Appeal allowed; repayment claim rejected after debt acknowledgment

12.1999.130Altro tribunale24 ago 1999Modified

Sintesi

The defendant appealed a partial first-instance judgment in a civil dispute over the purchase price of a public establishment and the return of four promissory notes. The appellate court held that a later agreement of 26 April 1993 contained an unambiguous acknowledgment that the buyer still owed CHF 75,000. After that date, the buyer proved payments of only CHF 63,000 plus CHF 3,525 in enforcement proceedings, so no excess payment was shown. The appeal was therefore allowed, the petition was rejected, and costs were allocated against the plaintiff.

Regest

Art. 148 CPC; repayment of an alleged overpayment after a subsequent acknowledgment of debt: a later written agreement in which the buyer expressly recognizes a remaining balance prevails for the purposes of determining whether any excess payment occurred. If, after that acknowledgment, the proven payments do not exceed the recognized debt, no claim for restitution based on unjust enrichment or enforcement payments lies. The entitlement to return of security instruments likewise falls away where no recoverable surplus debt is established. Costs follow the outcome and are borne by the unsuccessful party.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.130

Data decisione, Autorità: 24.08.1999, IICCA

Incarto n. 12.99.00130

Lugano 24 agosto 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. OA.94.8 della Pretura di Mendrisio-Sud, promossa con petizione 15 settembre 1994 da


rappr. dall'avv. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 11’525.-- oltre accessori e alla restituzione di 4 cambiali;

Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 maggio 1999 ha parzialmente ammesso, condannando il convenuto al pagamento di fr. 3’525.-- oltre interessi e alla restituzione delle cambiali;

Appellante il convenuto, che con atto di appello del 18 giugno 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso della reiezione della petizione;

Mentre l’attrice con osservazioni 18 agosto 1999 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

posti a giudizio i seguenti punti di questione

    • se deve essere accolto l’appello
    • tassa di giustizia e ripetibili

Ritenuto

in fatto:

A. Nel 1993 il convenuto ha venduto all’attrice l’inventario e l’avviamento dell’esercizio pubblico __________ di __________, e l’ha in seguito escussa per fr. 75’000.-- oltre interessi (doc. K) ritenendo che essa non si sarebbe attenuta alle scadenze di pagamento del prezzo stabilite dalla convenzione 26 aprile 1993 (doc. D), ottenendo il 14 dicembre 1993 il rigetto in via provvisoria per fr. 12’000.-- oltre interessi dell’opposizione interposta dall’attrice al precetto esecutivo (doc. N).

B. Con petizione del 15 settembre 1994 l’attrice afferma di avere estinto il proprio debito di fr. 85’000.-- di cui al contratto doc. A e di avere addirittura pagato fr. 11’525.-- in eccedenza a tale importo, di cui fr. 3’525.-- nell’ambito della procedura esecutiva avviata dal convenuto, importo del quale egli sarebbe indebitamente arricchito, e di cui l’attrice ha chiesto la restituzione invocando gli art. 62 CO e 86 LEF, chiedendo inoltre la restituzione di 4 cambiali da fr. 5’000.-- cadauna consegnategli all’atto della stipula contrattuale.

C. Il convenuto si è opposto alla petizione eccependo preliminarmente la tardività della stessa qualora dovesse essere intesa quale azione di disconoscimento del debito, e la prescrizione della pretesa di indebito arricchimento.

Quo al merito, il venditore ha sostenuto che il prezzo di vendita dell’inventario sarebbe in realtà stato di fr. 105’000.--, e l’attrice avrebbe versato solo fr. 91’000.--, importo comunque superiore a quello che essa afferma pattuito, dal che la riprova del fatto che la cifra di fr. 85’000.-- non corrisponderebbe alla reale volontà delle parti.

D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, respinte le eccezioni di perenzione e prescrizione, ha ritenuto non fornita dal convenuto la prova dell’asserita indicazione sul contratto di un prezzo inferiore alla reale volontà delle parti, ma ha nel contempo ritenuto non provato l’errore che avrebbe condotto l’attrice a versare volontariamente al convenuto fr. 8’000.-- in aggiunta al prezzo pattuito, ed ha pertanto respinto la di lei corrispondente pretesa.

Sarebbe invece da tutelare ex art. 86 LEF la richiesta dei fr. 3’525.-- versati nell’ambito della procedura esecutiva, così come la domanda di restituzione delle cambiali, non essendoci più alcun credito da garantire con il loro possesso.

