AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.145
Data decisione, Autorità:
07.09.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00145
Lugano
7 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vice-cancelliere
sedente
per giudicare nella procedura per salari e mercedi DI.99.70 della Pretura del
distretto di Bellinzona, promossa con istanze 29 marzo e 12 aprile 1999 di
(entrambi rappr.
dal____________________)
contro
(rappr.
dall’avv. ____________________
con cui
gli istanti hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
18’109.55 oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione delle istanze e che il
Pretore con sentenza 6 luglio 1999 ha parzialmente accolto, condannando la
convenuta a pagare fr. 9’526.60 oltre interessi a __________ e fr. 4’617.35
oltre interessi alla __________;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 19 luglio 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere le pretese del dipendente
limitatamente a fr. 3’300.--;
Appello sul quale
i resistenti non si sono espressi,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. __________
ha iniziato a lavorare per la convenuta il 18 maggio 1997 in qualità di cuoco.
Il
31 agosto 1998 la convenuta l’ha licenziato con effetto immediato ai sensi
dell’art. 337 CO adducendo che egli avrebbe ripetutamente sottratto merce e
attrezzi di lavoro, nonché per avere frugato in documentazione della datrice di
lavoro riferendone ai colleghi in maniera per lei diffamante (doc. D).
B. Con
le istanze in rassegna il lavoratore e la Cassa disoccupazione, ritenendo ingiustificato
il provvedimento adottato del dipendente, hanno chiesto la condanna della
convenuta al pagamento dei salari del periodo agosto - ottobre 1998 (fr.
11’896.80), delle ferie non godute (fr. 2’247.15), e di un’indennità ex art.
337c cpv. 3 CO per il licenziamento ingiustificato corrispondente di una
mensilità di salario (fr. 3’965.60), il tutto per fr. 18’109.55 oltre
interessi.
C. All’udienza
di discussione del 12 aprile 1999 la convenuta si è opposta alle richieste
avversarie eccedenti fr. 3’300.-- per il salario di agosto e una settimana di
ferie, affermando la legittimità del licenziamento in tronco da lei pronunciato
sulla scorta dei motivi ivi indicati.
L’istruttoria
si è limitata al richiamo dal Ministero pubblico dell’incarto penale conseguente
alla denuncia spiccata dalla datrice nei confronti del dipendente, sfociata in
un non luogo a procedere.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto del ritiro della denuncia siccome
sporta per il titolo di diffamazione, ha esaminato il fondamento delle asserite
appropriazioni indebite, rilevando che la sottrazione dalla cucina di una
pentola sarebbe avvenuta circa 4 mesi prima della pronuncia del licenziamento,
mentre l’occasionale asportazione di porzioni di gnocchi sarebbe avvenuta senza
nascondere tale comportamento.
Ne
conseguirebbe la tardività del licenziamento siccome pronunciato per la sottrazione
della pentola, che la convenuta non poteva non avere notato, mentre il prelievo
di qualche porzione di gnocchi per consumo personale avrebbe potuto costituire
motivo di licenziamento in tronco solo dopo un avvertimento in tal senso.
Stante
la mancanza di giustificazione del licenziamento in tronco, il dipendente potrebbe
esigere il salario di agosto 1998 e del periodo di disdetta, nonché il pagamento
delle ferie non godute, mentre si giustificherebbe, stante la concolpa del dipendente,
di non attribuirgli il richiesto indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO. Dal che la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 9’526.60 oltre interessi a
__________ e di fr. 4’617.35 oltre interessi alla Cassa Disoccupazione
__________;
E. Con
l’appello la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere
l’istanza limitatamente a fr. 3’300.--, ribadendo -in sintesi- l’esistenza di
gravi motivi risultanti dal comportamento del dipendente e giustificanti il
suo licenziamento con effetto immediato.
