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Numero d'incarto:
12.1999.113
Data decisione, Autorità:
11.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00113
Rinvio TF
Lugano
11 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 23 aprile 1998 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
il lodo 16 marzo 1998 pronunciato dal Tribunale arbitrale composto dai
signori avv. __________, presidente, avv. __________ e avv. __________,
membri, nella procedura arbitrale promossa contro i ricorrenti dalla
Comunione
dei comproprietari __________ rappr.
dall’avv. __________
con
la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
dell’importo di Fr. 14’058.- oltre interessi al 5% dal 21.1.1996 a titolo di
risarcimento del danno che il Tribunale arbitrale, con il lodo qui impugnato,
ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare alla parte attrice
l’importo di Fr. 6’941.10 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 1996 e caricando
alle parti, in misura uguale, le spese dell’arbitrato con la compensazione
delle indennità ripetibili.
Avendo
la II Corte civile del Tribunale federale annullato, con decisione 18 febbraio
1999, la sentenza di questa Camera, emanata il 13 novembre 1998, con la quale,
in accoglimento del ricorso per nullità, il lodo arbitrale veniva annullato.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
- La __________,
__________ (nel seguito __________) ha amministrato il ____________________
sino al 17 novembre 1995 quando, per decisione assembleare a seguito della sua
rinuncia, è stata nominata per tale incombente la __________ di __________.
Nell’ambito del trapasso delle consegne la __________ è stata autorizzata a
provvedere al pagamento di piccole fatture, ancora scoperte, di ordinaria
amministrazione.
La __________ ha
provveduto, tra l'altro, a saldare una nota per onorari e spese, del 23
novembre 1995, di Fr. 14’058.- dell’arch. __________ - fratello del signor
__________, membro del consiglio di amministrazione della __________ -
riguardante l’allestimento di progetti di massima e valutazione dei costi per
il risanamento delle facciate e delle sistemazioni esterne per nuovi posteggi
dello stabile condominiale.
-
La Comunione dei
comproprietari __________, con la procedura arbitrale prevista dal Regolamento
condominiale, ha chiesto alla __________ la restituzione della somma versata
all’architetto. Ha sostenuto che, in violazione dei suoi doveri contrattuali,
l’amministratrice ha provveduto a pagare una fattura che, per la sua specifica
ed il suo importo, non poteva considerarsi tra quelle, autorizzate, di
ordinaria amministrazione e che, nell’affidare il mandato all’architetto, aveva
travalicato i limiti espressi dall’assemblea condominiale del 24 giugno 1994
durante la quale era stata autorizzata a far allestire dei preventivi globali
di intervento per il risanamento delle facciate comprensivi tra i 200 ed i 300
mila franchi e non dell’ordine di 950/1’150’000.- franchi, come invece proposto
dal professionista.
-
Il Tribunale
arbitrale, giudicando de bono et aequo come agli accordi tra le parti, ha
respinto, con lodo 16 marzo 1998, l’eccezione di prescrizione della pretesa
formulata dalla __________ e l’ha riconosciuta responsabile del maggior importo
dell’onorario, dovuto al valore dei preventivi stimati dall’architetto,
rispetto a quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto se il progetto di
massima e la stima delle spese fossero rimasti attorno agli importi previsti
dall’assemblea dei condomini. Ha così condannato la convenuta a rimborsare alla
Comunione dei comproprietari del __________ l’importo di Fr. 6’941.10 oltre
interessi al 5% a far tempo dal 21 gennaio 1996; ha ripartito tra le parti, in
misura uguale, le spese arbitrali compensando le indennità ripetibili.
La __________,
tempestivamente, ricorre in nullità per arbitrio contro il lodo ai sensi dell’art.
37 CIA addebitando al Tribunale arbitrale un accertamento in contrasto con gli
atti e le risultanze processuali sia per quanto concerne la questione della
prescrizione della pretesa che il merito della controversia. Delle singole
censure della ricorrente e delle osservazioni della controparte si dirà. per
quanto necessario, nel seguito dei considerandi della decisione.
- Come
già evidenziato in ingresso la decisione di questa Camera che ha accolto il
ricorso per nullità del lodo arbitrale è stata annullata dalla II Corte civile
del Tribunale federale e di conseguenza occorre giudicare nuovamente nel solco
delle argomentazioni poste a fondamento dall’ Alta Corte che ha ritenuto il
lodo non arbitrario e per nulla in contrasto con i sentimenti di giustizia ed
equità ai quali il giudizio degli arbitri doveva ed era ispirato.
5.1. Il
ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di diritto
di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti
dalla legge (Rep. 1984, pag. 4; II CCA 28 aprile 1993 in re
P./C.; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, pag. 524).
A
questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art.
36 lit. f CIA, compete l’obbligo di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una
manifesta violazione del diritto o dei termini di equità (Rep. 1985,
pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n.