E. Con l’appello in rassegna il convenuto ribadisce la tesi della simulazione del prezzo nel contratto doc. A, laddove la vera volontà delle parti, vertente su di un prezzo di fr. 125’000.-- o di fr. 115’000.--, risulterebbe dalla dichiarazione 25 febbraio 1993 (doc. 1), e dal fatto che il 26 aprile 1993, dopo che l’attrice aveva già pagato fr. 40’000.--, sarebbe stato concordato un piano di pagamento del debito residuo di fr. 75’000.-- (doc. D), mentre poco significativi sarebbero gli elementi ritenuti dal Pretore a sostegno della tesi contraria, quali il pagamento dell’imposta di bollo su fr. 85’000.-- e l’avvio della procedura esecutiva limitatamente a fr. 75’000.--.

F. Delle osservazioni al gravame dell’attrice, che conclude per la sua integrale reiezione, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

Considerato

in diritto:

  1. Come giustamente rilevato dal Pretore, sussistono tangibili indizi a sostegno dell’ipotesi per cui il prezzo realmente pattuito tra le parti per la cessione dell’esercizio pubblico in questione sarebbe superiore ai fr. 85’000.-- indicati sul contratto di vendita doc. A:
  • l’esistenza di un precedente contratto per fr. 115’000.--, tale è infatti la natura della “dichiarazione” del 25 febbraio 1993 (doc. 1), risultante dalla convergente volontà sui suoi elementi essenziali (“prezzo pattuito di vendita dell'inventario e avviamento del__________ __________ ”) e confermata dalla stipula di una pena convenzionale ai sensi dell’art. 158 cpv. 3 CO;

  • il fatto che l’attrice abbia spontaneamente pagato un importo, che essa afferma essere di complessivi fr. 93’000.--, complessivamente superiore al preteso prezzo di fr. 85’000.--;

  1. A ben vedere, sia la questione medesima a sapere se esista realmente un contratto derogante ai termini di cui al doc. A, che l’eventuale esatto contenuto di una simile pattuizione, sono quesiti che, ai fini della causa, possono rimanere senza risposta, in quanto superati dal contenuto della successiva pattuizione di cui al doc. D.

Con tale “convenzione”, infatti, la veridicità del cui contenuto non risulta essere stata revocata in dubbio dalle parti (per l’attrice: petizione, punto 2, pag. 2; per il convenuto: risposta, ad 4, pag. 6), l’attrice ha pacificamente ammesso di essere a quella data, ossia al 26 aprile 1993, debitrice dell’importo di fr. 75’000.-- sul prezzo della nota compravendita (doc. D, punto 1). Questo chiaro ed inequivocabile riconoscimento di debito non può che significare che l’attrice a quella data, e perciò nonostante tutti gli eventuali versamenti da lei effettuati sino ad allora, rimaneva debitrice di un saldo di fr. 75’000.-- sul prezzo della compravendita.

Di conseguenza, così come si dovrebbe ammettere che al letterale contenuto degli accordi di cui al doc. 1 si è sostituito quello risultante dal contratto doc. A, si deve analogamente riconoscere che quanto ivi stabilito risulta derogato dal successivo testo del doc. D.

  1. Non vi è perciò più motivo di chinarsi sulle incongruenze relative alle affermazioni delle parti circa i pagamenti avvenuti nella fase precedente la sottoscrizione del doc. D -ed in particolare sulla natura e sulla funzione dei fr. 30’000.-- che l’attrice secondo il doc. F avrebbe consegnato al convenuto “a titolo fiduciario” il 4 marzo 1993 (e che essa comunque in questa causa non rivendica, ma imputa sulla parte del prezzo versata sino all’inizio di aprile del 1993: cfr. conclusioni, punto 1b, pag. 3)- dovendosi indagare, ai fini dell’accertamento di un eventuale indebito arricchimento, unicamente sulla questione a sapere se successivamente alla professione del debito di fr. 75’000.-- l’attrice abbia effettuato versamenti eccedenti nel loro complesso questo importo.

La risposta deve essere negativa: secondo quanto affermato dall’attrice medesima con le conclusioni (punto 1b, pag. 3), in data successiva a quella della convenzione doc. D risultano pagamenti per soli fr. 63’000.--, oltre ai fr. 3’525.-- versati nella procedura esecutiva.

Ne consegue che l’attrice non può vantare alcun credito nei confronti del convenuto al quale spetterà, se del caso, far valere in separata sede un suo eventuale credito residuo.

Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi l'accoglimento del gravame.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono l'integrale soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati l’art.148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 18 giugno 1999 __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 18 maggio 1999 della Pretura di Mendrisio-Sud è riformata nel modo seguente:

  1. La petizione è respinta.

  2. Invariato.

  3. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dell’attrice che rifonderà al convenuto fr. 900.-- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 330.--

b) spese fr. 20.--

T o t a l e fr. 350.--

già anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell'appellata con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.-- per ripetibili di appello.

III. Intimazione: -


Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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