, può pertanto
essere confermato.
3.2 Infondata
è pure la richiesta con cui l’appellante chiede che per il calcolo della
perdita di sostegno si faccia unicamente capo al reddito conseguito dal marito,
piuttosto che a quello derivante dal ristorante.
La
dottrina è infatti concorde nel ritenere che, ove moglie e marito esercitino
un’attività lucrativa, i loro redditi devono essere sommati (Brehm, op.
cit., N. 134 ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., p. 341 e 347; Stauffer/Schätzle,
op. cit., esempio 22 e N. 784).
3.3 Nel
suo gravame l’appellante contesta quindi l’accertamento pretorile secondo cui
il reddito del ristorante fosse ascrivibile per il 70% ad attività del marito e
per il 30% a quella della moglie, preferendo percentuali del 68 rispettivamente
32%.
Sennonché,
oltre a non aver indicato in dettaglio i motivi giustificanti tale diversa
ripartizione -il che rende irricevibile la censura, non essendo possibile a
questa Camera stabilire per quale motivo i per altro convincenti argomenti
della sentenza pretorile non siano condivisi dalla convenuta- l’appellante
stessa ritiene che la particolare tematica non debba essere discussa più di
quel tanto, atteso che i parametri indicati in sentenza -per la messa a
disposizione della patente d’esercente sono stati riconosciuti fr. 6’000.- a
fronte di una sua richiesta di fr. 4’000.- in tale senso- erano in pratica
equivalenti.
La
questione non necessita quindi di essere esaminata.
3.4 L’appellante
non condivide neppure il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di non dover
conteggiare, se non per quanto riguardava la messa a disposizione di terzi
della patente d’esercente con un ricavo annuo di fr. 6’000.-, il reddito che la
moglie conseguiva al momento della morte del marito, lavorando nell’esercizio
pubblico: a suo parere, le particolari circostanze non giustificavano in
effetti l’abbandono da parte sua di quella attività.
La
questione a sapere se una vedova debba continuare a lavorare nella ditta del
marito dopo la morte di quest’ultimo non è di facile soluzione (Oftinger/Stark,
op. cit., nota 448 a p. 341), tanto più nel caso di specie ove tale attività, a
gestione familiare, era proprio prestata in considerazione delle particolari
relazioni personali.
A
giudizio della scrivente Camera, nelle circostanze concrete l’interruzione
dell’attività svolta sino ad allora dalla moglie non appare giustificata:
innanzitutto si osserva che i figli, di 11 rispettivamente 13 anni, erano ormai
adolescenti e non necessitavano di essere accuditi a tempo pieno dalla madre,
tanto più che in termini di ore la sua attività poteva essere equiparata ad un
lavoro a metà tempo, che non avrebbe certo impedito di conciliare entrambe le
attività; la sua età, 37 anni, le permetteva senz’altro di continuare a
lavorare, o nell’esercizio pubblico, oppure altrove; i problemi cardiaci, che
l’hanno poi portata alla morte, si sono inoltre evidenziati solo dopo il
decesso del marito (conclusioni 12.9.1994 di parte attrice, p. 26 e 27). Ad
ogni modo determinante per il giudizio appare il fatto che per quasi un anno e
mezzo, fino al 20 aprile 1986, essa è stata in grado di continuare la gestione
dell’esercizio pubblico (cfr. inc. richiamato dalla polizia amministrativa),
dimostrando con ciò con i fatti che tale impegno fosse ragionevolmente ed
oggettivamente sopportabile, tanto più che non è dato a sapere con certezza se
la decisione di chiudere il ristorante sia stata la conseguenza dei suoi
problemi di salute o sia invece dipesa -come invero sembrerebbe (cfr. doc. LL)-
dalla sua volontà di occuparsi dei figli a tempo pieno (motivo quest’ultimo,
che in quanto d’ordine soggettivo, non giustificherebbe di per sé la rinuncia a
un’attività precedente, cfr. DTF 119 II 361 cons. 5b. e SJ 1994
p. 594).
Stando
così le cose, appare senz’altro corretto tener conto del reddito di fr.
23’250.- che essa perseguiva aiutando il marito (pari al 30% di fr. 77’500.-),
il che tuttavia implica di non più considerare anche i fr. 6’000.- per
l’eventuale messa a disposizione di terzi della sua patente d’esercente,
ovviamente già compresi in quell’importo.
3.5 A
giudizio dell’appellante, la percentuale di reddito del marito destinata al
sostegno della moglie, riconosciuta dal Pretore in ragione del 55%, sarebbe
fuori da ogni realtà, la giurisprudenza essendo indirizzata verso percentuali
decisamente inferiori, dell’ordine del 40%.
Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, la giurisprudenza più recente, in
particolare -come nel caso di specie- allorché è possibile determinare
l’ammontare delle spese fisse, si è indirizzata verso un progressivo aumento
delle percentuali di sostegno a favore della vedova, sancendo la regola che per
una moglie con 2 figli la percentuale da riconoscere possa essere fissata tra
il 50 ed il 60% (DTF 108 II 434, 113 II 323; Brehm, op. cit., N.
106 e 144a ad art. 45 CO; Oftinger/Stark, op. cit., p. 344; Stauffer/Schätzle,
op. cit., N. 781).