I
resistenti non hanno presentato osservazioni al gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il
diritto di una parte alla disdetta con effetto immediato ex art. 337 CO -non
importa se originato da un unico grave episodio o dalla ripetizione di mancanze
di minore rilevanza- dev’essere esercitato entro breve tempo dalla (o
dall’ultima) violazione contrattuale su cui si fonda la disdetta. Questo perché
la continuazione del rapporto contrattuale per un tempo superiore a un breve
periodo di riflessione viene di fatto a escludere l’esistenza di una situazione
di gravità tale da rendere intollerabile la continuazione del contratto fino al
prossimo termine di disdetta ordinaria, il che comporta la perenzione del
diritto di pronunciare la disdetta per motivi gravi (DTF 97 II 146; 75
II 322; II CCA 11 settembre 1998 in re B./C., 12 marzo 1998 in re N./V.,
9 marzo 1998 in re G./B. AG; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 16 ad art.
337 CO; Decurtins, Die fristlose Entlassung, pag. 37). Univocamente
dottrina e giurisprudenza considerano che il termine per notificare formalmente
la disdetta immediata deve essere di regola limitato a 2 o 3 giorni, ossia al
tempo necessario per chiarire la fattispecie e per valutarne la portata (Rehbinder,
opera citata, ibidem; Decurtins, opera citata, ibidem; Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., n. 10 ad art. 337 CO; JAR 1990,
pag. 272) rispettivamente a un tempo relativamente maggiore quando -ad esempio-
datrice di lavoro è una persona giuridica affinché gli organi competenti si
esprimano al proposito (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5. ed., n.
17 ad art. 337 CO), oppure quando oggettivamente si giustifica che la parte che
dà la disdetta chieda consiglio prima di notificarla alla controparte (Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2. ed., n. 11 ad art. 337 CO).
In
altre parole, non esiste un criterio fisso di valutazione, ma la conformità del
termine all’esigenza di tempestività della notifica deve essere considerata di
caso in caso, ritenuto che la parte che pronuncia la disdetta è gravata
dell’onere di dimostrarne il fondamento nel suo complesso, il che include
evidentemente anche la dimostrazione della tempestività della sua pronunzia.
- Il
Pretore ha ritenuto nel giudizio impugnato che l’addebito costituito
dall’asserita sottrazione da parte del dipendente di alcune porzioni di
gnocchi, che questi avrebbe in seguito consumato a casa propria, non sarebbe di
per sé stato di gravità tale da giustificare senz’altro un licenziamento
immediato, ma avrebbe al contrario necessitato di un preventivo avvertimento,
con l’esplicita comminatoria del licenziamento in tronco per il caso di
ripetizione della mancanza (consid. 6, pag. 4).
Questa
valutazione, peraltro in sé condivisibile, non risulta essere stata impugnata
dall’appellante, che si limita a spiegare, con nuove e perciò irricevibili
argomentazioni (art. 321 CPC), i motivi per cui andrebbe ritenuto che essa
abbia tempestivamente reagito a questa mancanza del dipendente, senza tuttavia
confutare la decisione circa la necessità -con riferimento all’addebito in
questione- della pronuncia di un avvertimento prima del licenziamento in
tronco.
La
convenuta sembra al contrario aderire all’esigenza dell’avvertimento laddove in
proposito afferma, sottolineandolo, che “è stato così possibile risalire alla
persona del signor __________, avvisato dell’esistenza di questa situazione di
particolare gravità pochi giorni dopo a mezzo raccomandata (doc. B)” (appello,
pag. 7), sennonché la raccomandata doc. B, prodotta in originale dal
dipendente, altro non è che la lettera 31 agosto 1998 di licenziamento con
effetto immediato, ed è perciò pacifico che la convenuta ha disatteso il
proprio dovere di impartire al dipendente il necessario avvertimento, e non può
quindi validamente prevalersi delle asserite sottrazioni di porzioni di gnocchi
a sostegno del provvedimento pronunciato.
