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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.2
Data decisione, Autorità:
01.04.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00002
Lugano
1° aprile 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa a procedura speciale in materia di diritto del lavoro
(inc. no. DI.98.26 della Pretura del distretto di Leventina) dipendente da
istanza 18 marzo 1998 di
__________ rappr. da__________ __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
chiedente la condanna del convenuto al versamento di
fr. 10'532.80 a titolo di salari e tredicesima mensilità, nonché di fr. 4'000.-
quale indennizzo a causa di licenziamento ingiustificato;
domanda cui il convenuto si è opposto, formulando in
via riconvenzionale istanza di risarcimento per il valore di materiale
regolarmente prelevato sul posto di lavoro ma non pagato;
richieste che il pretore ha entrambe respinto con
sentenza 22 dicembre 1998;
appellante l'istante che, in riforma del giudizio
impugnato, postula l'accoglimento della sua istanza limitatamente a fr.
10'532.80;
lette le osservazioni 22 gennaio 1999 della parte
convenuta;
esaminati gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto
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La presente vertenza
è sorta nell'ambito del contratto di lavoro che vedeva il convenuto, titolare
di un'officina meccanica, come datore di lavoro e l'istante, di professione
meccanico, come lavoratore. Non risulta da quando fosse in essere quel
rapporto; è invece pacifico che il 20 febbraio 1998 il lavoratore è stato
licenziato con effetto immediato, licenziamento confermato con scritto del 23
febbraio in cui all'istante veniva rimproverato di aver rivolto al datore di
lavoro "gravi e violenti insulti". Alle pretese pecuniarie avanzate
dal lavoratore che considera ingiustificata la misura presa dal datore di
lavoro, questi contrappone la gravità del suo comportamento, tenuto anche di
fronte a terzi, e per il quale egli aveva già reagito in passato, ammonendo
l'istante a non più voler comportarsi in tal modo nei suoi confronti.
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Con il giudizio
impugnato il pretore ha accertato che l'istante si era rivolto al datore di
lavoro in modo inammissibile, mancandogli di rispetto; in particolare egli
aveva usato epiteti come "incompetente", "merdaccia" e
"omino puzzolente" che già di per sé giustificherebbero un
licenziamento in tronco. Tuttavia, a dipendenza del fatto che in passato il
datore di lavoro aveva tollerato quel comportamento, il pretore ha evocato
l'eventualità che il contratto avrebbe dovuto essere disdetto nei termini
contrattuali. Giunge però a considerare giustificata la disdetta immediata a
dipendenza del fatto che, per le stesse circostanze il convenuto aveva
diffidato il lavoratore dall'astenersi dall'usare nei suoi confronti un simile
linguaggio.
L'appellante, rinunciato
all'indennità di cui all'art. 337c cpv. 3 CO, sostiene anche in questa sede che
il suo licenziamento è stato ingiustificato: in particolare rimprovera al
pretore di non aver tenuto conto che la pretesa diffida a non più rivolgergli
insulti non è stata provata, né risulta essere stata espressa con la minaccia
del licenziamento immediato.
Il convenuto, con le sue
osservazioni, considera anzitutto l'appello tardivo. Nel merito, ritiene che il
comportamento della controparte è stato di gravità tale da permettere il
licenziamento in tronco senza nessun preventivo avvertimento. Si volesse, per
contro, ammettere questa seconda ipotesi, sostiene che gli avvertimenti
contenevano l'implicita minaccia dell'interruzione del contratto di lavoro.
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L'appello è
tempestivo. Il termine di 10 giorni per presentare il gravame (art. 411 cpv. 2
CPC), non interrotto dalle ferie (art. 412 cpv. 2 CPC), sarebbe venuto a
scadere il 4 gennaio 1999: infatti, intimata il 22 dicembre, la sentenza è
stata recapitata il giorno successivo, ciò che ha determina il computo del
termine a far tempo dal 24 dicembre 1998. Ma già in data 31 dicembre __________
consegnava l'atto d'appello all'ufficio postale di __________ (invio raccomandato
no. __________: cfr. busta di spedizione allegata). La data di ricezione da
parte del Tribunale d'appello (7 gennaio 1999), da un lato, è irrilevante proceduralmente,
ma dall'altro si giustifica a dipendenza della decisione del Consiglio di Stato
di chiudere gli uffici dell'amministrazione durante i giorni del 4 e 5 gennaio
1999, in modo tale che si è verificata una chiusura continuata di questo
ufficio giudiziario da venerdì 1 gennaio fino e compreso mercoledì 6 gennaio,
festa dell'Epifania.
