Appeal dismissed despite German-language filing and new prescription plea

12.1999.222Altro tribunale17 nov 1999Dismissed

Sintesi

The defendant appealed a Lugano first-instance judgment ordering payment on a VISA card account statement. The appeal was written in German, but the appellate court found that it could forgo translation because the appeal was manifestly unfounded. It held that the prescription objection could not be examined since it was raised for the first time on appeal, and that alleged financial hardship did not undermine the money judgment. The appeal was dismissed and no fees or costs were imposed.

Regest

Art. 117 cpv. 1, art. 142 cpv. 3, art. 313bis e art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; admissibility and review of a German-language appeal, new pleas and translation. In Ticino, procedural acts must be filed in Italian; however, the appellate court may dispense with a formal translation when the appeal is already manifestly unfounded at the preliminary examination stage. A plea of prescription raised for the first time on appeal is inadmissible. Alleged financial hardship does not constitute a ground for setting aside a judgment ordering payment of money.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.222

Data decisione, Autorità: 17.11.1999, IICCA

Incarto n. 12.1999.00222

Lugano 17 novembre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.555 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 26 luglio 1999 da


contro


che il Pretore, con sentenza 8 novembre 1999, ha integralmente accolto condannando la convenuta a versare all'attrice l'importo di Fr. 11'060.10 oltre interessi al 18% dall'1.7.1999 oltre a Fr. 16'021.85 per interessi scaduti.

Appellante la convenuta la quale con scritto (in lingua tedesca) 15 novembre 1999 si oppone al giudizio di prima istanza.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

che la pretesa creditoria dell'attrice, riconosciuta dal Pretore, si riferisce ad un estratto di conto riguardante l'utilizzo della carta di credito VISA;

che l'appello della convenuta, redatto in lingua tedesca, dovrebbe esserle rinviato per la traduzione come prescrive l'art. 142 cpv. 3 CPC dal momento che il processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 117 cpv. 1 CPC);

che si può tuttavia prescindere da tale incombente formale poiché, già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC, il gravame si rivela completamente infondato;

che infatti il non comprendere la lingua italiana non è motivo per opporsi ad una sentenza redatta in tale lingua che, come visto, è quella che la procedura impone per gli atti processuali che si svolgono in Ticino;

che l'eccezione di prescrizione non può essere esaminata poiché viene sollevata per la prima volta in seconda sede (art. 321 cpv. 1 litt. b CPC), la convenuta non avendo del resto nemmeno partecipato alla procedura avanti al Pretore;

che le allegate precarie condizioni finanziarie non possono essere motivo per inficiare il giudizio di condanna al pagamento di una somma di danaro;

Per i quali motivi

pronuncia

  1. L'appello ("Einspruch") 15 novembre 1999 è respinto.

  2. Non si prelevano tasse o spese.

  3. Intimazione a: __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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