- Anche
per quanto riguarda l’addebito relativo al furto di una pentola di grandi dimensioni
dalla cucina del ristorante può, in base ad una serena valutazione delle prove
agli atti (art. 90 CPC), essere confermato il giudizio del Pretore circa
l’ine-sistenza per questo motivo di una causa di licenziamento in tronco.
3.1 La
convenuta, in primo luogo, non risulta avere fornito la prova della
tempestività del provvedimento, stanti le discordanti versioni al riguardo del
momento in cui il preteso furto, incontestabilmente risalente a diversi mesi
prima della disdetta, sarebbe stato scoperto:
-
nella
procedura di prime cure la convenuta, disattendendo un preciso onere di
allegazione a suo carico, nulla ha riferito sulle circostanze in cui avrebbe
appreso del furto della pentola;
-
con
l’appello (pag. 7) essa sostiene che “... il dipendente si è assentato per
malattia, nei giorni precedenti l’invio della disdetta ....ed è proprio nel
periodo di assenza del cuoco dal luogo di lavoro che la signora __________ e la
signora __________, già dipendenti del ristorante, si sono rivolte ai propri
datori, lamentando di avere visto il signor __________ asportare dalla cucina
una grande pentola.”;
-
secondo
__________ (cfr. verbale di interrogatorio del 24 settembre 1998), __________,
socio di __________ nella conduzione del ristorante, le avrebbe invece chiesto
della pentola in un momento successivo al licenziamento dello __________
(“Quando il __________ era già stato licenziato una mattina il __________ mi
chiedeva dove fosse la pentola”);
-
secondo
quanto affermato dal __________ in sede penale (cfr. verbale di interrogatorio
del 21 settembre 1998), il furto sarebbe in realtà emerso a seguito di
“controlli interni”, di cui non è dato di conoscere la natura e il periodo di
effettuazione.
E’
comunque illuminante, nell’ottica della valutazione delle affermazioni del
__________ (che sono peraltro delle semplici tesi di parte), prendere conoscenza
della sua attitudine per riguardo alla procedura penale: “visto che lo
__________ tramite il sindacato __________ avanza delle pretese, secondo me
ingiustificate, abbiamo proceduto alla denuncia in oggetto”;
3.2 E’
perciò unicamente a titolo abbondanziale che si rileva che nemmeno esiste la
prova certa del carattere indebito della sottrazione della pentola.
L’istante,
smentito in ciò dalla __________ e dalla __________, ha negato in sede penale
di avere preso la pentola, mentre nel momento in cui ciò è avvenuto egli aveva
affermato, così come riferito dalle altre due dipendenti della convenuta, che
ciò avveniva a titolo di comodato, pattuito con il __________.
Anche
se è lecito dubitare di questa tesi, specie stante la successiva menzogna sul
fatto medesimo della presa in consegna dell’oggetto, è pur vero che su questo
punto l’istante non è stato esplicitamente smentito da alcun riscontro, se non
da un’affermazione del __________, di cui si è detto avere introdotto l’azione
penale per fronteggiare le pretese civili del dipendente, che oltretutto si
limita a comunicare una propria deduzione, basata su quanto gli avrebbe
riferito il __________ (verbale 24 settembre 1998: “ho chiesto al mio collega
__________ che non era al corrente del fatto e quindi non gli ha dato nessun
permesso di prenderla”), deduzione che trascura però la possibilità che il
__________ si sia dimenticato dell’episodio.
Come
l’autorità inquirente, anche a questa Camera permane il dubbio circa
l’esistenza del preteso furto, che non può quindi essere validamente posto a
base del licenziamento in tronco, in vece del quale la convenuta avrebbe semmai
dovuto pronunciare una disdetta ordinaria, unitamente alla richiesta di restituzione
della pentola.
Ne
deve conseguire la reiezione del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese.
Agli
appellati, che non hanno presentato osservazioni al gravame, non si attribuiscono
ripetibili per questa procedura.
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
19 luglio 1999 __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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