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In base all'art. 337
CO le parti di un contratto di lavoro possono in ogni tempo recedere
immediatamente dal medesimo per cause gravi. Presupposto è l'esistenza di un
motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la
continuazione del contratto anche solo fino al prossimo termine ordinario di
disdetta, secondo il principio generale dell'affidamento (DTF 117 II
245). Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere
esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento e in rapporto al
singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del
contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art.
337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 466; Rep 1985, 130). Cause gravi sono
considerate in particolare la commissione di atti illeciti nei confronti del
partner contrattuale, così come gravi o ripetute violazioni del contratto. In
tal senso, la disdetta immediata deve costituire l'unica via d'uscita
possibile, circostanza che dev'essere provata dalla parte che recede con
effetto immediato (Rehbinder M., in Comm. di Berna, ed. 1992, art. 337
CO, n. 2). Anche mancanze lievi ma ripetute possono portare a una situazione di
oggettiva gravità relativamente alla fiducia su cui deve fondarsi il rapporto
fra lavoratore e datore di lavoro; tuttavia la parte che si avvale della
disdetta immediata deve aver avvertito la controparte delle conseguenze estreme
di una ripetizione dell'agire anticontrattuale.
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Nel caso concreto,
prima di considerare in generale il tema dell'avvertimento, ovvero del suo
contenuto sostanziale di fronte a una mancanza di minore entità, è opportuno
chiarire che l'episodio che ha indotto il convenuto a disdire con effetto
immediato il rapporto di lavoro in data 20 febbraio 1998 rappresenta una
mancanza grave nei confronti del datore di lavoro, anche perché gli insulti in
esame sono stati espressi di fronte all'apprendista dell'officina; in
particolare il linguaggio usato indica non solo disistima professionale ma
altresì volgare sconsiderazione. Gli epiteti usati e il fatto per sé stesso
sono stati provati (teste __________: verb. 15 maggio 1998): non si tratta di
una mancanza direttamente connessa con l'esecuzione del lavoro, ma di un
atteggiamento che, colpendo la personalità del datore di lavoro, è tale da
compromettere definitivamente il rapporto di fiducia fra le parti, a
prescindere dall'ambiente di lavoro in cui la fattispecie si è attuata (in
senso contrario: Rehbinder, op. cit., art. 337, n. 5 e 9). Si ricorda in
particolare che, per mancanze di lieve entità, s'intende casi di assenza
ingiustificata dal posto di lavoro, di ritardi, di abuso del telefono, ecc. (Brühwiler
J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, n. 9 / p. 368; Rehbinder,
op. cit., ibidem, n. 2), ossia fattispecie ben diverse dalla presente. Fatta
questa considerazione sulla gravità dei motivi, viene a cadere l'esigenza
dell'avvertimento in merito a precedenti episodi di ugual natura.
L'avvertimento infatti è richiesto nel caso di lievi contravvenzioni agli
obblighi contrattuali (Brühwiler, op. cit., ibidem), ossia quando appare
oggettivamente indicato che il lavoratore sia reso attento che la ripetizione
della sua mancanza sarebbe in grado di incrinare definitivamente il rapporto di
fiducia su cui si fonda il contratto di lavoro poiché altrimenti egli potrebbe
pensare che la controparte -bene o male- accetti tale suo comportamento (Rehbinder,
op. cit., ibidem, n. 2 / p. 124). Se è provato che l'istante, altre volte,
aveva formulato ingiurie all'indirizzo del datore di lavoro, ciò nulla toglie
alla gravità dei fatti che hanno portato al licenziamento; infatti, in presenza
di motivi gravi, la dottrina specifica che essi giustificano la disdetta anche
se si verificano una sola volta ("... auch wenn sie nur einmal vorkommen":
Brühwiler J., op. cit., ibidem, N. 9), quindi, a maggior ragione, in
caso di ripetizione e se il datore di lavoro non aveva intrapreso nulla nei
confronti del lavoratore, salvo reagire verbalmente alla provocazione (teste
__________). Se poi, in altra occasione, __________ aveva ingiunto al suo
dipendente, di non più agire in tal senso, ciò deve bastare al solo scopo di
sottolineare la gravità oggettiva dell'atteggiamento in esame, caratteristica
sulla quale non v'era tuttavia necessità di richiamare la sua attenzione. E'
pertanto irrilevante che, come effettivamente appare dall'incarto (teste
__________), il convenuto non abbia precisato al dipendente che la ripetizione
del suo errore avrebbe comportato il suo licenziamento in tronco.
In tal senso la decisione
pretorile dev'essere confermata e l'appello respinto.
Richiamati per le spese
gli art. 417 cpv. 1 lett. e) e 148 CPC,
pronuncia
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L'appello 31
dicembre 1998 __________ è respinto.
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Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. L'appellante rifonderà a __________ la somma di
fr. 300.- a titolo di ripetibili.
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Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
di Leventina, Faido.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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