Nel
caso concreto, considerato il reddito del marito -che può definirsi medio- ed
in presenza di 2 figli di 11 rispettivamente 13 anni, la percentuale
riconosciuta dal Pretore non appare dunque fuori luogo. Nondimeno, la morte
della vedova dopo 11 anni dal decesso del marito impone una leggera modifica di
quella percentuale, atteso che in tali circostanze la capitalizzazione della
perdita di sostegno non avviene più su fini statistici astratti, bensì sui dati
concreti effettivi: in casu, ritenuto che i figli erano divenuti maggiorenni
-per cui non necessitavano più di un sostegno, ciò che comportava l’aumento
della quota a favore della madre (Brehm, op. cit., N. 142 ad art. 45
CO)- dopo 7 rispettivamente 9 anni, la percentuale a favore di quest’ultima va
stabilita al 50% (in concorrenza con 2 figli) per i primi 7 anni, al 54% (in
concorrenza con 1 figlio) per 2 anni ed al 60% (senza la concorrenza dei figli)
per altri 2 anni (cfr. tabella, in Stauffer/Schätzle, op. cit., N. 806),
per cui il riconoscimento di una percentuale media del 52.5% appare
maggiormente consona alla realtà.
3.6 Contestate
sono pure le modalità di capitalizzazione della perdita di sostegno annuale
dovuta alla vedova, allorché essa è defunta nel corso di causa all’età di 48
anni: mentre l’appellante ritiene di dover applicare un coefficiente di 7.89
con riferimento alle tabelle Stauffer/Schätzle n. 26 e 47, il Pretore,
facendo propria l’opinione degli attori, ha capitalizzato in base della tabella
n. 34 con un coefficiente del 9.14.
Come
già accennato al considerando che precede, nel caso in cui la parte oggetto del
sostegno perisce nel corso della causa, la perdita di sostegno non va più
calcolata secondo i parametri statistici astratti, bensì secondo la durata
della vita effettiva (DTF 66 II 175 con rif.; JdT 1953 p. 472 N.
40; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, Berna 1979, p. 99 nota 243; Scheller,
Rechtspraxis im Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr, Zurigo 1959, p. 397; su
queste medesime considerazioni sono state del resto dedotte le rendite erogate
dall’AVS).
Se
ne conclude che entrambe le soluzioni prospettate, quella del Pretore e quella
dell’appellante, risultano in definitiva errate, e che la perdita di sostegno a
favore della vedova va in realtà riconosciuta per i 10 anni e 7 mesi in cui
essa è effettivamente vissuta. La modifica del coefficiente di capitalizzazione
in favore degli attori, ancorché da loro non richiesta, non costituisce uno
statuire ultra petita, in quanto il giudice, confrontato con un’azione di
risarcimento, è senz’altro libero di riconoscere di più per una singola
posizione di danno e di meno per un’altra, a condizione che quanto
complessivamente attribuito non superi le richieste della parte (SJ 1994
p. 94; IICCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A.
SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA).
- Da
tutto quanto precede, si ha che la perdita di sostegno a favore della moglie,
ora di competenza della sua comunione ereditaria, può essere così determinata:
redditi
dei coniugi fr. 77’500. --
./.
costi fissi fr.
7’000. --
fr.
70’500. --
quota
sostegno moglie (52.5%) fr. 37’012.50
costi fissi fr.
7’000. --
fr.
44’012.50
./.
reddito della moglie fr. 23’250.
perdita
di sostegno annuale lorda fr. 20’762.50
perdita
di sostegno per 10 anni e 7 mesi fr. 219’736.45
./.
rendite AVS nel medesimo periodo fr. 136’654. --
perdita
di sostegno netta fr. 83’082.45
altre
pretese
- L’appellante
contesta inoltre di essere debitrice della somma di fr. 1’542.35,
corrispondente agli interessi sulle spese funerarie di fr. 8’000.- per il
periodo che va dal giorno della morte di __________ alla data del versamento
del capitale da parte della convenuta, avvenuto nel settembre 1988.
Il
primo giudice ha giustamente rilevato che la convenuta non aveva provato che
quegli interessi fossero già compresi nel capitale e che una riduzione delle
pretese assicurative per concolpa della vittima era senz’altro esclusa.
Sennonché, egli non si accorto che con le conclusioni complementari 24 ottobre
1995 gli attori hanno implicitamente rinunciato a far valere tali importi, non
riprendendoli nella richiesta di petitum, di modo che tale somma va senz’altro
stralciata dai loro crediti.
Analoghe
considerazioni valgono per quanto riguarda la posizione di fr. 11’617.15,
corrispondente agli interessi sulle somme anticipate dalla convenuta per torto
morale, cui gli attori hanno pure implicitamente rinunciato con le conclusioni
24 ottobre 1995.
- Effettivamente,
nel dispositivo il Pretore non ha fatto distinzione tra le posizioni di cui
__________ e __________ erano titolari a
titolo personale (per quote) rispettivamente in quanto membri della comunione
ereditaria della madre (indivisione).
Il
primo giudizio va pertanto corretto anche in questo punto.
- Ne
discende il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
La
modifica del giudizio di primo grado impone di riformare anche la ripartizione
di tassa di giustizia, spese e ripetibili della prima sede, che in ogni caso
appare equo calcolare in funzione degli importi pretesi dopo il decesso di
__________ (art. 148 cpv. 2 CPC): come quelle di appello, esse seguiranno la
rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 18
gennaio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
23 dicembre 1998 della Pretura del distretto di Leventina, è così riformata:
- La petizione è
parzialmente accolta.
§ La __________, è
condannata a versare alla Comunione ereditaria fu __________, composta da
__________, __________, e __________, __________, l’importo di fr. 83’082.45
più interessi al 5% dal 28.10.1984.
- La tassa di
giudizio di fr. 5’000.- e le spese di fr. 13’600.-, da anticipare dagli attori,
sono poste a loro carico in ragione di 5/7 e per 2/7 a carico della
convenuta, alla quale gli attori rifonderanno inoltre fr. 9’000.- a titolo di
ripetibili parziali.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
3’450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 3’500.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico per 1/3 e per 2/3 sono poste a carico
degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 3’000.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Leventina
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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