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12.1999.209 ΓÇó Appeal against legal aid taxation held inadmissible
12.1999.209Altro tribunale26 ott 1999Inadmissible
The appellant challenged a decision on taxation of legal aid costs, arguing that legal aid should run from an earlier stage than the application date. The Court of Appeal held that this complaint concerned the taxation decision itself and therefore had to be brought before the Council of moderation. Because the original legal aid grant decision of 5 May 1999 had not ruled on the starting date, no appeal lay. The appeal was declared inadmissible at preliminary review, the file was transmitted to the Council of moderation, and no court costs were charged.
Art. 313bis CPC; appeal versus recourse concerning taxation of legal-aid costs and the temporal scope of legal aid. Where the contested limitation of legal-aid coverage is expressly contained in the taxation decision and determines counsel’s fees and disbursements, the proper remedy is the recourse to the Council of moderation, not an appeal. An appeal under Art. 158 cpv. 2 CPC is available only if the grant decision itself, by ruling on the starting point of the benefit, constitutes a partial refusal of legal aid. In such a case the appellate path may be open; absent such determination, the appeal is manifestly inadmissible and may be rejected at preliminary examination (consid. 3e).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1999.209
Data decisione, Autorità: 26.10.1999, IICCA
Incarto n. 12.1999.00209
Lugano 26 ottobre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. OA.99.00068 della Pretura di Lugano, sez. 3 promossa con petizione 29 gennaio 1999 da
rappr. dall’ avv. __________
contro
rappr. da: __________ ano
in materia di risarcimento a dipendenza di incidente della circolazione che è stata stralciata dai ruoli, con decreto 27 luglio 1999, a seguito di transazione tra le parti.
Ed ora sull’appello 22 ottobre 1999 di __________ nei confronti della decisione 12 ottobre 1999 del Pretore di tassazione di conto d’assistenza giudiziaria.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante ha anche presentato ricorso, contro la decisione di tassazione di conto di assistenza giudiziaria, al Consiglio di moderazione;
che egli ritiene, cautelativamente, giustificato anche l’appello contro quella stessa decisione, rispettivamente contro la decisione di concessione di assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 che nulla aveva evidenziato al proposito del momento di inizio (presentazione della relativa domanda) del beneficio dell’assistenza che solo dalle motivazioni della decisione di tassazione ha conosciuto;
che infatti in questa sede contesta la limitazione del beneficio dell’assistenza giudiziaria a far tempo unicamente dal momento della presentazione della relativa domanda e non da quando ha iniziato ad occuparsi della vicenda del cliente rispettivamente dall’inoltro della procedura giudiziaria;
che al proposito cita la giurisprudenza del Tribunale federale in DTF 120 Ia consid. 3e in fine;
che la limitazione di tempo entro il quale l’appellante può beneficiare dell’assistenza giudiziaria è oggetto di precisa motivazione della decisione di tassazione e come tale contribuisce alla determinazione dell’onorario e delle spese dovute al patrocinatore come stabilite in quel pronunciato;
che di conseguenza anche questa censura deve formare oggetto del ricorso al Consiglio di moderazione;
che diversa sarebbe stata la situazione qualora la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del 5 maggio 1999 si fosse pronunciata anche sull’inizio della decorrenza del beneficio - ciò che non è però avvenuto - con possibilità allora, trattandosi di rifiuto parziale dell’assistenza, di proporre appello ai sensi dell’art. 158 cpv. 2 CPC;
che l’appello, allo stadio attuale della procedura, si rivela così irricevibile e come tale può essere giudicato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC;
che l’incarto va trasmesso al Consiglio di moderazione per la completazione degli atti di sua competenza;
Per i quali motivi
pronuncia
§. Gli atti relativi sono trasmessi per competenza al Consiglio di
moderazione.
Non si prelevano tasse o spese.
Intimazione
Comunicazione al Consiglio di moderazione e alla Pretura di Lugano, sez. 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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