Appeal against evidentiary order held inadmissible

12.1999.21Altro tribunale29 gen 1999Inadmissible

Sintesi

The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against a pretor's decree ordering the production of documents in a civil case with a value below CHF 8,000. It held that, although the challenged decision had been incorrectly designated, it had to be treated as a decree under Art. 213bis CPC. Because the underlying case was inappealable and the merits could only be challenged by cassation, the interlocutory evidentiary order itself was not appealable. The appeal was therefore declared inadmissible and the appellant was ordered to pay costs of CHF 100.

Regest

Art. 213bis CPC, Art. 96 CPC, Art. 327 lit. g CPC; appealability of interlocutory procedural decrees in inappealable ordinary actions. In ordinary cases whose merits judgment is subject only to cassation, evidentiary orders and decrees issued before final judgment are not separately appealable, even if rendered by the first-instance judge. The distinction between appeal and cassation must be preserved: procedural errors committed in the course of the proceedings are reviewable in cassation against the final judgment, not by immediate appeal against an incidental order. Art. 96 cpv. 2 CPC does not establish a general right of appeal against all first-instance procedural decrees. Where the remedy is unavailable, the appeal is inadmissible and may be decided without service to the opponent (consid. ...).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.21

Data decisione, Autorità: 29.01.1999, IICCA

Incarto n. 12.99.00021

Lugano 29 gennaio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare sull’appello 20 gennaio 1999 presentato da

__________ patr. dall’avv. __________

avverso il decreto 12 gennaio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa nei confronti dell’appellante con istanza 17 giugno 1998 da


patr. dall’avv. __________

contro

nell’ambito della quale il pretore ha accolto una richiesta di edizione di documenti

dell’istante a carico di terzi,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che la decisione impugnata, che nonostante l’erronea designazione deve essere trattata quale decreto in virtù dell’art. 213 bis CPC, rappresenta una decisione incidentale di carattere procedurale istruttorio nell’ambito di una causa civile di valore inferiore a fr. 8’000.- e quindi inappellabile dal momento che la sentenza di merito può essere impugnata solo con il rimedio del ricorso per cassazione (art. 13 LOG; Rep 1979 121);

che per costante giurisprudenza, i decreti precedenti l’emanazione della sentenza finale di una causa possono essere impugnati solo davanti all’autorità che ne giudicherebbe la decisione finale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);

che sarebbe infatti contraddittorio e illogico concedere al giudice d’appello la facoltà di giudicare la presumibile fondatezza delle ragioni dell’istante nell’ambito di un incidente istruttorio quando gli è negata quella di pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di merito (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 96, n. 2);

che di conseguenza nelle cause ordinarie inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio del ricorso per cassazione, non vi è possibilità di appellazione né contro le ordinanze né avverso i decreti decisi in corso di procedura, sia con riferimento all’art. 96 CPC, sia perché l’art. 327 lett. g CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori procedurali (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 3);

che l’appellabilità sancita dall’art. 96 cpv. 2 CPC non ha così carattere generale dovendosi mantenere la separazione fra la procedura ordinaria -appellabile- e la procedura dei pretori come istanza unica -inappellabile in merito all’ammissibilità dei mezzi di impugnazione- anche per i decreti pronunciati dai giudici di prima istanza; l’art. 22 lett. a cifra 2 LOG prevede in effetti che le due camere civili del Tribunale d’appello giudicano unicamente in seconda istanza le cause di competenza dei pretori non dichiarate inappellabili, escludendo in tal modo la possibilità di appellarsi contro decisioni emanate dai pretori quali istanza unica (II CCA 14 marzo 1994 in re G.SA/D.G);

che nemmeno si impone di trasmettere l’impugnazione alla Camera di cassazione civile poiché solo decisioni formali che pongono fine alla lite possono essere oggetto di un ricorso per cassazione(Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 20);

che ne discende l’improponibilità dell’appello con immediata pronuncia ai sensi dell’art. 313bis CPC senza notifica alla controparte per le osservazioni.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. L’appello 20 gennaio 1999 __________ è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 20.- (totale fr. 100.-) sono poste a carico dell’appellante.

  3. Intimazione a: –


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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