93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht,
2. edizione, pag. 345 e segg.).
A
queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova
applicazione la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale circa l’art. 4
Cost., secondo la quale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità (DTF 115 II
103, 105 Ib 436, 103 Ia 359; II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).
Stanti
queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile
a quella adottata esclude la censura di arbitrio (Wehrli, Rechtsprechung
zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 36). In
questo caso l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi
dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in
evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una
motivazione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 Ia 114, 119 Ia
117, 119 Ia 32; II CCA 20 luglio 1994 in re Consorzio C./G.M. SA, 25
agosto 1992 in re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto
Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991
che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
5.2. Se
poi, come nella specie, le parti hanno conferito all’arbitro il mandato di
decidere in termini di equità, le possibilità di impugnare con successo il lodo
così pronunciato si riducono ulteriormente.
L’arbitro
può infatti validamente far capo a criteri equitativi secondo il suo libero
apprezzamento, e può di conseguenza addirittura derogare al diritto positivo
laddove il rigoroso rispetto del medesimo porterebbe ad una soluzione ritenuta
iniqua (II CCA 9 maggio 1988 in re U./G.). Nel giudizio arbitrale,
quindi, l’equità è ottenuta tramite un adattamento dei principi giuridici alle
particolarità delle singole fattispeci con una valutazione specifica, libera ed
elastica rispetto a quanto sia normalmente consentito dalla interpretazione
delle norme di diritto.
La
manifesta violazione dei termini di equità è in altri termini un motivo di
nullità di applicazione estremamente restrittiva, che è data solo qualora il
lodo urti in maniera insostenibile il sentimento di giustizia apparendo iniqua
(DTF 107 Ib 66 e 67, consid. 2c).
- La
reiezione dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla __________, così come
decisa dal Tribunale arbitrale non solo resiste alla censura di arbitrio ma
troverebbe conferma anche ad un esame libero e completo della fattispecie.
Arbitraria (nel senso di temeraria) è semmai la persistenza della ricorrente a
volersene prevalere.
In
primo luogo è indifferente approfondire quale tipo di responsabilità incombe,
eventualmente, alla ricorrente (contrattuale o aquiliana) poiché, fosse anche
applicabile il termine di prescrizione di un anno dell’art. 60 CO dalla
conoscenza del danno (individuata nella consegna della contabilità nel gennaio
1996, come al punto 4 del ricorso in nullità), nel gennaio 1997 la Comunione
dei comproprietari aveva senz’altro validamente interrotto il corso della
prescrizione. Infatti aveva già avviato la procedura per la costituzione del
tribunale arbitrale (lettera 8 novembre 1996 alla controparte, doc. U e istanza
6 dicembre 1996 al Pretore per la designazione dell’arbitro della parte convenuta,
doc. Z) sostanziando anche molto chiaramente i contenuti della sua domanda di
risarcimento (doc. U), adempiendo quindi alle esigenze minime della nozione di
azione (art. 135 cifra 2 CO) del diritto federale, così che gli effetti interruttivi
della litispendenza del procedimento arbitrale (art. 13 CIA) si erano prodotti
anche per il termine di prescrizione (Lalive/Poudret/Reymond, Le droit
de l’arbitrage, Payot Lausanne 1989, ad art. 13 CIA n. 1; Jolidon, Commentaire
du Concordat suisse sur l’arbitrage, ad art. 13 CIA n. 333 b, pag. 228; II
CCA 5 febbraio 1988 I.P.E. Inc. c. A.L. AG).
In secondo luogo l’attrice
addebita alla convenuta non solo l’aver pagato una fattura che non doveva (per
la quale azione si poteva eventualmente considerare l’inesistenza di qualsiasi
rapporto contrattuale), la qual cosa di per sé, non contestando l’attrice
l’onorario per il lavoro svolto dall’architetto, non è generatrice di danno (al
professionista la nota andava ugualmente pagata) ma anche e particolarmente l’aver
affidato un mandato all’architetto, così come riconosciuto dal tribunale
arbitrale, oltre i limiti dell’incarico ricevuto in sede di assemblea. Questa
pretesa violazione è evidentemente di natura contrattuale essendosi verificata
nel momento in cui la __________ amministrava il condominio e la relativa
prescrizione decennale non è ancora trascorsa adesso.
8.1. Nel merito il
Tribunale arbitrale ha ritenuto che l’amministratore del condominio ha violato
il proprio obbligo di diligenza comunicando ai condomini, in occasione
dell’assemblea del 24 giugno 1994, che le spese per il rifacimento delle
facciate potevano aggirarsi attorno ai 200/300 mila franchi, rendendo così
pacifico che il mandato da conferire all’architetto avrebbe dovuto basarsi su
di una spesa non superiore agli importi indicati, e incaricando poi il
professionista senza renderlo edotto dei limiti di spesa e delle istruzioni
impartite dai condomini.
Ha valutato il danno da
risarcire al Condominio, per questa violazione contrattuale, nella differenza
tra l’importo pagato all’architetto per la sua nota (Fr. 14’058.-) e l’onorario
che l’architetto avrebbe potuto esporre sulla base di una spesa, tenuto conto
della tolleranza ammessa nel superamento dei preventivi, di Fr. 375’000.- (Fr.
7’116.90 in base alla Norma SIA 102 e comprensiva dell’IVA), ossia in Fr.
6’941.10.
La ricorrente ritiene
arbitrario l’accertamento fatto dagli arbitri con riguardo al tipo di mandato
ricevuto dall’amministratore, in punto all’incarico da conferire all’architetto,
in occasione dell’assemblea condominiale del 24 giugno 1994 ed altrettanto
arbitrario il calcolo del danno poiché non si è tenuto conto l’onorario
complessivo pagato all’architetto comprendeva anche le prestazioni per la
sistemazione esterna (posteggi e deposito biciclette) che nessuno ha mai
contestato essere dovuta e mai ha addebitato al proposito negligenze
all’amministratore.
8.2. I termini, degli
accordi e delle dichiarazioni risultanti dal verbale dell’assemblea
condominiale e meglio:
“5.
Risanamento facciate
L’anno
scorso fu deciso di presentare un rapporto sullo stato di degrado del cemento
armato del condominio __________
È
però difficile sapere quali sono i migliori passi da intraprendere. Il signor
__________ precisa che i mezzi finanziari attuali non permettono un risanamento
delle facciate. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai Fr. 2/300’000.- ed è del
parere di accantonare in precedenza i mezzi e dare mandato ad un architetto o
ad uno specialista di approfondire il problema e presentare dei preventivi
globali di intervento.
...........
Si
decide all’unanimità di procedere nel modo indicato dall’amministratore e di
presentare diversi preventivi di costo globali durante la prossima assemblea
ordinaria.
...........
L’amministrazione
viene incaricata di richiedere i necessari preventivi.”
portano alla conclusione,
nell'ambito dell'esame dell'arbitrio e della violazione delle norme di equità,
affermata dalla sentenza federale le cui argomentazioni vengono qui riprodotte.
Risulta infatti che
l’amministratore del Condominio, attivo a titolo professionale, aveva
comunicato all’assemblea dei condomini che la spesa per il risanamento delle
facciate avrebbe dovuto aggirarsi attorno ai Fr. 200’000.- / 300’000.- e che,
in assenza dei mezzi finanziari necessari, sarebbe stato utile accantonare in
precedenza pari mezzi e dare mandato ad un architetto o ad uno specialista di
approfondire il problema e di presentare i preventivi globali di intervento.
Gli arbitri, deducendo da questo verbale che l’amministratore, perfettamente a
conoscenza della situazione finanziaria del Condominio, avrebbe dovuto rendere
attento l’architetto sull’entità della spesa prevista, che era stata alla base
della decisione del conferimento del mandato per lo studio degli interventi
possibili, non sono certo incorsi nell’arbitrio. La decisione degli arbitri, fors’anche
discutibile ad un libero esame, non appare palesemente in contrasto con gli
atti, né tanto meno contraria ai principi di equità. Gli arbitri hanno inoltre
indicato i motivi che li hanno sorretti nella loro decisione de bono et aequo.
Essi infatti hanno rilevato che l’amministratore, professionista del ramo,
conosceva l’assoluta carenza di mezzi della comunione dei condomini e che in
tali circostanze avrebbe dovuto agire con estrema prudenza, tanto più che
l’architetto affidatario del mandato era suo fratello e che i rapporti con la
comunità dei condomini erano oramai improntati alla sfiducia. L’apprezzamento
del verbale dell’assemblea da parte degli arbitri non sconfina quindi
nell’arbitrio, ma appare senz’altro sostenibile e il grado di diligenza e di
prudenza richiesto da parte degli arbitri all’amministratore, nelle concrete
circostanze, non sembra per nulla contrario ai sentimenti di giustizia ed equità
che dovevano ispirare il loro giudizio. Nella loro interpretazione di equità
non è ravvisabile alcun abuso manifesto.
Altrettanto deve valere
per la determinazione del danno da risarcire, così come deciso dagli arbitri,
che, proprio perché nell'ambito di un giudizio de bono et aequo e
rappresentando una parte dell'intero risarcimento chiesto, non rappresenta
violazione manifesta dei principi di natura componitoria ai quali dovevano
riferirsi per il loro giudizio.
Il ricorso va così
respinto con addebito di spese e ripetibili alla ricorrente.
Per i quali motivi
visto l’art. 36 CIA
e, per le spese, la vigente TG e l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso per
nullità 23 aprile 1998 è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte Fr. 750.- per ripetibili.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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